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Corte di Cassazione Sentenza 9 gennaio – 22 febbraio 2008, n. 4531

 

 

Concorrenza: le differenze tra azione di contraffazione del marchio d'impresa e giudizio di concorrenza sleale

 

Massima


Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, e verte sul riscontro della confondibilità dei segni che costituiscono i marchi. 

L'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno è invece riservato al giudizio di concorrenza sleale.


 

Sentenza per esteso


Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna di C. T. al risarcimento dei danni in favore della R. G. s.a.s. (poi trasformata in R. G. s.r.l.) per concorrenza sleale, con inibizione dell'uso del contrassegno "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", che ingenerava confusione circa la provenienza dei prodotti ortofrutticoli commercializzati da entrambe le parti.

Hanno ritenuto i giudici del merito che l'uso da parte di C. T. del segno distintivo "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", seguito dall'espressione "Per la salute del consumatore", già da tempo utilizzato dalla R. G. s.r.l. all'interno del suo marchio, fosse idonea a determinare confusione sulla provenienza dei prodotti così contrassegnati, benché i marchi delle due aziende fossero per il resto diversi. Infatti, hanno precisato i giudici d'appello, la verifica circa la confondibilità dei prodotti va condotta mediante un raffronto non analitico bensì unitario e sintetico tra i segni distintivi utilizzati per contrassegnarli; né ha rilievo che le frasi controverse appartengano al linguaggio comune, perché rileva l'originalità della sequenza delle parole anche di uso comune, ove idonea a caratterizzare il prodotto.

Hanno escluso infine i giudici del merito che C. T. avesse fornito la prova del dedotto suo preuso del segno distintivo controverso, non potendo certo desumersi tale prova dalla diffida notificatagli dalla R. G. s.r.l. prima del giudizio.

Contro questa decisione ricorre ora per cassazione C. T., che ha proposto due motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la R. G. s.r.l..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta confondibilità dei prodotti commercializzati dalle due imprese concorrenti.

Ribadisce che, essendo diversi i marchi delle due aziende, "X.", accompagnato da due foglioline, per la R. G. s.r.l., e "Y.", accompagnato da un grappolo d'uva, per la sua azienda, l'identità delle frasi controverse, utilizzate come segni distintivi aggiuntivi, non era affatto idonea a ingenerare confusione sulla provenienza dei rispettivi prodotti. Infatti le dizioni "produzione biologica", "selezione di qualità" e simili sono di uso comune nelle riviste di settore; e le diversità per disegni, colori, grafica, combinazione delle lettere, dei cartoncini utilizzati come contrassegno, l'uno quadrato e l'altro ovale, erano tali da escludere ogni possibilità di confusione, anche perché si trattava di cartoncini collocati all'interno delle confezioni e quindi visionabili solo da chi, avendo già acquistato, aveva compiuto la sua scelta sulla base dei marchi.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata in ordine al dedotto preuso da parte sua del contrassegno "Produzione integrata SQ Selezione Qualità". Dagli atti di causa risulta infatti che tale segno distintivo, benché ideato per la R. G. s.r.l. nel 1990, fu registrato solo il 17 novembre 1993. Sicché può ragionevolmente ritenersi che egli già usava da tempo quel segno distintivo, allorché l’1 febbraio 1994 la R. G. s.r.l. lo diffidò dall'utilizzarlo ancora, essendo inattendibile la deposizione del dipendente della R. G. s.r.l. che afferma il contrario.

2. Il ricorso è inammissibile, perché propone censura attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, "l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale" (Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177).

Nel caso in esame, essendo stata proposta azione di concorrenza sleale, occorre accertare se l'uso dei segni distintivi controversi sia idoneo a ingenerare confusione circa la provenienza dei prodotti commercializzati dall'una o dall'altra delle imprese in concorrenza. Ed è indiscusso che tale accertamento debba essere effettuato in concreto, sulla base di una valutazione unitaria e sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i prodotti sia del contesto in cui essi vengono commercializzati. Sicché, trattandosi di un giudizio di fatto, la decisione di merito è censurabile in cassazione solo per i vizi della sua giustificazione (Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m. 589976). Mentre nel caso in esame la decisione impugnata risulta congruamente giustificata in ragione di una plausibile valutazione di idoneità connotativa del controverso segno distintivo "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", seguito dall'espressione "Per la salute del consumatore", ripresa integralmente da C. T..

Al merito della decisione impugnata attiene anche il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente pretende di desumere da un riferimento all'epoca della diffida, notificatagli a cura della R. G. s.r.l., la prova di una sua precedenza nell'uso del segno distintivo controverso. La tesi difensiva del ricorrente si basa infatti su una serie di presunzioni prive di qualsiasi fondamento empirico. Egli presume infatti che la R. G. s.r.l. non abbia fatto uso del segno distintivo, ideato per suo conto nel 1990, prima della sua registrazione avvenuta nel novembre del 1993. Presume che egli abbia fatto uso del medesimo segno prima che la R. G. s.r.l. lo registrasse. Presume che la diffida notificatagli nel febbraio del 1994 non si riferisse a utilizzazioni indebite successive alla registrazione.

Del tutto ragionevolmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che egli non avesse fornito la prova del dedotto preuso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.