Corte di Cassazione Sentenza 9 gennaio – 22 febbraio 2008, n. 4531
Concorrenza: le differenze tra azione di contraffazione del marchio d'impresa e giudizio di concorrenza sleale
Massima
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'azione di contraffazione del
marchio d'impresa ha natura reale, tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo
del segno come bene autonomo, e verte sul riscontro della confondibilità dei
segni che costituiscono i marchi.
L'accertamento della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete
modalità di uso del segno è invece riservato al giudizio di concorrenza sleale.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la
condanna di C. T. al risarcimento dei danni in favore della R. G. s.a.s. (poi
trasformata in R. G. s.r.l.) per concorrenza sleale, con inibizione dell'uso del
contrassegno "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", che ingenerava
confusione circa la provenienza dei prodotti ortofrutticoli commercializzati da
entrambe le parti.
Hanno ritenuto i giudici del merito che l'uso da parte di C. T. del segno
distintivo "Produzione integrata SQ Selezione Qualità", seguito dall'espressione
"Per la salute del consumatore", già da tempo utilizzato dalla R. G. s.r.l.
all'interno del suo marchio, fosse idonea a determinare confusione sulla
provenienza dei prodotti così contrassegnati, benché i marchi delle due aziende
fossero per il resto diversi. Infatti, hanno precisato i giudici d'appello, la
verifica circa la confondibilità dei prodotti va condotta mediante un raffronto
non analitico bensì unitario e sintetico tra i segni distintivi utilizzati per
contrassegnarli; né ha rilievo che le frasi controverse appartengano al
linguaggio comune, perché rileva l'originalità della sequenza delle parole anche
di uso comune, ove idonea a caratterizzare il prodotto.
Hanno escluso infine i giudici del merito che C. T. avesse fornito la prova del
dedotto suo preuso del segno distintivo controverso, non potendo certo desumersi
tale prova dalla diffida notificatagli dalla R. G. s.r.l. prima del giudizio.
Contro questa decisione ricorre ora per cassazione C. T., che ha proposto due
motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con
controricorso la R. G. s.r.l..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione della decisione impugnata in ordine alla ritenuta confondibilità dei
prodotti commercializzati dalle due imprese concorrenti.
Ribadisce che, essendo diversi i marchi delle due aziende, "X.", accompagnato da
due foglioline, per la R. G. s.r.l., e "Y.", accompagnato da un grappolo d'uva,
per la sua azienda, l'identità delle frasi controverse, utilizzate come segni
distintivi aggiuntivi, non era affatto idonea a ingenerare confusione sulla
provenienza dei rispettivi prodotti. Infatti le dizioni "produzione biologica",
"selezione di qualità" e simili sono di uso comune nelle riviste di settore; e
le diversità per disegni, colori, grafica, combinazione delle lettere, dei
cartoncini utilizzati come contrassegno, l'uno quadrato e l'altro ovale, erano
tali da escludere ogni possibilità di confusione, anche perché si trattava di
cartoncini collocati all'interno delle confezioni e quindi visionabili solo da
chi, avendo già acquistato, aveva compiuto la sua scelta sulla base dei marchi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di
motivazione della decisione impugnata in ordine al dedotto preuso da parte sua
del contrassegno "Produzione integrata SQ Selezione Qualità". Dagli atti di
causa risulta infatti che tale segno distintivo, benché ideato per la R. G.
s.r.l. nel 1990, fu registrato solo il 17 novembre 1993. Sicché può
ragionevolmente ritenersi che egli già usava da tempo quel segno distintivo,
allorché l’1 febbraio 1994 la R. G. s.r.l. lo diffidò dall'utilizzarlo ancora,
essendo inattendibile la deposizione del dipendente della R. G. s.r.l. che
afferma il contrario.
2. Il ricorso è inammissibile, perché propone censura attinenti al merito della
decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile
ricostruzione dei fatti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in realtà, "l'azione di
contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale, e tutela il diritto
assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del
riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall'accertamento
della effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del
segno, accertamento riservato, invece, al giudizio di concorrenza sleale"
(Cass., sez. I, 25 settembre 1998, n. 9617, m. 519177).
Nel caso in esame, essendo stata proposta azione di concorrenza sleale, occorre
accertare se l'uso dei segni distintivi controversi sia idoneo a ingenerare
confusione circa la provenienza dei prodotti commercializzati dall'una o
dall'altra delle imprese in concorrenza. Ed è indiscusso che tale accertamento
debba essere effettuato in concreto, sulla base di una valutazione unitaria e
sintetica sia dei segni distintivi utilizzati per contrassegnare i prodotti sia
del contesto in cui essi vengono commercializzati. Sicché, trattandosi di un
giudizio di fatto, la decisione di merito è censurabile in cassazione solo per i
vizi della sua giustificazione (Cass., sez. I, 28 febbraio 2006, n. 4405, m.
589976). Mentre nel caso in esame la decisione impugnata risulta congruamente
giustificata in ragione di una plausibile valutazione di idoneità connotativa
del controverso segno distintivo "Produzione integrata SQ Selezione Qualità",
seguito dall'espressione "Per la salute del consumatore", ripresa integralmente
da C. T..
Al merito della decisione impugnata attiene anche il secondo motivo del ricorso,
con il quale il ricorrente pretende di desumere da un riferimento all'epoca
della diffida, notificatagli a cura della R. G. s.r.l., la prova di una sua
precedenza nell'uso del segno distintivo controverso. La tesi difensiva del
ricorrente si basa infatti su una serie di presunzioni prive di qualsiasi
fondamento empirico. Egli presume infatti che la R. G. s.r.l. non abbia fatto
uso del segno distintivo, ideato per suo conto nel 1990, prima della sua
registrazione avvenuta nel novembre del 1993. Presume che egli abbia fatto uso
del medesimo segno prima che la R. G. s.r.l. lo registrasse. Presume che la
diffida notificatagli nel febbraio del 1994 non si riferisse a utilizzazioni
indebite successive alla registrazione.
Del tutto ragionevolmente dunque i giudici del merito hanno ritenuto che egli
non avesse fornito la prova del dedotto preuso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00,
di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per
legge.