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Cass. Civ. n. 25192 del 12 novembre 2008

 

Società di persone: cancellazione come per le società di capitali

 

Nota

Anche per le società di persone come in quelle di capitali con la cancellazione dal Registro delle imprese si verifica l’estinzione della società.

Con la pronuncia n. 25192 del 12 novembre 2008 della seconda sezione civile della Cassazione si chiarisce un aspetto controverso del nuovo diritto commerciale resto tale anche dalla riforma del diritto societario, avvenuta nel 2003, che, modificando l’articolo 2495 del Codice civile, aveva fatto riferimento esclusivo alle società di capitali e alle cooperative trascurando del tutto le società di persone.

Secondo l’interpretazione data dai Giudici di legittimità «la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione introduce nell’ordinamento un nuovo principio secondo il quale l’estinzione deve essere considerata automatica».

 

Massima

“ La modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. La S.C. ha affermato, inoltre, che la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1/1/2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi”.