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Sentenza Cass. civ. Sez. I, 24-04-2007, n. 9909

 

SOCIETA' DI CAPITALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONE - INVALIDITA' - VOTAZIONE - PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO - EFFETTI

 

Massima:

In tema di società, la proclamazione del risultato segna il momento conclusivo del procedimento di votazione in ordine ad ogni singola proposta sulla quale l'assemblea dei soci è stata chiamata ad esprimersi, onde non è consentito, nella medesima riunione, procedere ad una seconda votazione sulla stessa proposta, salvo che in presenza di specifici ed accertati vizi della precedente votazione, i quali ne legittimano la rinnovazione, purché nel verbale ne sia dato puntualmente atto. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto legittimo l'operato del presidente dell'assemblea, il quale, dopo aver proclamato il risultato di una prima votazione, in cui la proposta non era stata approvata perché non aveva raccolto la maggioranza dei voti espressi, aveva indetto una seconda votazione, in virtù del rilievo che la prima, svoltasi per alzata di mano, non aveva consentito di verificare il numero di deleghe di cui era portatore ciascuno dei votanti: in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la predetta sentenza, osservando che il mero dubbio sulla legittimità del procedimento di votazione avrebbe potuto giustificare un nuovo conteggio dei voti, e non anche l'immediata indizione di una nuova votazione, la quale postulava l'instaurazione di un nuovo e diverso procedimento assembleare). 

 

Sentenza per esteso:

 

Cassazione civile , sez. I, 24 aprile 2007, n. 9909


                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. PROTO   Vincenzo                           -  Presidente   -  
Dott. RORDORF Renato                        -  rel. Consigliere  -  
Dott. GILARDI Gianfranco                         -  Consigliere  -  
Dott. PANZANI Luciano                            -  Consigliere  -  
Dott. SCHIRO’ Stefano                            -  Consigliere  -  
ha pronunciato la seguente:                                         
                                         SENTENZA                                       
sul ricorso proposto dal Sig.:
               M.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Velletri
35, presso l'Avv. Casale Marsilio che lo rappresentata e difende
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL GIARDINO DI ROMA A R.L., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Tre Orologi 14/A, presso l’Avv. Ranieri Massimo, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto di Notaio
                S.M.T. in data 22 dicembre 2003 (Rep. n. 674551);
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, depositata in data
8 ottobre 2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal
Consigliere Dott. RORDORF Renato;
uditi l'Avv. Piciché Gerardo (delegato dall’Avv. Casale), per il
ricorrente e l'Avv. Ranieri per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
                

 

Fatto

Il Sig. M.L., con atto notificato il 28 gennaio 1998, citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Società Cooperativa Edilizia Giardino di Roma A R.L. per far annullare o dichiarare nulla la deliberazione assembleare del 14 dicembre 1997 che aveva decretato la sua esclusione dalla società a cagione del mancato pagamento entro i termini prescritti del contributo di L. 700.000 da lui dovuto per l'anno 1996. Chiese altresì la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, con sentenza emessa l’8 luglio 1999, rigettò le domande dell'attore; il quale propose tempestivo gravame, che fu però anch'esso rigettato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza resa pubblica l'8 ottobre 2002.
La Corte d'Appello reputò prive di fondamento le censure rivolte dall'attore al modo in cui si era svolta in assemblea la votazione che aveva condotto alla sua esclusione dalla società. La circostanza che tale esclusione fosse stata decisa all'esito di una seconda votazione, resa necessaria dall'esigenza di verificare il numero delle deleghe rilasciate ai soci votanti, dopo che una prima votazione si era conclusa in perfetta parità, non costituiva infatti - a giudizio della Corte - il frutto di un'indebita iniziativa del presidente dell'assemblea, giacché era stato l'esito non evidente del primo voto ad aver imposto quel controllo ulteriore; ed il fatto che fosse stato chiesto a ciascun socio di avvicinarsi al banco della presidenza per esprimere il voto e per verificare le deleghe non si poneva in contrasto con la previsione statutaria del voto palese per alzata di mano, costituendone una semplice modalità attuativa. Né poi aveva rilievo la circostanza che il numero dei votanti fosse risultato inferiore a quello dei presenti, potendosi ciò ben spiegare con l'allontanamento di qualcuno dei soci dopo l'inizio dell'assemblea.
Parimenti infondati furono ritenuti dalla Corte d'Appello i rilievi con cui il Sig. M. aveva messo in discussione nel merito la legittimità della sua esclusione dalla società. La Corte osservò che era incontestato il ritardo del socio nel pagamento del contributo annuale dovuto e che il giudice non poteva estendere la propria valutazione alla rilevanza di un fatto espressamente previsto dallo statuto come causa di esclusione, non trattandosi di evento del tutto trascurabile giacché il puntuale pagamento dei contributi - la cui non imputabilità a sé medesimo l'appellante non aveva dimostrato - è condizione del regolare funzionamento della società. Doveva infine escludersi, sempre secondo la Corte d'Appello, la ravvisabilità nella specie di un abuso del diritto o di un eccesso di potere della maggioranza, non essendo stata fornita dall'attore la relativa prova.
Avverso tale sentenza il Sig. M. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, ai quali la cooperativa ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Diritto

1. Il ricorso, come si è detto, si articola in sei motivi, che hanno in comune (salvo il quinto) la denuncia di vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, e, per il resto, sono volti a denunciare violazioni di molteplici articoli del codice civile.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo lamentano anche vizi di omessa pronuncia in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. Ma va detto subito che quelli così prospettati sono pur sempre vizi di motivazione, astrattamente riconducibili al parametro dell'art. 360 c.p.c., n. 5, poiché le denunciate omissioni attengono a profili argomentativi o ad aspetti di fatto della vertenza, non già a specifiche domande, eccezioni o motivi di gravame sui quali il giudice abbia omesso di provvedere.
2. Ciò premesso, è possibile riassumere i motivi di doglianza nei termini che seguono.
2.1. Il ricorrente insiste, anzitutto, nel mettere in discussione la legittimità del procedimento assembleare conclusosi con il voto favorevole alla sua esclusione dalla società. Egli osserva che è errato e contraddittorio affermare - come ha fatto la Corte d'Appello - che vi furono due votazioni e che la seconda dipese dalla necessità di una miglior verifica del numero delle deleghe in possesso di alcuni votanti. La votazione esaurisce infatti il potere deliberativo dell'assemblea e gli eventuali vizi da cui essa sia affetta possono esser denunciati in sede giurisdizionale dai soggetti a ciò legittimati, ma non autorizzano il presidente a disporre una nuova votazione.
2.2. Il secondo motivo di ricorso - col quale si tornano e denunciare tanto vizi di motivazione quanto violazioni di molteplici articoli del codice civile - si appunta invece più specificamente sulle modalità della seconda delle due votazioni sopra menzionate.
Premesso che lo statuto della cooperativa prescrive le votazioni per alzata di mano, il ricorrente sostiene di aver contestato sin dall'atto d'appello la violazione di siffatta regola nel caso di specie, onde erroneamente nell'impugnata sentenza si afferma il contrario; ed altrettanto erronea sarebbe l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il voto espresso da ciascun socio, recandosi personalmente presso il banco della presidenza, equivarrebbe ad un voto palese per alzata di mano.
Ribadisce poi il ricorrente che il verbale d'assemblea è viziato, poiché in esso è indicato un numero di votanti inferiore a quello dei soci presenti o rappresentati, senza che risultino allegati l'elenco dei nominativi dei partecipanti e la documentazione delle deleghe. Né a tali rilievi la Corte d'Appello ha dato adeguata risposta. Essa infatti si è limitata ad ipotizzare l'allontanamento di alcuni soci dopo l'apertura dell'assemblea e prima dell'inizio della votazione, ma di una siffatta evenienza il verbale avrebbe dovuto dare atto, ed invece non ve ne è traccia.
2.3. Sugli ulteriori motivi di ricorso, per le ragioni di cui poi si dirà, non occorre soffermarsi in dettaglio.
Basterà ricordare che il terzo, il quarto ed il quinto motivo mettono in discussione le ragioni che hanno provocato l'esclusione del socio dalla cooperativa e la correttezza della decisione sul punto adottata dalla Corte d'Appello. L'ultimo motivo ritorna, invece, sul tema dell'asserito eccesso di potere (o abuso del diritto) della maggioranza, che vizierebbe l'impugnata deliberazione assembleare e che sarebbe desumibile da molteplici ed univoci elementi dei quali a torto la medesima Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto.
3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e, nei limiti di cui appresso, appaiono fondati.
Si ricava da quanto riportato dell'impugnata sentenza e da quanto riferisce il ricorso (senza smentita sul punto da parte controricorrente) che durante l'assemblea ordinaria della cooperativa, tenutasi il 14 dicembre 1997 e chiamata a stabilire se il socio Sig. M. dovesse o meno essere escluso dalla società, ebbe luogo una prima votazione per alzata di mano che si concluse in parità: trentaquattro voti a favore della proposta di esclusione e trentaquattro contrari. Sorse tuttavia incertezza circa il numero delle deleghe di cui erano portatori i soci che avevano partecipato a tale votazione e ciò indusse il presidente ad indire una seconda votazione, invitando ciascun socio ad accedere al banco della presidenza per esprimere il proprio voto e consentire la verifica delle eventuali deleghe di cui fosse in possesso. Questa seconda votazione si concluse con l'approvazione della proposta di esclusione, in favore della quale furono conteggiati cinquanta voti, mentre quarantaquattro furono i contrari e quattro gli astenuti.
E' certo dunque che le votazioni furono due, talché il verbale d'assemblea da atto dell'esito di entrambe. Giova aggiungere che (contrariamente a quel che sembra ritenere la difesa di parte controricorrente) quanto si legge nell'impugnata sentenza altrettanto univocamente sta a significare che vi fu una vera e propria proclamazione anche del risultato della prima votazione, conclusasi in parità, perché quel risultato fu formalizzato nel verbale d'assemblea, ed in null'altro la proclamazione in effetti consiste se non, appunto, nell'enunciazione in assemblea dell'esito del voto, con l'indicazione del numero di coloro che si sono espressi a favore della proposta, dei contrari e degli eventuali astenuti.
La questione che si pone è allora di stabilire se il presidente dell'assemblea, all'esito della prima votazione, avesse il potere di farne svolgere una seconda; o se, una volta proclamato il risultato della prima, con cui la proposta non era stata approvata poiché non aveva raccolto la maggioranza dei voti espressi, il presidente e la stessa assemblea avessero ormai esaurito ogni potere in argomento e non fosse perciò consentito dar corso ad una seconda votazione idonea a sovvertire il risultato già precedentemente manifestatosi.
A tale quesito la Corte d'Appello ha dato risposta positiva, facendo leva sul rilievo che l'esito della prima votazione era stato messo in forse dalle incertezze sul calcolo delle deleghe di cui erano portatori i soci presenti e votanti in assemblea. Ma questo rilievo appare insufficiente.
Fermo che, ovviamente, il calcolo dei voti favorevoli o contrari deve tener conto anche dei voti espressi per delega (come consentito, nelle cooperative, dall'art. 2534 c.c. - ora 2539 c.c.), è palese che, se le suddette incertezze si erano riflesse sul calcolo dei voti, la proclamazione del risultato della prima votazione non avrebbe dovuto aver luogo. Ed, invece, come già detto, la proclamazione di quel risultato vi fu, giacché il verbale ne riferisce.
Si può abbastanza agevolmente intuire che il metodo di votazione per alzata di mano, peraltro previsto come normale nello statuto della cooperativa, mal si attagli al voto per delega, perché non consente agevolmente di distinguere i soci abilitati ad esprimere soltanto il loro personale voto da quelli che votano anche in nome e per conto di uno o più altri aventi diritto. Ma le incertezze che da ciò possono esser derivate, e di cui è cenno nel verbale d'assemblea, avrebbero dovuto semmai indurre ad un metodo di votazione diverso, o comunque ad adottare gli accorgimenti necessari per consentire l'immediata individuazione dei votanti per delega e del numero delle deleghe in funzione del conteggio complessivo dei voti validamente espressi; non alla proclamazione di un esito paritetico della votazione, successivamente posto nel nulla dalla decisione non - si badi - di riconteggiare i voti ormai espressi (direttamente o per delega), bensì di dar corso ad una votazione ulteriore e diversa, in cui è ben possibile che alcuni soci abbiano votato in modo differente da quanto fatto in precedenza e non vi è certezza circa la partecipazione dei medesimi votanti. Tanto più che, nella seconda votazione, la stessa sentenza impugnata da atto esservi stati degli astenuti, che nella prima non erano indicati, sicché la denunciata carenza d'indicazioni nel verbale d'assemblea (da cui si ricava solo che vi fu diversità tra il numero dei presenti e quello dei partecipanti alle votazioni) non consente neppure di stabilire se e quando alcuni soci si siano eventualmente allontanati, in occasione della prima o della seconda votazione.
Coglie dunque nel segno l'osservazione del ricorrente, secondo cui, una volta giunto a compimento il procedimento di votazione con la proclamazione del risultato, il dubbio sugli eventuali vizi dai quali quel medesimo procedimento possa essere affetto, anche per difettoso conteggio dei voti espressi direttamente o per delega, non ne giustificano la obliterazione da parte del presidente (o della stessa assemblea) e non autorizzano ad indire seduta stante una nuova votazione, come se la precedente non si fosse svolta. Non perché, ovviamente, l'assemblea non possa mai, in via di principio, revocare una propria precedente deliberazione e manifestare di nuovo la propria volontà su una proposta già precedentemente vagliata; ma perché ciò postula l'instaurazione di un nuovo e diverso procedimento assembleare.
E' certo vero che i vizi di una deliberazione assunta dall'assemblea, ove davvero sussistenti, legittimano i soggetti che ne hanno la potestà ad impugnare la deliberazione medesima; nel qual caso, per espressa previsione dell'art. 2377 c.c., ultimo comma (ora penultimo), l'assemblea stessa ha pur sempre la possibilità di sostituire la deliberazione viziata con altra che sia conforme a legge. E se ne potrebbe dedurre che, in via di principio, non si vede ragione per impedire, anche seduta stante, alla medesima assemblea l'esercizio spontaneo e preventivo di un siffatto potere di sostituzione, in presenza di vizi idonei ad inficiare una precedente deliberazione, benché questa ancora non sia stata impugnata da parte di alcuno. E' noto, del resto, come anche in termini più generali autorevole dottrina ravvisi l'esistenza di un potere di autoannullamento delle deliberazioni invalide degli Enti collettivi ad opera dello stesso organo dal quale quelle deliberazioni promanano.
Ma tutto ciò pur sempre a condizione che il procedimento attraverso cui l'assemblea perviene a sostituire immediatamente la precedente deliberazione, che essa stessa ritiene invalida, si svolga attraverso passaggi puntuali e chiari. Occorre, cioè, che l'assemblea individui le specifiche ragioni da cui dipende l'invalidità di quanto appena deliberato e si disponga ad eliminarle. Quel che invece non pare consentito è che, sulla scorta di una mera allegazione d'incertezza, si proceda a deliberare nuovamente su un punto appena deciso, aprendo così la strada a ripensamenti tardivi da parte di questo o quel partecipante al voto.
4. Il principio di diritto che occorre enunciare nella presente causa è quindi il seguente.
"La proclamazione del risultato della votazione segna il momento conclusivo del procedimento assembleare di una società di capitali o di una cooperativa, in rapporto ad ogni singola proposta sulla quale i soci sono stati chiamati ad esprimersi, onde non è consentito nella medesima assemblea procedere ad una seconda votazione sulla stessa proposta, salvo che in presenza di specifici ed accertati vizi della precedente votazione, che ne legittimano la rinnovazione, ma sempre che nel verbale ne sia dato puntualmente atto".
4. Alla stregua di tale principio l'impugnata sentenza deve esser cassata, ed in ciò resta evidentemente assorbito l'esame di tutte le ulteriori doglianze prospettate nel ricorso.
5. Questa Corte non è tuttavia in grado di pronunciare anche nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, attesa anche l'esistenza di domande consequenziali a suo tempo formulate dall'attore, sulle quali nessun precedente accertamento è intervenuto.
La causa deve pertanto esser rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbite le ulteriori doglianze del ricorrente, cassa l'impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2007