Cassazione Sezione Prima Civile n. 14042 del 28 maggio 2008
La separazione dei coniugi con addebito può essere pronunciata dal Giudice solo se dalla inosservanza dei doveri coniugali sia derivata una crisi irreversibile
Nota
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e coabitazione), implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno de coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Posta tale premessa, deve rilevarsi che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto dal coniuge successivamente al vanir meno della convivenza, sia pure in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare, a fini della dichiarazione di addebito della separazione, solo ove esso costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare sulla condotta pregressa.