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Procedure concorsuali – fallimento – accertamento del passivo – Opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore – Successivo fallimento dell’opponente – Opponibilità del decreto alla massa dei creditori – Esclusione
Massime Nell’ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibile al fallimento il decreto, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l’inopponibilità alla massa di tale provvedimento giudiziale, non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito fatto valere e per i relativi accessori. Nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis.
Sentenza per esteso Svolgimento del processo – 1. Il Presidente del Tribunale di Roma concedeva, a beneficio del signor X, un decreto ingiuntivo nei riguardi della Alfa S.r.l. (successivamente fallita) e tempestivamente opposto dalla società, ancora in bonis. Rimessa la causa davanti al Collegio, il difensore dell’opponente «evidenziava» l’intervenuta perdita della capacità di stare in giudizio della sua assistita a causa della dichiarazione di fallimento, nel frattempo sopravvenuta. Il giudizio veniva dichiarato interrotto. 2. Nel giudizio riassunto, si costituiva la curatela che, in via principale, chiedeva dichiararsi l’incompetenza funzionale del Tribunale in ordine alla domanda dell’attore, per essere competente il giudice delegato alla procedura concorsuale (artt. 93 e seguenti della legge fallimentare). Il Tribunale, con sentenza pronunciata dal giudice monocratico, respingeva le eccezioni della curatela e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. 3. Avverso tale decisione ha proposto appello la curatela fallimentare, debitamente autorizzata dal giudice delegato, che ha eccepito l’incompetenza del giudice adito in primo grado, ovvero l’improcedibilità del giudizio instaurato davanti allo stesso. Nel giudizio di gravame,il creditore ha resistito deducendo l’infondatezza delle censure. 4. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d’appello di Roma, ha respinto l’impugnazione. Secondo il giudice del gravame, la dichiarazione di fallimento di una delle parti, avvenuta dopo la sua costituzione in giudizio, determina l’interruzione del processo, solo quando il procuratore della stessa dichiari in udienza o notifichi all’altra parte l’evento interruttivo. Nella specie, invece, il curatore si sarebbe limitato ad eccepire l’incompetenza astenendosi dal chiedere l’interruzione del procedimento. Una tale volontà, volta a provocare l’interruzione del processo, non sarebbe ravvisabile in quei comportamenti quali la produzione o la mera menzione della sentenza dichiarativa del fallimento della parte. 5. Avverso la sentenza in esame, la curatela ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso i quali l’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione – 1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c.) la curatela fallimentare deduce di essersi costituita nel giudizio di primo grado, a seguito di atto di citazione in riassunzione, notificatole dal creditore, dopo che la difesa della società aveva, a sua volta, notificato alla controparte la perdita della capacità processuale della società, per l’intervenuto fallimento. Nel rispetto dell’art. 300 c.p.c. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 94 della legge fallimentare e carenza di motivazione) la Curatela fallimentare deduce la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui assume l’infondatezza della eccezione di incompetenza del giudice adito. Infatti, sulla base della giurisprudenza di legittimità, l’unico giudice competente ad esaminare la domanda di accertamento del passivo è quello fallimentare, anche nel caso che sia proposta domanda riconvenzionale. 2. I due motivi del ricorso, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente, ed accolti, perché pienamente fondati. 2.1.Vanno richiamate le vicende processuali dalle quali è nato il caso portato all’esame di questa Corte. A causa del fallimento della società debitrice, dichiarato nel corso del giudizio di primo grado, il creditore ha riassunto il giudizio nei riguardi della curatela fallimentare della società, che si è costituita nel processo regolarmente riassunto dal creditore. In rapporto a tale vicenda processuale, il giudice di prime cure, lungi dall’accogliere le eccezioni proposte dalla curatela, tendenti a far trasmigrare la lite davanti al giudice delegato del fallimento, competente all’accertamento del passivo, ai sensi degli artt. 93 e 94 della legge fallimentare (nel testo applicabile ratione temporis), ha deciso nel merito la domanda proposta, quando ancora il debitore era in bonis, ed ha condannato il fallimento, nel frattempo sopraggiunto a seguito della relativa declaratoria, al pagamento della somma già azionata in via monitoria. 2.2. In tal modo, tuttavia, il giudice non ha tenuto conto del fatto che la domanda del creditore era stata riproposta, a seguito dell’interruzione del giudizio, nei riguardi della curatela fallimentare. Ebbene, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell’insinuazione al passivo (sentenza n. 28481 del 2005), a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis, della quale intenzione non v’è agli atti l’allegazione. Ne deriva che il primo giudice (ma anche quello d’appello, che ha respinto il gravame proposto dalla curatela) non si è attenuto al principio, più volte enunciato da questa Corte e secondo il quale «qualora a seguito della dichiarazione di fallimento la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all’originaria parte ai sensi dell’art. 43 legge fallimentare, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa» (regola a cui fa eccezione soltanto l’art. 95, comma 3, della legge fallimentare, nel testo applicabile ratione temporis, il quale, al fine di evitare una retrocessione del processo, ne consente la prosecuzione nelle forme ordinarie, qualora il credito portato in sede di ammissione al passivo emerga da sentenza pronunciata in epoca anteriore al fallimento, ed ancora impugnabile). Ha errato, dunque il giudice dell’appello (la cui decisione è oggetto di ricorso, in questa sede), onde la relativa sentenza deve essere cassata, senza rinvio, in forza del principio di diritto seguente: «nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibile al fallimento il decreto, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l’inopponibilità alla massa di tale provvedimento giudiziale, non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito fatto valere e per i relativi accessori». 2.3. Per l’effetto, ai sensi dell’art. 382 c.p.c.(ratione temporis applicabile), la sentenza deve essere casata senza rinvio perché il processo non poteva essere proseguito. 3. Le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico del soccombente, X e liquidate come di seguito:
a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.500,00, di cui 1.500,00 per onorario, 500,00 per diritti di procuratore, 500,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; b) per il giudizio di appello, in complessivi € 1.850,00, di cui 1.200,00 per onorario, 500,00 per diritti di procuratore, 150,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; c) per il giudizio di cassazione, in complessivi € 2.100,00, di cui 2.000,00 per onorario, 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M. accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito. Condanna X al pagamento delle spese processuali che liquida:
a) per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.500,00, di cui 1.500,00 per onorario, 500,00 per diritti di procuratore, 500,00 per esborsi; b) per il giudizio di appello, in complessivi € 1.850,00, di cui 1.200,00 per onorario, 500,00 per diritti di procuratore, 150,00 per esborsi; c) per il giudizio di cassazione, in complessivi € 2.100,00, di cui 2.000,00 per onorario, 100,00 per esborsi; d) oltre alle spese generali e agli accessori di legge, per tutti i gradi di giudizio. |
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