Corte di Cassazione, Sentenza n. 26913/08
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CAMBIALI - AZIONE CAUSALE FONDATA SU CONTRATTO DI CONTO CORRENTE BANCARIO - RESTITUZIONE DEI TITOLI - NECESSITÀ
Massima |
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La possibilità di procedere in via monitoria ai sensi dell’art. 50 t.u. l. bancaria non fa venir meno, quando il salda-conto o gli estratti conto siano sostenuti da titoli di credito (assegni bancari o cambiali), l’obbligo di offrirli in restituzione e di depositarli in cancelleria ai sensi dell’art. 58 l. assegni. Tale obbligo, assolutamente ineludibile, trova la sua ratio nella necessità di evitare la possibile duplicazione della pretesa di credito e di consentire azioni di regresso. |
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Scognamiglio Ciro propose
opposizione al decreto ingiuntivo 13 maggio
1998 del presidente del tribunale di Napoli che gli aveva intimato di pagare la
somma di
Lit 111.365.477, oltre interessi del 12,50%, in favore della Società
Italiana Gestione Crediti, procuratrice della
Banca Nazionale Agricoltura, quale saldo debitore
di un conto corrente bancario. Dedusse
che lo scoperto di conto derivava dal mancato pagamento di assegni
bancari di terzi, versati sul conto corrente, e non dall'utilizzo di aperture di
credito ed eccepì la mancata offerta di
restituzione dei titoli - che aveva reso inammissibile la
pretesa - nonché la
l'illegittimità del tasso di interesse
applicato. Il tribunale accolse la
opposizione, ritenendo la domanda improcedibile ai sensi dell'art. 58
R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736.
Impugnò la decisione la Banca Antoniana Popolare Veneta, succeduta per incorporazione alla BNA.
La corte di appello di Napoli con sentenza 24 febbraio 2003 ha respinto la impugnazione.
Premesso che della provvista costituita dagli assegni - uno dei quali, per L. 9.960.000, era stato emessoC personalmente dallo Scognamiglio, mentre gli altri erano stati tratti da una società di capitali da lui rappresentata su altro istituto di credito, in favore di se medesima,e girati dallo Scognamiglio 9 quale rappresentante, all'ordine proprio, e successivamente da lui alla BNA - era stato concesso l'utilizzo immediato,
in deroga all'usuale vincolo temporaneoindisponibilità, la corte territoriale ha rilevato che la norma richiamata, che impedisce l'esperimento dell'azione causale in mancanza del deposito del titolo di credito presso la cancelleria del giudice adito, al fine di evitare che il debitore sia esposto al rischio di azioni cartolari e di garantirgli il regresso, non aveva trovato applicazione, benché la banca avesse riconosciuto che quella espletata era un'azione causale, ma tuttavia collegata al rapporto di conto corrente e. non all'operazione di cessione degli assegni, tanto da sottrarla alla condizione di procedibilità.
Ha osservato a riguardo che il fatto che il conto corrente operi come semplice contenitore delle operazioni negoziali che vi si innestano, comporta che il saldo fra partite di segno opposto non possa prescindere dalle operazioni giuridiche che lo determinano, sicché l'azione di recupero non può avere una causa diversa dalla sottesa matrice negoziale; posto che, altrimenti, il creditore disporrebbe di due azioni causali (di conto corrente e della specifica operazione creditizia) e di quella cartolare.
Ha infine disatteso il rilievo che la pretesa trovasse titolo nella ricognizione di debito, in quanto l'unico rapporto obbligatorio esistente si era già manifestato e "la moltiplicazione - non novativa - dei titoli stessi non può elidere la normativa che ne regola la fonte originarialle ritenuto inconferente la circostanza che i titoli fossero stati offerti, non ammettendo la norma equipollenti.
Propone ricorso con due motivi la Banca Antoniana Popolare Veneta; resiste con controricorso con ,Scognamiglio Ciro.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736; rileva di avere richiesto il decreto ingiuntivo in base agli estratti conto trimestrali, ai sensi dell'art. 50 D.Lgvo 385/ 1993 e sulla base del riconoscimento di debito dello Scognamiglio; e che nessun pregiudizio poteva a quest'ultimo derivare dalla mancata offerta degli assegni, per essere stati emessi dalla società Seles srl, a favore di se stessa, di cui lo Scognamiglio era amministratore unico, da questi girati alla banca, tanto che nessuna azione di regresso poteva essere esercitata.
Con il secondo mezzo si denunzia vizio di motivazione. Deduce la ricorrente che il rischio che giustifica l'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 è della doppia azione, cartolare e causale; sicché, , venuta meno la prima per scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 75 di tale legge dallo spirare del termine di presentazione, quel rischio era venuto meno.
Aggiunge che quando l'azione si fonda su un rapporto di conto corrente, al fine di conseguire il pagamento del saldo passivo, il fatto che tale saldo derivi da anticipazioni su girate di assegni bancari non vale a trasformare la domanda in azione causale in senso stretto, basata sul titolo che ha dato luogo alla girata, e non implica l'assoggettamento agli adempimenti confermative della natura causale dell'azione svolta, tanto da rendere, sotto tali aspetti, la censura inammissibile. Nessun pregio ha infine l'assunto secondo cui per essere stati in gran parte gli assegni emessi dalla società Seles srl rappresentata dallo Scognamiglio, che ne era l'amminìstratore unico, dalla stessa girati all'ordine proprio, pervenuti attraverso la girata allo Scognamiglio, che personalmente li aveva negoziati presso la banca, non fosse prospettabile alcuna azione di regresso, tanto da rendere superfluo l'adempimento dell'art. 58 citato. Vero è invece che quell'azione era possibile nei confronti della società traente, inconferente essendo che le firme corrispondenti fossero dello Scognamiglio, dal momento che egli aveva operato in quanto amministratore della società, la quale era stata così impegnata a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Infondato è anche il secondo motivo, articolato su due profili, il primo dei quali - con cui si deduce una eccezione di prescrizione ex art. 75 R.D. 1736/ 1933 - è inammissibile. Assume infatti la ricorrente che i sei assegni erano stati emessi nel settembre 1997, ben oltre i sei mesi previsti dall'art. 75, a far tempo dalla scadenza del termine di presentazione, posto che il decreto ingiuntivo era stato emesso dal presidente del tribunale il 13 maggio 1998. L'assunto, quanto la eccezione conseguente, sono inammissibili, non risultando essere stati proposti nei gradi di merito, per quanto è dato desumere sia dalla esposizione della sentenza impugnata, sia dalla narrativa del ricorso, in cui manca qualunque accenno alle circostanze di fatto poste a fondamento del motivo di censura; sicché il ricorso si appalesa carente sotto il profilo della autosufficienza ed è per tale verso comunque inammissibile.
Il secondo aspetto della censura reitera sostanzialmente quanto già dedotto con il primo mezzo, attraverso l'ulteriore rilievo - sostenuto da Cass. 30 ottobre 1986 n. 6368 - che, essendo stata l'azione di pagamento fondata sul rapporto di conto corrente, mercé produzione dell'estratto conto finale, l'azione non era soggetta "ad alcun onere di natura in senso lato processuale, come appunto la tipica azione causale in senso stretto e tipico, in specie all'onere di cui all'art. 58 della legge sugli assegni".
La pronuncia di legittimità richiamata non è stata condivisa dalla corte territoriale, la quale ha osservato che "il fatto che il rapporto di conto corrente abbia una propria autonoma fisionomia giuridica relativamente ai congegni che ne alimentano e regolano le dinamiche non esclude che, in realtà, esso funge da semplice contenitore per quel che attiene alle singole operazioni negoziali che vi si innestano di volta in volta. Ciò nel senso che il saldo tra partite di segno opposto non può ovviamente prescindere dalle operazioni giuridiche che concorrono a determinarlo: l'azione di recupero di un saldo debitore non può avere una causa diversa dalla matrice negoziale che vi è sottesa. Si dovrebbe altrimenti pervenire alla singolare conclusione che il creditore, per far valere il proprio diritto, disponga addirittura di due azioni causali ( quella di conto corrente e quella afferente l'operazione creditizia specifica oltre, naturalmente, a quella cartolare qualora l'obbligazione sia altresì incorporata in titoli di credito". Tale ragioni sono dal collegio condivise, in quanto la circostanza che possa procedersi in via monitoria ai sensi dell'art. 50 testo unico delle leggi bancarie non toglie che quando il salda - conto o gli estratti conto siano sostenuti dai titoli di credito (assegni bancari o cambiali) 1,obbligo di offrirli in restituzione e di depositarli in cancelleria sia ineludibile, allo scopo di evitare la duplicazione della pretesa di credito e di consentire le azioni di regresso, restando quella azione pur sempre di natura causale e l'unica alternativa all'azione cartolare, fondata la prima sul rapporto sostanziale e l'altra sul titolo; sicché, nel caso in cui non sia cartolare l'azione esperita, i titoli che la giustificano, negoziati in funzione dell'operazione creditizia, dei quali la banca sia in possesso, vanno pur sempre offerti in restituzione e depositati, attesa la esigenza di evitare il rischio di duplicazione delle iniziative di pagamento e di consentire il regresso. In sostanza, permanendo la esposizione al rischio del debitore di essere assoggettato anche all'azione cambiaria, la norma di cui all'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 non trova ragione per essere disapplicata, ove a fondamento dell'azione causale - sia pure mediata attraverso il rapporto di conto corrente - siano i titoli di credito versati a fronte della operazione creditizia tanto che essi restano nella disponibilità del creditore, quanto che pervengano in quella di terzi, in entrambi i casi restando legittimato l'esercizio dell'azione cartolare, con la duplicazione per il debitore della sua prestazione, posto che la azione cambia non sia stata pregiudicata dalla invalidità dei titoli ovvero dalla mancanza delle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso o dal loro ritardo. Né giova sostenere che l'azione della banca si sia fondata sul rapporto di conto corrente e sul suo saldo passivo, essi costituendo la condizione per l'esercizio della speciale iniziativa processuale attivata - quella monitoria - posto che sul piano sostanziale l'azione ha trovato causa nella anticipazione eseguita dalla banca a fronte degli assegni trasmessi e cioè nella generale fattispecie del citato art. 58, non rilevando che l'operazione sia stata registrata nel conto corrente aperto dal cliente nel quale ogni rimessa e ogni prelievo hanno trovato riscontro e legittimazione nel rapporto sottostante, costituito da uno dei contratti bancari previsti dal codice civile. Alla stregua di tali considerazioni non ha alcun pregio l'argomento che pur sempre al correntista è consentito sollevare, in luogo della eccezione di improcedibilità, in forza della legge sull'assegno, quella, eventuale, di inesistenza del credito incluso nel conto; al pari di quello che impregiudicate restano le azioni contro coloro che emisero gli assegni oltre all'obbligo della banca di restituire i titoli per consentire l'esercizio di quelle azioni ( Cass.30 ottobre 1986 n. 6368, richiamata dalla difesa della ricorrente), in quanto non è la presenza di difese aggiuntive a quelle contemplate dall'art.58 che possa costituire fattore dirimente ~ peraltro in riferimento a situazioni diverse da quella in esame - della questione controversa, ma la verifica della suscettibilità dei fatti di causa di essere sussunta nella previsione della norma.
Il ricorso va dunque respinto. La disputabilità della lite, avuto anche riguardo al precedente giurisprudenziale di legittimità, giustifica la compensazione delle spese processuali di questo giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese