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Cass. civ., Sez. I, 19/09/2005, n.18456

 

IMPRENDITORE - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE DEI BENI - SEPARAZIONE - IMMOBILI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA'

 

 

Massima:

Nel regime della comunione legale, i beni, inclusi quelli immobili, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all'esercizio, da parte sua, dell'impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione "de residuo", e quindi se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di questa. A tali acquisti, che rinvengono la loro compiuta disciplina nell'art. 178 cod. civ., non si applica la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 179 cod. civ. - la quale consente l'esclusione di immobili e mobili registrati dalla comunione, purchè all'atto di acquisto abbia "partecipato" anche il coniuge non acquirente e questi abbia rilasciato una dichiarazione di assenso ai fini dell'esclusione -, giacchè detta previsione si riferisce soltanto alle diverse ipotesi contemplate dal primo comma del medesimo art. 179, fra cui è compresa (ai sensi della lettera d) quella dei beni destinati all'esercizio della professione, non equiparabili ai beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

 

 

Sentenza per esteso:

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MASSAFRA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso l'avvocato MUGGIA ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CHILOIRO MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CHIRILLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso l'avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentato e difeso dall'Avvocato DE GIORGIO FRANCESCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 145/02 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 14/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/2005 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente l'Avvocato COLUCCI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Con citazione in data 3-5-96, Massafra Paola, premesso che il marito Chirilli Roberto aveva acquistato, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni, per atto pubblico del 20-9-85 un immobile sito in Mattina Franca, che in comunione erano anche la casa coniugale, sita anch'essa in Manina Franca, e gli incrementi dell'impresa di detto marito e che, con atto notarile del 25-5-90, essi coniugi avevano scelto il regime della separazione dei beni, chiedeva al Tribunale di Tarante, previa divisione dei beni in comune suddetti, assegnarle quanto di sua spettanza.
Costituitosi il convenuto Chirilli, che non si opponeva allo scioglimento della comunione in ordine alla casa coniugale ma contestava la domanda in relazione agli altri beni in quanto acquistati a titolo personale per la sua impresa artigiana (attività di autocarrozzeria), l'adito Tribunale, con sentenza non definitiva del 4-2-2000, in accoglimento della domanda, affermava che della comunione facevano parte entrambi i beni immobili in questione nonchè i beni mobili che arredavano la casa coniugale e quelli strumentali esistenti nel locale adibito ad autocarrozzeria, disponendo il prosieguo del giudizio per la formazione del progetto di divisione.
Proponeva appello il Chirilli, con atto notificato in data 18-9-2000, reiterando la rivendica della proprietà esclusiva del locale adibito ad officina, e la Corte territoriale di Lecce, costituitasi la Massafra, con la decisione in esame n. 145/2002, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava "che della comunione legale tra essi coniugi non fanno parte il locale commerciale in Marina Franca al vico 3^ Mottola n. 80 nè i beni strumentali esistenti e inventariati dal ctu perchè di proprietà esclusiva dell'appellante". Affermava, in particolare, la Corte di Lecce che, pur in regime di comunione, "se all'acquisto procede solo un coniuge, il consenso dato dall'altro impedisce la caduta del bene in comunione" e che "il fatto che i coniugi siano in regime di comunione non esclude che uno di essi possa rinunciare alla quota di comproprietà", come nel caso di specie in cui "Paola Massafra aveva riconosciuto vero che l'acquisto che il marito era in procinto di effettuare ève intendersi bene personale poichè strumentale all'esercizio della sua impresa ai sensi dell'art. 179 lett. d) c.c.".
Ricorre per Cassazione la Massafra con un unico articolato motivo;
resiste con controricorso il Chirilli. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt, 178 e 179 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto "le motivazioni espresse dalla Corte d'Appello nella sentenza impugnata esulano dall'orientamento dominante sia in giurisprudenza che in dottrina, nonchè si palesano contraddittorie ed errate".
In proposito si fa presente che, a parte la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata sul riferimento all'art. 179, secondo comma c.c. (nel senso che lo si ritiene dapprima rilevante e poi si esclude la sua applicabilità al caso in questione), nel caso in esame "manca proprio la sussistenza degli elementi obiettivi di cui all'art. 179 c.c."; si aggiunge che "o sì applica l'art. 178 c.c. o l'art. 179 c.c. e solo in quest'ultimo caso si può affrontare il problema della validità ed efficacia della dichiarazione resa dalla Massafra nell'atto di acquisto del locale sito in Manina Franca". Si condivide, pertanto, la tesi del Tribunale che ha ritenuto rientrare la fattispecie in questione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 178 c.c. ed ha, altresì, ritenuto inapplicabile quanto previsto dall'art. 179 c.c., con conseguente comprensione dell'immobile adibito ad autocarrozzeria nella comunione legale in esame.
Nel controricorso, tra l'altro, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso per essere la relativa procura priva del requisito di specialità, con riferimento al giudizio di Cassazione, e privo¯ di data.
Preliminarmente si rileva che infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, in relazione ad entrambi i profili sopraenunciati, sia perchè l'espressione, contenuta nella procura in oggetto a margine del ricorso stesso, "vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio e nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione" ha un chiaro ed evidente riferimento anche alla presente fase di legittimità, sia perchè la data deve ritenersi quella, in calce al ricorso (10-9-2002), antecedente alla notifica dello stesso.
Fondato e meritevole di accoglimento è, poi, il ricorso in relazione all'unica doglianza proposta. Deve, innanzitutto, ritenersi che l'immobile acquistato dopo il matrimonio, con atto pubblico del 20 settembre 85, dal Chirilli, poichè destinato all'esercizio dell'attività imprenditoriale di quest'ultimo (attività di autocarrozzeria) rientra nella disciplina di cui all'art. 178 c.c., cd. comunione de residuo, con conseguente irrilevanza della dichiarazione dell'attrice inserita in detto atto di acquisto dell'immobile, e ciò contrariamente a quanto sostenuto dai giudici della Corte territoriale. Il regime patrimoniale della comunione fra coniugi, e definita legale in quanto trova applicazione, sulla base delle disposizioni del legislatore, in assenza di una diversa volontà dei coniugi stessi, prevede, tra l'altro, a fronte della regola generale di cui all'art. 177 c.c., elencativo dei beni che "costituiscono oggetto della comunione", le due rilevanti eccezioni di cui agli artt. 178 e 179 c.c., vale a dire i beni destinati (in concreto) all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi e i cd. beni personali.
E' necessario, quindi, anche in relazione alla diversa disciplina cui sono assoggettate dette due categorie di beni, individuarne la differenza concettuale e funzionale: i beni di cui all'art. 178 c.c. devono qualificarsi sulla base dell'oggettivo criterio della loro effettiva finalizzazione, dopo il matrimonio, all'attività imprenditoriale di uno dei coniugi (non di entrambi i coniugi, nel qual caso si applica l'art. 177 d) c.c.), mentre i beni ex art. 179 c.c. si caratterizzano per la loro stretta appartenenza alla sfera "personale" di un coniuge e sono, in alcuni casi, strumentati rispetto all'estrinsecazione della sua personalità, come nell'ipotesi dei beni "che servono all'esercizio della professione".
Nel primo caso ogni bene acquistato dal coniuge-imprenditore per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, per quanto disposto dal richiamato art. 178 c.c., entra nella comunione legale in modo differito ("si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa"); nel secondo caso, invece, detti beni personali non sono oggetto della comunione, fatta salva l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 179 c.c., che, con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere e), - beni che servono all'esercizio della professione -ed f), prevede, quale ulteriore presupposto della loro esclusione dalla comunione, la "partecipazione" all'atto di acquisto anche dell'altro coniuge e la relativa dichiarazione di assenso a tal fine. Ciò precisato, deve affermarsi, proprio in virtù della netta suddistinzione in esame operata dal legislatore (tra beni destinati all'esercizio di impresa e beni personali) e delle relative rationes che i beni destinati all'esercizio di impresa non rientrano tra quelli professionali - personali, dovendosi ritenere questi ultimi, anche in virtù della separazione sempre operata dal legislatore codicistico tra attività imprenditoriale e "professione", come quelli strumentali alle professioni cd. liberali; ed infatti, con l'art. 178 c.c. (che riguarda sia beni immobili che mobili) il legislatore ha privilegiato l'esercizio dell'impresa (conciliandolo al tempo stesso con la tutela dell'altro coniuge, proprio nello stabilire la particolare ipotesi della comunione de residuo) e gli interessi dei creditori ad essa collegati (nel senso che hanno esclusiva potestà di rivalersi su detti beni sino al momento dello scioglimento della comunione), mentre con la disciplina dei beni personali ha inteso tutelare in assoluto la sfera individuale-soggettiva del coniuge, tranne la casistica di cui al richiamato ultimo comma dell'art. 179 c.c. prevista dal legislatore solo per i beni immobili e per i beni ex art. 2683 c.c. (beni per i quali è disposta la pubblicità) in virtù del potenziale incremento patrimoniale che detti beni oggettivamente apportano alla comunione fra coniugi.
Nè, a proposito del testo dell'art. 179 lett. d) c.c., "...i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte detta comunione", tale ultimo inciso può comportare una diversa interpretazione e l'affermazione che anche i beni imprenditoriali - aziendali possono rientrare in quelli personali, con l'ulteriore conseguenza dell'applicabilità ad essi dell'ultimo comma dello stesso art. 179 c.c.: il legislatore, con tecnica legislativa impropria, non ha inteso certo sovvertire la generale e rigida distinzione di cui agli artt. 178 e 179 c.c. ma unicamente, raccordandosi all'ipotesi dell'art. 177 lett. d) (secondo cui costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio), riferirsi pur sempre a beni personali esclusi dalla comunione se "destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione".
Sulla base di quanto esposto e di tali diverse prospettive costituisce operazione ermeneutica ingiustificata e contra legem (in tal senso, già Cass. n. 7060/86) "integrare" l'art. 178 c.c. con la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 179 c.c; non è, infatti, "adattabile" il requisito dell'assenso dell'altro coniuge all'esclusione (che come detto si fonda sulla ratio legis di derogare all'appartenenza personale di un bene qualora lo stesso, per sua natura, possa dar luogo a un maggior benessere economico della famiglia), al bene funzionale all'esercizio dell'attività imprenditoriale (che in quanto tale coinvolge altri interessi).
Pertanto, censurabile è l'impugnata decisione perchè ritiene applicabile alla fattispecie in esame l'art. 179 c.c. e ciò afferma con argomentazioni per buona parte contraddittorie ed illogiche:
infatti, la Corte territoriale, pur sostenendo la rilevanza dell'art. 179 c.c. (in difforme avviso rispetto a quanto statuito dai giudici di primo grado), non svolge una motivazione "consequenziale", non dando compiutamente conto del proprio assunto, ed inoltre rende non facilmente individuabile e comprensibile l'iter decisionale là dove testualmente afferma che "la reale volontà delle parti, se chiaramente espressa in maniera univoca, deve essere rispettata, al di là e oltre il richiamo a norme non appropriate alla fattispecie e pur in presenza di contrasti interpretativi su di esse, che non possono mai soffocare tale volontà, finchè essa, evidentemente, non contrasta in modo insanabile con norme imperative che la sanzionava nullità, come nella specie non è, trattandosi in definitiva di diritti patrimoniali disponibili".
In definitiva, l'immobile adibito ad autocarrozzeria acquistato dal Chirilli rientra, in quanto bene in concreto destinato all'esercizio dell'impresa (così come risultante in modo pacifico dall'impugnata decisione, nell'esclusiva sfera applicativa dell'art. 178 c.c., per cui, essendo stato acquistato dopo il matrimonio e sussistendo all'epoca dello scioglimento della comunione tra coniugi, è bene facente parte della cd. comunione de residuo; non può assumere, quindi, alcun rilievo nella vicenda in esame la partecipazione della Massafra all'atto di acquisto dell'immobile suddetto.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2005