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Sentenza per esteso
Svolgimento del
processo
Con atto di citazione 15.10.1992 P.D., nella qualità di procuratore
speciale di S.M., ved. B. (in proprio e quale esercente la potestà sulle
figlie A. e B.C.) e di T.V. ved. M. (in proprio e quale esercente la
potestà sul figlio M.V.) conveniva innanzi al Tribunale di Roma D.G.G. e
la Milano Ass.ni S.p.A., rispettivamente nella qualità di proprietario e
di compagnia assicuratrice della Fiat Uno per sentirli condannare al
risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente in cui trovavano la
morte B. e M..
Esponeva che la responsabilità dell'incidente era di C. V., anch'essa
deceduta, che conduceva la Fiat Uno, su cui erano trasportati i
rispettivi mariti e genitori.
Si costituiva la Milano Ass.ni che negava l'operatività della garanzia
assicurativa. A seguito ordinanza, veniva versata una provvisionale di
L. 10.000.000.= a favore di M.V..
Istruita la causa il Tribunale dichiarava che l'incidente si era
verificato per colpa esclusiva di C.V.; rigettava la domanda
riconvenzionale di risarcimento proposta da D.G. (marito della C.);
dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alle pretese
fatte valere in giudizio sia da T.V., ved. M., sia da S.M. ved.
B., a seguito delle rispettive transazioni intervenute il 19.10.1993;
rigettava la domanda di ulteriore risarcimento danni proposta dal P.,
quale procuratore della S.;
condannava in solido ai sensi dell'art. 62 e 68 L.P. e 91 c.p.c. T.V.
ved. M. e la Milano Ass.ni S.p.A. al pagamento delle spese processuali a
favore del P..
Veniva proposto appello da S.M. ved. B., in proprio e quale procuratrice
delle figlie C. e B.A., con cui deduceva che nessuna valida transazione
era intervenuta e chiedeva condannarsi in solido gli appellati al
pagamento della somma di L. 4 50.000.000, detratto quanto versato a
titolo di acconto nel corso del giudizio di primo grado.
La Corte territoriale respingeva l'appello.
Ricorrono per cassazione S.M. ved. B., C. e B.A. con due motivi.
Resiste la Milano Ass.ni S.p.A. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 1399
c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nonchè falsa
applicazione di norme di diritto e motivazione insufficiente assumono
che l'impugnata sentenza accoglie le ragioni prospettate dalle
appellanti con l'atto d'appello, ma poi erroneamente giunge a ritenere
che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni pervenute dal
primo giudice.
Rilevano le ricorrenti che la Corte avrebbe affermato che la procura
rilasciata alla B. alla M. non conferiva il potere di disporre del
diritto controverso ovvero sia il potere di transigere, come dedotto
dalle appellanti, ma dopo avere rilevato che il negozio concluso dal
falsus procurator non è giuridicamente inesistente e neppure nullo o
annullabile, ma semplicemente inefficace nei confronti del dominus
finchè non intervenga la ratifica si discosta dai principi di diritto
enunciati dal S.C. in ordine alla forma della ratifica.
Precisamente le ricorrenti, secondo la sentenza impugnata, hanno
"implicitamente" ratificato la transazione conclusa dal falsus
procurator mediante l'accettazione della somma riscossa dalla M..
Secondo le ricorrenti la transazione intervenuta tra la Milano Ass.ni e
il falsus procurator era stato stipulato in forma scritta e secondo il
S.C. anche il negozio di ratifica dovrebbe essere fatto solo per
iscritto ad probationem, la ratifica deve contenere l'espressione chiara
ed in univoca della volontà del dominus di far propri gli effetti del
precedente contratto.
Il S.C. ha osservato al riguardo che, se la forma scritta è richiesta ad
probationem, la ratifica può avvenire anche per facta concludentia
purchè risultanti da atti scritti, come la sottoscrizione delle ricevute
di accettazione senza riserve in ordine al titolo ed al quantum della
somma corrisposta in esecuzione della transazione stessa (Cass.
10575/90).
Secondo le ricorrenti nulla sarebbe stato scritto al riguardo, ma le
ricorrenti avrebbero sempre contestato la validità degli effetti della
transazione.
In sostanza le ricorrenti lamentano che nessuna volontà di accettazione
sarebbe stata espressa dalle stesse.
La Corte territoriale ha osservato al riguardo che l'atto di transazione
e quietanza ha un inequivoco significato abdicativo di qualsivoglia
iniziativa giudiziale relativa al sinistro per cui è causa",
valutazione, questa, del comportamento concludente in tal senso, con la
chiara motivazione nel senso che l'avvenuta riscossione della somma era
avvenuta a saldo, in esecuzione dell'atto di transazione.
Tale valutazione è insindacabile in questa sede, perchè riservata al
giudice di merito.
Il S.C. inoltre osserva che nel caso si tratta di ratifica di negozio
(compiuto da falsus procuratori che necessita di ratifica anche
attraverso il comportamento concludente di cui si è detto e così
qualificato dal giudice di merito: negozio, questo, infatti, di
formazione progressiva che trova la sua conclusione nella ratifica, ai
fini della sua efficacia.
Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione dell'art.
115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, assumono che la
Corte d'Appello territoriale erroneamente ha presunto la ratifica della
transazione in data 19.10.1993 dalla circostanza che le istanti avevano
accettato e percepito la somma di L. 90.000.000 e ciò risulterebbe dalla
copia di una ricevuta di versamento della B.N.L. dell'11.11.1993. Da
tale ricevuta risulterebbe il versamento di L. 180.000.000 per entrambe
le transazioni sul conto corrente estero di entrambe le beneficiarle.
Il motivo è comunque assorbito e va quindi rigettato.
Le ricorrenti vanno condannate alle spese del giudizio, liquidate nel
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le
ricorrenti al pagamento delle spese in favore della resistente, che
liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte di Cassazione, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008. |