Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1865/08
Fondo Patrimoniale: Opposizione all’esecuzione
Sentenza per esteso
IN PUNTO A:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 491/2005 in data 9.5.2005-13.5.2005
OGGETTO:
Opposizione all'esecuzione immobiliare.
Conclusioni per l'appellante:
"Riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la illegittimità dei pignoramenti proposti dalla Unicredit e dalla Banca delle Marche S.p.A. e l'estinzione della procedura esecutiva n. 141/2005 o in subordine la proseguibilità della procedura esecutiva solo ed esclusivamente nei confronti dei creditori aventi un titolo fornito di garanzia trascritta precedentemente e come tale opponibile al fondo patrimoniale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio".
Conclusioni per l'appellata CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello avverso la sentenza n. 491/05 emessa dal Tribunale di Forlì il 9.5.2005, confermando integralmente quanto deciso dal giudice di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A., CPA e rimborso spese generali come per legge; non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalla controparte".
Conclusioni per l'appellata BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
"Piaccia alla Corte respingere l'appello siccome infondato, con vittoria di spese di questo grado".
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Carlo Maria ZAMPI;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Svolgimento del giudizio
Con ricorso per opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Numa Giorgio deduceva che in data 8.8.1995 e in data 11.8.1995 aveva subito il pignoramento di un immobile ubicato in Forlì, Piazza della Vittoria, 17 di sua proprietà e sulla sua quota parte di un limitrofo appezzamento di terreno su iniziativa rispettivamente del Credito Romagnolo e della Banca delle Marche, ai quali si erano poi aggiunti altri creditori con interventi nella procedura esecutiva, i quali avevano azionato delle fideiussioni rilasciate dal Numa in favore della S.p.A. Italserre, lamentando che l'immobile era stato costituito in fondo patrimoniale con atto rogato dal notaio Mercatali trascritto il 27.10.1993 e che, pertanto, trattandosi di debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, il bene era da ritenere impignorabile, chiedendo la declaratoria di nullità dei pignoramenti e l'estinzione del processo esecutivo.
Con sentenza del 9 maggio-13 maggio 2005 il Tribunale di Forlì rigettava la opposizione: dopo avere premesso che l'esecuzione era stata sospesa in attesa della definizione di un giudizio civile intrapreso da alcuni creditori per ottenere la declaratoria di inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale ex art. 2901 c.c. e che la eventuale estinzione del processo esecutivo poteva essere dichiarata soltanto dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, osservava che l'ipoteca a garanzia de credito della Banca delle Marche era stata iscritta in data 30.10.1993, quindi anteriormente alla annotazione della costituzione del fondo a margine dell'atto di matrimonio (effettuata il 5.11.1993), individuando in tale formalità e non nella trascrizione del vincolo ex art. 2647 c.c. il momento decisivo ai fini delle opponibilità ai terzi della convenzione matrimoniale, con la conseguenza che la domanda di estinzione della procedura esecutiva, legittimamente intrapresa almeno dalla Banca delle Marche, andava rigettata; ne derivava altresì la condanna del Numa al pagamento delle spese di lite.
Proponeva appello Numa Giorgio con atto di citazione nel quale, dopo avere ricostruito le vicende della procedura esecutiva e del giudizio di primo grado, osservava che l'azione revocatoria rende inefficace l'atto di disposizione patrimoniale soltanto nei confronti del creditore che la ha promossa, mentre i creditori rimasti inerti non potranno beneficiare dell'eventuale accoglimento della domanda né agendo direttamente in executivis né intervenendo nell'azione esecutiva promossa dal creditore che ha beneficiato della revocatoria e, poiché la revocatoria nel caso di specie era stata promossa soltanto dalla Cassa di Risparmio di Forlì (alla quale era poi succeduta la F.B.S.), dalla Cassa di Risparmio di Cesena e dalla S.p.A. Fime Leasing, il Tribunale avrebbe comunque dovuto statuire sulla illegittimità dei pignoramenti promossi dal Credito Romagnolo e dalla Banca delle Marche S.p.A. sulla base di garanzie iscritte dopo la trascrizione della convenzione matrimoniale, ribadendo come il momento discriminante andasse individuato nella trascrizione del rogito e non nella sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Quanto agli altri creditori, rilevava che: l'ipoteca rilasciata in favore della Cassa di Risparmio di Forlì ammontava a lire 78.000.000 e che per l'importo superiore il credito non era opponibile al fondo; le ipoteche rilasciate in favore della Banca Carimonte e della Cassa di Risparmio di Pesaro (ora Banca delle Marche) erano rispettivamente del 29 e del 30.10.1993, quindi successive alla trascrizione del fondo; la Cassa di Risparmio di Cesena, la Banca Popolare di Ravenna e la Banca Nazionale dell'Agricoltura (ora Banca Antoniana Popolare Veneta) non vantavano crediti opponibili al fondo, pur dandosi atto che con l'ultimo istituto era intervenuta una transazione, tanto che lo stesso non veniva neppure citato.
Si costituivano in giudizio soltanto la Banca delle Marche e la Cassa di Risparmio di Cesena, rimanendo invece contumaci, come già in primo grado, la Unicredit Banca, la Banca Popolare di Ravenna, la Carimonte Banca, la F.B.S. S.p.A. e Mazzotti Rosetta.
La Banca delle Marche, premesso che il proprio credito derivava da un decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Pesaro il 29.10.1993 per un importo di lire 60.681.695, oltre accessori, rilevando che il fondo patrimoniale non era opponibile al proprio credito, posto che l'ipoteca era stata trascritta prima della annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio che, come aveva già rilevato il Tribunale, costituiva il momento determinante per l'opponibilità ai terzi.
La Cassa di Risparmio di Cesena ribadiva che, avendo promosso l'azione revocatoria ed essendo questa ancora pendente in grado di appello, il processo esecutivo era stato sospeso dal giudice dell'esecuzione e, pertanto, non avrebbe potuto in ogni caso il Tribunale dichiararne l'estinzione, dovendosi invece attendere il passaggio in giudicato della sentenza emessa all'esito dell'azione revocatoria.
Alla udienza del 20.5.2008, precisate le conclusioni dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (trattandosi di procedimento di opposizione alla esecuzione non opera la sospensione dei termini per il periodo feriale a norma del combinato disposto degli artt. 92 Ord. Giud. e 3 legge 742/1969).
Motivi della decisione
L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti più avanti indicati.
Va premesso che la domanda inizialmente proposta dal Numa riguarda esclusivamente i pignoramenti eseguiti ad iniziativa delle appellate Banca delle Marche e Cassa di Risparmio di Cesena, in relazione ai quali si contesta la esistenza di una convenzione matrimoniale opponibile: sebbene nelle conclusioni il Numa abbia chiesto anche la declaratoria di estinzione del processo esecutivo, è di tutta evidenza che tale provvedimento può essere adottato soltanto dal giudice naturale a conoscere del procedimento in questione, ovvero il giudice dell'esecuzione, valutando gli atti e i provvedimenti sopravvenuti, e mai dal giudice della cognizione che decide incidentalmente (rispetto alla procedura esecutiva) di alcuni atti dell'esecuzione.
La pretesa di ottenere dal Tribunale prima e poi da questa Corte tale declaratoria è quindi priva di pregio, così come non può essere in considerazione la posizione dei creditori intervenuti nella procedura iniziata con i pignoramenti oggetto di opposizione, non solo perché spetta al giudice dell'esecuzione la verifica dei requisiti di legittimazione dei creditori ad intervenire (Cass. 24 gennaio 1968, n. 198; Cass. 18 febbraio 1975, n. 640) e l'accertamento se i loro crediti legittimano la partecipazione al riparto del ricavato, non essendo sufficiente il mero intervento a garantire il soddisfacimento della pretesa, ma soprattutto perché non vi è stata nessuna specifica opposizione agli atti di intervento che, viceversa, deve essere oggetto di apposita doglianza nella forma dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 25 ottobre 1984, n. 5414; Cass. 22 maggio 1990, n. 4609).
Così circoscritta la materia del contendere, occorre quindi verificare se sia o meno fondata l'opposizione ai due pignoramenti espressamente indicati nel ricorso introduttivo: il Tribunale, infatti, si è limitato a considerare soltanto il capo di domanda diretta ad ottenere la estinzione del processo esecutivo, trascurando invece di entrare nel dettaglio della specifica opposizione ai due atti di pignoramento.
Quanto alla Banca delle Marche, correttamente il giudice di primo grado ha osservato che l'ipoteca in forza della quale è stato eseguito il pignoramento è stata iscritta il 30.10.1993, mentre la costituzione del fondo patrimoniale è stata trascritta il 27.10.1993 ed annotata a margine dell'atto di matrimonio il 5.11.1993.
Il Tribunale ha ritenuto che ciò che rende la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi sia proprio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la tesi è del tutto condivisibile, in quanto conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità: infatti, trattandosi di una convenzione matrimoniale, trova applicazione il disposto dell'art. 162 c.c. (norma speciale) che indica la condizione necessaria dell'opponibilità ai terzi proprio nell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo prevista dall'art. 2647 c.c. (norma generale) rimane degradata a mera pubblicità-notizia (Cass. Sez. I, 19 novembre 1999, n. 12864; Cass. Sez. I, 1 ottobre 1999, n. 10859).
Ne deriva, pertanto, che l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rende del tutto legittima l'esecuzione sui beni successivamente vincolati dal fondo patrimoniale.
Quanto al pignoramento trascritto ad iniziativa del Credito Romagnolo S.p.A. (poi divenuta Rolo Banca 1473 e ora Unicredit Banca S.p.A.), va invece rilevato che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo del Presidente del Tribunale di Forlì per lire 342.023.7230, oltre accessori) è stato emesso in data 6.11.1993, quindi posteriormente alla annotazione della convenzione matrimoniale: poiché il Credito Romagnolo (ora Unicredit Banca S.p.A.) non ha mosso altre eccezioni, essendo rimasto contumace, il motivo di gravame diretto a fare valere la opponibilità del fondo patrimoniale risulta fondato e il pignoramento deve quindi essere dichiarato inefficace.
Quanto alla Cassa di Risparmio di Cesena, infine, priva di crediti garantiti da trascrizioni, trattandosi di un creditore intervenuto nell'esecuzione, l'appellante avrebbe dovuto proporre opposizione all'intervento nelle forme e nei termini di legge, rimanendo in questa sede impossibile prendere in esame le altre doglianze del Numa.
Va peraltro aggiunto che è pacifico che detto istituto di credito abbia agito in revocatoria ex art. 2901 c.c., ed è noto che la costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace a mezzo di azione revocatoria ordinaria, ricorrendone i presupposti (Cass. Sez. III, 2 agosto 2002, n. 11537) ed è evidente che, in caso di ritenuta inefficacia, la pronuncia produce effetti retroattivi ponendo nel nulla, rispetto al creditore che ha agito per revocatoria, l'atto impugnato.
Orbene, già con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è stata accolta la domanda di revocatoria (sentenza 9.8.2004-17.9.2004 Tribunale di Forlì, cfr. doc. 1 fasc. opponente, allegata all'atto di intervento della Cassa di Risparmio di Cesena nella procedura esecutiva n. 141/1995) – le parti non hanno invece ritenuto opportuno far conoscere a questa Corte l'esito definitivo di quel giudizio –, rendendo quindi l'intervento del tutto legittimo, alla luce della immediata esecutività delle sentenze di primo grado e facendo salve le conseguenze della eventuale riforma della decisione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese anche di questo grado in favore degli appellati costituiti, liquidate in dispositivo in considerazione del valore e della natura della controversia, della attività svolta in concreto e dell'impegno defensionale prestato, da maggiorare degli accessori di legge e del rimborso forfettario.
Le ragioni della decisione e la mancanza di opposizioni inducono invece a ritenere equa la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e le parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo:
a) in parziale accoglimento dell'appello proposto da Numa Giorgio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 9.5.2005-13.5.2005 tra Numa Giorgio e Banca delle Marche S.p.A., Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Unicredit Banca S.p.A., Banca Popolare di Ravenna S.p.A., Carimonte Banca S.p.A., F.B.S. S.p.A., Mazzotti Rosetta, dichiara l'inefficacia del pignoramento eseguito in data 8.8.1995 ad iniziativa del Credito Romagnolo S.p.A. (ora Unicredit Banca S.p.A.) e conferma nel resto la sentenza impugnata;
b) condanna Numa Giorgio al rimborso delle spese sostenute dalla Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. e dalla Banca delle Marche S.p.A. nel presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in euro 200 per spese, euro 1.200 per diritti ed euro 5.000 per onorari;
c) compensa le spese del presente grado tra Numa Giorgio e le altre parti.
Bologna, 23 settembre 2008
Il presidente
Dott. Leonardo de Robertis
Il consigliere estensore
Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata in Cancelleria il 06 NOV 2008