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Corte di Cassazione, sentenza in data 04/12/07, n. 25293/08

 

Frodi alimentari. la prova dell’illecito amministrativo (nella specie l’avere introdotto uva da tavola in uno stabilimento di vinificazione) può essere raggiunta a prescindere dalla effettuazione di analisi di laboratorio su campioni

 

Massima

La prova dell’illecito amministrativo (nella specie l’avere introdotto uva da tavola in uno stabilimento di vinificazione) può essere raggiunta a prescindere dalla effettuazione di analisi di laboratorio su campioni della merce sottoposta a controllo, quando la constatazione della qualità del prodotto sia effettuata a vista da parte degli organi di vigilanza.

 

Nota

La vicenda è nata a seguito dell’accesso compiuto da ispettori dell’Ispettorato Repressione Frodi all’interno di uno stabilimento destinato alla vinificazione, dove veniva rinvenuta dell’uva da tavola, non utilizzabile ai fini della produzione di vino secondo il divieto degli artt. 1 e 2 della l. 260/2000.
L’accertamento era avvenuto visivamente ad opera del personale ispettivo e la tipologia dell’uva presente nei locali era stata confermata dall’addetto alla vinificazione. Sulla base di questi dati, ritenuti sufficienti a provare l’illecito amministrativo in questione, nei confronti della società proprietaria dello stabilimento veniva emessa ordinanza-ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.
Anche il tribunale, adito con l’opposizione all’ordinanza, confermava la sanzione.
La società presentava allora ricorso in Cassazione, lamentando la nullità del procedimento a causa della omessa notifica del risultato delle analisi.
L’interessato avrebbe avuto ragione, ove fossero state compiute analisi di laboratorio, in quanto queste vanno comunicate al soggetto controllato in caso di esito sfavorevole con lettera raccomandata, al fine di consentirgli di presentare la richiesta di revisione, come disposto dall’art. 15 della l. 689/1981.
Solo che nel caso di specie la procedura suddetta non era invocabile per la semplice ragione che non era stata compiuta alcuna analisi di laboratorio.
D’altra parte, questa (legittimamente) non era stata ritenuta indispensabile a fronte dell’accertamento visivo da parte dei controllori e della esplicita conferma dell’addetto alla lavorazione che quella rinvenuta era, appunto, uva da tavola. La Corte ha condiviso la non necessità dell’analisi di laboratorio e la sufficienza di altri mezzi di prova non tecnici, quando essi forniscano la ragionevole convinzione di trovarsi in presenza di un illecito, secondo il libero – ma, ovviamente, non arbitrario – apprezzamento del giudice.
È questa una affermazione di principio consolidata, che è altrettanto valida nel campo dell’illecito penale, dove pure vige il sistema della libertà dei mezzi di prova. In particolare, in materia di alimenti i lettori della rivista sanno che le analisi di laboratorio non sono richieste come prova imprescindibile di un determinato reato.
Pensiamo, per esempio, alla violazione dell’art. 5, lett. b), l. 283/1962 sul cattivo stato di conservazione, dove la situazione igienicamente irregolare che configura il reato può essere provata “de visu”, senza necessità di dimostrare altro, in particolare senza dover dimostrare la compromissione intrinseca dell’alimento. Occorre, peraltro, precisare che di fatto non mancano le occasioni in cui è difficile immaginare di poter provare l’illecito in assenza dell’ausilio di analisi sui campioni di merce, come avviene per certe tipologie di reato attinenti alla composizione del prodotto o alla sua dannosità per la salute. In questi casi è giocoforza avvalersi delle analisi di laboratorio, ma non perché esse costituiscano una sorta di prova legale, quanto piuttosto perché fattualmente non c’è altro mezzo per raggiungere il risultato probatorio richiesto per l’applicazione della sanzione. Altro aspetto da sottolineare che ricaviamo dalla sentenza riguarda la competenza a giudicare in primo grado sull’opposizione alla ordinanza-ingiunzione. Va ricordato, in proposito, che l’art. 22 bis della l. 689/1981, introdotto dal d.lgs. 507/1999, ha previsto una competenza generale del giudice di pace, con l’eccezione di alcune materie specifiche, ritenute più delicate e/o più tecniche, e, quindi, da affidare alla magistratura professionale, nella specie al tribunale.
In materia di alimenti, la competenza specifica del tribunale è ritagliata sui casi in cui l’illecito riguardi l’ “igiene degli alimenti e delle bevande”, con terminologia che sembrerebbe lasciar fuori gli illeciti alimentari non attinenti all’igiene. E proprio il caso dell’impiego di uva da tavola nella vinificazione sembrerebbe esulare da qualsiasi impatto sull’igiene in senso stretto.
Ciò nonostante bisogna prendere atto che l’interpretazione dei limiti di competenza del tribunale in materia di alimenti tende ad allargarne il raggio applicativo, facendovi rientrare anche ipotesi che riguardano piuttosto aspetti commerciali della circolazione degli alimenti.