|
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con
sentenza n. 5047 del 2002 pronunciando sulla domanda avanzata da
M. M. nei confronti della società X dichiarava la nullità dei
termini apposti ai contratti di lavoro stipulati tra le parti in
data 2/10/98 e 25/6/99 e per l'effetto dichiarava la sussistenza
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra
le parti con condanna della società al pagamento delle
retribuzioni per la qualifica di capo servizio e trattamento ad
personam di vice capo redattore dall'1/7/00 fino alla data di
una legittima causa di risoluzione del rapporto, detratte le
retribuzioni percepite dal ricorrente sulla base del contratto
stipulato con il Resto del Carlino, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali e spese del giudizio.
La Corte di appello dei Roma, con la sentenza in epigrafe
indicata, rigettava l'impugnazione della società X.
I
giudici di appello, nella citata sentenza, premesso che il primo
giudice non aveva ritenuto conformi a diritto le due assunzioni
a termine del ricorrente, la prima di un mese per sostituire il
personale in ferie e la seconda, di più ampio periodo, quale
giornalista disoccupato per essere le stesse avvenute in forza
della normativa previste dalle leggi 230/62, 56/87 e 3 e 4 del
Ccnl, ma illegittimamente per carenza della clausola di
contingentamento implicante la nullità di quella pattizia,
ritenuta l'inapplicabilità del DLgs 368/01 per non avere lo
stesso efficacia retroattiva e che l'impianto di fondo della
legge del 1962 non era stato neppure modificato dall'art. 12
della L. 196/97 e che le violazioni delle disposizioni di cui
all'art. 23 della L. 56/87 non si sottraevano all'effetto della
conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
stabilito a titolo sanzionatorio dall'art. 2 della L. del 1962 e
che ancora la comunicazione datoriale di cessazione del rapporto
per scadenza del termine non equivaleva a licenziamento con
conseguente inapplicabilità del termine decadenziale stabilito
per l'impugnazione del licenziamento, affermava: a) che
l'assenza della clausola di contingentamento poneva la norma che
autorizzava l'assunzione a termine in netto contrasto con la
normativa legale con conseguente nullità delle clausole di
apposizione dei termini a nulla valendo successive
interpretazioni autentiche delle parti collettive non potendosi
sanare nullità già verificatesi; b) che non vi era spazio nella
fattispecie per ritenere risolto il contratto a tempo
indeterminato per mutuo consenso; c) che la nullità del primo
contratto assorbiva ogni questione sulla legittimità o meno del
secondo contratto alla stregua dell'esistenza inter partes,
quando quest'ultimo è stato stipulato, di un rapporto a tempo
indeterminato in conseguenza della rilevata nullità.
Avverso tale sentenza la società X proponeva ricorso per
cassazione sostenuto da due articolati motivi di censura,
illustrati da memoria. Parte intimata resisteva al gravame e
depositava memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. 56/87 con
riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e/o insufficiente
motivazione in ordine a punti decisivi della controversia con
riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume in proposito che al
di là del tenore letterale l'art. 23 della L. 56/87 andava
interpretato nel senso che la previsione della percentuale di
contingentamento ben poteva non adottarsi nelle ipotesi che, per
la loro stessa natura, come nel caso di sostituzione del
personale in ferie, la escludono in quanto non prevedibili nell'an
e nel quantum e tale interpretazione è confortata dall'art. 10
del D. Lgs 368/01 il quale stabilisce, tra l'altro, sia pure con
efficacia non retroattiva, che sono esenti da limitazioni
quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per
ragioni di carattere sostitutivo.
Con il secondo mezzo di gravame la società denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. per omessa
interpretazione dell'art. 3 del ceni con riferimento all'art.
360 n. 3 c.p.c.: omessa e/o insufficiente motivazione circa
punti decisivi della controversia con riferimento all'art. 360
n. 5 c.p.c.. Rileva la società in proposito: a) che il giudice
del merito avrebbe dovuto attraverso una più attenta analisi ed
interpretazione delle disposizioni collettive, degli accordi
sindacali e dall'accordo d'interpretazione autentica del 17/1/02
verificare quale fosse stata la volontà delle parti collettive e
se alla luce degli accordi citati e della pattuizione di un
rapporto pari al 100% tra assunti a termine e lavoratori in
organico, le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del ceni
potessero essere colpite da una qualsiasi nullità, nel caso non
prevista da alcuna norma di legge; b) che il giudice del merito
non poteva dichiarare la nullità della norma collettiva senza
preventivamente ricercare la volontà delle parti stipulanti e
senza esaminare in alcun modo gli accordi; che l'assunzione a
termine ex art. 3 e 4 C.c.n.l. costituisce una fattispecie
rientrante nella previsione legislativa del Dl 299/94 in
attuazione della politica occupazionale voluta dal governo di
concerto con le parti sociali; c) che la mancata espressa
previsione di una percentuale non significa che non sussiste una
percentuale, ma che la stessa va individuata in quella del 100%;
d) che il giudice avrebbe dovuto individuare la norma di legge
che stabilisce espressamente nella ipotesi di una percentuale
pari o superiore al 100% la nullità della relativa clausola; e)
che vi è quindi: 1. omessa motivazione sulla individuazione del
rapporto percentuale voluto dalle parti collettive così come
chiarito nel verbale del 17/1/02 e così come risultante dalla
corretta interpretazione delle norme contrattuali; 2, violazione
e falsa applicazione dell'art. 23 L. 56/87 che non fissa alcun
limite alla percentuale demandata alle parti; 3. violazione e
falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. poiché la clausola
contrattuale non è in contrasto con norme imperative; 4.
violazione degli artt. 1362 e seg. c.c. per aver il giudice
violato tutti i canoni di ermeneutica contrattuale e violazione
dell'art. 12 preleggi per aver il giudice interpretato l'art. 23
della L. 56/87 ignorando i canoni fissati dalla norma citata.
Le censure, che in quanto logicamente collegate vanno tratte
congiuntamente, sono infondate. In proposito mette conto,
innanzitutto, evidenziare, che l'art. 23 della legge 28 febbraio
1987 n. 56 consente, ratione temporis, che vengano individuate -
oltre alle ipotesi di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962
(e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 8 bis
d.lgs. n. 17 del 1983, convertito in legge n. 79 del 1983 - nei
contratti collettivi di lavoro (stipulati con i sindacati
nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative) specifiche fattispecie in relazione alle quali
sia legittima l'apposizione al contratto di lavoro di un
termine. Orbene, la lettera della norma, che non contiene alcun
riferimento a particolari esigenze o condizioni oggettive di
lavoro o soggettive di lavoratori, e la espressa previsione che
la contrattazione collettiva debba solo indicare la percentuale
dei lavoratori da assumere rispetto a quelli impiegati a tempo
indeterminato, inducono a ritenere che la mancanza di tale
indicazione non permette la sussunzione delle fattispecie
individuate dalla contrattazione collettiva nell'ambito di
quelle in cui possa ritenersi legittima l'apposizione al
contratto di lavoro di un termine. Se infatti l'unica condizione
per il legittimo esercizio della cd. delega in bianco conferita
dal legislatore alla contrattazione collettiva quella della
specifica indicazione della percentuale dei lavoratori da
assumere rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato, il
difetto di tale specificazione non permette di considerare
legittime le ipotesi di apposizione del termine a quelle
fattispecie pur previste dalla contrattazione collettiva in
relazione (rectius attuazione) all'art. 23 della legge 28
febbraio 1987 n. 56 nelle quali appunto manchi la
predeterminazione di una percentuale avendo il legislatore
espressamente ancorato a siffatta predeterminazione la
previsioni di legittime fattispecie di apposizione del termine
ulteriori rispetto a quelle legali di cui alle leggi 230/62 e
79/83.
Né certamente può ritenersi che il legislatore del 1987,
contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, abbia
voluto limitare tale predeterminazione a quelle ipotesi in cui
la percentuale di contingentamento fosse prevedibile nell'an e
nel quantum. Tanto invero contrasta con la lettera della norma
che non ammette in alcun modo una interpretazione del genere e
con la stessa ratio della legge che nel consentire alla
contrattazione collettiva, anche di determinare - alla stregua
di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale -
speciali categorie di lavoratori in relazione ai quali
legittimare l'uso del contratto a termine ha palesemente, voluto
richiamare, con il riferimento alla necessità di una espressa
indicazione della percentuale, le parti sociali sulla rilevanza
comunque del rapporto numerico tra lavoratori stabili e
lavoratori precari.
Del resto questa Suprema Corte ha affermato che "evidenti
esigenze di certezza, d'altronde, impongono la necessità che gli
accordi della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, avvengano secondo
forme prestabilite, tali da consentire un controllo in itinere
delle parti sociali e degli stessi lavoratori, in un ambito "procedimentalizzato"
(come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare: cfr. Cass.
13 giugno 2005 n. 12632), in cui la clausola in questione venga
anch'essa fissata in forma scritta, la sola, d'altra parte,
idonea a garantire con certezza anche la eventuale verifica da
parte del giudice; che, peraltro, la legittimità di forme
alternative di stipula dei contratti collettivi (riconosciuta
dalla giurisprudenza: cfr. Cass. Sez. Un., 22 marzo 1995 n.
3318; Cass. 12 febbraio 2000 n. 1576) non esclude che peculiari
esigenze di certezza degli impegni negoziali richiedano la forma
scritta per determinate clausole; lo stesso dicasi per la
fissazione della quota percentuale delle assunzioni a termine:
se pure è vero che anche l'indicazione di un numero massimo
nell'anno può realizzare la finalità del contingentamento, è
comunque necessario che tale indicazione sia accompagnata da
quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da
potersi comunque verificare il rapporto percentuale fra
lavoratori stabili e lavoratori a termine" (così Cass. 4677/06).
Consegue da tanto che l'apposizione di un termine ad un
contratto di lavoro stipulato con riferimento ad una fattispecie
per la quale il contratto collettivo non contiene, ex art. 23
della legge 28 febbraio 1987 n. 56, la espressa indicazione
della percentuale dei lavoratori da assumere rispetto a quelli
impiegati a tempo indeterminato, è illegittimo non
corrispondendo ad un tipo legale di contratto a termine.
Passando all'esame della lamentata, sotto vari aspetti, omessa
interpretazione dell’accordo intervenuto tra le parti sociali ed
il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle norme
del contratto collettivo, rileva il Collegio che la censura, per
come formulata, è generica in guanto parte ricorrente, in
violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non
riporta nel ricorso per cassazione il testo dell'accordo e delle
norme contrattuali di cui denuncia l'omesso esame, limitandosi a
trascrivere solo alcuni stralci, con la conseguenza, non è
consentito alcun sindacato di legittimità in ordine alla
decisività della censura. Infatti è principio di diritto nella
giurisprudenza di questa Corte che qualora in sede di
legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente
nella erronea interpretazione di una norma della contrattazione
collettiva, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il
contenuto della stessa (Cass. 4678/02 nonché S.U. 10374/07), ed
altresì che la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod.
proc. civ. per integrare il vizio di motivazione è costituita
dalla potenziale idoneità di un elemento, risultante dal
processo e non sottoposto ad adeguata critica da parte del
giudicante, a determinare una decisione diversa, atteso che la
decisione deve essere il risultato necessario di un percorso
volto ad escludere ogni alternativa e che la motivazione è la
descrizione di questa necessità, sia in positivo, attraverso
l’esplicitazione degli elementi interni al ragionamento del
giudicante, sia in negativo, attraverso la critica di elementi
(di natura materiale, logica o processuale) che, rimasti
estranei al ragionamento del giudice, sarebbero stati idonei a
determinare una decisione diversa da quella adottata; tuttavia,
affinché sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art.
360 n. 5 cod. proc. civ., non è sufficiente che sussista un
elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente
idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale
elemento sia integralmente ed adeguatamente descritto, nel suo
contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso, dovendo
quest'ultimo essere, a tal fine, autosufficiente (V. per tutte
Cass. 3183/99).
Alla stregua delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le
altre eccezioni, obbiezioni o motivi devono considerarsi
assorbiti il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento in favore di parte resistente delle spese del giudizio
di legittimità liquidate in Euro 19,00 di cui Euro 2.000,00 per
onorario oltre spese generali Iva Cpa. |