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La prova dell’illecito
amministrativo (nella specie l’avere introdotto uva da tavola in uno
stabilimento di vinificazione) può essere raggiunta a prescindere
dalla effettuazione di analisi di laboratorio su campioni della
merce sottoposta a controllo, quando la constatazione della qualità
del prodotto sia effettuata a vista da parte degli organi di
vigilanza.
Nota
La vicenda è nata a seguito dell’accesso compiuto da ispettori
dell’Ispettorato Repressione Frodi all’interno di uno stabilimento
destinato alla vinificazione, dove veniva rinvenuta dell’uva da
tavola, non utilizzabile ai fini della produzione di vino secondo il
divieto degli artt. 1 e 2 della l. 260/2000.
L’accertamento era avvenuto visivamente ad opera del personale
ispettivo e la tipologia dell’uva presente nei locali era stata
confermata dall’addetto alla vinificazione. Sulla base di questi
dati, ritenuti sufficienti a provare l’illecito amministrativo in
questione, nei confronti della società proprietaria dello
stabilimento veniva emessa ordinanza-ingiunzione al pagamento della
sanzione pecuniaria ritenuta di giustizia.
Anche il tribunale, adito con l’opposizione all’ordinanza,
confermava la sanzione.
La società presentava allora ricorso in Cassazione, lamentando la
nullità del procedimento a causa della omessa notifica del risultato
delle analisi.
L’interessato avrebbe avuto ragione, ove fossero state compiute
analisi di laboratorio, in quanto queste vanno comunicate al
soggetto controllato in caso di esito sfavorevole con lettera
raccomandata, al fine di consentirgli di presentare la richiesta di
revisione, come disposto dall’art. 15 della l. 689/1981.
Solo che nel caso di specie la procedura suddetta non era invocabile
per la semplice ragione che non era stata compiuta alcuna analisi di
laboratorio.
D’altra parte, questa (legittimamente) non era stata ritenuta
indispensabile a fronte dell’accertamento visivo da parte dei
controllori e della esplicita conferma dell’addetto alla lavorazione
che quella rinvenuta era, appunto, uva da tavola. La Corte ha
condiviso la non necessità dell’analisi di laboratorio e la
sufficienza di altri mezzi di prova non tecnici, quando essi
forniscano la ragionevole convinzione di trovarsi in presenza di un
illecito, secondo il libero – ma, ovviamente, non arbitrario –
apprezzamento del giudice.
È questa una affermazione di principio consolidata, che è
altrettanto valida nel campo dell’illecito penale, dove pure vige il
sistema della libertà dei mezzi di prova. In particolare, in materia
di alimenti i lettori della rivista sanno che le analisi di
laboratorio non sono richieste come prova imprescindibile di un
determinato reato.
Pensiamo, per esempio, alla violazione dell’art. 5, lett. b), l.
283/1962 sul cattivo stato di conservazione, dove la situazione
igienicamente irregolare che configura il reato può essere provata
“de visu”, senza necessità di dimostrare altro, in particolare senza
dover dimostrare la compromissione intrinseca dell’alimento.
Occorre, peraltro, precisare che di fatto non mancano le occasioni
in cui è difficile immaginare di poter provare l’illecito in assenza
dell’ausilio di analisi sui campioni di merce, come avviene per
certe tipologie di reato attinenti alla composizione del prodotto o
alla sua dannosità per la salute. In questi casi è giocoforza
avvalersi delle analisi di laboratorio, ma non perché esse
costituiscano una sorta di prova legale, quanto piuttosto perché
fattualmente non c’è altro mezzo per raggiungere il risultato
probatorio richiesto per l’applicazione della sanzione. Altro
aspetto da sottolineare che ricaviamo dalla sentenza riguarda la
competenza a giudicare in primo grado sull’opposizione alla
ordinanza-ingiunzione. Va ricordato, in proposito, che l’art. 22 bis
della l. 689/1981, introdotto dal d.lgs. 507/1999, ha previsto una
competenza generale del giudice di pace, con l’eccezione di alcune
materie specifiche, ritenute più delicate e/o più tecniche, e,
quindi, da affidare alla magistratura professionale, nella specie al
tribunale.
In materia di alimenti, la competenza specifica del tribunale è
ritagliata sui casi in cui l’illecito riguardi l’ “igiene degli
alimenti e delle bevande”, con terminologia che sembrerebbe lasciar
fuori gli illeciti alimentari non attinenti all’igiene. E proprio il
caso dell’impiego di uva da tavola nella vinificazione sembrerebbe
esulare da qualsiasi impatto sull’igiene in senso stretto.
Ciò nonostante bisogna prendere atto che l’interpretazione dei
limiti di competenza del tribunale in materia di alimenti tende ad
allargarne il raggio applicativo, facendovi rientrare anche ipotesi
che riguardano piuttosto aspetti commerciali della circolazione
degli alimenti. |