Tribunale di Milano, Sentenza 13.02.08, n. 1774
concorso di colpa della società nella commissione dell'illecito da parte
dell'amministratore
Sentenza per esteso
Tribunale di Milano -
Sezione Ottava Civile
Presidente relatore Ciampi
Giudice Ferraris
Giudice Perozziello
ha pronunciato ai sensi degli artt. 16, D.Lgs. n. 5/2003 e 281-sexies c.p.c., la
seguente sentenza
IN FATTO ED IN DIRITTO
Giudica il Collegio che la domanda attorea sia parzialmente fondata e meriti,
quindi, di essere accolta nei termini di cui appresso.
Si discute in giudizio dell'assunta responsabilità del convenuto amministratore
con richiesta in questa sede, di una condanna solo generica (senza avversa
resistenza sul punto).
Risulta pacifico, tra le parti:
1) che il convenuto sia stato Presidente del C.d.A. ed Amministratore Delegato
della società attrice dal 29.06.1992 al 18 maggio 2004;
2) che la società attrice sia stata sottoposta ad indagine per mancata
predisposizione, nel suddetto periodo di tempo, di un adeguato modello
organizzativo e gestorio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
ed abbia, in proposito, patteggiato ed assolto una sanzione di euro 64.000,00;
3) che il convenuto sia stato processato per reati di corruzione, turbativa
d'asta e truffa, commessi nell'ambito della suddetta posizione amministrativa
ed, in tale contesto, abbia patteggiato e subito una condanna a pena detentiva.
Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si controverte, poi, tra
le parti stesse, anzitutto, circa l'assunto di parte attrice secondo cui il
convenuto sarebbe incorso in responsabilità per inadeguata attività
amministrativa e dovrebbe, in questa sede, subire la condanna generica al
risarcimento dei cagionati danni.
Ritiene questo Giudice che un siffatto assunto sia fondato nei limitati termini
di cui appresso.
Va detto, anzitutto, che la responsabilità del convenuto per gli illeciti di cui
alle penali imputazioni suddette (e che, certamente, integrano anche gli estremi
di una "mala gestio" rilevante ai fini civilistici) emerge chiaramente da
plurimi e concordi elementi:
-
in primo luogo, le dichiarazioni rese in sede penale, in cui il convenuto ha
riconosciuto che "... Per quanto riguarda il denaro consegnato a Tizio e a Caio
in parte l'ho prelevato dalla cassa Alfa SPA .... Ho poi provveduto a recuperare
quanto prelevato dalla cassa Alfa SPA attraverso i depositi del cd. "Scheletro";
inoltre la richiesta del - patteggiamento, poi ottenuto;
infine ("last, but no least"), la stessa - posizione assunta in questa sede,
nella quale i fatti addebitatigli non sono stati, in buona sostanza, contestati
dal convenuto, il quale si è difeso esclusivamente con chiamate in correità
(che, certamente, non escludono la sua responsabilità) e con rilievi di difetto
di danno (di cui si dirà appresso).
Va, peraltro, anche detto che, secondo il decidente Collegio, in concorso con
l'azione dannosa del convenuto si è posto, come concausa dei lamentati danni,
anche il comportamento della società attrice (art. 1227 c.c.), la quale, per
lungo tempo ed attraverso l'azione collusoria di tutti gli altri suoi organi sia
decisionali (di diritto o di fatto) che di controllo, ha, prima, creato un
sistema di "fondi neri" per finanziare illecite attività ed ha, poi, svolto
ampiamente tali attività, beneficiando dei correlativi risultati tutto senza
azionare la responsabilità degli altri soggetti collusi.
Avuto riguardo, quindi, alle peculiarità del caso di specie, giudica il Collegio
che tali concorrenti responsabilità di parti convenuta ed attrice abbiano avuto
un'efficienza causale paritaria (50% e 50%) nella produzione del lamentato
danno.
Detto ciò, in generale, circa l' "an debeatur" e passando, ora, all'analisi dei
singoli addebiti attorei va detto, poi, sempre e solo nel contesto della
cognizione di generica condanna che è stata richiesta in questa sede, che:
a) per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo,
da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la
concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il
concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato
e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte
al riguardo;
b) per quanto attiene ai prelievi indebiti dalle casse sociali essi, come sopra
detto, sono stati riconosciuti in sede penale e spetterà, quindi, alle parti nel
giudizio relativo al "quantum" di dimostrarne l'ammontare ovvero l'avvenuto
rigurgito;
c) per quanto attiene al danno corrispondente alla diminuzione del fatturato ed
alla assunta i perdita di "chances", per un verso, non ne è stata fornita la pur
generica prova necessaria in questa sede e, per altro verso, una siffatta
diminuzione appare il portato più che naturale della cessazione delle precedenti
pratiche di illecita acquisizione del fatturato stesso.
Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della parziale fondatezza
della domanda e ne giustificano l'accoglimento nei sopradetti termini e cioè
solo per la metà dei danni subiti in connessione con l'omessa adozione di un
adeguato modello organizzativo e per i prelievi indebiti dalle casse sociali.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91
c.p.c): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in Euro
321,83 per esborsi ed Euro 10.000,00 per diritti e per onorari e di porne il
relativo onere su parte convenuta, in ragione della soccombenza solo parziale,
per un quarto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra
richiesta ed eccezione;
accoglie parzialmente la proposta domanda attorea e, per l'effetto, condanna,
genericamente, la parte convenuta a risarcire alla parte attrice un mezzo dei
danni da quest'ultima subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato
modello organizzativo e per i prelievi indebiti dalle casse sociali;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice un quarto delle
spese del presente giudizio complessivamente liquidato in euro 2.830,45, oltre
I.V.A. e C.P.A.