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Trib. Bari, Sez. II,  Sentenza  7 Aprile 2008 , n. 981

 

Pignoramento - immobile - sequestro - improseguibilità

Massima

Quando gli stessi beni immobili divengono oggetto di due diverse procedure, l’una di civile espropriazione immobiliare e l’altra penale, relativa al sequestro preventivo, diventa fondamentale il coordinamento proprio allo scopo di evitare un futuro eventuale conflitto tra i regimi giuridici nei quali gli immobili verrebbero a trovarsi ove fossero adottati provvedimenti ad essi relativi nel processo esecutivo, a fronte di una avvenuta o successiva confisca nel processo penale.

 Fino a quando non intervenga un eventuale provvedimento di revoca del sequestro, la procedura esecutiva è improseguibile, rimanendo tuttavia valido ed efficace il pignoramento eseguito, atteso che nulla impedisce che sugli stessi beni siano mantenuti differenti vincoli, anche tra loro eterogenei: occorre contemperare sia la possibilità dello Stato di incamerare i beni immobili, sia la possibilità di proseguire nell’esecuzione forzata per il caso in cui il processo penale si concluda con una sentenza, o comunque con un provvedimento che importi la revoca del sequestro.

 

 Sentenza per esteso 

che la procedura esecutiva immobiliare n. 621/2004 ruolo generale delle espropriazioni immobiliari è stata promossa dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. in virtù di mutuo fondiario del 4.12.2001 a garanzia del quale il debitore esecutato S. A. aveva concesso ipoteca di primo grado sopra i seguenti cespiti:

1) immobile sito in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 507 riportato in catasto urbano al foglio 58 particella 289;

2) immobile sito in Bari al Corso Alcide De Gasperi n. 507, riportato in catasto urbano al foglio 58 particella 290 subalterno 4;

- che l’ipoteca relativa al suddetto credito è stata iscritta il 7.12.2001 (con iscrizione n. 47327 registro generale e n. 8385 registro particolare);

- che sopra i predetti immobili risulta trascritto in data 24.4.2003 (trascrizione n. 18781 registro generale e n. 13401 registro particolare), vale a dire in epoca successiva all’iscrizione dell’ipoteca, un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto (v. attestazione della cancelleria della seconda sezione penale del Tribunale di Taranto del 14.3.2008 relativa all’attuale permanenza del vincolo) in un procedimento penale, a carico dell’odierno debitore esecutato, transitato alla fase dibattimentale con il n. 5839/06 R.G.Dib.;

- che in data 23.11.2004, e cioè successivamente alla trascrizione del sequestro preventivo, è stato trascritto il pignoramento immobiliare che ha dato inizio alla procedura esecutiva immobiliare n. 621/04 R.G.E.I.

Osserva

L’interferenza tra il processo esecutivo immobiliare n. 621/04 promosso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata s.c.p.a. contro S. A. ed il procedimento penale n. 5839/06 R.G.Dib. a suo carico, dipende dall’esito del processo penale nell’ambito del quale quest’ultimo è stato emesso.

Va rilevato, infatti, che nel caso di specie il sequestro preventivo dei beni immobili oggetto di pignoramento è stato eseguito ai sensi dei commi 2 e 2 bis dell’art. 321 c.p.p. vale a dire in vista di una futura confisca.

La paventata interferenza tra il provvedimento conclusivo del processo penale e lo scopo del processo esecutivo immobiliare in corso, potrebbe aversi solo nel caso in cui il procedimento penale si concluda con una sentenza irrevocabile che disponga la confisca obbligatoria oppure facoltativa degli immobili già oggetto di sequestro preventivo e successivamente di pignoramento.

Non si può, tutavia, escludere che il procedimento penale si concluda con una sentenza di proscioglimento che renda inapplicabile l’art. 322 ter comma 2 c.p. richiamato dal G.I.P. e neppure si può escludere che, nel caso in cui risulti applicabile solo la confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 c.p.(norma anche posta a base del provvedimento del G.I.P.), il relativo potere giudiziale non venga esercitato.

A fronte dell’incerto esito del procedimento penale, resta, tuttavia, assorbente la considerazione che nel caso specifico il sequestro preventivo non è stato disposto in forza del primo comma dell’art. 321 c.p.p. bensì in funzione di una futura confisca (sia essa obbligatoria o facoltativa) per cui tale strumento cautelare resta imprescindibilmente connotato da questa proiezione teleologica. E di tale sua destinazione funzionale non può non tenersi conto. Infatti tale figura di sequestro preventivo è ben distinta da quella di cui all’art. 321 c.1 c.p.p.: «il sequestro preventivo funzionale alla confisca - come è detto testualmente nella Relazione al codice e come conferma l'avverbio "altresì" inserito nell'art. 321, secondo comma, nel suo significato additivo ("Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca") - costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo regolato da primo comma. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente, non riguardando l'art. 204 cod. pen. (come modificato dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) le misure di sicurezza patrimoniali. Ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata» Cassazione Penale, Sez. VI, 19.1.1994, dep. 17.3.1994,n. 151, Pompei.

Si impone quindi l’esigenza di assicurare in via cautelare un coordinamento tra le due procedure in corso aventi ad oggetto i medesimi beni, quella civile di espropriazione immobiliare e quella penale, per evitare un futuro eventuale conflitto tra i regimi giuridici nei quali gli immobili verrebbero a trovarsi ove fossero adottati provvedimenti ad essi relativi nel processo esecutivo a fronte di una avvenuta o successiva confisca nel processo penale. In proposito deve osservarsi che la fattispecie in esame non è disciplinata dal legislatore onde deve farsi riferimento a disposizioni di legge che disciplinano istituti aventi caratteristiche che presentino analogie con il sequestro preventivo penale. A tal fine viene in considerazione in primo luogo l’art.2906, che riguarda il sequestro conservativo in sede civile(al quale per certi versi è assimilabile il sequestro penale in esame, anche avuto riguardo alle modalità di esecuzione delle due misure cautelari) a tenor del quale, “non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento. Peraltro, poiché entrambi i tipi di sequestro hanno natura cautelare e provvisoria l’inopponibilità del pignoramento al creditore o all’Autorità penale sequestrante ha carattere temporaneo e durano fino a quando non intervenga una sentenza irrevocabile che definisce il giudizio di merito rispetto al quale essi sono stati concessi all’esito del quale il sequestro o viene revocato oppure si tramuto in pignoramento(ove si tratti di sequestro conservativo) o viene sostituito dal provvedimento di confisca ove si tratti di sequestro preventivo penale. Ne consegue che il procedimento di esecuzione immobiliare iniziato con un pignoramento trascritto successivamente all’iscrizione di un sequestro preventivo penale non può essere dichiarato estinto per impossibilità di procedere alla vendita coattiva del bene pignorato ma non può utilmente proseguire fino a quando la misura cautelare penale non venga eventualmente revocata. Le considerazioni che precedono trovano ulteriore conforto nella previsione dell’art. 2 ter L.575/65 u.c. che nell’ipotesi di interferenza tra sequestro penale e misure di prevenzione stabilisce che In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale. Il principio della sospensione degli effetti delle “misure antimafia” fino all’esito del procedimento penale nell’ambito del quale è stato disposto il sequestro, enunciato nella citata norma ben può essere suscettibile di applicazione analogica nel caso, come quello in esame, in cui si verifichi interferenza tra sequestro penale e procedura esecutiva. Deve pertanto concludersi che, allo stato, e fino ma quando non intervenga un eventuale provvedimento di revoca del sequestro la procedura esecutiva è improseguibile, rimanendo tuttavia valido ed efficace il pignoramento eseguito atteso che nulla impedisce che sugli stessi beni siano mantenuti differenti vincoli, anche tra loro eterogenei, dovendo preservarsi sia la possibilità dello Stato di incamerare i beni sia la possibilità di proseguire nell’esecuzione forzata per il caso in cui il processo penale si concluda con una sentenza o comunque con un provvedimento che importi la revoca del sequestro.

Deve pertanto sospendersi il processo esecutivo immobiliare fino alla pronuncia di sentenza irrevocabile nel processo penale n.5839/06 R.G.Dib..

PQM

Sospende l’esecuzione e fissa alle parti termine perentorio di 60 giorni (decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza) per l’introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo della causa, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis c.p.c. ridotti della metà.