Cassazione civile, sez V Tributaria, 12/04/2008, n. 9496
Tributi e società: responsabilità della società per l’amministratore di fatto
Massima
La Sezione
tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che La società risponde verso
l’amministrazione finanziaria anche degli illeciti (nella specie, emissione di
fatture false) compiuti non dal legale rappresentante ma dall’amministratore di
fatto, benché questi non sia neppure socio.
Con questa decisione, gli Ermellini hanno accolto
il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Commissione
Tributaria Regionale che non aveva ritenuto la Società responsabile fiscalmente
poiché le operazioni fittizie erano state compiute da soggetti estranei alla
società.
Sentenza per esteso
Svolgimento
del processo
La società contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di rettifica
dell’Ufficio Iva di Caserta, con il quale, per l’anno d’imposta 1990, era stata
accertata la maggiore imposta dovuta, in dipendenza dell’omessa registrazione di
fatture emesse per operazioni inesistenti. Deduceva la ricorrente, che le
fatture in questione non giustificavano la maggiore imposizione, sia perché la
società non aveva mai intrattenuto rapporti con i soggetti che risultavano avere
utilizzato fatture emesse da essa contribuente, sia pure perché detti documenti
fiscali non erano riconducibili alla società in quanto abusivamente formati da
persona non legittimata, anche se svolgente le funzioni di amministratore di
fatto.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva il ricorso, con
decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.t.r., giusta
sentenza in epigrafe indicata. In particolare, quest’ultima riteneva di dover
confermare la decisione del giudice di primo grado, nella considerazione che
nessuna responsabilità fiscale potesse derivarne alla società, stante che le
fatture per operazioni fittizie erano state emesse da soggetti estranei alla
società.
Con ricorso notificato il 21-22-29 dicembre 2005, ed affidato a due mezzi,
l’Agenzia delle Entrate, ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
La società intimata non ha svolto difese in questa sede.
Con istanza 12.10.2006, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Con provvedimento, reso all’udienza del 15.02.2007, la Corte ha rinviato la
causa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, nonostante la originaria richiesta scritta del P.m. - va
riconosciuta e dichiarata l’ammissibilità dell’impugnazione, atteso il fatto che
il termine lungo di un anno e 4 6 giorni entro il quale l’appello doveva essere
notificato, nel caso, risulta osservato. Considerato, infatti, che dagli atti in
esame si evince che la sentenza di primo grado è stata depositata in cancelleria
in data 05.11.2004, e che l’atto di appello è stato consegnato all’Ufficiale
Giudiziario (vedi certificazione in atti dell’Uff. Notifiche Corte d’appello di
Roma del 23.02.2006) per la notifica il 21 dicembre 2005 - cron. 37371 -, e
spedito a mezzo posta il successivo 22 dicembre 2005, deve ritenersi irrilevante
il fatto che la relativa ricezione, sia avvenuta, giusto avviso di ricevimento,
in data 29 dicembre 2005. E ciò in applicazione dell’ormai pacifico orientamento
giurisprudenziale (Cass. n. 15809/2005, n. 4610/2005, n. 8447/2004),
consolidatosi a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del
2002 e n. 28 del 2004, che riconosce effetti impeditivi della decadenza alla
mera consegna dell’atto all’Ufficiale notificante.
La ricorrente censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione
dell’art. 21, settimo comma, del dpr. n. 633 del 1972, degli artt. 12, L. 7
gennaio 1929 n. 4, 11, primo comma, del D. lgs n. 472 del 1997 e 2697 e ss.
c.c., nonché per insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su punti
decisivi della controversia.
Deduce l’erroneo operato dei Giudici di merito, nello escludere la
responsabilità della società, a motivo che le violazioni fiscali risultavano
commesse da soggetti diversi da quelli che avevano la rappresentanza sociale, e
ciò sia perchè, nel caso, le infrazioni erano, inequivocamente, riconducibili a
soggetto che aveva svolto, sia pure in via di mero fatto, le funzioni di
amministrazione, sia per avere dato illogica e contraddittoria motivazione del
decisum, omettendo di considerare la pacifica circostanza che l’autore delle
fatture fittizie era il marito della socia di maggioranza, e di valutare che lo
stesso legale rappresentante pro tempore della società, in sede di operazioni di
verifica (pag. 13 del p.v.c.), aveva espressamente riconosciuto che l’effettivo
dominus ed amministratore di fatto della società era proprio il responsabile
materiale delle false fatturazioni.
Trattasi di doglianze fondate.
In effetti, la motivazione appare illogica e contraddittoria, in quanto i
giudici di merito, subito dopo avere escluso l’obbligo fiscale della società, a
motivo che le contestate infrazioni erano state commesse da "soggetti estranei
alla società" stessa, ed avere convenuto che a diversa conclusione si sarebbero,
invece, indotti nel caso in cui fosse stata fornita la prova che "gli emittenti
delle fatture avessero operato con il consenso sia pure tacito degli
amministratori della C. ", hanno riconosciuto, sia pure al fine di giustificare
la compensazione delle spese, che la situazione emersa dalle indagini della G.
di F. era complessa e caratterizzata "dall’indubbio coinvolgimento negli
illeciti in parola di persone che pur frequentavano e si ingerivano, anche prive
dei relativi poteri, nell’amministrazione della società".
Le argomentazioni utilizzate configurano il denunciato vizio, non essendo
comprensibile sotto il profilo logico, né essendo in alcun modo spiegato, come
possa essere stato escluso, anche "il consenso, sia pure tacito, degli
amministratori della C. ", pur in presenza di "persone che frequentavano e si
ingerivano, anche se prive dei relativi poteri, nell’amministrazione della
società". La motivazione è, pure, insufficiente in quanto omette di esaminare e
valutare che l’autore della fatturazione di operazioni inesistenti si
identificava con l’effettivo dominus ed amministratore di fatto della società,
che tale circostanza, rilevante e decisiva, era pacifica in causa, anche perché,
- giuste risultanze del p.v.c. pag. 13 -, espressamente ammessa, nel corso delle
operazioni di verifica, dal soggetto che, ufficialmente, rivestiva la carica di
rappresentante legale della società. In buona sostanza, le argomentazioni della
C.t.r. non solo appaiono inadeguate sotto il profilo della coerenza logico
formale, rivelando un sintomo d’ingiustizia nella soluzione della questione di
fatto, ma pure rivelano decisive pretermissioni di elementi, che ove esaminati e
valutati, avrebbero, ragionevolmente, potuto indurre ad un diverso decisum.
Conclusivamente, il ricorso va, per tali ragioni, accolto, con assorbimento di
ogni altro profilo di doglianza, e, per l’effetto cassata l’impugnata sentenza.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della C.t.r. della
Campania, procederà al riesame e pronuncerà, anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità, motivando congruamente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della C.t.r. della Campania.