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    Corte di Appello di Bologna, sentenza. n. 916/07

 

Risoluzione per inadempimento: termine essenziale - Bene mobile - Mancata consegna - Inidoneità a fini di violazione di termine essenziale - Idoneità ai fini di grave inadempimento all'originaria prestazione

 

 

Massima

La non essenzialità del termine, se esclude la configurabilità della risoluzione di diritto di cui all'art. 1457 cit., non osta a che l'inosservanza di esso, ove superi i limiti della normale tollerabilità, in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza, giustificativo della risoluzione ex art. 1453 C.C.,

 

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione III^ Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dr. Carlo Vecchio - Presidente

dr. Dolores Neri - Consigliere

dr. Anna Maria Drudi - Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2728 del ruolo generale dell'anno 2003 posta in decisione all'udienza collegiale del 30.1.2007

promossa da:

ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L. (già S.P.A.), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Bologna presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Porfidia, che lo rappresenta e difende con gli Avv.ti Susanna Beltramo, Fabrizio Mariotti e Livia Casale del Foro di Roma in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello

Appellante

contro:

THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Bologna presso lo studio dell'Avv. Nino Rocco Damato, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Franco Mazza del Foro di Reggio Emilia, in forza di procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di 1° grado

Appellata

IN PUNTO A:

Appello avverso le sentenze del Tribunale di Reggio Emilia n. 469 in data 11-12.1998 e n. 2266 in data 18.11.2002

OGGETTO:

ACCERTAMENTO DI OBBLIGO DI ADEMPIMENTO DI CONTRATTO

CONCLUSIONI

Il difensore dell'appellante chiede e conclude:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione riformare in toto entrambe le sentenze oggetto della presente impugnativa e per l'effetto:

1.      in via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia quale Giudice di primo grado, dichiarare la competenza del Tribunale di Roma e, per l'effetto, rimettere la causa a tale ultimo giudice;

2.      nel merito, respingere integralmente la domanda e le conclusioni rassegnate dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, perché infondate in fatto ed in diritto;

3.      in via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto de quo ex art. 1457 c.c. per inadempimento all'obbligo di consegna entro il termine essenziale evi indicato e condannare la controparte a restituire l'acconto del prezzo di Euro 28.578,14 (pari a Lire 55.335.000), oltre interessi dal pagamento al rimborso effettivo;

4.      sempre in via riconvenzionale, in subordine al mancato accoglimento della conclusione sub 3) ed anche sulla base delle circostanze sopravvenute all'instaurazione del giudizio di primo grado, risolvere il contratto di cui è causa per gravissimo inadempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA all'obbligo di consegna dei carrelli ex artt. 1453 e 1455 c.c. condannando la controparte a restituire l'acconto prezzo di Euro 28.578,14 (pari a Lire 55.335.000), oltre interessi dal pagamento al rimborso effettivo;

5.      in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondata la domanda di adempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, riformare comunque la sentenza definitiva di primo grado per i vizi del relativo dispositivo specificati e censurati in narrativa;

6.      sempre in via riconvenzionale, in caso di accoglimento di una delle conclusioni di cui sopra, condannare la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA al risarcimento dei danni conseguenti dal suo inadempimento, quantificabili in Euro 140.720,54 (pari a Lire 272.438.100), oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero, in subordine, nella diversa somma che il giudice ritenesse di determinare, anche con valutazione equitativa;

7.      con vittoria di onorari, diritti e spese di causa dei due gradi di giudizio e con condanna della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alla restituzione delle spese di lite del primo grado di giudizio versatele dalla società ALFABETA, oltre interessi sino al soddisfo;

In via istruttoria:

8.      in riforma integrale della sentenza definitiva di primo grado e tenuto conto della eccepita (in narrativa) irritualità della prova testimoniale ammessa ed assunta dal primo Giudice, rinnovare la prova testimoniale sulla base dei capitoli articolati, e con i testi indicati, dalla società ALFABETA nell'apposito foglio a verbale dell'udienza del 15 ottobre 1998, che deve intendersi qui integralmente trascritto nelle pagg. 1, 2, 3 e 4; si ribadisce l'integrale opposizione ai capitoli di prova richiesti dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA nella sua memoria istruttoria del 15 ottobre 1998 per i motivi indicati nelle note autorizzate della ALFABETA del 30 dicembre 1998, che devono intendersi qui richiamati;

9.      si insiste perché venga disposta la consulenza tecnica di ufficio al fine di specificare l'ammontare dei danni subiti dalla società ALFABETA a causa dell'inadempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA ed oggetto della suesposta domanda riconvenzionale."

Il difensore dell'appellato chiede e conclude:

"Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione rejetta

1.      Dichiarare del tutto infondato l'appello proposto nei suoi vari capitoli nonché infondate le conclusioni precisate.

2.      Rigettarsi l'appello, così come proposto, in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze e onorari."

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. ANNA MARIA DRUDI;

Udita la lettura delle conclusioni prese dai difensori delle parti; Esaminati gli atti e i documenti di causa ha ritenuto:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6.3.1997 la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA con sede in Luzzara (Reggio Emilia) conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Reggio Emilia la società ALFABETA INTERNATIONAL S.P.A. (poi S.R.L.) con sede in Frosinone esponendo che fra le parti (a seguito di offerta di essa società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA 20.5.1996 e successiva accettazione della società ALFABETA con fax 31.5.1996) era stato concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di due carrelli elevatori per il prezzo di £. 310.000.000 oltre IVA, la cui consegna e collaudo era indicata a "fine ottobre" 1996; che "a causa dei ritardi nella comunicazione delle specifiche tecniche e delle reiterate modificazioni delle stesse", la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA si era trovata nell'impossibilità di rispettare il predetto termine;

che, tuttavia, la società ALFABETA non aveva accettato alcuna proroga adducendo l'essenzialità del termine di consegna convenuto e comunicando in data 10.10.1996 la relativa risoluzione del contratto, con successivo rifiuto della consegna dei carrelli, quali disponibili per il 23.12.1996.

La società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA chiedeva, quindi: 1) accertarsi "l'insussistenza […] di un termine essenziale per l'adempimento" e conseguentemente 2) accertarsi la persistente validità del contratto e "l'assenza di giustificazione nel rifiuto della società convenuta a ricevere la prestazione pattuita", nonché 3) la condanna della società ALFABETA "a dare esecuzione al contratto de quo e all'adempimento delle obbligazioni da questo discendenti".

Si costituiva la società ALFABETA INTERNATIONAL S.P.A. eccependo pregiudizialmente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia per essere competente il Tribunale di Roma e, nel merito, svolgendo difese contrastanti sia in fatto sia in diritto con le prospettazioni attoree con conseguente proposizione di subordinate domande riconvenzionali di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 C.C. (in relazione alla ribadita essenzialità del termine di consegna) ovvero ex art. 1453 e 1455 C.C. (per grave inadempimento di controparte) e relative pronunce accessorie (restituzione acconto), oltre che di risarcimento dei danni.

Con sentenza non definitiva – rispetto alla quale la convenuta dichiarava tempestiva riserva di appello - 11-12.5.1998 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio.

Indi, istruita la causa, con sentenza definitiva 18.11.2002 il medesimo Tribunale rigettava tutte le domande riconvenzionali della società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L. e, "in accoglimento della domanda di adempimento proposta da THESIS OM", condannava la convenuta al pagamento del residuo corrispettivo contrattuale, pari a € 136.086,39=, oltre IVA ed interessi legali dalla domanda al saldo.

Con tale pronuncia il Tribunale - dopo specifica descrizione del susseguirsi dei rapporti inter partes a partire dalla conclusione del contratto e valutazione dell'esito delle prove orali assunte - riteneva: a) che gli atti (fax) in base ai quali si era concluso il contratto non contenevano alcuna indicazione di essenzialità del termine di consegna, a nulla valendo l’ "ordinativo ufficiale" pacificamente inviato solo nel mese di settembre, mentre la pretesa essenzialità non poteva desumersi né dalle espressioni meramente indicative contenute nel fax 31.5.96 né dalla natura e dall'oggetto del contratto né, infine, dal comportamento delle parti; b) che l'inadempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA non rivestiva carattere di gravità idonea alla risoluzione del contratto in relazione alla durata del ritardo, ritenuta consona sia con riferimento alla specifica natura dei beni di che trattasi sia sotto il profilo soggettivo, laddove la necessità di modifica progettuale concordata nella riunione del 24 luglio non poteva essere addebitata alla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA; c) che anche la domanda risarcitoria non poteva essere accolta poiché espressamente subordinata all'accoglimento delle domande di risoluzione contrattuale.

Con atto di citazione notificato il 16.12.2003 la società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L. ha proposto appello avverso entrambe le sentenze sopra precisate che contestava sotto tutti profili decisori e, dunque 1) in relazione alla sentenza non definitiva, per avere il Tribunale di Reggio Emilia ritenuto la propria competenza per territorio in relazione ai fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c.; 2) in relazione alla sentenza definitiva per avere il medesimo Tribunale fondato il proprio convincimento sulla base di prove testimoniali illegittimamente assunte (come già contestato in primo grado) poiché espletate anche sulla base della memoria istruttoria di controparte contenente fatti "nuovi", non dedotti nei termini di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c.; 3) per avere ritenuto la non essenzialità del termine a fronte delle condizioni generali di contratto comunicate ed accettate nonché delle contrarie deposizioni testimoniali acquisite, dell'intervenuta modifica del magazzino effettuata nell'agosto 1996, dei rilevanti costi aggiuntivi conseguenti al ritardo e dell'assenza di prova in ordine ad accettazioni di slittamento dei termini di consegna; 4) per non avere ritenuto la gravità dell'inadempimento a fronte delle rilevanti conseguenze economiche che allo stesso conseguivano, dell'assenza di prova di una negligenza della società ALFABETA e/o dell'addebitabilità alla stessa delle modifiche progettuali, di una sua accettazione dei ritardi ecc. ed altresì in relazione ai fatti sopravvenuti alla sentenza impugnata (avendo in particolare la società THESIS OM omesso, anche in tale fase, la consegna dei carrelli); 5) per avere irragionevolmente interpretato la domanda di risarcimento dei danni; 6) per avere, infine, disposto a suo carico tout court il pagamento del prezzo residuo incorrendo non solo in vizio di ultrapetizione ex art. 112 C.P.C. rispetto alle domande formulate da controparte, ma altresì senza nulla disporre in ordine alla consegna corrispettiva dei carrelli di cui al contratto inter partes.

Nella presente fase di appello si è costituita la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA contrastando tutti gli assunti avversari.

Indi, sulle opposte conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte ed assunte all'udienza in data 30.1.2007, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione alla scadenza (20.4.2007) dei termini concessi per il deposito delle difese finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume pregiudiziale valenza la riproposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, già dal medesimo positivamente affermata con sentenza non definitiva 11-12.5.1998 n. 469, rispetto alla quale la società ALFABETA INTERNATIONAL S.P.A. - alla successiva udienza in data 15.10.1998 - aveva tempestivamente operato esplicita riserva di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 340 c.p.c.

Sul punto è, tuttavia, doveroso il rilievo d'ufficio per cui, in base all'art. 42 C.P.C. la sentenza che, pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza: ne consegue che "la sentenza non definitiva, con la quale il giudice di primo grado si sia limitato ad affermare la propria competenza, è impugnabile esclusivamente ed immediatamente con il regolamento necessario di competenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 47 cod. proc. civ.; pertanto l'appello proposto contro tale sentenza, al pari di quello avanzato [...] a seguito di riserva di impugnazione differita, è inammissibile" (Cass. 21.11.2006 n. 24681; Cass. 10025/1998; Cass. 6776/1995; cfr. anche Cass. 12425/2002).

Ne consegue che la precisata sentenza, rispetto alla quale sono pacificamente decorsi i termini di cui all'art. 47 cit. è passata in giudicato ed il presente appello è comunque in parte qua inammissibile.

Quanto ai residui motivi di appello, concernenti il merito della controversia di cui alla sentenza definitiva 18.11.2002 n. 2266, vanno poi senza dubbio disattesi i rilievi di inammissibilità delle prove testimoniali espletate, espressi dall'appellante con riferimento al contenuto della memoria istruttoria di controparte depositata il 5.1.1999, la quale conterrebbe l'esposizione di fatti nuovi e, come tali, inammissibilmente tardivi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c.: in realtà, focalizzando l'esame solo sui capitoli di prova contenuti nella. predetta memoria, gli stessi non solo chiariscono l'assunto contenuto in atto di citazione per cui il mancato rispetto del termine di consegna era imputabile al comportamento di controparte, ma altresì costituiscono precisa risposta (a sostanziale controprova) dei diversi assunti della società ALFABETA, posti a fondamento delle proprie domande riconvenzionali.

Ne consegue il rigetto della censura in argomento, non avendo il capitolato di prova, ammesso in favore della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, introdotto alcun nuovo tema di indagine, ma solo difensivamente dato specificazione a fatti già dedotti da entrambe le parti.

Ciò posto, pare opportuno rilevare in primo luogo la fondatezza dell'ultimo motivo di gravame concernente il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudicante nel condannare la società ALFABETA al pagamento del residuo corrispettivo contrattualmente dovuto.

Ed, invero, pur senza considerare l'evidente discrasia di tale pronuncia che consente a la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA di ottenere l'integrale pagamento dei carrelli indipendentemente dalla loro consegna, deve effettivamente darsi atto che il pagamento diretto del prezzo dei carrelli è estraneo all'effettivo contenuto delle domande svolte dalla medesima, che aveva diversamente chiesto la condanna della società ALFABETA - come conseguenza dell'accertamento della validità del contratto e del non giustificato rifiuto della convenuta a ricevere la consegna dei carrelli -"a dare esecuzione al contratto de quo e all'adempimento delle obbligazioni da questo discendenti" e, dunque, in primo luogo al rispetto del prioritario dovere di controparte di accettare la consegna della fornitura, cui solo sarebbe contrattualmente conseguita anche l'obbligazione di pagamento del prezzo.

In altri termini, assente alcuna domanda di pagamento di somme, la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA sostanzialmente chiedeva unicamente al giudice di rimuovere gli ostacoli frapposti dalla società ALFABETA all'esecuzione della prestazione di consegna a suo carico, con ciò rendendo esigibile anche il credito relativo al prezzo dei carrelli, il cui pagamento era contrattualmente subordinato appunto alla previa consegna dei carrelli stessi.

La sentenza definitiva oggetto di impugnazione andrebbe, pertanto, riformata sul punto riconducendone il conclusivo dictum negli effettivi confini dell'originaria domanda avanzata da THESIS OM.

Come si vedrà (infra), tuttavia, detta sentenza merita ben altra riforma nel merito.

Nell'ulteriore merito l'appellante lamenta non essere stata riconosciuta la natura di termine essenziale (art. 1457 C.C.) a quello di "fine ottobre 1996" pacificamente previsto per la consegna ed il collaudo dei carrelli sia nella offerta di vendita trasmessa dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA il 20.5.1996, sia nel fax di accettazione inviato dalla società ALFABETA il 31.5.1996, sia infine nell' "ordinativo ufficiale", tuttavia inviato da quest'ultima solo in data 17.9.1996.

L'appellante censura la conclusione negativa raggiunta sul punto dal Tribunale innanzitutto ribadendo il richiamo alle condizioni generali di contratto poste sul retro del solo ordinativo ufficiale inviato nel mese di settembre 1996 e riportante esplicitamente l'essenzialità del termine: in particolare "tali condizioni, pur se inviate successivamente alla stipula del contratto", invero già perfetto con le intese precedentemente raggiunte nel maggio-giugno 1996 (il relativo capo decisorio non è oggetto di gravame), dovrebbero comunque ritenersi efficaci poiché "ben conoscibili" dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA con l'uso dell'ordinaria diligenza (V. atto di appello, p. 24) e ciò anche alla luce a) delle dichiarazioni dei testi Alberto P. e Bruno C., secondo i quali in sede di trattative precontrattuali venne "ripetutamente fatto presente alla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA l'assoluta necessità che fosse rispettato il termine, considerato essenziale"; b) sotto il profilo oggettivo della necessità di procedere alla modifica del magazzino (eseguita effettivamente nel mese di agosto) onde renderlo compatibile con i carrelli automatizzati oggetto della fornitura; c) infine, dello stravolgimento del sinallagma contrattuale conseguente al ritardo (costi aggiuntivi).

Tali assunti non hanno pregio: palese, infatti, la mera indicatività dell'espressione utilizzata nel fax del 31 maggio ("consegna e collaudo: entro metà/fine ottobre 1996") appare apodittica l'affermazione in base alla quale la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA avrebbe dovuto conoscere condizioni generali di contratto in esso assenti; pacifico poi che la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA fosse consapevole dell'importanza che il termine di consegna pattuito rivestiva per la società ALFABETA e pur ammesso che questa avesse ricevuto garanzia che la consegna sarebbe avvenuta "non oltre" lo stesso (in tal senso devono essere intese le dichiarazioni dei testi sopra indicati, la cui lettura non rende ragione del significato giuridico o meno dell'espressione "essenzialità" dagli stessi confermata), ciò caratterizza senz'altro la fornitura sotto il profilo dell'urgenza, ma non individua con certezza il termine fissato con il preteso connotato della improrogabilità.

Non può infatti, essere confuso il profilo dell'interesse (anche massimo) alla prestazione nel termine pattuito con l'essenzialità dello stesso e questa con la prospettabilità o meno di un danno da ritardo. Resta il fatto che, nel caso di specie, l'essenzialità del termine "non può essere ricavata dalla natura e dall'oggetto del contratto trattandosi di compravendita di due carrelli la cui operatività […] poteva essere sfruttata appieno dall'acquirente anche dopo la scadenza del termine" (v. sentenza, p. 8).Va pertanto confermata l'esclusione dell'ipotesi di risoluzione di diritto ex art. 1457 C.C. per non essenzialità del termine, a nulla rilevando che la società ALFABETA abbia o meno accondisceso al primo differimento del termine di consegna comunicato dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA (vedi infra).

È ben vero che la non essenzialità del termine, se esclude la configurabilità della risoluzione di diritto di cui all'art. 1457 cit., non osta a che l'inosservanza di esso, ove superi i limiti della normale tollerabilità, in relazione alla natura ed all'oggetto del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza, giustificativo della risoluzione ex art. 1453 C.C., peraltro anch'essa esclusa dal primo giudicante.

Il connesso motivo di appello della società ALFABETA INTERNATIONAL è, tuttavia, fondato.

Il Tribunale - dopo aver correttamente ricordato che il giudizio imposto sul punto impone l'applicazione sia di un parametro oggettivo (verifica dell'apprezzabile incidenza dell'inadempimento nell'economia del rapporto sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale) sia di criteri soggettivi (comportamento di entrambe le parti) - ha innanzitutto escluso il giudizio di gravità del mancato rispetto del termine posto che "l'esecuzione dei due carrelli ha richiesto una modifica progettuale che la stessa società ALFABETA, nel corso della riunione del 24 luglio, ha ritenuto utile" e la cui necessità non "può essere addebitata alla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA la quale ha avuto contezza della inidoneità del progetto iniziale solo dopo aver ricevuto i campioni delle pezze da movimentare che erano di diametro e lunghezza diversi da quelli indicati nei documenti sulla base dei quali il contratto venne stipulato".

Tali affermazioni non trovano corrispondenza nel materiale istruttorio. In fatto è pacifico:

Consegue che la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA nulla ebbe mai ad eccepire sulla variabilità delle pezze e sull'incidenza delle stesse a livello progettuale, così come è assente agli atti ogni contestazione su una eventuale carenza di collaborazione della società ALFABETA nel fornire tutte le informazioni richieste.

Al contrario deve ritenersi che la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, essendo le trattative risalenti al 1995 e proprio al fine di elaborare concretamente l'offerta anche in relazione al prezzo ed ai termini di consegna, abbia effettuato prima e dopo il contratto precisi sopralluoghi e misurazioni, così come effettivamente hanno dichiarato non solo i testi Alberto P. e Bruno C. di parte ALFABETA, ma altresì il teste Carlo B. di parte la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, tutti indicanti l'Ing. Antonello S. (responsabile della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA per il progetto e redattore dell'offerta di vendita) come colui attraverso il quale vennero raccolti tutti i dati necessari.

Deve, pertanto, concludersi che la proposta di un diverso sistema di movimentazione e/o attrezzatura discusso fra le parti alla riunione del 24 luglio non fu reso necessario dalla variabilità dimensionale dei rotoli di tessuto da movimentare, quale dato tecnico comunque già conosciuto prima del fax del 22 luglio, il cui contenuto è palesemente inconciliabile con qualsivoglia contestazione sul punto.

Sotto il profilo in esame è poi risultato accertato che le modificazioni progettuali di che trattasi vennero a detta riunione avanzate dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA e non da ALFABETA (Teste Carlo B., Responsabile vendite della DIVISIONE DELTAGAMMA), mentre il fatto che quest'ultima abbia ritenuto "utili" le modificazioni proposte a nulla rileva quanto a presunta accettazione di uno slittamento dei termini di consegna, decisamente negato dal teste Alberto P., anche perché non abilitato ad operare modifiche al contratto.

È ben vero che la società ALFABETA nulla obiettò al successivo fax del 30.7.1996 - con il quale la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA indicò "metà novembre 1996" come "possibile data di consegna" riservandosi di meglio definire a metà di settembre, una data "attendibile" - dando poi corso, nel mese di agosto, alla preventivata modificazione del magazzino, ma è altrettanto vero che con tale missiva era stato ipotizzato un ritardo assai modesto rispetto agli eventi successivi ed a fronte del quale la società ALFABETA poteva ancora confidare sulla precisa consapevolezza e sull'espresso riconoscimento di controparte dell'urgenza della fornitura e, dunque, sul sostanziale rispetto del termine contrattuale di consegna.

È pacifico, infatti, che l'introduzione dei carrelli elevatori automatizzati - che avrebbero consentito un notevole risparmio di manodopera - presupponeva la modifica del magazzino, tanto è vero che per contratto era stata anche prevista la fornitura a carico della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, per il periodo intermedio fino alla consegna, di due carrelli magazzinieri provvisori, i quali prevedevano tuttavia il caricamento manuale dei rotoli di stoffa, con conseguente incidenza sul numero dei lavoratori (18 anziché 6) da adibire alle operazioni di caricamento e stivaggio (testi Alberto P. e Bruno C.): la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA era, dunque, consapevole fin dalla stipula del contratto della assoluta precarietà di tale situazione provvisoria, delle ovvie difficoltà interne che la società ALFABETA avrebbe incontrato fino alla consegna della merce e, conseguentemente, dell'importanza che per la stessa rivestiva il termine fissato.

Senonché, a fronte di ciò, alla successiva riunione svoltasi fra le parti presso la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA in data 30.9.1996, a quattro mesi dall'inizio del contratto, la società ALFABETA venne improvvisamente informata dell'impossibilità di consegnare i carrelli prima della fine di febbraio 1997: le dichiarazioni dei testi Alberto P. e Bruno C. sono confermate dal contenuto del fax DIVISIONE DELTAGAMMA in pari data e da quello successivo in data 10.10.1996 con il quale, sollecitando l'adesione ad una formale modifica contrattuale, era prospettato un ulteriore slittamento ad oltre il mese di febbraio 1997 per la fornitura segnalando che "il termine più ristretto per poter lanciare gli ordini e le fabbricazioni dei componenti speciali […] è l' 11 ottobre 1996".

A quanto in premessa seguono i seguenti rilievi: ad un mese dal termine contrattuale di consegna la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, senza allegare motivazioni di sorta, comunicava di ritardare la consegna di quattro mesi, che pressoché raddoppiava (considerando la sospensione feriale del mese di agosto) l'originario periodo contrattuale ed esplicitava altresì che, fino ad allora ed ancora una volta senza plausibile giustificazione, non aveva ancora chiesto ai sub-fornitori i componenti necessari per la realizzazione dei carrelli, che dunque a quella data non erano stati posti nemmeno in produzione. Si aggiunga, infatti, che i testi Alberto P. e Bruno C. hanno dichiarato che alla riunione del 30.9.1996 non fu loro dato modo di verificare neppure "la versione base" dei carrelli commissionati.

A fronte della situazione emergenziale in cui si trovava ad operare il settore di magazzino della società ALFABETA e della dichiarata omissione di ogni "messa in produzione" dei carrelli ancora alla data 10.10.1996 e fino all'accettazione della chiesta modifica contrattuale del termine di consegna, appare evidente da un lato il superamento di qualsiasi margine di tollerabilità nel proposto slittamento del termine di consegna, ma anche l'equivalenza della richiesta formale di accettazione della modifica della clausola contrattuale in questione ad un "rifiuto" di adempiere l'originaria prestazione e, dunque, ad un inadempimento idoneo alla risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 C.C. (Cass. 9637/2001).

Di più: sollecitando con il predetto fax una sostanziale rinnovazione del contratto, non accettata dalla società ALFABETA che in pari data dichiarò l'intervenuta risoluzione dell'originario accordo (pur per decorrenza del termine essenziale di consegna), potrebbe addirittura rinvenirsi - sotto il profilo in oggetto - una risoluzione consensuale dello stesso, con conseguente irrilevanza della comunicazione di avvenuto completamento dei lavori di cui a lettera 20.12.1996 con la quale la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA comunicava che i carrelli erano a disposizione per la consegna a partire dal giorno 23 dello stesso mese.

In ogni caso è evidente che la valutazione di gravità dell'inadempimento va eseguita con riferimento alla situazione delineatasi il 30.9.1996 e 10.10.1996 con altrettanta evidente inconferenza del rilievo del primo giudicante, secondo il quale non potrebbe essere "preso in considerazione il termine del febbraio 1997 in quanto superato dalla dinamica dei fatti".

Egualmente è a dirsi quanto alla ritenuta tollerabilità di un ritardo di "soli quattro mesi nella fornitura di macchinari ad elevata tecnologia da adattarsi alle particolari esigenze operative dell'acquirente", laddove è agevole replicare che non solo l'urgenza della fornitura e la situazione di emergenza lavorativa della società ALFABETA era perfettamente conosciuta dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA (v. supra), ma che il ritardo non è stato affatto motivato dalla stessa in relazione ad improvvise difficoltà incontrate nell'applicazione della tecnologia in questione, che peraltro avrebbe dovuto professionalmente ricevere preventiva considerazione anche in relazione all'individuazione dell'originario termine di consegna.

Attese, inoltre, le dichiarazioni della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alle predette date nessun rilievo può essere attribuito al fatto che la società ALFABETA dichiarò di ritenere risolto il contratto prima della sua originaria scadenza.

Sulla base di quanto in premessa ritiene conclusivamente la Corte che - indipendentemente dall'entità del danno effettivamente riportato dalla società ALFABETA. (v. infra) che l'inadempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, così come connotato oggettivamente e soggettivamente dalle circostanze sopra richiamate, abbia ingenerato un evidente squilibrio delle prestazioni contrattuali delle parti e nell'economia del rapporto con riferimento agli interessi della società ALFABETA non solo alla acquisizione dei carrelli, ma anche a che la stessa avvenisse ad opera della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA in un contesto negoziale che aveva ormai esaurito ogni margine di affidabilità.

Si consideri, inoltre, che - ove la società ALFABETA avesse accettato le nuove condizioni proposte dalla società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA - avrebbe dovuto altresì rinunciare ad ogni richiesta risarcitoria: nel fax del 30.9.1996, infatti, la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA enunciava che "L'accettazione da parte Vostra delle suindicate nostre proposte deve intendersi quale esaustiva accettazione dei prezzi e delle consegne, e delle condizioni tutte presenti sia nel Vostro ordine che in questa nostra, senza eccezione di rivalsa alcuna, attuale e futura, per qualsivoglia motivazione". Invero nel medesimo fax una penale per il ritardo era prevista solo con riferimento alla nuova data di consegna del 28.2.1997.

Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per cui è causa ai sensi degli artt. 1453 e 1455 C.C. per inadempimento della la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA.

All'accoglimento della precisata domanda riconvenzionale consegue la necessaria restituzione della somma già versata dalla società ALFABETA in acconto (doc. 6) e pari a Euro 28.578,14 (Lire 55.335.000), oltre interessi dal pagamento (7.6.1996) al rimborso effettivo.

Si impone, inoltre, l'esame nel merito della domanda risarcitoria reiterata dalla società ALFABETA con l'atto introduttivo della presente fase con riferimento ai maggiori costi del personale (18 persone anziché 6 e per lavoro straordinario) adibito alla movimentazione del magazzino dalla data di scadenza del contratto a quella in cui ricevette, da altro fornitore, i carrelli automatizzati ovvero con criterio equitativo.

Ritiene sul punto la Corte che, mentre sono evidenti, non contestate e testimonialmente confermate (Testi Alberto P. e Bruno C.) le difficoltà tecnico-operative in cui la società ALFABETA si è venuta a trovare per detto periodo nella gestione del magazzino, il conseguente danno non possa essere parametrato al "costo" delle maggiori maestranze ivi impegnate, laddove – non essendo stato dedotta alcuna nuova assunzione di personale ovvero indicato il successivo licenziamento degli esuberi di forza lavoro – deve presumersi che la società ALFABETA avrebbe comunque sopportato i costi dei lavoratori indicati, pur adibendoli a diverse mansioni: consegue l'irrilevanza della documentazione prodotta (in gran parte i cedolini paga dei dipendenti) e della richiesta istruttoria di CTU.

Consegue, altresì, che il danno in questione – comunque conseguito, secondo criteri di ordinarietà, ad una non ottimale dislocazione del personale nei vari reparti produttivi di un'impresa – può essere liquidato solo in via equitativa e nella misura che si ritiene congruo determinare in € 20.000,00 all'attualità, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.

La riforma, nei termini sopra precisati, della sentenza impugnata comporta una diversa definizione anche delle spese di lite di primo grado, che in ragione della sostanziale soccombenza della la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, vanno liquidate a suo carico come in dispositivo, con condanna della stessa alla restituzione di quanto corrisposto per tale titolo dalla società ALFABETA in esecuzione della sentenza di primo grado (complessivamente € 9.401,64), oltre interessi dal pagamento (la data del 17.4.2003 indicata dall'appellante non è contestata) al saldo.

Quanto alle spese di lite del presente grado (che egualmente si liquidano per intero come in dispositivo), il rilievo di inammissibilità dell'impugnativa avente ad oggetto la sentenza non definitiva n. 469/1998, giustifica la parziale compensazione delle stesse nella misura di 1/3.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L. (già S.P.A.) nei confronti della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Dichiara l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 469/1998;

In riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Reggio Emilia n. 2266/2002:

a.       dichiara risolto per inadempimento della società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA il contratto inter partes per cui è causa e per l'effetto condanna la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alla restituzione, in favore della società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L. della somma di € 28.578,14 versata a titolo di acconto, oltre interessi nella misura legale dal 7.6.1996 al saldo effettivo, nonché al pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura legale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

b.      Condanna la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alla rifusione, in favore della società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L., delle spese di lite del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi € 15.581,62=,di cui € 712,76 per spese, € 4.868,86 per competenze ed € 10.000,00 per onorari, oltre spese forfettarie ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge;

c.      Condanna la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alla restituzione, in favore della società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L., della somma di € 9.401,64= dalla stessa versata per il medesimo titolo in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal 17.3.2003 al saldo effettivo.

Condanna la società THESIS OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A. - DIVISIONE DELTAGAMMA alla rifusione, in favore della società ALFABETA INTERNATIONAL S.R.L., delle spese di lite del presente grado del giudizio nella misura di 2/3 con compensazione del residuo; spese che liquida per intero in complessivi € 14.674,46=,di cui € 674,46 per spese, € 4.000,00 per competenze ed € 10.000,00 per onorari, oltre spese forfettarie ex art. 14 T.P., IVA e CPA come per legge

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello il 18.5.2007

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Vecchio

Il Consigliere estensore

Dott. Anna Maria Drudi

Depositata in Cancelleria il 24 LUG 2007