Sentenza Cass. n. 9538/07
AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' E ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA ATTUATIVA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
Massima:
Al fine della quantificazione dell'indennità di fine rapporto dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs 10/09/1991 n. 303, attuativo della direttiva n. 86/653/CEE sul coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti - per la parte in cui prevede che le disposizioni ivi fissate in materia di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell'agente (comma sesto) - si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente stesso comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione, cui si perviene in forza dell'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 23 marzo 2006 in causa C-465/04), non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per detto art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto più favorevole, secondo una valutazione complessiva ex ante, la disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista dall'accordo collettivo di settore del 1992 rimettendo al giudice di rinvio il compito di verificare - in base ai criteri enunziati - se, in applicazione della norma dell'art. 1751, spetti all'agente un'indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'accordo collettivo).
Sentenza per esteso:
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore – President - -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – rel. Consiglie - -
Dott. CELENTANO Attilio – Consiglier - -
Dott. PICONE Pasquale – Consiglie - -
Dott. CURCURUTO Filippo – Consiglie - -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMI MARIA,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIAGEO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FRANCESCO CINZANO e CIA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19/04 della Sezione distaccata di Corte
d'Appello di BOLZANO, depositata il 22/03/04 - R.G.N. 130/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/07 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento per quanto di
ragione.
Fatto
P.M.,
premesso di aver attività di agente per la S.p.a. Francesco Cinzano e C.ia, che
gli aveva comunicato la risoluzione del contratto in data 15 giugno 1998,
conveniva in giudizio la preponente chiedendone la condanna al pagamento
dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., dell'indennità di
preavviso e dell'integrazione FIRR per l'anno 1998, oltre al risarcimento dei
danni.
Nella contumacia della convenuta, interveniva volontariamente nel giudizio la
S.p.a. Diageo Italia deducendo la propria legittimazione passiva quale
cessionaria del ramo di azienda. Il Tribunale adito condannava in solido la
S.p.a. Cinzano e la S.p.a. Diageo al pagamento dell'indennità di cessazione del
rapporto (liquidata in Euro 27.582.39) indennità di preavviso e FIRR. La società
Diageo Italia, dopo aver provveduto al pagamento degli importi stabiliti nella
sentenza, proponeva appello avverso la decisione del Tribunale, dolendosi del
riconoscimento della indennità di cessazione rapporto nell'importo massimo
secondo la previsione dell'art. 1751 c.c., anziché in base ai criteri previsti
dagli accordi economici collettivi stipulati nel 1992, in base ai quali aveva
già attribuito la somma di L. 31.933.263, FIRR incluso.
In riforma di tale decisione la Corte di Appello di Trento con la sentenza oggi
denunciata condannava il P. a restituire la somma attribuita dal primo giudice a
titolo di differenze di indennità di cessazione del rapporto. Rigettata
l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per carenza di
legittimazione della società appellante, rilevava che, in base al raffronto tra
la disciplina dell'indennità di fine rapporto fissata dall'art. 1751 c.c. e
quella stabilita dagli accordi collettivi del settore, quest'ultima doveva
ritenersi, secondo una valutazione complessiva ex ante più favorevole; doveva
conseguentemente escludersi il diritto all'attribuzione della somma liquidata
dal primo giudice.
Avverso tale sentenza il P. propone ricorso per cassazione con tre motivi. La
S.p.a. Diageo Italia resiste con controricorso. La società Cinzano non si è
costituita. Sono state depositate memorie delle parti costituite.
Diritto
1. Con il
primo motivo, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.
75, 81 e 111 c.p.c., nonché difetto di motivazione, il ricorrente censura la
decisione relativa alla legittimazione processuale nel presente giudizio della
soc. Diageo Italia sostenendo quindi l'inammissibilità dell'appello dalla stessa
proposto.
Si sostiene che si è formato il giudicato sulla statuizione del primo giudice
con cui è stata esclusa la sussistenza di rapporti tra detta società e il P.,
estraneo agli accordi intercorsi con la S.p.a. Cinzano dopo la cessazione del
rapporto di agenzia. Si rileva poi che, mentre non risulta provata la
successione a titolo particolare della società Diageo Italia nel rapporto
controverso, la condanna della stessa società, in solido con la S.p.a. Cinzano,
al pagamento degli importi dovuti al P. rileva sul piano sostanziale, ma non su
quello della legittimazione processuale.
Il motivo appare infondato, in quanto la qualità di parte legittimata a proporre
l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta per il solo fatto di aver
partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata,
indipendentemente dalla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in
giudizio (Cass. 23 maggio 2002 n. 7541, 19 novembre 2003 n. 17504, 14 luglio
2006 n. 16100).
2.1. Con il secondo motivo, denunciando i vizi di violazione degli artt. 3 e 102
Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 c.c., nonché difetto di
motivazione, la parte deduce che la Corte territoriale ha sostanzialmente
disapplicato la disciplina posta dall'ultima norma invocata, non riconoscendo il
diritto al trattamento ivi previsto, e ritenendo invece operante la
regolamentazione dettata dagli accordi economici collettivi più sfavorevoli per
l'agente.
Si sostiene che l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina non può essere
stabilita "aprioristicamente ed in via generale" come ritiene la Corte
territoriale, ma solo a seguito di verifica da parte del giudice di quale
trattamento sia nel caso concreto più favorevole all'agente, tenuto conto in
particolare dei suoi meriti e dei vantaggi recati al preponente. La
regolamentazione della indennità di cessazione rapporto dettata dagli accordi
economici collettivi è dunque applicabile nei soli casi in cui l'agente non
abbia diritto all'indennità secondo la disciplina di legge.
2.2. La società resistente deduce l'inammissibilità del ricorso, che a suo
avviso non indica quale parte della sentenza di appello si intenda impugnare, né
specifica in cosa consisterebbero i denunciati vizi di motivazione. L'eccezione
è infondata, perché il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il
significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, che
attengono essenzialmente (indipendentemente da vizi di motivazione, non essendo
contestato l'accertamento di circostanze di fatto) alla dedotta violazione di
norme di diritto.
2.3.1. Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 1751 c.c. dispone che:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente
sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze
del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano
dagli affari con tali clienti".
Lo stesso articolo stabilisce poi che:
"L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità
annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse
dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque
anni, sulla media del periodo in questione".
Per il penultimo comma dello stesso art. 1751 c.c., le disposizioni ivi
contenute "sono inderogabili a svantaggio dell'agente".
2.3.2. Il testo attualmente vigente della norma citata rappresenta il risultato
di successivi interventi del legislatore, che, dopo aver modificato l'originaria
norma codicistica con il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (emanato in attuazione
della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati
membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), a seguito di procedura
di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità Europee ha ancora
innovato tale disciplina con il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, allo scopo di
dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria in materia, come stabilito
dalla legge di delega 24 aprile 1998, n. 128.
2.3.3. In giurisprudenza si è posta la questione del rapporto tra la disciplina
dettata dal codice civile dopo la modifica del 1991 e gli accordi economici
collettivi stipulati dalle organizzazioni di categoria nell'anno 1992, che
prevedono-indipendentemente dai presupposti inerenti all'attività dell'agente
richiesti dall'art. 1751 c.c. - la corresponsione di un'indennità determinata
senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato
dall'agente, secondo percentuali dei compensi ricevuti nel corso del rapporto.
Secondo Cass. 29 luglio 2002 n. 11189, la disciplina legale posta dall'art. 1751
c.c., in quanto fa riferimento al criterio dell'equità non solo per determinare
quando l'indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione
dell'indennità stessa, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva
tutte le volte che l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a
un trattamento in concreto più favorevole all'agente, restando irrilevante una
valutazione ex ante, della maggior convenienza della regolamentazione pattizia
rispetto a quella legale.
L'orientamento prevalente, espresso da Cass. 20 agosto 2000 n. 11402, 21 ottobre
2003 n. 15726, 7 febbraio 2004 n. 2383, 27 marzo 2004 n. 6162, afferma invece
che, essendo consentita dalla legge la deroga non pregiudizievole per l'agente,
la valutazione circa il carattere di maggior favore, o non, del trattamento di
fine rapporto previsto dagli accordi collettivi deve essere effettuata, non in
concreto ed sulla base della misura dell'indennità ritenuta liquidabile dal
giudice, ma ex ante, sulla base del confronto tra la regolamentazione legale e
quella contrattuale; e ciò anche in considerazione del fatto che concettualmente
la nozione di derogabilità presuppone un raffronto tra norme e non di risultati
concreti della loro applicazione.
2.3.2. Con ordinanza 18 ottobre 2004 n. 20410 la Corte di cassazione ha ritenuto
necessario investire la Corte di giustizia delle Comunità europee della
questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 17 e 19 della
direttiva 86/653 del Consiglio del 18 dicembre 1986; apparendo necessario
chiarire, in particolare, se, con riguardo alle finalità dell'art. 17 cit. il
successivo art. 19 della medesima direttiva sia interpretabile nel senso che la
normativa nazionale di attuazione possa consentire che un accordo economico
collettivo preveda, invece che un'indennità dovuta all'agente nel concorso delle
condizioni previste dal paragrafo n. 2 dell'art. 17 cit. e liquidabile secondo i
criteri desumibili dal medesimo, un'indennità che sia determinata senza alcun
riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente, sulla
base di determinate percentuali dei compensi ricevuti nel corso del rapporto,
sicché la stessa indennità, anche in presenza della misura massima dei
presupposti cui la direttiva collega il diritto all'indennità, in molti casi sia
liquidata in misura inferiore a quella massima prevista dalla direttiva.
2.3.4 Con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04, la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale statuendo
che:
- l'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, deve
essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che
risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere
sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità
determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima
disposizione, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo
garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a
quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.
- all'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653,
gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di
esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità.
La decisione contiene in particolare le seguenti proposizioni.
L'art. 19 della direttiva prevede la possibilità per le parti di derogare alle
disposizioni dell'art. 17 prima della scadenza del contratto, a condizione che
la deroga prevista non sia sfavorevole all'agente commerciale. E' quindi
giocoforza constatare che la natura sfavorevole o meno della detta deroga deve
essere valutata al momento in cui le parti la prevedono. Queste ultime non
possono convenire una deroga di cui esse ignorano se si rivelerà, alla
cessazione del contratto, a favore ovvero a scapito dell'agente commerciale (n.
25).
L'art. 19 va, pertanto, interpretato nel senso che una deroga alle disposizioni
dell'art. 17 può essere ammessa solo se, ex ante, é escluso che essa risulterà,
alla cessazione del contratto, a detrimento dell'agente commerciale (n. 27).
Ciò si verificherebbe, per quanto riguarda l'accordo economico collettivo del
1992, nell'ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l'applicazione di tale
accordo non è mai sfavorevole all'agente commerciale, in quanto esso
garantirebbe sistematicamente, alla luce di tutti i rapporti giuridici che
possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale,
un'indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall'applicazione
dell'art. 17 della direttiva (n. 28).
Il solo fatto che il detto accordo possa essere favorevole all'agente
commerciale nel caso in cui quest'ultimo abbia diritto, in applicazione dei
criteri di cui all'art. 17, n. 2, della direttiva, solo ad un'indennità molto
ridotta, o addirittura non abbia diritto ad alcuna indennità, non può bastare a
dimostrare che esso non deroga alle disposizioni degli artt. 17 e 18 della
direttiva a detrimento dell'agente commerciale (n. 29).
3. L'interpretazione della Corte europea comporta che l'indennità contemplata
dall'accordo economico collettivo del 1992 deve rappresentare per l'agente un
trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore
soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge
in misura superiore. Le norme del trattato istitutivo dell'Unione europea
obbligano i giudici nazionali ad interpretare la norma interna, ove risulti
suscettibile di più opzioni interpretative, in modo che risulti conforme al
diritto comunitario, operando del resto l'obbligo di interpretare l'art. 1751
c.c. in modo conforme alla Costituzione.
4. Come già rilevato da questa Corte con sentenza n. 21309 del 3 ottobre 2006,
il sopra richiamato contrasto giurisprudenziale deve essere superato con
l'abbandono dell'indirizzo maggioritario (seguito dalla sentenza impugnata) e
l'affermazione del seguente principio di diritto: "L'art. 1751 c.c., comma 6, si
interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che
assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato
migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta
che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve
prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie,
individuali o collettive".
5. Con l'ultimo mezzo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione riferito
alla valutazione delle prove acquisite in ordine ai presupposti per il calcolo
dell'indennità. L'esame della censura risulta assorbito dall'accoglimento del
precedente motivo.
6. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, il quale, in
applicazione del principio di diritto enunciato sub 4., dovrà verificare se al
P., facendo applicazione della norma di cui all'art. 1751 c.c., spetti
eventualmente un'indennità di importo maggiore rispetto a quello garantitagli
dall'applicazione dell'accordo economico collettivo. Nel procedere a questo
accertamento, il giudice di rinvio terrà conto dell'interpretazione della Corte
europea, nella parte in cui ha chiarito che l'art. 17 della direttiva non impone
il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle
ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire
negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi
clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari
con clienti preesistenti, e l'applicazione solo successiva di eventuali
rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite
massimo previsto dalla direttiva. Posto che al contrario, all'interno
dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri
godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in
particolare, con riferimento al criterio dell'equità, sono consentiti metodi di
calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più
ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza del computo, il
limite massimo specificato dalla direttiva. Ne consegue che, come la
giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di ritenere (sentenze 11189/2002 e
5467/2000, cit.), l'art. 1751 c.c. ha inteso condizionare l'attribuzione
dell'indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali
vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta
dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in
considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle
provvigioni da lui perse. L'equità, pertanto, in presenza del presupposto del
vantaggio del preponente, impone al giudice di merito la valutazione di tutte le
circostanze del caso concreto sia ai fini dell'an dell'indennità, sia del
quantum di essa.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvedere anche alla
regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte
rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e dichiara assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche
per le spese alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2007