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Cass., sez. civ. III, sentenza 31 gennaio 2008, n. 2393

 

Cambiale tratta - girata - scadenza - mancata accettazione de trattario - azione di regresso  

Massima

 

Se la cambiale tratta è girata dal traente prima dell’accettazione del trattario e resta senza accettazione fino alla scadenza, il portatore che ha provveduto a far levare il protesto sul titolo non dispone, nei confronti del traente-girante, dell’azione cambiaria diretta ma soltanto di quella cartolare di regresso.

L’azione di regresso si prescrive entro un anno dalla data del protesto (levato in tempo utile), mentre le azioni del portatore contro l’accettante si prescrivono in tre anni dalla data di scadenza del titolo. Censurata nel caso di specie la pronuncia del giudice d’appello che ha respinto l’eccezione di prescrizione, potendo il portatore esercitare l’azione di regresso entro un anno contro il traente.

Il traente può girare il titolo prima dell’accettazione senza che la girata comporti una cessione del credito sottostante: il trattario assume obbligazioni nei confronti del prenditore soltanto se accetta formalmente. Fino alla scadenza del titolo  il portatore può sempre provocare l’accettazione del trattario sottoponendogli la cambiale per la firma ma  se il titolo non viene accettato alla scadenza il portatore non disporrà dell’azione cambiaria.

 

  Sentenza per esteso

     Svolgimento del processo

 

Con atti del 16 gennaio 1998 e 4 aprile 1998 la ditta Interni Arredamenti di G. B. proponeva opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione per paralizzare la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, con precetto dell'8 gennaio 1998, dalla snc Arredamenti F.lli L. s.n.c. sulla base di "tre supposti titoli cambiari". Il tribunale di Forlì riuniva le cause e respingeva le opposizioni in data 12 settembre 2001. La decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza depositata il 13 gennaio 2004 e notificata il 12 marzo successivo.

La Corte felsinea rilevava che la ditta del B. aveva emesso le cambiali a proprio favore ed a carico di due trattari, ma che aveva poi provveduto a girarle a un terzo (il L.). Per tal via la ditta B. si sarebbe qualificata come obbligato principale; in tale veste non era soggetta ad azione di regresso, sicché la prescrizione invocata dall'appellante B. non era maturata.

B. propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi. La snc L. ha resistito con controricorso. Sono state depositate memorie.

 

 

Motivi della decisione

 

 

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 94, comma secondo della legge cambiaria, per non avere il giudice d'appello dichiarato la prescrizione dell'azione cambiaria, benché B. fosse obbligato di regresso e la prescrizione di un anno fosse già maturata, posto che il protesto era stato levato il 3 gennaio 1997 e l'atto di precetto era stato notificato l'8 gennaio 1998.

Con il secondo motivo viene censurata, sempre con riferimento ai profili di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., la contraddittorietà della pronuncia, per avere da un lato ritenuto l'esistenza di una cambiale tratta, dall'altro omesso di dichiarare prescritta l'azione, configurando contraddittoriamente il traente quale obbligato principale.

Con il terzo motivo la ditta Interni Arredamenti di B. si duole dell'irrituale notifica del precetto, al quale non sarebbero stati allegati in copia i titoli presentati all'incasso.

La ditta L. resiste adducendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e perché teso a riproporre questioni di fatto insindacabili in sede di legittimità.

Osserva la Corte che il ricorso è ammissibile, giacché ai fini dello scrutino dei motivi addotti non era necessaria la riproduzione integrale del contenuto dei titoli di credito oggetto di controversia. È sufficiente infatti, per poter trarre le conseguenze giuridiche delle questioni rassegnate all'attenzione della Corte, attenersi alle non controverse indicazioni contenute nella sentenza impugnata.

Si impone l'esame congiunto dei primi due motivi, che mirano alla definizione della natura e della disciplina dei titoli oggetto di causa, per far affermare l'intervenuta prescrizione dell'azione cambiaria.

La sentenza d'appello riferisce che "nella fattispecie concreta risulta chiaramente che la Interni arredamenti (traente) emise le cambiali a favore di sé stessa (beneficiaria prenditrice) ed a carico di due soggetti (trattari)", indicati a pag. 6 come A.L. e S. M. B., "provvedendo poi a girare la cambiale ad un terzo (snc Arredamenti Fili L., portatore)". Ne ha desunto che la mancata accettazione da parte dei trattari non viziava i titoli, ma rendeva obbligato principale il soggetto che aveva assunto la veste di emittente-beneficiario e girante. In quanto tale, l'obbligato principale "sarebbe sfornito di azione di regresso, risultando inammissibile un regresso contro se stesso" e indispensabile la "presenza di un girante diverso dal traente-beneficiario".

Questa ricostruzione non è condivisibile. La cambiale tratta è il titolo con il quale il traente, autore dell'ordine di pagamento, ordina al trattario di eseguire un pagamento a favore di un terzo; essa presuppone un rapporto di provvista (cioè il rapporto inerente il credito vantato dal traente verso il trattario) e che dalla base dell'ordine di pagamento, e un rapporto di valuta, che è quello con cui si promette al prenditore di conseguire la somma indicata nel titolo.

Il traente può girare il titolo anche prima dell'accettazione, senza che la girata comporti cessione del credito sottostante (Cass. 10253/94), perché il trattario assume obbligazioni verso il prenditore soltanto qualora accetti formalmente. A tal fine sino alla scadenza del titolo il portatore può provocare l'accettazione del trattario, sottoponendogli la cambiale per la firma. Qualora la cambiale resti non accettata, il portatore alla scadenza non dispone dell'azione diretta. Ai sensi dell'art. 49 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669, l'azione cambiaria è infatti "diretta o di regresso: diretta contro l'accettante o i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato". L'azione di regresso, precisa l'art. 50, può essere esercitata contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

Ne consegue che girante e traente, qualità che possono, come si è visto, coincidere nel medesimo soggetto, sono soggetti all'azione di regresso.

Coerentemente a questo dettato, l'art. 94 della legge cambiaria diversifica i termini della prescrizione. Dispone infatti che "Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza", mentre "Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile".

Nel caso in esame il traente (B.) ha girato delle cambiali tratte non ancora accettate dai trattari, rimaste non accettate alla scadenza. Conseguentemente la ditta F.lli L. poteva esercitare l'azione di regresso entro il limite di un anno contro la ditta B., potendo altrimenti avvalersi solo dell'azione causale. (Cass. n. 5638/90 riv. 467632). Poiché è incontroverso che il regresso fu azionato pochi giorni dopo lo spirare dell'anno, il ricorso, quanto ai primi due motivi, risulta fondato, perché il giudice d'appello ha errato nell'affermare principi di diritto volti a respingere l'eccezione di prescrizione. Quanto al terzo motivo, esso risulta inammissibile, perché la questione oggetto del medesimo non era stata sottoposta al giudice d'appello, come prontamente rilevato nel controricorso e agevolmente rilevabile dagli atti di causa.

Ne consegue che la sentenza resa inter partes il 13 gennaio 2004 dalla Seconda Sezione civile della Corte d'appello di Bologna deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte, la quale, in diversa composizione, si atterrà al seguente principio di diritto: Nel caso in cui la cambiale tratta venga girata dal traente prima dell'accettazione da parte del trattario e resti non accettata fino alla scadenza, il portatore che abbia provveduto a far levare il protesto non dispone nei confronti del traente-girante della azione cambiaria diretta, ma solo di quella cartolare di regresso, soggetta al termine prescrizionale di una anno dalla levata del protesto.

Il giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

 

PQM

 

La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il terzo motivo. Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata con rinvio anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.