Home

 

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11775 del 26 febbraio 2008

 

Successioni:  Imposta sulle successioni – accertamento – Dichiarazione – Facoltà di ritrattazione e modifica – Termine – Scadenza – Esercizio successivo – Ammissibilità – Sussiste – Obbligo dell’ufficio di rispettare le risultanze della rettifica – Non sussiste – Onere della prova – Incombenza del contribuente

 

Massima

 

In tema d’imposta di successione, la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 31 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti, e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell’Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta.

 

 

Sentenza per esteso

 

Svolgimento del processo – X, Y, Z ricorrono per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato il loro ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c.

 

Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso con cui i contribuenti censurano la decisione impugnata per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto che la dichiarazione rettificativa della denuncia di successione avesse rilievo nei confronti dell’Amministrazione solo se presentata entro il termine di sei mesi fissato per la denuncia stessa è manifestamente fondato avendo la Corte affermato il principio secondo cui “In tema d’imposta di successione, la facoltà di ritrattare e modificare la dichiarazione può essere esercitata dal contribuente anche dopo la scadenza del termine di cui all’art. 31 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti., e con effetti diversi, a seconda che la modifica abbia luogo prima della notificazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta, ovvero successivamente alla stessa: nel primo caso, infatti, l’ufficio è tenuto a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l’esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, ma con onere della prova a carico dell’Amministrazione, mentre nella seconda ipotesi, pur non potendo considerarsi precluso l’esercizio della facoltà di correzione, quest’ultima, venendo necessariamente ad operare in sede contenziosa, pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la correttezza della modifica proposta (Cassazione civile, sez trib., 10 marzo 2006, n. 5361).

La sentenza impugnata, che non si è uniformata a tele principio, deve dunque essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra Sezione della stessa Commissione tributaria regionale.

 

P.Q.M. – la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.