Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 11.06.2009 n° 13599
Contratti atipici - Concessione di vendita - Inadempimento per fatto imputabile al concessionario - Recesso senza preavviso del concedente - Legittimità - Immediata esigibilità del credito del concedente receduto - Contratti in generale - Recesso - Concessione di vendita - Accertamento di nullità (natura vessatoria) della clausola convenzionale di recesso
Sentenza per esteso
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1400 del ruolo generale dell'anno 2003
promossa da:
ANDRETTA S.r.l., ora FALLIMENTO ANDRETTA S.r.l..
-APPELLANTE-
contro:
PARMALAT S.p.A., ora PARMALAT S.p.A. in Amministrazione Straordinaria.
-APPELLATE-
OGGETTO:
"Opposizione a decreto ingiuntivo".
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna
Nel merito, accertare e dichiarare la sentenza di primo grado nulla per erronea qualificazione giuridica della fattispecie de qua alla luce dei motivi di cui in narrativa.
Per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della sentenza che si appella per violazione dell'art. 1564 c.c.
Sempre per l'effetto, accertare e dichiarare non legittimo il recesso senza preavviso della Parmalat s.p.a. del 25.1.99.
Ancora nel merito, accertare e dichiarare la nullità della sentenza oggetto di gravame per erronea valutazione delle risultanze processuali.
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per manifesta violazione dell'art. 11 contrattuale con l'art. 1564 c.c.
Pronunciare la nullità del disposto di 1° grado per violazione dell'art. 1370 c.c. ed omessa motivazione sul punto.
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza che si censura per violazione dell'art. 112 c.p.c., alla luce delle ragioni ut supra dedotte.
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia su questioni decisive ai fini del thema decidendum
Pronunciare la nullità della sentenza gravata per violazione dell'art. 2697 c.c.
Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata per difetto assoluto di motivazione o, quanto meno, per la sua grave insufficienza. Per l'effetto di quanto sopra, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 58/99 emesso dal Tribunale di Parma in data 10.12.1999 poiché illegittimo ed infondato, dichiarandolo nullo e privo di effetti giuridici per le causali esposte.
Sempre per l'effetto, condannare la Parmalat s.p.a. al risarcimento del danno cagionato alla parte appellante pari alla complessiva somma di Euro 16.600.000 circa (£. 30.100.403.814) per danno emergente e lucro cessante ovvero a quella diversa e maggiore che sarà accertata in corso di giudizio previa apposita C.T.U. ove l'Ecc.ma Corte non ritenga di quantificarla in via equitativa, oltre a quanto spettante a titolo di danno morale ed alla salute, sempre da determinarsi in via equitativa.
In ogni caso, ritenere compensato l'importo preteso in D.I. con il maggior danno cagionato all'Andretta s.r.l. dalla Parmalat s.p.a.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, la presente difesa invoca ammettersi C.T.U. che quantifichi il preciso reciproco ammontare di dare ed avere tra le parti alla luce di quanto dedotto nel presente atto d'appello".
Conclusioni per le appellate:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reicetis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge
1) rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto inammissibile, improcedibile, nullo, infondato, non provato o come meglio visto, confermando integralmente la impugnata sentenza n. 1041/02 resa dal Tribunale di Parma e, quindi, la conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 58/99 reso dal Tribunale di Parma.
2) condannare la Andretta s.r.l. alla rifusione in favore della comparente delle spese dei due gradi di giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, del presente grado di giudizio".
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dottor Rosaria Savastano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti all'udienza del 21 ottobre 2008;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 58/1999 del 10 febbraio 1999, accogliendo il ricorso proposto da Parmalat S.p.A., il Presidente del Tribunale di Parma ingiungeva ad Andretta S.r.l. il pagamento della somma di lire 1.475.772.186, pretesa dalla società ricorrente quale saldo della consegna di merce "a credito", oltre agli interessi legali "dal dì del dovuto al saldo effettivo" e alle spese dei procedimento monitorio; a fondamento del ricorso Parmalat S.p.A. aveva esposto che: a) in esecuzione del contratto di concessione del 2 gennaio 1998, a garanzia del pagamento del prezzo di alcune forniture di merce ricevute "a credito", la società Andretta le aveva rilasciato assegni per un importo complessivo di lire 1.550.000.000; b) ricorrendo l'ipotesi prevista dalla clausola n. 11 del contratto, essa era receduta dal contratto e, revocata la concessione di credito, aveva chiesto l'immediato pagamento del suddetto importo; c) il totale dovuto era pari a lire (£.) 1.475.772.186, poiché Andretta S.r.l. era a sua volta creditrice della somma d lire (£.) 74.227.814.
Avverso l'ingiunzione, con atto notificato il 24 marzo 1999, Andretta S.r.l. proponeva opposizione, deducendo che: a) ai sensi del contratto, per la continuità del rapporto, i titoli venivano continuamente rinnovati; b) il recesso senza preavviso comunicato con lettera del 26 gennaio 1999 era illegittimo per l'inesistenza delle ragioni addotte a suo sostegno (penuria di merce nei magazzini e mancato ritiro della merce indicata nelle fatture 7/0072 e 1/02782 del 25 gennaio 1999); c) esso era illegittimo anche per motivi di diritto, posto che la clausola n. 11 del contratto, che legittimava il recesso immediato in caso di mancato pagamento di fatture o titoli debitori o in caso di mancato ritiro della merce inviata, era nulla per illiceità della causa, essendo contraria all'ordine pubblico economico in quanto priva dell'indicazione del quantum dell'inadempimento; d) Parmalat S.p.A. aveva agito con malafede, in esecuzione di un preciso disegno di revocarle la concessione per affidarla ad altri.
La opponente chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, la condanna della controparte al risarcimento dei danni nella misura di lire 30.100.403.814 ovvero in quella - maggiore o minore - che fosse risultata in corso di causa e la compensazione dell'importo oggetto di ingiunzione con il suo maggiore avere.
Ritualmente costituitasi, la società Parmalat resisteva all'opposizione, chiedendone il rigetto; sosteneva che la società Andretta non aveva ordinato i prodotti Parmalat nel quantitativo previsto, tanto che numerosi clienti della zona avevano sollevato doglianze per essersi trovati sforniti di merce; ribadiva che il 25 gennaio 1999 la società non era stata in grado di pagare il prezzo della fornitura, pari a lire (£.) 56.324.933, e che la clausola n. 11 del contratto era pienamente valida ed efficace.
Eseguita l'istruzione mediante assunzione di prova orale, con sentenza del 20 giugno 2002, il Tribunale rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la decisione, con atto notificato il 1° luglio 2003, Andretta S.r.l. proponeva appello, lamentando in particolare che il giudice di primo grado aveva errato nel: a) ritenere applicabile alla fattispecie la generica disciplina dei contratti sinallagmatici, mentre essa era soggetta a quella specifica della somministrazione e, in particolare, all'art. 1564 c.c.; b) considerare legittimo il recesso nonostante la prova della disponibilità a consegnare l'assegno in giornata e, in ogni caso, nonostante "la modesta entità dell'inadempimento in rapporto ai fatturati miliardari annui, alla continuità ultraventennale della concessione, ad una zona di oltre 800 clienti perfettamente servita"; c) respingere l'eccezione di nullità della clausola n. 11 del contratto, che appariva invece illecita per contrarietà agli articoli 3 e 41 della Costituzione, ai principi posti dalla legge n. 52 del 1996 e, comunque, all'art. 1564 c.c.; d) ritenere infondata l'eccezione di inesigibilità del credito oggetto di ingiunzione.
La società appellante chiedeva pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni indicate in atto di appello.
La appellata si costituiva per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
All'udienza del 22 marzo 2005 la Corte dichiarava l'interruzione del processo, stanti la dichiarazione di fallimento della società appellante e la sottoposizione di quella appellata alla procedura di amministrazione straordinaria.
Con ricorso notificato il 20 maggio 2008 nel domicilio eletto e il successivo 23 maggio presso la sede legale di Parmalat S.p.A., il Fallimento Andretta S.r.l. riassumeva il giudizio.
Con comparsa depositata il 20 ottobre 2008 si costituivano Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e Parmalat S.p.A. quale assuntore del concordato che, in via pregiudiziale, eccepivano l'improcedibilità della domanda di risarcimento e dell'eccezione di compensazione proposte dal Fallimento Andretta S.r.l.
All'udienza del 21 ottobre 2008 le parti precisavano le loro conclusioni, riportate in epigrafe, e la Corte si riservava di decidere all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da Andretta S.r.l. nell'ambito del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parmalat S.p.A., riproposta in sede di gravame e ribadita dal Fallimento Andretta S.r.l. in fase di riassunzione del giudizio di appello dopo la sua interruzione è fondata.
Come rilevato da Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, l'improcedibilità deriva dal disposto degli articoli 13 e 18 del D.L. 8 luglio 1999, n. 270, al quale rinvia la legge 18 febbraio 2004, n. 39: laddove stabilisce che il Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano, l'articolo 13 esplica una funzione equivalente a quella dell'art. 24 l.f.; con il richiamo espresso all'art. 52 l.f., l'articolo 18 stabilisce per relationem che ogni credito debba essere accertato secondo le norme stabilite nel capo V l.f.
Le richiamate disposizioni comportano che i giudizi di accertamento di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria devono svolgersi mediante l'inderogabile procedimento di formazione dello stato passivo: in virtù del principio della par condicio creditorum, il diritto di credito può essere fatto valere solo ed esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 52, 201, 207, 209 1.f. e, quindi, davanti agli organi della procedura.
Dunque, qualsiasi credito azionato nei confronti dell'impresa posta in amministrazione straordinaria soggiace alla regola contenuta nell'art. 52 l.f., che prevede la competenza funzionale dei Tribunale Fallimentare a conoscere di tutte le controversie volte all'accertamento di un credito verso l'impresa, al fine della sua ammissione allo stato passivo.
Nel caso di specie la domanda di condanna al risarcimento del danno è volta all'accertamento di un credito verso la Procedura con effetti nei suoi confronti ai fini del concorso: ove fosse emessa in questa sede, la pronuncia di condanna di Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria sarebbe suscettibile di passare in giudicato nei confronti della massa, con la creazione di un titolo che si sarebbe dovuto invece verificare nella sede concorsuale.
La situazione non muta qualora, come nella fattispecie in esame, la declaratoria di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria siano intervenute dopo l'instaurazione del giudizio e la sua interruzione; in tal caso infatti, per gli stessi principi sopra esposti, l'originaria domanda di condanna al pagamento riproposta in sede ordinaria diventa improponibile per il fatto che il diritto di credito fatto valere può essere esclusivamente tutelato nelle forme previste per l'ammissione allo stato passivo. Contrariamente all'assunto della Procedura, si deve escludere che anche l'eccezione di compensazione sia divenuta improponibile.
Benché fondata sull'esistenza di un asserito credito della società Andretta nei confronti di Parmalat S.p.A., l'eccezione non tende a una pronuncia di condanna ovvero a una pronuncia di accertamento da far valere in sede concorsuale, bensì a contrastare la pretesa creditoria di Parmalat S.p.A. (per tale pretesa la Procedura ha provveduto a presentare istanza di insinuazione allo stato passivo del fallimento Andretta S.r.l.; il giudice delegato ha ammesso il credito con riserva all'esito del definitivo accertamento per il quale è pendente giudizio in appello).
Nulla osta dunque a che l'asserito controcredito venga accertato in questa sede al solo fine della verifica dell'esistenza di ragioni creditorie di Parmalat S.p.A. nei confronti di Andretta S.r.l.
Contrariamente all'assunto della Procedura, l'accertamento non è impedito dal comportamento della Curatela, che ha insinuato al passivo della procedura Parmalat, in relazione al rapporto contrattuale di concessione di vendita, il solo importo di euro (€) 12.225,27 per merce a suo dire non pagata, atteso che tale comportamento non esclude la facoltà della Curatela di far valere in questa sede (nei limiti dell'eccezione di compensazione) un credito per titolo diverso (illegittimità del recesso) da quello vantato in sede concorsuale (pagamento del corrispettivo di vendite in esecuzione del contratto).
Il giudizio di ammissibilità dell'eccezione comporta l'esigenza di affrontare tutte le questioni riproposte dal Fallimento Andretta S.r.l. al fine della verifica della legittimità del recesso attuato da Parmalat S.p.A. con lettera del 26 gennaio 1999, con la quale essa lamentò il mancato ritiro della merce inviata a mezzo fatture n. 7/0072 del 25 gennaio 1999 di lire (£.) 13.583.659 e n. 1/02782 del 25 gennaio 1999 di lire (£.) 42.741.274 per mancata disponibilità dell'assegno circolare cui la concessionaria era tenuta; per tale fatto Parmalat S.p.A. le intimò il recesso immediato e definitivo dal rapporto ai sensi dell'art. 11 del contratto (v. documento n. 22 di parte appellata).
I fatti sono stati esattamente ricostruiti dal giudice di primo grado in base alle numerose testimonianze assunte, sicché appare sufficiente trascriverne la narrazione contenuta nella decisione impugnata: "L'invio della merce non era inaspettato ed Andretta avrebbe dovuto provvedere a procurarsi per tempo l'assegno circolare per il pagamento del prezzo.
Giunsero presso il magazzino di Andretta due camion, carichi l'uno di yogurt e l'altro di merendine. Sorrentino, dipendente della ditta Iaia, era il conducente di uno dei due mezzi. Del camion che conteneva le merendine fu iniziato lo scarico, ma quando Sorrentino chiese che gli venisse consegnato l'assegno gli fu risposto di attendere per un po'. Mancavano anche alcuni documenti. Sorrentino telefonò a Iaia che gli disse di attendere istruzioni. L'altro camion non venne scaricato.
Il magazziniere della Andretta, Cortellazzo Giovanni, giunti i camion, sentì Andretta Lorenzo che telefonava al padre Renato perché si procurasse l'assegno per pagare la fornitura.
Giunto sul posto, l'ispettore della Parmalat Refolo Luigi diede subito ordine di sospendere lo scarico della merce. Andretta Lorenzo lo pregò di attendere ancora un poco assicurando che nel tempo necessario per lo scarico del secondo camion sarebbe stato disponibile l'assegno, che il padre era stato incaricato di predisporre; al più tardi l'assegno sarebbe stato portato presso l'ufficio del trasportatore in S. Vito dei Normanni nel pomeriggio.
Refolo attese per un po' (il teste Cortellazzo riferisce di circa mezz'ora; la teste Refolo Marilù parla di un certo lasso di tempo) ed in questo tempo Andretta cercava di convincerlo a revocare l'ordine dato. Egli infatti aveva anche ordinato che venissero ricaricate sul camion le merendine che erano state scaricate. Il tutto si svolse nell'arco di circa quattro ore (teste Sorrentino).
Visto che la merce non veniva consegnata, Andretta Lorenzo incaricò l'impiegata della Andretta Sud s.r.l. Refolo Marilù di telefonare al padre Andretta Renato per dirgli che l'assegno non era più necessario.
I fatti sono stati confermati anche da Refolo Marilù, da Santese Nicola, altro dipendente della Andretta sud s.r.l. che aveva l'ufficio nello stesso luogo e da Toma Luigi, dipendente della Andretta ed addetto alla contabilità...".
Questi sono i fatti esattamente enucleati dal giudice di primo grado che l'hanno correttamente indotto a rilevare che "il motivo del rifiuto di consegnare la merce era il fatto che la Andretta, pur preavvisata della consegna e pur impegnatasi a pagare alla consegna il prezzo della merce con assegno circolare, non aveva approntato l'assegno né fu in grado di approntarlo per tutto il tempo in cui durò lo scarico della merce, l'attesa di istruzioni, l'arrivo del Refolo e la sua decisione di non più eseguire la consegna".
Accertati i fatti nella loro materialità, occorre stabilire se, valutati nel contesto del rapporto di concessione di vendita, protrattosi per oltre venti anni, essi potessero legittimare il recesso immediato dal contratto.
L'art. 11 della convenzione stipulata dalle parti, avente per oggetto "recesso immediato", prevede:
"E' nostra facoltà (n.d.consigliere relatore : è facoltà di Parmalat S.p.A.) recedere senza alcun preavviso e senza determinare a Vostro favore alcun diritto a risarcimento, nel caso di mancato ritiro di merce inviata..."; la clausola in esame deve essere letta in maniera coordinata con le prescrizioni contenute nel regolamento C 3, riguardanti le modalità dei pagamenti, dalle quali si evince che ogni carico doveva essere liquidato al momento dello scarico, mediante assegno c/c a vista, assegno circolare ovvero per contanti.
Orbene, nel caso di specie, l'indisponibilità dell'assegno circolare destinato al pagamento della merce indicata nelle fatture n. 7/0072 e 1/02782 del 25 gennaio 1999, recapitata al destinatario, ha comportato la legittimità del rifiuto di Parmalat di provvedere alla consegna e, correlativamente, ha integrato la fattispecie del mancato ritiro - per fatto imputabile alla concessionaria - dei prodotti inviatile.
Secondo la curatela, che ha fatto propri i motivi di appello di Andretta S.r.l., nel ritenere giustificato il recesso, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità nel caso di specie delle norme sulla somministrazione e, in particolare, di quella contenuta nell'art. 1564 c.c., secondo cui, "in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esecuzione dei successivi adempimenti".
Al riguardo si osserva che Parmalat S.p.A. ha invocato a sostegno delle sue pretese la facoltà di recesso prevista dall'art. 11 del contratto, sicché la risoluzione del contenzioso deve necessariamente passare attraverso l'esame della suddetta clausola e la verifica della sua validità che - per vari profili - è stata contestata dalla curatela.
Come già accennato, la clausola in esame - letta nel contesto degli accordi intervenuti tra le parti - abilitava Parmalat S.p.A. a recedere senza preavviso dal rapporto anche in presenza di un solo episodio di mancato ritiro della merce per fatto imputabile al concessionario: tale situazione si è verificata il 25 gennaio 1999, allorquando Andretta S.r.l. non è stata in grado di effettuare il pagamento della merce secondo le modalità prescritte, così impedendo a Parmalat S.p.A. di eseguire la consegna dei prodotti che la controparte avrebbe dovuto ricevere secondo le cadenze contrattualmente previste.
A dire della curatela, la clausola in questione sarebbe nulla per contrarietà agli articoli 3 e 41 della Costituzione, alla legge n. 52 del 1996 e all'art. 1564 c.c.
Al riguardo si osserva innanzi tutto che essa è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.: la doppia sottoscrizione svolge, come è noto, la funzione di consentire la specifica approvazione della previsione predisposta da uno dei contraenti, così da renderla voluta e accettata dall'altro.
Alla luce della vigente legislazione, con riferimento ai rapporti contrattuali intercorsi tra due imprenditori commerciali, non appare consentito al giudice di effettuare un controllo sul contenuto della clausola vessatoria al fine di verificarne l'eventuale abusività sotto i profili dedotti dalla curatela: gli articoli da 1469-bis a 1469-sexies introdotti nel codice civile dall'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, riguardano i rapporti tra "professionista" (intendendosi per tale "la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma") e "consumatore" (intendendosi per tale "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"), sicché deve escludersi che la disciplina in esame possa essere applicata ai rapporti tra imprenditori; non si ravvisa neppure alcun contrasto della clausola n. 11 del contratto stipulato da Parmalat S.p.A. e Andretta S.r.l. con i precetti contenuti negli articoli 3 e 41 della Costituzione; la questione deve essere risolta in base all'individuazione dell'ambito di intervento che l'ordinamento giuridico assegna all'autonomia negoziale degli imprenditori, cui è riservata la facoltà di disciplinare consensualmente i loro rapporti nel rispetto dei vincoli del diritto civile sostanziale.
Nel caso di specie non vi è ragione alcuna per ritenere l'illiceità della clausola in questione che, nel consenso delle parti, abilitava Parmalat S.p.A. a recedere immediatamente dal rapporto in presenza di specifici inadempimenti della controparte.
Peraltro, l'esercizio del recesso è intervenuto in un contesto tale da escludere qualsivoglia abuso da parte di Parmalat S.p.A. della sua facoltà di recesso: essa aveva maturato nei confronti della concessionaria l'ingente credito di oltre un miliardo e mezzo di lire e già in precedenza aveva dovuto riscontrare episodi di mancato ritiro di merce per impossibilità del relativo pagamento (v. comunicazione di recesso del 1° luglio 1998, successivamente revocata a seguito della manifestazione di disponibilità della concessionaria a provvedere a una normalizzazione del rapporto in tempi rapidi); l'episodio del 25 gennaio 1999 - già di per sé integrante notevole importanza nell'economia del rapporto per l'entità del pagamento non effettuato - non rappresentava dunque una vicenda isolata, ma si inseriva nell'ambito di una pregressa patologia del rapporto, tale da menomare grandemente la fiducia di Parmalat S.p.A. nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Tutte le esposte considerazioni inducono a respingere l'eccezione riconvenzionale di compensazione coltivata dal Fallimento Andretta S.r.l. sul presupposto dell'obbligo di Parmalat S.p.A. di risarcimento del danno per illegittimità del recesso.
Il credito di Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria non è fondatamente contestabile. Esso risulta dalle ricognizioni di debito, accompagnate dal rilascio di assegni, per un ammontare complessivo di lire (£.) 1.550.000.000, pari a euro (€) 800.508,19 (v. documenti da 11 a 21 di parte appellata): si veda pure, soltanto per completezza, la comunicazione del Commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Andretta S.r.l., nella quale venne riconosciuto un credito di Parmalat S.p.A. di lire (£.) 1.550.000.000 (da tale credito la stessa società Parmalat ha dedotto il suo debito per lire (£.) 74.227.814, così instando in sede monitoria per il pagamento della minor somma di lire (£.) 1.475.772.186, che deve essere integralmente riconosciuta). L'esigibilità della indicata somma non può essere fondatamente contestata.
Il regolamento C 4, allegato al contratto di concessione, prevede: "Le concessioni di credito possono essere revocate o ridotte in ogni momento dalla Parmalat a suo insindacabile giudizio ed il concessionario si impegna a corrispondere, rimossa ogni eccezione, l'ammontare del c.d. credito rinnovabile di cui agli effetti o alla fidejussione, all'atto della cessazione del rapporto".
Orbene, con l'esercizio del diritto di recesso e la conseguente cessazione del rapporto, il credito di Parmalat S.p.A. è divenuto immediatamente esigibile; sarebbe divenuto tale anche se il recesso, come richiesto dal concessionario, fosse stato ritenuto illegittimo, posto che - nel sostenere l'illegittimità del recesso - egli non ha chiesto il ripristino del rapporto a far data dal recesso ma, accettandone la cessazione, si è limitato a chiedere il risarcimento del danno conseguente all'anticipata risoluzione.
In definitiva: la domanda di risarcimento del danno proposta dal Fallimento Andretta S.r.l. deve essere dichiarata improcedibile; l'eccezione di compensazione proposta dal suddetto Fallimento deve essere respinta; l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Parmalat S.p.A. deve essere conseguentemente respinta.
La complessità delle questioni trattate sia in punto di fatto che di diritto giustifica l'integrale compensazione anche delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo in merito all'appello proposto da Andretta S.r.l., cui è subentrato il Fallimento di Andretta S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1041/2002 del 20 giugno/10 luglio 2002, in sua parziale riforma:
1. dichiara l'improcedibilità della domanda di risarcimento del danno proposta dal Fallimento Andretta S.r.l.;
2. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il giorno 30 gennaio 2009.
IL PRESIDENTE
Dott. Dolores Neri
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Rosaria Savastano
Depositata in Cancelleria il 17 APR 2009