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AGENZIA

 

Contratto di agenzia, patto di prova

(Cass. Civ. Sent. n. 544/91)

Nè il codice civile né gli accordi economici collettivi, in materia di rapporto di agenzia, affrontano il problema del patto di prova.

La possibilità di prevedere un periodo di prova viene peraltro ammessa sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, sulla considerazione che tale pattuizione rientra nell'ambito della normale autonomia contrattuale.

Tra le altre sentenze della Corte di Cassazione ( peraltro tutte abbastanza datate) vale la pena citare la numero 544/91 chi ha affermato i seguenti principi:

a)                  nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli articoli 1742 ss. c.c., le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo prestabilito;

b)                  tale patto è pienamente valido, purché il periodo destinato all’effettuazione dell'esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere la anzidetta valutazione;

c)                  la relativa clausola, ove preveda a favore di entrambe le parti la facoltà di recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o di pagamento dell'indennità sostitutiva, non ha carattere vessatorio e non richiede pertanto specifica approvazione per iscritto a norma dell'articolo 1341, co II cc, ancorché risulti inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti.

Preme sottolineare che la congruità della durata del periodo di prova ( che deve essere necessario  e sufficiente per consentire alle parti di compiere le rispettive valutazioni ) ove sorgano  contestazioni fra le parti, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, vale a dire che, volta per volta, il giudice dovrà valutare se la durata del periodo di prova appare congrua rispetto alle finalità perseguite  e, qualora ravvisi il protrarsi ingiustificato di tale periodo ( ad esempio con estensione a più esercizi o ad esempio, come nel campo della moda, a più collezioni delle stesso genere), potrà ritenere che la condizione si è verificata e che il rapporto si è quindi consolidato, con conseguente venir meno della possibilità di esercizio della facoltà di risoluzione del vincolo contrattuale senza oneri.