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Corte di Cassazione sez. IV, pen., 13.07.2007, n. 27736

 

Circolazione stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Circolazione - Guida in stato di ebbrezza ­da alcool - Accertamento - Alcooltest - Avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia - Omissione - Conseguenze - Nullità - Deducibilità - Limiti

Massime

In tema di guida in stato di ebbrezza, il mancato avvertimento, in relazione alla effettuazione dell' "alcooltest", della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, dà luogo ad una nullità di ordine generale, ma non assoluta che, ai sensi dell'art.182 comma secondo cod. proc. pen., deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. (Nella fattispecie la relativa eccezione è stata sollevata soltanto in sede di ricorso per cassazione).

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. ).

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARZANO Francesco - Presidente Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere Dott. FOTI Giacomo - Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA

sul ricorso proposto da: NA. Vi. , n. a (OMESSO); avverso la sentenza in data 18 giugno 2004 del Giudice di pace di Palmi per il reato di cui all'articolo 186 C.d.S., commi 2 e 6; udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli; udite le conclusioni del Procuratore generale nella persona del Sostituto procuratore generale Dott.FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Palmi dichiarava Na. Vi. colpevole del reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2, e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda (fatto commesso in data 22.2.2003).

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Na. Vi. , deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 493 c.p.p., comma 3, e articolo 495 c.p.p., comma 2, sul rilievo che il giudicante aveva disposto, in assenza del consenso del difensore, l'acquisizione del verbale di accertamento e della informativa di reato senza disporre l'audizione dei verbalizzanti, con la conseguente nullita' del procedimento.

Con il secondo motivo, partendo dal presupposto che il prelievo ematico costituisce attivita' urgente di polizia giudiziaria, come tale disciplinato dall'articolo 354 c.p.p., rileva che il difensore di fiducia non era stato avvertito dell'esame e che l'omesso avviso avrebbe determinato la nullita' per violazione degli articoli 354 e 360 c.p.p..

Con il terzo motivo, si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata laddove il giudicante avrebbe fondato la responsabilita' dell'imputato su atti illegittimamente acquisiti, travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale aveva giustificato la reazione della fuga con il mancato riconoscimento degli agenti di PS in borghese.

Il ricorso e' infondato.

Con riferimento al primo motivo, per l'assorbente e decisiva considerazione che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite con la sentenza 17 ottobre 2006, Greco, le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili, come tali inseribili nel fascicolo per il dibattimento, qualora contengano un tipo di accertamento che non e' possibile "riprodurre" nuovamente nel dibattimento attraverso l'escussione dell'operante: cio' che si verifica allorquando contengano o la descrizione di un'attivita' materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducibile ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni.

In tali casi, la mancata allegazione dell'atto determinerebbe la perdita dell'informazione probatoria ovvero l'acquisizione di una informazione priva delle caratteristiche di completezza, affidabilità o genuinità.

Nella fattispecie, la nozione di irripetibilita' che rileva e' quella che ricorre nelle ipotesi in cui l'atto attiene alla descrizione di luoghi, cose o persone, di interesse per lo svolgimento delle indagini o per la celebrazione del processo, che siano "suscettibili di modificazione".

Queste caratteristiche sono ravvisagli nel caso in esame in cui i la polizia giudiziaria ex articolo 354 c.p.p., commi 2 e 3, e' abilitata a compiere rilievi sullo stato delle cose, dei luoghi e delle persone nel caso di pericolo di alterazione, dispersione o modificazione.

E' infondata, pertanto, la doglianza difensiva con la quale viene eccepita la nullita' del procedimento per essere stato acquisito il verbale di accertamento in assenza del consenso del difensore e senza disporre l'audizione dei verbalizzanti.

Infondato e' anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la nullita' del procedimento per l'asserito omesso avviso Secondo giurisprudenza ormai consolidata (v. ex pluribus, Sez. 4 , 26 maggio 2006, Dionese) l'"alcooltest" costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ex articolo 354 c.p.p., comma 3, cui il difensore puo' assistere ai sensi del successivo articolo 356 senza pero' diritto ad essere previamente avvisato;

ai sensi, poi, dell'articolo 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all'articolo 356 c.p.p." avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta' di farsi assistere dal difensore di fiducia"; in mancanza di questo, non e' prevista per il compimento di tali atti la nomina di un difensore di ufficio come disposto per altri atti (v. articoli 350 e 364 c.p.p.).

Cio' posto, in ogni caso la violazione del disposto dell'articolo 114 disp. att. c.p.p. da luogo ad una nullita' di ordine generale ma non assoluta che, ai sensi dell'articolo 182 c.p.p., comma 2, quando la parte vi assiste deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo (ex pluribus, Cass., Sez. 1 , 21 maggio 2004, Defina; Sez. 4 , 25 settembre 2003, Giannandrea).

Nella specie, da quanto e' stato possibile rilevare in questa sede, la relativa eccezione e' stata sollevata solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio, sicche' essa non puo' ritenersi proposta "immediatamente dopo" il compimento dell'atto, al quale la parte aveva assistito, come vuole il precitato articolo 182 c.p.p., comma 2.

Da quanto esposto consegue l'insussistenza della nullità ipotizzata dal ricorrente con il secondo motivo, comunque, a tanto volere concedere, non piu' deducibile.

Anche il terzo motivo e' infondato.

Non e' dubitabile, infatti, che il giudice abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa il convincimento raggiunto in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza, avendo richiamato ed analizzato, oltre i risultati dell'etilometro, recanti valori di concentrazione di alcool superiori a quelli consentiti, anche il comportamento dell'imputato, emergente dagli atti processuali, laddove si fa con chiarezza riferimento alla condizione alterata in cui si trovava l'odierno ricorrente (andatura del veicolo non commisurata allo stato dei luoghi; assenza di lucidita' comportamentale; forte alito vinoso).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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