Tribunale di Bologna, sentenza n. 3116/08
Cessione del credito: compensazione - Cessione del credito - Compensazione tra cessionario e ceduto per l'entità del credito ceduto - Carenza di liquidità del credito
Sentenza per esteso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
nella persona del giudice unico Dott. Manuela VELOTTI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 627/1996 R.G.
promossa da:
SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L., elettivamente domiciliata in VIA NAZARIO SAURO, 2 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. RINALDI ROMINA che la rappresenta e difende;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
SUDFLEISCH GMBH S.R.L., elettivamente domiciliata in VIA DI SALICETO, 6 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. MALAGUTI LUIGI che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
OPPOSTA
in punto a: "Vendita"
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
"Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis rejectis,
previa ogni più opportuna declaratoria di legge e del caso,
A) dichiarare nullo ed irrito, e come tale revocarsi, il decreto ingiuntivo emesso dal Signor Presidente del Tribunale di Bologna il 5 dicembre 1995, n. 3500/95 Ing., notificato il 20 dicembre successivo in odio al SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L., in quanto privo di ogni e qualsiasi fondamento in fatto ed in diritto;
B) accertare e dichiarare che il SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L., in forza delle causali espresse in atti, nulla deve a SUDFLEISCH GMBH e, in specie, accertare e dichiarare che il bonifico bancario effettuato dal SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. il 5 dicembre 1995 a favore di SUDFLEISCH GMBH per l'importo di DM 19.357,62, pari alla differenza tra i DM 50.896,74 pretesi dalla SUDFLEISCH GMBH e il credito vantato dal SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. nei confronti di quest'ultima per DM 31.141,960, ha costituito il soddisfo di ogni e qualsiasi credito preteso da SUDFLEISCH GMBH nei confronti del SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L.;
C) condannare SUDFLEISCH GMBH alla rifusione di tutte le spese e di tutte le funzioni di lite a favore del SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. ".
Per l'opposta:
"Respinta ogni contraria istanza ed eccezione: come in comparsa di costituzione e risposta 19.2.1996 come integrata con memoria 12.5.1997, chiedendo che l'opponente SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L., confermato il decreto ingiuntivo opposto 5.12.1995 con l'indicata riduzione della somma ingiunta in linea capitale a DM 31.539,12, venga condannato al pagamento di detta ultima somma pari a €. 16.125,70 a saldo capitale in favore della Sudfleisch Akt. Gesellshaft con gli interessi di legge sul capitale maturati da dì del dovuto al saldo. Spese del giudizio di opposizione in ogni caso rifuse".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.1.1996 la società SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3500/1995, emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in data 5.12.1995, notificato il 20.12.1995, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della società SUDFLEISCH GMBH s.r.l. della complessiva somma di 50.896,74 DM, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo di sei fatture relative a forniture di carni.
Deduceva l'opponente di avere integralmente estinto il credito azionato in via monitoria, in quanto in data 13.11.1995 aveva acquistato il credito di DM 31.141,960 vantato dalla società CARNI THESIS SRL nei confronti della società SUDFLEISCH GMBH, concernente provvigioni maturate per vendite di carni effettuate per conto di quest'ultima nel periodo 1.9.1994 - 31.12.1994, notificando l'avvenuto acquisto alla debitrice ceduta con raccomandata del 22.11.1995 e divenendo pertanto creditrice di quest'ultima dell'importo corrispondente; assumeva inoltre che, successivamente, aveva provveduto a corrispondere alla società opposta il residuo importo di D.M. 19.357,62 tramite bonifico bancario in data 5.12.1995.
Chiedeva pertanto accertarsi l'avvenuta integrale estinzione del credito azionato in via monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società SUDFLEISCH GMBH s.r.l. con sede in Monaco di Baviera, dando atto che, successivamente alla notifica del provvedimento monitorio, la società opponente aveva provveduto al parziale pagamento della somma ingiunta, versando la somma di D.M. 19.357,62; quanto al residuo importo di D.M. 31.539,12, contestava l'esistenza del credito ceduto ed eccepiva comunque l'insussistenza dei presupposti per la compensazione, non essendo lo stesso liquido né di facile e pronta liquidazione.
Concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e concessi i termini per il deposito di memorie ex dall'art. 183, V, c.p.c. il giudice, all'udienza del 16.9.1997, respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Venivano quindi espletate le prove orali ammesse con ordinanza del 15.1.1998 e all'udienza del 14.12.2000, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2143 del 15.3.2001 il giudice revocava il decreto ingiuntivo, rimettendo la causa in istruttoria per disporre la nuova audizione del teste Lotar K., già escusso.
Si procedeva quindi all'incombente istruttorio tramite rogatoria internazionale; quindi, depositata la traduzione degli atti, veniva nuovamente fissata la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 16.5.2007, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che la contestazione relativa all'importo complessivo del credito azionato in via monitoria - che ammonterebbe, secondo la società opponente, a D.M. 50.499,58, anziché a D.M. 50.896,74 - è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata prospettata per la prima volta con memoria ex art. 183, V comma c.p.c., e quindi oltre il termine perentorio per la proposizione di eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio previsto dall'art. 180 c.p.c.
Ciò posto, e tenuto conto dell'avvenuto pagamento all'opposta da parte della società opponente, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, della somma di D.M. 19.357,62, occorre accertare l'esistenza del credito di D.M. 31.141,960, vantato dalla società CARNI THESIS SRL nei confronti della società SUDFLEISCH GMBH a titolo di provvigioni asseritamente maturate per vendite di carni effettuate per conto di quest'ultima nel periodo 1.9.1994 - 31.12.1994, successivamente acquistato dalla società SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. e da quest'ultima eccepito in compensazione del residuo credito dell'opposta.
Va in proposito ricordato che, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del creditore originario; egli può pertanto opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario, sia quelle attinenti all'esistenza e alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, purché anteriori alla notifica e all'accettazione (Cass., n. 575/2001; n. 8485/1999).
Nel caso di specie, la società opposta ha appunto contestato l'esistenza dell'affermato rapporto di procacciamento di affari con la società CARNI THESIS SRL, dal quale sarebbe scaturito l'affermato credito per provvigioni, poi ceduto all'opponente; gravava conseguentemente sull'opponente l'onere di dimostrare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria.
Il suddetto onere non risulta essere stato però soddisfatto, non essendo stata fornita la prova dell'esistenza dell'asserito accordo in forza del quale la SUDFLEISCH GMBH avrebbe conferito alla società CARNI THESIS SRL nell'anno 1994 l'incarico di promuovere la conclusione di contratti di compravendita di partite di carne, impegnandosi a corrispondere provvigioni in misura di 0.05 DM per ogni Kg di carne venduta.
Si osserva in proposito che il documento n. 4 del fascicolo di parte opponente consiste in una semplice autorizzazione a vendere le carni della Sudfleisch rilasciata da quest'ultima alla società CARNI THESIS SRL, priva di qualsiasi riferimento a eventuali compensi provvigionali; oltretutto la dichiarazione reca la data del 18.2.1995 ed è quindi relativa ad un periodo successivo a quello nel quale, secondo l'assunto dell'opponente, si sarebbe svolta l'attività di procacciamento di affari.
Quanto poi alla fattura n. 37/1995 (doc. n. 5 di parte opposta) emessa dalla società CARNI THESIS SRL e recante la causale "consulenza e segnalazione clienti effett. casualmente dal 1/9/94 al 31/12/94", trattasi di documentazione unilateralmente predisposta da quest'ultima e come tale priva di efficacia probatoria nei confronti dell'opposta.
Con riguardo infine alla testimonianza di Lotar K., escusso una prima volta in Italia e in seguito nuovamente sentito tramite rogatoria internazionale presso gli uffici giudiziari di Straubing (D), si osserva che il teste, nel corso di entrambe le deposizioni, ha negato l'esistenza dell'affermato accordo, ed in particolare della promessa di provvigioni in favore della società CARNI THESIS SRL, dichiarando che quest'ultima era esclusivamente una cliente della società SUDFLEISCH GMBH.
In conclusione, difettando la prova dell'esistenza del credito eccepito in compensazione, l'opposizione deve essere considerata infondata; ne discende che, tenuto conto della somma versata successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e della conseguente revoca del provvedimento monitorio disposta con sentenza non definitiva, la società opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta del residuo importo di DM 31.539,12, pari a €. 16.125,70, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società SUPERMERCATO ALFABETA S.R.L. nei confronti della società SUDFLEISCH GMBH con atto di citazione notificato il 29.1.1996, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di €. 16.125,70, oltre ad interessi al tasso legale dalla data della notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo.
Condanna altresì l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in complessivi €. 9.000,00 per diritti e onorari e in €. 131,37 per anticipazioni, oltre 12,5% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna il 9.10.2007
Il Giudice
dott.ssa Manuela Velotti
Depositata in Cancelleria il 26 NOV 2007