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Tribunale di Bologna Sentenza n.4783/2009

 

Concorrenza  sleale: imitazione servile - Forme esteriori (non funzionali) del prodotto dotate di novità e capacità distintiva; Vendita sottocosto o non remunerativa   (Trib.le di Bologna Sentenza n.4783/2009).

 

 

Sentenza per esteso

 

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: 1.Accertarsi l’illiceità del comportamento della Nuova F.E.B. S.r.l. con riferimento alle norme repressive della concorrenza sleale, inibirne la prosecuzione in riferimento ai modelli di coprinterruttore "MODO" comprensivi di cornice dedicata, con e senza adattatore, condannando la convenuta al risarcimento dei danni, visto l’art. 2598 n.1-3 c.c., a sensi dell’art. 2600 c.c., da liquidarsi nella somma che l’On. Tribunale vorrà ritenere di giustizia;

2. Con fissazione della somma dovuta a titolo di penale per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; con relativa condanna al risarcimento dei danni nel caso del verificarsi della circostanza, da liquidarsi nella somma che l’On. Tribunale riterrà di giustizia, somme tutte da integrarsi con interessi di legge e rivalutazione monetaria concedenda, fatte salve tutte le inibitorie ed i provvedimenti che il Tribunale vorrà ritenere di disporre a sensi dell’art. 2599 c.c.;

3. Ordinarsi a sensi art. 2600 c.c.- art. 120 CPC la pubblicazione della emananda sentenza di condanna sul Corriere della Sera e su almeno due riviste specializzate nel settore arredamento quali "Casa Viva" e "Interni" nonché su due riviste specializzate nell’ambito dei distributori ed installatori di materiale elettrico quali "Commercio Elettrico" e "L’Installatore", a cura dell’attrice ed a spese della convenuta, a caratteri doppi del normale comunque secondo le modalità che il Tribunale vorrà disporre.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede voglia il G.I. disporre, a sensi dell’art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta, la esibizione dei documenti tutti relativi la commercializzazione delle placche modello life ed in particolare il numero di pezzi venduti dal giugno 2003 (periodo di inizio produzione, come da deposizione di Claudio Esposito, che afferma il 28.4.2004 d’aver già fatturato a N. Feb 100.000,00- doc. 19) sino alla data della concedenda ordinanza ammissiva, nonché la documentazione sui prezzi effettivi praticati nei confronti dei clienti a seconda delle caratteristiche di placca.

Si confermano le richieste istruttorie di cui le memorie a sensi dell’art. 184 c.p.c.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

"Voglia il Tribunale Ill.mo:

- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;- emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie;- rifiutato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove che dovessero essere inserite dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni,così provvedere:

A) respingere le domande tutte proposte da Master in quanto del tutto infondate;

B) in via istruttoria ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi:

1) "Vero che i prezzi di vendita praticati da Nuova Feb per le placche coprinterruttori per cui è causa sono sostanzialmente in linea con quelli praticati da Master".

2) "Vero che la placca "Multiplac" di Cal (che si rammostra al teste come doc. 19) può essere applicata, tramite adattatore e al pari di quella Master e Nuova Feb, ai supporti BTicino".

3) "Vero che la placca "Life" prodotta da Elettrocanali e distribuita da Nuova Feb si applica automaticamente su frutti e supporti di produzione Elettrocanali/Nuova Feb e si applica invece su supporti di altre società solo tramite adattatore".

Teste: sig. Marco Molino, residente in San Nicola la Strada (Caserta), Via Alcide De Gasperi n. 15;

4) "Vero che la placca "Life" viene essenzialmente applicata o sui supporti Nuova Feb o su quelli BTicino, vista la diffusione di questi ultimi".

Teste: sig. Pellegrino Cucciniello, residente in Avellino, Contrada Costa Cuoci n. 3/B;

5) "Vero che prima del maggio 1999 erano in commercio frutti e placche della serie "Living International" di BTicino alla quale la serie "Modo" della Master è ispirata";

6) "Vero che la progettazione della placca della serie "Modo" di Master è stata fatta in modo da consentire di applicare la placca al telaio BTicino, principalmente della serie "Living International"".

Teste: sig. Marco Molino, residente in San Nicola la Strada (Caserta), Via Alcide De Gasperi n. 15;

C) respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice;

D) condannare l'attrice alla refusione delle spese processuali oltre I.V.A. e oneri previdenziali.

 

Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi degli artt. 700 Master S.r.l. deduceva quanto segue.

Essa ricorrente aveva introdotto nel mercato di riferimento dal 1999 i prodotti denominati "SISTEMA MODO" costituiti da placche coprinteruttori in tecnopolimero a corredo di telai di tenuta degli apparecchi di comando da inserire nella scatola ad incasso.

La specificità di tali prodotti era data dalla placca coprinterruttori ,ideata ed eseguita in modo tale che l’elemento in vista si accoppiasse agli altri (telai e frutti) senza bisogno di viti o altri mezzi di vincolo visibili dall’esterno ed unicamente per pressione.

Tutti i prodotti di cui sopra erano marcati "MODO MASTER CE MADE IN ITALY IMQ" .

La Nuova F.E.B. S.r.l. dall’ottobre/novembre 2003 aveva commercializzato la replica esatta del prodotto Master , per disegno, forma, dimensioni, materiali, colori.

Le stesse placche sono state poste sul mercato ad un prezzo inferiore di circa il 270%, a quello delle Master "Modo" con pericolo di danno per l’attrice in riferimento alle quote di mercato in essere e relative al prodotto in questione.

Tale comportamento in diritto integrava l’illecito concorrenziale per imitazione servile e per violazione dei principi di correttezza professionale nonchè la contraffazione indiretta del marchio "MASTER" di cui al brevetto n. 835.128.

Tutto ciò premesso chiedeva una serie di provvedimenti cautelari volti ad anticipare e garantire gli effetti di una successiva pronuncia di merito di accertamento e repressione degli illeciti.

Instauratosi il contraddittorio Nuova Feb eccepiva in fatto ed in diritto la infondatezza della domanda cautelare dell’attrice.

Con provvedimento in data 14.8.2004 il Giudice respingeva il ricorso.

Con ordinanza in data 26.10.2004, il Tribunale respingeva il reclamo proposto dalla Master avverso il detto provvedimento di rigetto.

Medio tempore la Master notificava atto di citazione alla Feb, riprendendo e sviluppando ulteriormente gli argomenti già svolti in sede cautelare, concludendo per l’accertamwento degli illeciti concorrenziale nonchè per la contraffazione del marchio , con tutti i provvedimenti repressivi conseguenti nonchè per il risarcimento dei danni .

Nuova Feb si costituiva in giudizio con comparsa di risposta datata 14.7.2004 affermando, in sintesi, la mancanza di qualsiasi elemento individualizzante del copriplacche Master; la assenza di capacità distintiva anche in considerazione del fenomeno di standardizzazione , la assoluta inesistenza di qualsiasi ipotesi di contraffazione indiretta del marchio .

Ciò premesso concludeva per il rigetto delle domande con vittoria di spese

Sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa era, quindi, trattenuta per la decisione collegiale.

 

Motivi Della Decisione

La domanda della Master è infondata e come tale va rigettata.

L’imitazione servile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza "... l'originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa. Il relativo onere probatorio incombe, quindi, su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l'onere di provare la mancanza di novità del prodotto dell'attore o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell'altrui diritto. E' stato da alcuni osservato che un onere probatorio può ricorrere solo in ordine alla novità e notorietà della forma, mentre la capacità distintiva non sarebbe oggetto di prova, ma di valutazione del giudice sulla base del notorio. Merita di essere considerato che, secondo consolidata giurisprudenza, integra gli estremi dell'illecito di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta "imitazione servile", sanzionato dall'art. 2598 c.c., n. 1, il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo, indipendentemente dall'essere il prodotto stesso oggetto di brevetto, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal "concorrente" (sez. 1, sentenza n. 13918 del 13/12/1999, rv. 532066; in senso conforme: n. 661 del 1992 rv, 475387, n. 7869 del 1997 rv. 506987, a 2578 del 1998 rv. 513482, n. 3967 del 2004 rv. 3967).La tutela di cui alla norma indicata, quindi, concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Può aggiungersi che l'imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. In ogni caso, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non abbia provveduto a registrare il brevetto, ovvero non fruisca più della scaduta tutela brevettuale, o comunque non la invochi), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione. Se, infatti, non ricorre una privativa a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma, alla libera riproducibilità della funzione corrisponde la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza" (in tal senso: sez. 1, sentenza n. 1062 del 19/01/2006, rv. 585952; n. 2578 del 1998 rv. 513482, n. 697 del 1999 rv. 522633, n. 3967 del 2004 rv. 570611)..." ( Così Cass. civ., Sez. I, 17/12/2008, n. 29522 Celli S.p.A. C. Tof s.r.l.).

Nel caso di specie, manca, innanzitutto, la prova che la forma della placca linea "Modo" presenti caratteristiche tali da renderla idonea ad essere apprezzata e riconosciuta nel pubblico come elemento sintomatico di provenienza del prodotto cui accede da una determinata impresa.

Ed invero da un esame diretto dei coprinterruttori esibiti in causa dalla convenuta si evince non solo che il mercato è caratterizzato da un notevole affollamento ma anche che il prodotto "Modo" non si differenzi da altri più di quanto il prodotto Life" della convenuta non si differenzi da quello dell’attrice.

In tal senso in particolare vale il confronto tra la placca Master , quella BiTicino (doc. 1 fasc. cautelare convenuta) e quella Legrand ( vedi doc 6/b). La circostanza appare confermata dall’esame del catalogo BiTicino nonchè del catalogo Marlanvil ( vedi docc. N. 8/b e 8/c) che mostrano placche con adattatore assai simili a quelle di causa.

Non solo , ma come già rilevato nel corso dei procedimenti cautelari sia in primo grado che in sede di reclamo , in tale ottica non può non tenersi conto del fenomeno di standardizzazione del prodotto che la Master intende tutelare.

Non vi è dubbio infatti che il prodotto "portainterruttori" presenta caratteristiche obbligate nelle loro forme essenziali in quanto complementari di congegni elettrici la cui forometria e il cui formato sono ormai standardizzati.

Tale fenomeno è dovuto alla attività predominante nel settore della market leader BTicino, capace di dettare gli standards produttivi di tal che le imprese che operano nello stesso settore sviluppano frutti e telai portainterruttori ad incasso simili ai modelli di BTicino nonchè placche coprinterruttori compatibili con i telai BTicino. Sul punto appaiono significative le affermazioni contenute nella ctu – svolta in altra causa - ove chiaramente si dà atto della piena partecipazione della Master a tale sistema, rilevandosi come . "...la finalità della Master è dunque di essere presente sul mercato con una placca che si possa montare sui portafrutti di altra Ditta ed in modo facile ed economico" ed ancora che le predette placche non sono "... molto dissimili da quella BTicino a meno che le stesse non vengano direttamente e attentamente confrontate" e il cui vantaggio starebbe nel costo, pari a circa la metà di quello di Bticino( vedi ctu doc n. 7 fascicolo di parte ricorrente nel procedimento cautelare) .

La circostanza è provata dalle produzioni di parte convenuta. Ed invero confrontando lo standard BTicino, serie Living, nella sua versione completa, composta da telaio portainterruttori, frutti e placca ad incastro e copritelaio( doc n. 1 fasc. cautelare parte convenuta) con il solo portainterruttori BTicino con inserito un "frutto" ad incastro ma privo di placca coprinterruttore (doc. 2-A) nonchè il corrispondente portainterruttori Master con un frutto inserito ad incastro e privo di placca coprinterruttore (doc. 2-B), appare evidente la tendenziale sovraopponibilità dei prodotti .

Orbene, ben può dirsi che, quantomeno con riferimento a questa serie specifica di coprinterruttori, l’asserito prodotto primario non offra requisiti di originalità individualizzante, in quanto, essendo rispondente alla ordinaria tecnica produttiva, rientri nella <standardizzazione> della produzione del ramo e altro non sia che l'applicazione dell’ acquisizione di nozioni e connotati comuni ad altri prodotti similari ( vedi sulla standardizzazione Cass. civ., Sez. I, 26/11/2008, n. 28215 Indus Edilcarani S.p.A.già Indus Ceramica S.p.A. C. Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.. Ceramiche Ricchetti S.p.A. "..Ad integrare la generalizzazione o standardizzazione - nell'ambiente sociale della forma (o di un ornamento o di un particolare pregio estetico) di un prodotto, idonea ad escludere la concorrenza sleale, non è sufficiente la semplice diffusione o notorietà della stessa sul mercato, in quanto (così come si afferma in tema di marchio) è necessario che, invece, quel determinato prodotto abbia assunto sul mercato, in termini generali e quasi necessitati, la medesima forma oggetto del prodotto, per il quale si invochi la tutela, così che la forma standardizzata escluda per quel prodotto la possibilità di essere riconosciuto come proveniente da una determinata impresa; l'onere di provare la volgarizzazione grava sulla parte che la invochi) .

Peraltro la stessa attrice non nega la sussistenza degli elementi di fatto , nel mercato di riferimento, della tendenziale standardizzazione dei prodotti, affermando però che ciò non condizionerebbe il disegno perimetrale delle placche copri interruttori (a prescindere dalla forma piana, arrotondata, concava, convessa), il colore e i materiali usati per le placche stesse.

Sul punto, proprio l’esame del mercato, attraverso il raffronto dei prodotti e dei cataloghi, consente di affermare che, anche sotto il profilo delle dimensione, dei colori, dei materiali, la placca "Modo" non presenti alcuna forma che, distaccandosi dallo standard di mercato, appaia munita di carattere individualizzante, arbitraria o capricciosa, che evidenzi la provenienza del prodotto da un determinato imprenditore.

Se è vero, dunque, che le dimensioni del disegno perimetrale della placca potrebbero essere le più svariate , nel caso di specie le dimensioni del perimetro della linea "Modo" sono assolutamente coerenti con molte altre linee di copriinterruttori presenti sul mercato.

Tali considerazione appaiono sufficienti a destituire di fondamento la domanda dell’attrice.

Va, peraltro, rilevato che vi è un’altra ragione che consente di escludere, nella fattispecie in esame, l’imitazione servile.

Ed invero mentre la contraffazione di una forma brevettuale concernente una innovazione ornamentale si realizza ancorché la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere distinguibili le origini dei prodotti, l'illecito da concorrenza sleale per imitazione servile richiede che la ripetizione del particolare formale del prodotto altrui - costituente il pregio del medesimo, quand’anche non brevettato come modello - abbia, come effetto o per obiettivo, quello di confondere il mercato.( tra le tante recentemente Trib. (Ord.) Bologna, 27/06/2007 X s.r.l. C. Y s.r.l.

CC in www.giuraemilia.it).

Orbene, il prodotto asseritamente imitato non è oggetto di alcuna privativa e l'antecedente formale del sistema "Modo" e cioè il sistema "Giotto" era oggetto di un modello di utilità depositato il 12.2.1993 con il n. 231.087, recante, pertanto, una forma caduta in pubblico dominio sin dal 2003.

Nella fattispecie in esame, considerata la inesistenza di qualsivoglia privativa tutelabile, il comportamento della convenuta , nella prospettiva della concorrenza per imitazione servile, potrebbe essere punito soltanto qualora non avesse apportato alle forme del prodotto imitato alcuna distinzione, pur se possibile, o comunque non avesse utilizzato elementi esteriori idonei ad evitare la confusione sulla diversa provenienza dei prodotti, in quanto l'oggetto del brevetto, una volta caduto di pubblico dominio, è liberamente riproducibile in tutte le sue qualità, restando suscettibili di tutela solo gli aspetti formali dotati di capacità distintiva e, al contempo, superflui o tecnicamente insignificanti.

Nel caso in esame, basterà ricordare che nessun pericolo di identificazione del produttore si può verificare in quanto diverso è il marchio apposto sulle placche ed anzi sul bordo visibile dell’adattatore. Ed infatti sul prodotto dell’attrice compare il marchio Master mentre su quello Nuova Feb compare il marchio "Life" ed il marchio Nuova Feb è visibile, all’interno della placca, sul bordo laterale mentre diverso è il packaging dei due prodotti, di tal che anche il consumatore finale non può avere alcuna incertezza sulla provenienza dei prodotti e, soprattutto , non potrebbe attribuire il coprinterruttori Life alla produzione della Master.

La contraffazione indiretta del marchio.

Parte attrice sostiene che se la placca Nuova Feb viene montata sul portainterruttori Master, non sarebbe più percepibile dal consumatore la differente provenienza del prodotto, realizzandosi così una palese contraffazione del marchio di essa attrice.

Sul punto, per un verso basterà ricordare in fatto che sugli adattatori della Nuova Feb è riportato chiaramente il marchio "Life" ma, soprattutto in diritto che , come già rilevato anche nel corso del procedimento cautelare , va esclusa la contraffazione, allorché l’eventuale sovrapposizione di altro prodotto su quello tutelato dal marchio avvenga al momento dell’installazione e non della vendita, poiché tale condotta è ascrivibile concretamente al consumatore o all’installatore e non certo al produttore ( sul punto vedi la sentenza della Corte d’Appello di Venezia 3/ 12/1996-17-6/1997 prodotta in atti che ha rigettato le domande proposte dell’azienda leader BTicino proprio nei confronti della Master, in tema di asserita contraffazione del marchio BTicino ).

La vendita a prezzo ribassato.

In diritto va osservato che la scelta di un imprenditore in ordine alla politica dei prezzi che egli intenda attuare sul mercato non possa, in via di principio, non esser considerata lecita, trattandosi di uno dei modi in coi si esplica la libertà d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., comma 1. Questa libertà, naturalmente, non è assoluta, ed incontra i limiti indicati nei due commi successivi del medesimo art. 41; ma resta il fatto che, per poter affermare la scorrettezza di un comportamento così strettamente legato alle valutazioni di rischio ed ai calcoli di costo e rendimento tipici dell'attività d'impresa, bisogna che esso risulti incompatibile con regole o principi chiaramente posti dall'ordinamento. E bisogna che siffatte regole o principi siano, per parte loro, riconducibili a quell'esigenza di utilità sociale solo con riferimento alla quale il menzionato art. 41 Cost., comma 2, consente di limitare la libertà d'impresa. In quest'ottica, appare chiaro come la valutazione di eventuale scorrettezza di un dato comportamento - in specie, ma non solo, per quel che riguarda la determinazione del prezzo al quale un bene o un servizio venga offerto sul mercato - debba essere compiuta non nell'interesse dei mercanti, ma in quello del mercato. Occorre cioè aver riguardo a quel che nuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo e quindi alla generalità dei consumatori, perchè in questo risiede l'interesse generale, a prescindere dalla convenienza di una determinata categoria professionale. Se così è, necessariamente ne discende che la scorrettezza nella fissazione di un determinato prezzo non può dipendere dal solo fatto che i concorrenti ne siano messi in difficoltà: in ciò sta l'essenza stessa della concorrenza, cui è connaturato l'elemento competitivo per il quale ciascuno dei concorrenti si sforza di prevalere sull'altro. Nè certo sarebbe sostenibile che la competizione sia lecita soltanto a patto di esplicarsi sul piano strettamente produttivo, ossia attraverso la riduzione dei costi di produzione a parità di qualità del prodotto, essendo invece fuor di dubbio che siano del pari lecite tecniche di concorrenza che operano sul piano finanziario ed, in generale, attraverso varie possibili forme di "marketing".( Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha statuito che "… la vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) appare contraria ai doveri di correttezza evocati dall'art. 2598 c.c., n. 3, solo se a porla in essere sia un'impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all'ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non, appunto, quello di eliminare i propri concorrenti per poter poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare" (Cass. civ., Sez. I, 26/01/2006, n.1636 Casa Ed. Universo Spa C. R.c.s. Ed. Spa e altri).

"Per aversi illecito concorrenziale, dunque, non solo è necessario provare che il concorrente operi senza una logica di profitto ma soprattutto che l’operazione sia oggettivamente ,funzionale ad eliminare il concorrente dal mercato , avvalendosi anche di una posizione dominante che le consenta nel breve periodo di sopportare i costi di una politica dei prezzi non remunerativa da recuperare con successivi rialzi , una volta sbaragliata la concorrenza." (Sul punto vedi anche Trib Bologna Sentenza n. 2869/09 del 12/06/2009 est. Atzori su www.giuraemilia.it).

Peraltro la domanda di parte attrice non potrebbe trovare accoglimento neanche nella diversa prospettazione della concorrenza parassitaria.

Ed invero tale ipotesi ricorre allorché l'attività commerciale dell'imitatore si traduce in un cammino continuo e sistematico, essenziale e costante, sulle orme altrui, atteso che l'imitazione di tutto o quasi tutto ciò che fa il concorrente, ovvero l'adozione più o meno immediata di ogni nuova iniziativa, seppure non realizzino una confusione di attività e di prodotti, risultano tuttavia contrarie alle regole che presiedono all'ordinario svolgimento della concorrenza. Se, peraltro, è da considerare parassitaria anche l'attività la quale, in un colpo solo, ovvero in un unico momento, imiti le iniziative prese dal concorrente, ciò non esclude (anzi postula) che l'imitazione stessa, per considerarsi illecita, riguardi, però, tutte (o quasi tutte) le iniziative anzidette (elemento quantitativo) e risulti effettuata a breve distanza di tempo da questa (elemento temporale). ( Sul punto Cass. civ., Sez. I, 20/07/2004, n.13423 Arti Grafiche di Tezzele di Tezzele L. & Co. s.a.s. C. Ica s.p.a.).

Orbene in fatto tale prova è del tutto mancata ed anzi, sotto il profilo dei prezzi, l’istruttoria in sede cautelare ha dimostrato, intanto che i prezzi di vendita di Nuova Feb sono in linea con quelli Master e che, contrariamente a quanto asserito dalla attrice, la PLA-DER Group S.a.s., di cui Nuova Feb è mero distributore , ha sostenuto costi di progettazione e sviluppo dei prodotti in questione( vedi doc. n.11 fasc. cautelare parte convenuta).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Master srl nei confronti di Nuova Feb srl, ogni altra e diversa istanza, eccezione e difesa disattese e respinte, così provvede:

Rigetta la domanda.

-Condanna la società attrice Master srl alla rifusione in favore di Nuova Feb srl delle spese di lite che liquida in complessivi 8.300,00 di cui € 3.500,00 per diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre agli oneri fiscali ed accessori (v. rimborso al 12,50%) di legge.

Così deciso in data 27/10/2009 nella Camera di Consiglio della QUARTA SEZIONE del Tribunale di Bologna.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe COLONNA

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Maurizio ATZORI

Dep. in cancelleria il 09/11/2009