Cassazione Sezione Lavoro n. 2474 del 1 febbraio 2008
Il dipendente che vende
azioni della società datrice di lavoro a un'azienda concorrente non viene meno
al dovere di fedeltà
Nota e Massima
Cesare B., dipendente della s.p.a.
Il Gigante Grande Magazzini e Supermercati con la qualifica di impiegato di
prima categoria, ha acquistato il 25% delle azioni della sua datrice di lavoro e
le ha rivendute a due finanziarie facente capo alla società Esselunga. Egli è
stato licenziato con l’addebito di violazione del dovere di fedeltà previsto
dall’art. 2105 cod. civ., per avere consentito l’ingresso di una concorrente
nella società datrice di lavoro. Egli ha chiesto al Tribunale di Milano di
annullare il licenziamento, sostenendo di non essere venuto meno ai suoi doveri.
Secondo l’art. 2105 cod. civ. “il prestatore di lavoro non deve trattare
affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.”
Il Tribunale ha
rigettato il ricorso affermando che l’operazione svolta dal lavoratore, benché
lecita, aveva profili di incompatibilità rispetto al rapporto di lavoro, in
quanto la scelta degli acquirenti aveva inciso sull’assetto della società e
determinato un contrasto con le finalità perseguite dal socio di maggioranza.
Questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha
annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione del lavoratore e
condannando l’azienda al risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto
irrilevante che l’operazione svolta dal dipendente contrastasse con le finalità
perseguite dal socio di maggioranza. L’azienda ha proposto ricorso per
cassazione, censurando la decisione della Corte di Milano per vizi di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte
(Sezione Lavoro n. 2474 del 1 febbraio 2008, Pres. Senese, Rel. Nobile) ha
rigettato il ricorso. Ai fini dell’applicazione del divieto previsto dall’art.
2105 cod. civ. – ha osservato la Corte – la “contrarietà agli interessi del
datore di lavoro” (così come la “potenziale lesività”) del comportamento del
lavoratore, nel caso del dipendente di una società, deve essere rapportata e
commisurata agli interessi del soggetto giuridico società (che si evolvono e si
esprimono nei modi e nelle forme ed attraverso gli organi di cui alla legge,
all’atto costitutivo e allo statuto) e non agli interessi di un singolo socio (o
di un gruppo) pur di maggioranza.
Pertanto legittimamente
la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che “nessun limite può essere
costituito dal fatto che il trasferimento abbia sconvolto l’assetto societario a
danno del socio di maggioranza” ed ha concluso in diritto nel senso che “la
misura dei poteri, diritti ed obblighi che, nella loro sintesi, costituiscono lo
status di socio, si colloca in un ordine diverso rispetto a quelli derivanti
dalla qualità di dipendente e la giusta causa che non consente la prosecuzione
del rapporto riguarda il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore,
e comprende, le condotte, ancorché lecite, o non attinenti al contenuto della
prestazione, lesive dell’interesse del datore e a questo antagoniste”.