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 Sentenza Cass. n. 9538/07

 

AGENZIA - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' E ATTI DI PREVIDENZA DEL PREPONENTE - INDENNITA' DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DISCIPLINA ATTUATIVA DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

 

Massima:

Al fine della quantificazione dell'indennità di fine rapporto dovuta all'agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs 10/09/1991 n. 303, attuativo della direttiva n. 86/653/CEE  sul coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti - per la parte in cui prevede che le disposizioni ivi fissate in materia di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell'agente (comma sesto) - si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente stesso comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive. Tale conclusione, cui si perviene in forza dell'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 data dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (sentenza 23 marzo 2006 in causa C-465/04), non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto per detto art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell'equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall'agente (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto più favorevole, secondo una valutazione complessiva ex ante, la disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista dall'accordo collettivo di settore del 1992 rimettendo al giudice di rinvio il compito di verificare - in base ai criteri enunziati - se, in applicazione della norma dell'art. 1751, spetti all'agente un'indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'accordo collettivo).

 

 

Sentenza per esteso:

 

Cassazione civile , sez. lav., 23 aprile 2007, n. 9538


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                           SEZIONE LAVORO                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SENESE         Salvatore                     – President -  - 
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                 – rel. Consiglie -  - 
Dott. CELENTANO      Attilio                       – Consiglier -  -
Dott. PICONE         Pasquale                      – Consiglie -  - 
Dott. CURCURUTO      Filippo                       – Consiglie -  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                                         SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da:
          P.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SETTIMI MARIA,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DIAGEO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FRANCESCO CINZANO e CIA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19/04 della Sezione distaccata di Corte
d'Appello di BOLZANO, depositata il 22/03/04 - R.G.N. 130/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/01/07 dal Consigliere Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per l'accoglimento per quanto di
ragione.
                

 

Fatto

P.M., premesso di aver attività di agente per la S.p.a. Francesco Cinzano e C.ia, che gli aveva comunicato la risoluzione del contratto in data 15 giugno 1998, conveniva in giudizio la preponente chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c., dell'indennità di preavviso e dell'integrazione FIRR per l'anno 1998, oltre al risarcimento dei danni.
Nella contumacia della convenuta, interveniva volontariamente nel giudizio la S.p.a. Diageo Italia deducendo la propria legittimazione passiva quale cessionaria del ramo di azienda. Il Tribunale adito condannava in solido la S.p.a. Cinzano e la S.p.a. Diageo al pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto (liquidata in Euro 27.582.39) indennità di preavviso e FIRR. La società Diageo Italia, dopo aver provveduto al pagamento degli importi stabiliti nella sentenza, proponeva appello avverso la decisione del Tribunale, dolendosi del riconoscimento della indennità di cessazione rapporto nell'importo massimo secondo la previsione dell'art. 1751 c.c., anziché in base ai criteri previsti dagli accordi economici collettivi stipulati nel 1992, in base ai quali aveva già attribuito la somma di L. 31.933.263, FIRR incluso.
In riforma di tale decisione la Corte di Appello di Trento con la sentenza oggi denunciata condannava il P. a restituire la somma attribuita dal primo giudice a titolo di differenze di indennità di cessazione del rapporto. Rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione della società appellante, rilevava che, in base al raffronto tra la disciplina dell'indennità di fine rapporto fissata dall'art. 1751 c.c. e quella stabilita dagli accordi collettivi del settore, quest'ultima doveva ritenersi, secondo una valutazione complessiva ex ante più favorevole; doveva conseguentemente escludersi il diritto all'attribuzione della somma liquidata dal primo giudice.
Avverso tale sentenza il P. propone ricorso per cassazione con tre motivi. La S.p.a. Diageo Italia resiste con controricorso. La società Cinzano non si è costituita. Sono state depositate memorie delle parti costituite.

 

Diritto

1. Con il primo motivo, denunciando i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81 e 111 c.p.c., nonché difetto di motivazione, il ricorrente censura la decisione relativa alla legittimazione processuale nel presente giudizio della soc. Diageo Italia sostenendo quindi l'inammissibilità dell'appello dalla stessa proposto.
Si sostiene che si è formato il giudicato sulla statuizione del primo giudice con cui è stata esclusa la sussistenza di rapporti tra detta società e il P., estraneo agli accordi intercorsi con la S.p.a. Cinzano dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Si rileva poi che, mentre non risulta provata la successione a titolo particolare della società Diageo Italia nel rapporto controverso, la condanna della stessa società, in solido con la S.p.a. Cinzano, al pagamento degli importi dovuti al P. rileva sul piano sostanziale, ma non su quello della legittimazione processuale.
Il motivo appare infondato, in quanto la qualità di parte legittimata a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dalla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 23 maggio 2002 n. 7541, 19 novembre 2003 n. 17504, 14 luglio 2006 n. 16100).
2.1. Con il secondo motivo, denunciando i vizi di violazione degli artt. 3 e 102 Cost., violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 c.c., nonché difetto di motivazione, la parte deduce che la Corte territoriale ha sostanzialmente disapplicato la disciplina posta dall'ultima norma invocata, non riconoscendo il diritto al trattamento ivi previsto, e ritenendo invece operante la regolamentazione dettata dagli accordi economici collettivi più sfavorevoli per l'agente.
Si sostiene che l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina non può essere stabilita "aprioristicamente ed in via generale" come ritiene la Corte territoriale, ma solo a seguito di verifica da parte del giudice di quale trattamento sia nel caso concreto più favorevole all'agente, tenuto conto in particolare dei suoi meriti e dei vantaggi recati al preponente. La regolamentazione della indennità di cessazione rapporto dettata dagli accordi economici collettivi è dunque applicabile nei soli casi in cui l'agente non abbia diritto all'indennità secondo la disciplina di legge.
2.2. La società resistente deduce l'inammissibilità del ricorso, che a suo avviso non indica quale parte della sentenza di appello si intenda impugnare, né specifica in cosa consisterebbero i denunciati vizi di motivazione. L'eccezione è infondata, perché il ricorso contiene elementi sufficienti ad intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata, che attengono essenzialmente (indipendentemente da vizi di motivazione, non essendo contestato l'accertamento di circostanze di fatto) alla dedotta violazione di norme di diritto.
2.3.1. Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
L'art. 1751 c.c. dispone che:
"All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti".
Lo stesso articolo stabilisce poi che:
"L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione".
Per il penultimo comma dello stesso art. 1751 c.c., le disposizioni ivi contenute "sono inderogabili a svantaggio dell'agente".
2.3.2. Il testo attualmente vigente della norma citata rappresenta il risultato di successivi interventi del legislatore, che, dopo aver modificato l'originaria norma codicistica con il D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (emanato in attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti), a seguito di procedura di infrazione avviata dalla Commissione delle Comunità Europee ha ancora innovato tale disciplina con il D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, allo scopo di dare più fedele attuazione alla direttiva comunitaria in materia, come stabilito dalla legge di delega 24 aprile 1998, n. 128.
2.3.3. In giurisprudenza si è posta la questione del rapporto tra la disciplina dettata dal codice civile dopo la modifica del 1991 e gli accordi economici collettivi stipulati dalle organizzazioni di categoria nell'anno 1992, che prevedono-indipendentemente dai presupposti inerenti all'attività dell'agente richiesti dall'art. 1751 c.c. - la corresponsione di un'indennità determinata senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente, secondo percentuali dei compensi ricevuti nel corso del rapporto.
Secondo Cass. 29 luglio 2002 n. 11189, la disciplina legale posta dall'art. 1751 c.c., in quanto fa riferimento al criterio dell'equità non solo per determinare quando l'indennità deve essere erogata, ma anche per la determinazione dell'indennità stessa, deve ritenersi prevalente sulla contrattazione collettiva tutte le volte che l'applicazione del criterio stabilito dalla legge conduca a un trattamento in concreto più favorevole all'agente, restando irrilevante una valutazione ex ante, della maggior convenienza della regolamentazione pattizia rispetto a quella legale.
L'orientamento prevalente, espresso da Cass. 20 agosto 2000 n. 11402, 21 ottobre 2003 n. 15726, 7 febbraio 2004 n. 2383, 27 marzo 2004 n. 6162, afferma invece che, essendo consentita dalla legge la deroga non pregiudizievole per l'agente, la valutazione circa il carattere di maggior favore, o non, del trattamento di fine rapporto previsto dagli accordi collettivi deve essere effettuata, non in concreto ed sulla base della misura dell'indennità ritenuta liquidabile dal giudice, ma ex ante, sulla base del confronto tra la regolamentazione legale e quella contrattuale; e ciò anche in considerazione del fatto che concettualmente la nozione di derogabilità presuppone un raffronto tra norme e non di risultati concreti della loro applicazione.
2.3.2. Con ordinanza 18 ottobre 2004 n. 20410 la Corte di cassazione ha ritenuto necessario investire la Corte di giustizia delle Comunità europee della questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 del Consiglio del 18 dicembre 1986; apparendo necessario chiarire, in particolare, se, con riguardo alle finalità dell'art. 17 cit. il successivo art. 19 della medesima direttiva sia interpretabile nel senso che la normativa nazionale di attuazione possa consentire che un accordo economico collettivo preveda, invece che un'indennità dovuta all'agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo n. 2 dell'art. 17 cit. e liquidabile secondo i criteri desumibili dal medesimo, un'indennità che sia determinata senza alcun riferimento specifico all'incremento degli affari procurato dall'agente, sulla base di determinate percentuali dei compensi ricevuti nel corso del rapporto, sicché la stessa indennità, anche in presenza della misura massima dei presupposti cui la direttiva collega il diritto all'indennità, in molti casi sia liquidata in misura inferiore a quella massima prevista dalla direttiva.
2.3.4 Con sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha deciso sulla domanda di pronuncia pregiudiziale statuendo che:
- l'art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, deve essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto che risulta dall'applicazione dell'art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest'ultima disposizione, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all'agente commerciale un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della detta disposizione.
- all'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità.
La decisione contiene in particolare le seguenti proposizioni.
L'art. 19 della direttiva prevede la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni dell'art. 17 prima della scadenza del contratto, a condizione che la deroga prevista non sia sfavorevole all'agente commerciale. E' quindi giocoforza constatare che la natura sfavorevole o meno della detta deroga deve essere valutata al momento in cui le parti la prevedono. Queste ultime non possono convenire una deroga di cui esse ignorano se si rivelerà, alla cessazione del contratto, a favore ovvero a scapito dell'agente commerciale (n. 25).
L'art. 19 va, pertanto, interpretato nel senso che una deroga alle disposizioni dell'art. 17 può essere ammessa solo se, ex ante, é escluso che essa risulterà, alla cessazione del contratto, a detrimento dell'agente commerciale (n. 27).
Ciò si verificherebbe, per quanto riguarda l'accordo economico collettivo del 1992, nell'ipotesi in cui potesse essere dimostrato che l'applicazione di tale accordo non è mai sfavorevole all'agente commerciale, in quanto esso garantirebbe sistematicamente, alla luce di tutti i rapporti giuridici che possono essere instaurati tra le parti di un contratto di agenzia commerciale, un'indennità superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'art. 17 della direttiva (n. 28).
Il solo fatto che il detto accordo possa essere favorevole all'agente commerciale nel caso in cui quest'ultimo abbia diritto, in applicazione dei criteri di cui all'art. 17, n. 2, della direttiva, solo ad un'indennità molto ridotta, o addirittura non abbia diritto ad alcuna indennità, non può bastare a dimostrare che esso non deroga alle disposizioni degli artt. 17 e 18 della direttiva a detrimento dell'agente commerciale (n. 29).
3. L'interpretazione della Corte europea comporta che l'indennità contemplata dall'accordo economico collettivo del 1992 deve rappresentare per l'agente un trattamento minimo garantito, che può essere considerato di maggior favore soltanto nel caso che, in concreto, non spetti all'agente l'indennità di legge in misura superiore. Le norme del trattato istitutivo dell'Unione europea obbligano i giudici nazionali ad interpretare la norma interna, ove risulti suscettibile di più opzioni interpretative, in modo che risulti conforme al diritto comunitario, operando del resto l'obbligo di interpretare l'art. 1751 c.c. in modo conforme alla Costituzione.
4. Come già rilevato da questa Corte con sentenza n. 21309 del 3 ottobre 2006, il sopra richiamato contrasto giurisprudenziale deve essere superato con l'abbandono dell'indirizzo maggioritario (seguito dalla sentenza impugnata) e l'affermazione del seguente principio di diritto: "L'art. 1751 c.c., comma 6, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell'agente comporta che l'importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive".
5. Con l'ultimo mezzo di ricorso si denuncia un vizio di motivazione riferito alla valutazione delle prove acquisite in ordine ai presupposti per il calcolo dell'indennità. L'esame della censura risulta assorbito dall'accoglimento del precedente motivo.
6. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, il quale, in applicazione del principio di diritto enunciato sub 4., dovrà verificare se al P., facendo applicazione della norma di cui all'art. 1751 c.c., spetti eventualmente un'indennità di importo maggiore rispetto a quello garantitagli dall'applicazione dell'accordo economico collettivo. Nel procedere a questo accertamento, il giudice di rinvio terrà conto dell'interpretazione della Corte europea, nella parte in cui ha chiarito che l'art. 17 della direttiva non impone il calcolo dell'indennità in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l'agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e l'applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell'importo, in considerazione del criterio dell'equità e del limite massimo previsto dalla direttiva. Posto che al contrario, all'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, n. 2, della direttiva 86/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell'equità, sono consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzino più ampiamente il criterio dell'equità e, quale punto di partenza del computo, il limite massimo specificato dalla direttiva. Ne consegue che, come la giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di ritenere (sentenze 11189/2002 e 5467/2000, cit.), l'art. 1751 c.c. ha inteso condizionare l'attribuzione dell'indennità non soltanto alla permanenza, per il preponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ad equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni da lui perse. L'equità, pertanto, in presenza del presupposto del vantaggio del preponente, impone al giudice di merito la valutazione di tutte le circostanze del caso concreto sia ai fini dell'an dell'indennità, sia del quantum di essa.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvedere anche alla regolazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2007