Corte di Giustizia CE, Sentenza 17 aprile 2008
Nota
Secondo la Corte di Giustizia, la disciplina comunitaria in
materia di tutela dei consumatori ed in particolare l'articolo 3 della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere
interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consenta al
venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo presentante un
difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale
bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo.
Secondo la Corte di Giustizia "sia dal tenore letterale sia dai pertinenti
lavori preparatori della direttiva", "il
legislatore comunitario ha inteso fare della gratuità del ripristino della
conformità del bene da parte del venditore un elemento essenziale della tutela
garantita al consumatore da tale direttiva". Tale obbligo incombente al
venditore di gratuità del ripristino della conformità del bene,
indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante riparazione o
sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore dal rischio
di oneri finanziari che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 49
delle sue conclusioni, potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere
i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo.
Tale garanzia di gratuità voluta dal
legislatore comunitario porta ad escludere la possibilità di qualsiasi
rivendicazione economica da parte del venditore nell'ambito dell'esecuzione
dell'obbligo a lui incombente di ripristino della conformità del bene oggetto
del contratto".
Per finire, secondo la Corte di Giustizia, "tale interpretazione risulta
corroborata dall'intenzione, manifestata dal legislatore comunitario all'art. 3,
n. 3, terzo comma, della direttiva, di garantire al consumatore una tutela
effettiva. Tale disposizione precisa infatti che le riparazioni e le
sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro un lasso di tempo
ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il consumatore".
Sentenza per esteso
Nel procedimento
C‑404/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione 16
agosto 2006, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2006, nella causa tra
Quelle AG
e
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A.
Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4
ottobre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Quelle AG, dall’avv. A. Piekenbrock, Rechtsanwalt;
– per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, dagli
avv.ti P. Wassermann e J. Kummer, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità
di agenti;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e B. Schima,
nonché dalla sig.ra I. Kaufmann‑Bühler, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15
novembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999,
1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
(GU L 171, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Quelle AG
(in prosieguo: la «Quelle»), una società di vendite per corrispondenza, ed il
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (in prosieguo: il
«Bundesverband»), un’associazione di consumatori riconosciuta che ha ricevuto un
apposito mandato dalla sig.ra Brüning, cliente della detta società.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva è stata adottata sulla base dell’art. 95 CE. Il suo primo
‘considerando’ ricorda che, a norma dell’art. 153, nn. 1 e 3, CE, la Comunità
europea deve garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mediante
misure che essa adotta in applicazione dell’art. 95 CE.
4 L’art. 3 della direttiva, intitolato «Diritti del consumatore», prevede quanto
segue:
«1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a
norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.
3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o
di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o
sproporzionato.
Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all’altro rimedio (...).
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di
tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto
il bene.
4. L’espressione “senza spese” nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi
necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle
spese di spedizione e per la mano d’opera e i materiali.
5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione
del contratto:
– se il consumatore non ha diritto né alla [riparazione] né alla sostituzione o
– se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero
– se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
(…)».
5 Ai sensi del quindicesimo ‘considerando’ della direttiva, «gli Stati membri
possono prevedere che il rimborso al consumatore può essere ridotto, in
considerazione dell’uso che quest’ultimo ha fatto del bene dal momento della
consegna; (...) [le modalità di] risoluzione del contratto [possono] essere
stabilit[e] dalla legislazione nazionale».
6 L’art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, intitolato «Termini», così
dispone:
«Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 3, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene».
7 L’art. 8, n. 2, della direttiva, intitolato «Diritto nazionale e protezione
minima», stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore
disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili
con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del
consumatore».
La normativa nazionale
8 Tra le disposizioni del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch; in
prosieguo: il «BGB») adottate per la trasposizione della direttiva
nell’ordinamento giuridico tedesco figurano in particolare gli artt. 439 e 346.
9 L’art. 439, n. 4, del BGB, intitolato «Adempimento successivo», dispone quanto
segue:
«(...)
Qualora il venditore consegni un bene esente da vizi a titolo di adempimento
successivo, può esigere dall’acquirente la restituzione del bene viziato, nei
termini e modi stabiliti dagli artt. 346‑348».
10 L’art. 346, nn. 1‑3, del BGB, intitolato «Effetti del recesso», recita:
«1. Qualora una delle parti si sia riservata contrattualmente un diritto di
recesso, o tale diritto le spetti in forza di una norma di legge, l’esercizio
del recesso implica la riconsegna delle prestazioni ricevute e la restituzione
degli utili ottenuti.
2. Al posto della riconsegna o della restituzione, il debitore è tenuto a
corrispondere un rimborso di valore equivalente:
1) qualora la riconsegna o la restituzione sia esclusa in base alla natura di
quanto ottenuto,
2) qualora egli abbia consumato, alienato, gravato, lavorato o trasformato
l’oggetto ricevuto,
3) in caso di deterioramento o perimento del bene; resta però escluso il
deterioramento derivante dall’uso normale del bene.
Nel caso in cui il contratto preveda una controprestazione, essa dev’essere
posta alla base del calcolo del rimborso del valore; se deve essere corrisposto
il rimborso del valore per i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di un mutuo,
è ammessa la prova diretta a dimostrare che il valore di tali vantaggi era
inferiore.
3. L’obbligo di rimborso del valore si estingue:
1) se il vizio legittimante il recesso si è manifestato solo durante la
lavorazione o la trasformazione dell’oggetto,
2) se ed in quanto il deterioramento o il perimento sia imputabile al creditore,
o se il danno sarebbe ugualmente sorto presso quest’ultimo,
3) qualora, in caso di diritto legale di recesso, il deterioramento o il
perimento si sia verificato presso l’avente diritto sebbene questi abbia agito
con la diligenza che è solito prestare nei propri affari.
L’arricchimento residuo dev’essere reso».
11 L’art. 100 del BGB, intitolato «Utili», dispone quanto segue:
«Gli utili sono i frutti di una cosa o di un diritto nonché i vantaggi derivanti
dall’uso della cosa o dal godimento del diritto».
Causa principale e questione pregiudiziale
12 Nel corso del mese di agosto dell’anno 2002, la Quelle ha fornito alla sig.ra
Brüning, per suo uso privato, un «set forno/piano cottura». All’inizio dell’anno
2004, l’acquirente ha constatato che l’apparecchio presentava un difetto di
conformità. Essendo impossibile una riparazione, la sig.ra Brüning ha restituito
l’apparecchio alla Quelle, che ha provveduto alla sua sostituzione con uno
nuovo. La detta società ha tuttavia preteso che la sig.ra Brüning le versasse
una somma di EUR 69,97 a titolo di indennità per i vantaggi da essa ritratti
dall’utilizzo dell’apparecchio inizialmente fornito.
13 Il Bundesverband, agendo in veste di mandatario della sig.ra Brüning, ha
chiesto che a quest’ultima venga rimborsata la somma suddetta. L’associazione
ricorrente ha inoltre chiesto che, in caso di sostituzione di un bene non
conforme al contratto di vendita (in prosieguo: il «bene non conforme»), la
Quelle venga condannata ad astenersi dal fatturare importi per l’utilizzazione
di tale bene.
14 Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di rimborso ed ha respinto le
conclusioni intese ad ottenere un’ingiunzione nei confronti della Quelle ad
astenersi dal fatturare importi per l’uso di un bene non conforme. Gli appelli
interposti contro tale pronuncia tanto dalla Quelle quanto dal Bundesverband
sono stati respinti. Adito con ricorso per cassazione (Revision), il
Bundesgerichtshof constata come dal combinato disposto degli artt. 439, n. 4, e
346, nn. 1 e 2, punto l, del BGB risulti che il venditore ha diritto, in caso di
sostituzione di un bene non conforme, ad un’indennità a titolo di compensazione
dei vantaggi che l’acquirente ha ritratto dall’uso di tale bene fino alla sua
sostituzione con un nuovo bene.
15 Pur esprimendo riserve in merito all’onere unilaterale così imposto
all’acquirente, il Bundesgerichtshof fa presente che non vede alcuna possibilità
di correggere la normativa nazionale per via interpretativa. Infatti,
un’interpretazione secondo cui il venditore non potrebbe chiedere un’indennità
all’acquirente per l’utilizzazione del bene sostituito entrerebbe in contrasto
con il tenore letterale delle pertinenti disposizioni del BGB nonché con la
volontà chiaramente dichiarata dal legislatore, e sarebbe vietata dall’art. 20,
n. 3, della Costituzione (Grundgesetz), in forza del quale il potere giudiziario
è assoggettato alla legge e al diritto.
16 Tuttavia, dubitando della conformità delle disposizioni del BGB alla
normativa comunitaria, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 3, n. 2 e, in combinato disposto, nn. 3, primo comma, e 4, della
direttiva (...), ovvero l’art. 3, n. 3, terzo comma, della detta direttiva
debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai
sensi della quale il venditore, in caso di ripristino della conformità di un
bene di consumo mediante sostituzione del medesimo, può esigere dal consumatore
un’indennità per l’utilizzo del bene non conforme inizialmente consegnato».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 3
della direttiva debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa
nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene
di consumo presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore
un’indennità per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con
un bene nuovo.
Sulla ricevibilità
18 All’udienza la Quelle ha sostenuto che la questione pregiudiziale non è
ricevibile, in quanto il giudice del rinvio ha fatto presente che le
disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva lasciano adito ad
un’unica interpretazione e che il diritto costituzionale tedesco vieta ad esso
giudice un’interpretazione contra legem. Pertanto, nel caso in cui la Corte
interpretasse l’art. 3 della direttiva in senso diverso, il detto giudice
nazionale non potrebbe tener conto della risposta fornita dalla giurisdizione
comunitaria.
19 A tale proposito, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento ex
art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali
e la Corte, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione
giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa,
sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere
la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del
diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v.,
in particolare, sentenze 22 giugno 2006, causa C‑419/04, Conseil général de la
Vienne, Racc. pag. I‑5645, punto 19, e 18 luglio 2007, causa C‑119/05, Lucchini,
Racc. pag. I‑6199, punto 43).
20 Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice
nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta
interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con i reali
termini o l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura
ipotetica, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di
diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono
sottoposte (v., in particolare, sentenze Conseil général de la Vienne, cit.,
punto 20, e Lucchini, cit., punto 44).
21 Tali ipotesi non risultano sussistenti nel caso di specie.
22 Il fatto che, a seguito della risposta fornita dalla Corte ad un quesito
pregiudiziale riguardante l’interpretazione di una direttiva, sussista
incertezza in merito alla possibilità per il giudice nazionale di interpretare,
nel rispetto dei principi elaborati dalla Corte (v., in tal senso, sentenze 5
ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag.
I‑8835, punti 113‑116, nonché 4 luglio 2006, causa C‑212/04, Adeneler e a.,
Racc. pag. I‑6057, punti 110‑112), le norme nazionali alla luce di tale
risposta, non può influire sull’obbligo incombente alla Corte di statuire sulla
questione sottopostale. Qualsiasi altra soluzione sarebbe infatti incompatibile
con la finalità stessa delle competenze riconosciute alla Corte dall’art. 234
CE, le quali mirano essenzialmente a garantire un’applicazione uniforme del
diritto comunitario da parte dei giudici nazionali (sentenze 6 dicembre 2005,
causa C‑461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. pag. I‑10513, punto 21, e
10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 27).
23 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
24 Ad avviso del Bundesverband, dei governi spagnolo e austriaco, nonché della
Commissione delle Comunità europee, l’art. 3, n. 3, della direttiva stabilisce
chiaramente che il venditore è tenuto ad effettuare senza spese per il
consumatore non soltanto la riparazione del bene non conforme, ma anche, se del
caso, la sostituzione del medesimo con un bene conforme. L’obbligo di gratuità
sarebbe un elemento imprescindibile, che mirerebbe a tutelare l’acquirente dal
rischio di oneri finanziari che potrebbero dissuaderlo dal far valere i propri
diritti.
25 Il governo tedesco fa osservare come il testo della direttiva non disciplini
la questione se il venditore possa, in caso di sostituzione di un bene non
conforme, esigere un’indennità per l’utilizzazione di quest’ultimo. Esso
sottolinea che, da un punto di vista sistematico, il quindicesimo ‘considerando’
della direttiva esprime un principio di diritto a carattere assolutamente
generale, il quale conferisce agli Stati membri piena libertà di stabilire in
quali situazioni il consumatore è tenuto a versare un’indennità per l’uso di un
bene.
26 In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della
direttiva, il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
27 L’art. 3, n. 2, della direttiva elenca i diritti che il consumatore può far
valere nei confronti del venditore in caso di difetto di conformità del bene
consegnato. In primo luogo, il consumatore ha il diritto di esigere il
ripristino della conformità del bene. Ove non sia possibile ottenere tale
ripristino della conformità del bene, il consumatore può esigere, in seconda
battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
28 Quanto al ripristino della conformità del bene, l’art. 3, n. 3, della
direttiva precisa che il consumatore ha il diritto di esigere dal venditore la
riparazione del bene o la sua sostituzione, in entrambi i casi senza spese, a
meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata.
29 Il governo tedesco fa valere che tanto nella proposta di direttiva 96/C
307/09 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei
beni di consumo (GU 1996, C 307, pag. 8), quanto nella proposta modificata di
direttiva 98/C 148/11 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 1998, C 148,
pag. 12), presentate dalla Commissione, il testo normativo prevedeva unicamente
la «riparazione del bene senza spese» o, in alternativa, la «sostituzione» del
bene stesso. Tale silenzio in ordine alle conseguenze finanziarie di una
sostituzione comproverebbe che non era previsto che la direttiva disciplinasse
la questione di un’eventuale indennità per l’uso del bene.
30 Tuttavia, tale circostanza è totalmente irrilevante, dal momento che è
appunto l’espressione «senza spese in entrambi i casi», apparsa nella posizione
comune (CE) n. 51/98, definita dal Consiglio il 24 settembre 1998 in vista
dell’adozione della direttiva (GU C 333, pag. 46), quella che è stata accolta
nel testo definitivo, traducendo così la volontà del legislatore comunitario di
rafforzare la tutela del consumatore.
31 Quanto all’espressione «senza spese», essa viene definita all’art. 3, n. 4,
della direttiva come riferentesi «ai costi necessari per rendere conformi i
beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano
d’opera e i materiali». Dal fatto che il legislatore comunitario utilizza la
locuzione avverbiale «in particolar modo» risulta che tale elenco presenta
carattere esemplificativo e non tassativo.
32 La circostanza, fatta valere dal governo tedesco, che il comunicato stampa
del comitato di conciliazione «Parlamento – Consiglio» C/99/77 del 18 marzo
1999, relativo all’accordo sulle garanzie ai consumatori, fornisca una
definizione limitativa dell’espressione «senza spese» è, al riguardo,
irrilevante. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, quando una
dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova alcun riscontro nel
testo di una disposizione di diritto derivato, essa non può essere presa in
considerazione per interpretare tale disposizione (v., in particolare, sentenze
26 febbraio 1991, causa C‑292/89, Antonissen, Racc. pag. I‑745, punto 18, e 10
gennaio 2006, causa C‑402/03, Skov e Bilka, Racc. pag. I‑199, punto 42).
33 Risulta pertanto sia dal tenore letterale sia dai pertinenti lavori
preparatori della direttiva che il legislatore comunitario ha inteso fare della
gratuità del ripristino della conformità del bene da parte del venditore un
elemento essenziale della tutela garantita al consumatore da tale direttiva.
34 Tale obbligo incombente al venditore di gratuità del ripristino della
conformità del bene, indipendentemente dal fatto che esso venga attuato mediante
riparazione o sostituzione del bene non conforme, mira a tutelare il consumatore
dal rischio di oneri finanziari che, come rilevato dall’avvocato generale al
paragrafo 49 delle sue conclusioni, potrebbe dissuadere il consumatore stesso
dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo.
Tale garanzia di gratuità voluta dal legislatore comunitario porta ad escludere
la possibilità di qualsiasi rivendicazione economica da parte del venditore
nell’ambito dell’esecuzione dell’obbligo a lui incombente di ripristino della
conformità del bene oggetto del contratto.
35 Tale interpretazione risulta corroborata dall’intenzione, manifestata dal
legislatore comunitario all’art. 3, n. 3, terzo comma, della direttiva, di
garantire al consumatore una tutela effettiva. Tale disposizione precisa infatti
che le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate non soltanto entro
un lasso di tempo ragionevole, ma altresì senza notevoli inconvenienti per il
consumatore.
36 La detta interpretazione risulta inoltre conforme alla finalità della
direttiva, che, come indicato dal suo primo ‘considerando’, è di garantire un
livello elevato di protezione dei consumatori. Come risulta dall’art. 8, n. 2,
della direttiva, la protezione offerta da quest’ultima costituisce una garanzia
minima e gli Stati membri, pur potendo adottare disposizioni più rigorose, non
possono pregiudicare le garanzie previste dal legislatore comunitario.
37 Gli altri argomenti addotti dal governo tedesco contro un’interpretazione
siffatta non valgono ad inficiare la correttezza della stessa.
38 Quanto, da un lato, alla portata che occorre riconoscere al quindicesimo
‘considerando’ della direttiva, il quale accorda la possibilità di prendere in
considerazione l’uso che il consumatore ha fatto del bene non conforme, è
importante rilevare come la prima parte di tale ‘considerando’ faccia
riferimento ad un «rimborso» da versare al consumatore, mentre la seconda parte
menziona le «[modalità di] risoluzione del contratto». Tali termini sono
identici a quelli utilizzati nella posizione comune del Consiglio cui ha fatto
riferimento anche il governo tedesco.
39 Questa terminologia mostra chiaramente come l’ipotesi considerata dal
quindicesimo ‘considerando’ sia limitata al caso della risoluzione del
contratto, previsto dall’art. 3, n. 5, della direttiva, caso nel quale, in
applicazione del principio della mutua restituzione dei vantaggi ricevuti, il
venditore deve rimborsare al consumatore il prezzo di vendita del bene.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco, il quindicesimo
‘considerando’ non può essere interpretato come un principio generale che
autorizzi gli Stati membri a prendere in considerazione, in tutte le situazioni
in cui essi lo desiderino – ivi compresa quella di una semplice domanda di
sostituzione presentata ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva –, l’uso che
il consumatore ha fatto di un bene non conforme.
40 Quanto, dall’altro lato, all’affermazione del governo tedesco, secondo cui la
possibilità per il consumatore di beneficiare, mediante la sostituzione di un
bene non conforme, di un nuovo bene senza essere tenuto a versare una
compensazione economica costituirebbe un arricchimento senza causa, occorre
ricordare che l’art. 3, n. 1, della direttiva pone a carico del venditore la
responsabilità, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
41 Il venditore, ove fornisca un bene non conforme, non esegue correttamente
l’obbligazione che si era assunto con il contratto di vendita e deve dunque
sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione del contratto medesimo.
Ricevendo un nuovo bene in sostituzione del bene non conforme, il consumatore,
che ha invece versato il prezzo di vendita e dunque correttamente eseguito la
propria obbligazione contrattuale, non beneficia di un arricchimento senza
causa. Egli non fa altro che ricevere, in ritardo, un bene conforme alle
clausole del contratto, quale avrebbe dovuto ricevere sin dall’inizio.
42 Del resto, gli interessi economici del venditore sono tutelati, da un lato,
dal termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 5, n. 1, della
direttiva e, dall’altro, dalla possibilità che gli è concessa dall’art. 3, n. 3,
secondo comma, di quest’ultima di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in
cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese
irragionevoli.
43 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre
risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 3 della direttiva deve
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale
consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo
presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità
per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene
nuovo.
Sulle spese
44 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare
osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999,
1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di
consumo, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale
la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo
presentante un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un’indennità
per l’uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene
nuovo.
Firme