Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile - Sentenza 1° aprile 2008, n. 8439
Lavoro - dequalificazione professionale - diritto al risarcimento
Nota
Nella sentenza n. 8439 del 1 aprile 2008, la Sezione Lavoro della
Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il dipendente che abbia diritto ad
una qualifica professionale superiore non riconosciuta dal datore di lavoro ha
diritto al risarcimento del danno da
dequalificazione, che può essere anche
quantificato in modo crescente con il decorrere del tempo, se la sua attività è
di quelle che richiedono aggiornamenti continui.
Nel caso di specie, l'Azienda Municipale Trasporti di Catania si era rifiutata
di adibire un proprio dipendente, che aveva vinto un regolare concorso interno,
alle mansioni di terzo livello (programmatore informatico), assegnandogli,
invece, delle mansioni proprie del quarto livello.
Il lavoratore vedeva accolta, sia in primo grado che in Appello, la domanda con
cui chiedeva il diritto a ricoprire mansioni corrispondenti al livello
conseguito e il risarcimento del danno da dequalificazione.
L'Azienda proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
La Sezione Lavoro della Corte, respingendo il ricorso, ha stabilito che nel caso
di specie è configurabile un danno da violazione del diritto alla qualifica
professionale del lavoratore.
"Appare evidente che la dequalificazione
lamentata va rapportata a mansioni conseguite a mezzo concorso e mai assegnate".
Ne consegue "che l'istante avrebbe dovuto
ricoprire le mansioni meritate a mezzo concorso e che il permanere, invece,
nelle vecchie mansioni costituisce dequalificazione rispetto alle mansioni
raggiunte".
Gli ermellini hanno riconosciuto al lavoratore dequalificato - oltre che il
danno di immagine - il danno derivante dalla mancata acquisizione di maggiori
capacità: "danno molto evidente e grave
nell'esercizio di particolari professioni (si ricorda che l'istante aveva vinto
il concorso da programmatore) soggette a una continua evoluzione e richiedenti
quindi continui aggiornamenti, come si verifica in materia di tecnologia
informatica, trattandosi di un settore in costante sviluppo, che presuppone un
assiduo aggiornamento tecnico, nonché un'attività pratica di impiego dei diversi
programmi applicativi".
Massima
Il dipendente che abbia diritto ad
una qualifica professionale superiore non riconosciuta dal datore di lavoro ha
diritto al risarcimento del danno da dequalificazione, che può essere anche
quantificato in modo crescente con il decorrere del tempo, se la sua attività è
di quelle che richiedono aggiornamenti continui ( nel caso di specie,
programmatore informatico).
Sentenza per esteso
AMT Catania ct Di Stefano
Svolgimento del processo.
L'attuale intimato, con ricorso al Pretore del 24 7 98,esponeva di essere dipendente dell' Azienda Municipale Trasporti (AMT)di Catania e di avere partecipato ,con successo ,ad un concorso ,riservato al personale interno, per la promozione a programmatore (livello 3"), presso il Centro elaborazione dati,conseguendo la promozione alla suddetta qualifica con decorrenza dall' l 5 97; che l'azienda si era rifiutata di adibirlo nelle mansioni della qualifica acquisita,adibendolo,invece, a mansioni proprie del 4" livello. Chiedeva dichiararsi il suo diritto a ricoprire mansioni corrispondenti al livello conseguito e il risarcimento del danno.
II Tribunale accoglieva in pieno la domanda. La Corte di Appello di C a t e c o n sentenza del 3 1 3 05, rigettava l'appello. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato non si è costituito.
Motivi della decisione.
Col ricorso, nel quale non si indicano le norme di diritto che sarebbero state violate,né si specifica quali capi dell'art. 360 cpc si invocano, si deduce che si possa lamentare una dequalificazione solo quando, in precedenza, vi sia stata una qualificazione, assente nella fattispecie,perché, all'attore, non sono mai state attribuite mansioni diverse da quelle sempre espletate .Che,inoltre, non vi può essere danno in re ipsa e che,comunque,
il danno sarebbe stato valutato in modo eccessivo.
I1 ricorso è infondato.
Appare evidente che la dequalificazione lamentata va rapportata alle mansioni conseguite a mezzo concorso e mai assegnate. Non è contestato che l'attore abbia superato un concorso. Non è contestato il livello delle mansioni del posto conseguito a mezzo concorso.
Ne consegue che l'istante avrebbe dovuto ricoprire le mansioni meritate a mezzo concorso e che il permanere,invece, nelle vecchie mansioni, costituisce dequalificazione rispetto alle mansioni raggiunte.
Per quanto attiene il danno conseguente , la Corte di Appello non lo ha ritenuto in re ipsa, ma ha adeguatamente e diffusamente motivato in proposito,riconoscendo il danno nella mancata acquisizione di una maggior capacità : danno molto evidente e grave nell'esercizio di alcune particolari professioni(si ricorda che l'istante aveva vinto il concorso per programmatore)soggette a una continua evoluzione e richiedenti quindi,
continui aggiornamenti ,come si verifica in materia di tecnologia informatica, trattandosi di un settore in costante sviluppo,che presuppone un assiduo aggiornamento tecnico,nonché un'attività pratica di impiego dei diversi programmi applicativi. La Corte di appello ha fatto riferimento'altresì, al danno all'immagine derivante dalla mancata assegnazione alle mansioni meritate col concorso vinto.
Ne consegue che è stata data ampia esplicazione e dimostrazione del danno subito.
Per quanto attiene alla valutazione del danno,essa costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice del merito,che ha fatto logica quantificazione del danno, rapportandolo al 25% della retribuzione per i primi 12mesi di inadempimento e al 40% ,in considerazione "dell'aggravamento progressivo della dequalificazione professionale
' subita" per il periodo successivo, per il pervicace protrarsi dell'inadempimento dell'azienda datrice di lavoro.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di cassazione, perché l'intimato non si costituito.
PQM
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
20 febbraio 08