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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 998/07

 

Concorrenza sleale: sviamento di clientela- Affitto di azienda

 

Massima

Costituisce comportamento illecito di concorrenza sleale, il comportamento di chi continui ad  utilizzare la denominazione della ditta (affittata) anche dopo la cessazione del rapporto di fitto e nonostante l’affittante avesse rivendicato a sé la titolarità di essa anche in tempi non sospetti.

 

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione I^ Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:

dr. Mirando Bambace - Presidente relatore

dr. Immacolata Fischetti - Consigliere

dr. Angela de Meo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 179 del ruolo generale dell'anno 1999 posta in decisione all'udienza collegiale del 13.10.2006.

promossa da:

Laurenzia AZZURRO & C. s.n.c, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in (omissis) di Sestola (MO),

elettivamente domiciliata a Bologna, Via S. Vitale n.55, presso lo studio dell'avv. Luisa Dallai che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Franco Zurlini e Ruggero Castelli del foro di Modena, giusto mandato a margine dell'atto di appello;

e

Seio Mevio BIANCO, in proprio e nella qualità di erede unico del padre Sempronio BIANCO,

elettivamente domiciliata a Bologna, via San Vitale n.55, presso lo studio dell'avv. Luisa Dallai che la rappresenta e difende, unitamente agli avv. Franco Zurlini e Ruggero Castelli del foro di Modena giusto mandato e margine dell'atto di appello;

Riassumenti, già appellati

contro:

TERENZIO e PLINIA Snc di Terenzio ROSSO & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Sestola (MO),

elettivamente domiciliata a Bologna, via Garibaldi n.1, presso lo studio dell'avv. Giampaolo Verna e Nino Rocco Damato, in sostituzione dei precedenti difensori, che la rappresentano e difendono, giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Riassunta, già appellante

IN PUNTO A:

avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 3234 depositata in data 27.03.1998.

OGGETTO:

concorrenza sleale.

Conclusioni per i riassumenti già appellati:

"ogni altra istanza, eccezione e deduzione reietta;

accertato e dichiarato, giusta quanto disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 27.03.98:

a.       che sussisteva, in Sempronio BIANCO, la effettiva volontà di cedere alla Laurenzia AZZURRO & C. S.n.c., in uno con l'azienda, la ditta e l'insegna "Locanda Zita", per l'esercizio dell'azienda di bar, ristorante pensione, avente sede in (omissis) di Sestola;

b.      che, al momento di ottenere in affitto l'azienda - o comunque a quello della restituzione dei locali - da parte di Sempronio BIANCO, i Sigg.ri Carolina G., Terenzio ROSSO e Plinia NERO erano perfettamente a conoscenza del preuso della ditta e dell'insegna "Locanda Zita" da parte di Zita Silvia VERDE, nonché da parte degli eredi di lei;

confermarsi in toto la decisione assunte dai Giudici di merito.

Con il favore delle spese del presente giudizio, nonché delle spese del procedimento innanzi alla Corte Suprema di Cassazione".

Conclusioni per la riassunta già appellante:

"rigettarsi, per le sopra indicate prospettazioni, in forza dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, le domande tutte avanzate da controparte; assolversi pertanto la società concludente dalle domande contro di lei proposte e conseguentemente revocarsi il provvedimento cautelare 9 settembre 1987, con ogni conseguenziale effetto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e del procedimento avanti la Corte di Cassazione".

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Istruttore dott.ssa Miranda BAMBACE;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 16.2.1999 Laurenzia AZZURRO & C. s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in (omissis) di Sestola (MO) proponeva atto di citazione in riassunzione ai sensi degli artt. 383 e 392 CPC a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3234 depositata in data 27.3.1998 con la quale, rilevato che non vi era stato ‘[…] accertamento, da parte del giudice di merito, in ordine all'effettiva conoscenza che essa società aveva del preuso della ditta e dell'insegna al momento dell'affitto dell'azienda e, comunque, a quello della restituzione dei locali, nonché alla mancata verifica dell'avvenuto trasferimento, in una con l'azienda anche della ditta e dell'insegna dal Sempronio Bianco alla società Laurenzia Azzurro & C. s.n.c. […] ’ accertamento da eseguirsi con riferimento alla concreta volontà delle parti, annullava la sentenza n. 1070/1994 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 17.6.1994 e depositata il 28 agosto 1994 tra gli odierni appellanti in riassunzione e la società qui riassunta con rinvio ad altra sezione della stessa Corte.

La vicenda risale al 15.5.1984 quando i signori Sempronio BIANCO e Seio Mevio BIANCO, nonché Memenio VERDE, eredi della signora Zita Silvia VERDE proprietario della "Locanda Zita" - ristorante, bar e pensione - concedevano in locazione l'azienda, comprensiva dell'immobile in cui essa era allocata, alla s.n.c. di Terenzio ROSSO e Plinia NERO per la durata di tre anni, rinnovabili di biennio in biennio fino alla disdetta.

Il 13.11.1986 i proprietari facevano pervenire tempestiva disdetta ai conduttori, i quali decidevano di continuare in proprio ed in altri locali l'attività commerciale, per cui pubblicizzavano la circostanza notiziando la clientela del trasferimento della "locanda Zita"; i proprietari, dal canto loro, poiché ritenevano di aver diritto a quell'insegna ed a quel nome, dovuto alla maestria nell'arte culinaria della loro dante causa e parente, intraprendevano azione civile per ottenere il riconoscimento di tale loro diritto.

I convenuti, nel costituirsi, contestavano di aver preso in affitto l'azienda, in quanto il rapporto locativo era limitato soltanto all'immobile e sostenevano di avere usato per primi quella denominazione dopo la trasformazione dei locali nella "locanda Zita", ristorante ormai apprezzato grazie alle migliorie apportate. Nel frattempo, gli attori cedevano la loro azienda alla società in nome collettivo di Laurenzia AZZURRO che, quindi, interveniva in giudizio ad adiuvandum accanto ai suoi danti causa per rivendicare a sé il diritto all'uso della ditta e dell'insegna.

Il giudice di prime cure con sentenza emessa in data 9.4/30.9.1992, accoglieva la domanda degli attori e dell'intervenuta in causa, inibiva l'uso della ragione sociale ai convenuti, fissava il risarcimento del danno in complessive £ 1.500.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e condannava il Terenzio ROSSO e la Plinia NERO alla rifusione delle spese legali nonché alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano "La nuova Gazzetta" di Modena.

Avverso tale sentenza proponevano appello in via principale i convenuti chiedendone la totale riforma ed in via incidentale gli attori che concludevano per il rigetto del gravame di controparte e per la condanna di costoro alla pubblicazione della sentenza anche sul quotidiano ‘Il resto del Carlino’.

La Corte d'appello, con sentenza n. 4661/1994 del 17.6.1994 e depositata il 28 agosto 1994, rigettava entrambi gli appelli e condannava gli appellanti principali, Terenzio ROSSO e Plinia NERO, al pagamento delle spese legali del grado.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la parte soccombente che vedeva accolto il suo gravame nei termini più sopra specificati, con la conseguenza che al giudice del rinvio spetta il compito di indagare la reale volontà delle parti circa l'uso della denominazione di cui ciascuna parte reclama la titolarità.

La causa veniva riservata una prima volta per la decisione che, però, la Corte, con ordinanza del 24.5.2002, rimetteva sul ruolo, ritenendo indispensabile l'espletamento della prova per testi richiesta da entrambe le parti.

Disposta ed eseguita la prova, la causa, sulla precisazione delle conclusioni nei termini di cui in epigrafe, veniva nuovamente riservata per la decisione all'udienza collegiale del 13 ottobre 2006.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Le questioni che dopo il rinvio dalla Cassazione devono essere risolte sono essenzialmente tre e, precisamente, 1) l'opponibilità del pre-uso della preesistente ditta "locanda Zita" alla società riassunta, desumibile solo da una provata conoscenza da parte di quest'ultima della pregressa denominazione; 2) l'accertamento della circostanza che l'affitto dell'azienda abbia comportato anche la cessione dell'uso precario della ditta, indispensabile, secondo la Corte di legittimità, per affermare la responsabilità della società riassunta nella nascita di altra "locanda Zita" dopo la cessazione del rapporto locativo (v. pag. 15 della sentenza della Cassazione); 3) effettiva volontà del Sempronio BIANCO di trasferire alla società [recte: s.n.c., NdR] costituita da Laurenzia AZZURRO, intervenuta nel giudizio, oltre all'azienda, anche la ditta e l'insegna.

Ed invero, accertato il pre-uso della ditta "locanda Zita" da parte dei giudici di merito che hanno esaminato le prove al riguardo con valutazione insindacabile in sede di legittimità, nonché l'uso fattone in epoca anteriore alla stipula del contratto di affitto dell'azienda con la società riassunta - circostanze che non sono state messe in discussione neppure dalla Corte di legittimità - restano da esaminare le questioni demandate al giudice del rinvio, alla luce anche dell'ulteriore prova per testi espletata in questa fase.

Premesso che nell'ipotesi concreta si verte nella fattispecie di ditta irregolare o ufficiosa, si sottolinea, in via preliminare, che la preesistenza dell'uso da parte degli originari titolari dell'azienda non rientra tra le materie demandate a questo giudicante, per cui resta definitivamente acclarato che essa è provata dalle deposizioni raccolte in primo grado (tra cui, particolarmente rilevante quelle dei testi Alberto N. e Bruno G.) e dalla copiosa documentazione, versata in atti e che corrobora le dichiarazioni rese dai numerosi testi, come ad es. dall'intestazione delle cartelle esattoriali emesse dalla ricevitoria comunale per l'imposta di soggiorno e turismo che riportavano la dicitura "Locanda Zita" fin dagli anni settanta, dall'indicazione del destinatario della corrispondenza spedita dall'azienda di soggiorno all'esercizio per cui si procede, dalle pubblicazioni dell'E.N.P.T. di Modena che, sempre negli settanta, individuava il suddetto esercizio commerciale con la denominazione "Locanda Zita", dall'intestazione dei biglietti da visita e dei blocchetti per le ricevute di pagamento (si veda la deposizione del tipografo, Giuseppe B., corroborata dalle dichiarazioni di un cliente abituale, Alfredo Ivano C.), dall'intestazione del libretto sanitario riguardante la locanda, denominata, per l'appunto "Zita" e risalente al 1973, e così via. Fatte queste necessarie premesse in ordine alla delimitazione della materia demandata al giudizio di questa Corte, può, ora, passarsi all'esame della prima questione e, precisamente, di quella riguardante l'opponibilità del pre-uso della preesistente ditta "locanda Zita" alla società riassunta; al riguardo, si ritiene che l'espletata prova per testi, unitamente agli esiti di quella del primo grado, dimostrano come gli odierni appellati erano certamente a conoscenza di tale circostanza.

Depone in tal senso, innanzitutto, la dichiarazione, non smentita da alcun elemento contrario, del teste Giordano L. (escusso sia in questa sede che nel giudizio di primo grado) il quale, avendo partecipato alle trattative per conto degli appellati, ha potuto riferire la circostanza secondo cui durante le trattative per la cessione del ristorante-pensione vi fu un incontro tra i vari interessati (Sempronio BIANCO, Memenio VERDE, Carolina G., Terenzio ROSSO e Plinia NERO) per decidere la denominazione da dare alla costituenda società che avrebbe condotto in affitto l'azienda; solo dopo tale incontro si ebbe il varo della nuova società in nome collettivo con la denominazione che compare nei contratti e che è analoga alla ragione sociale del ristorante-pensione, solo dopo, cioè, che il Sempronio BIANCO e gli altri eredi della sig.ra Zita Silvia VERDE non ebbero nulla da obiettare in proposito: è evidente che, intanto, i titolari della società appellata hanno ritenuto necessario ottenere il placet dei proprietari dell'azienda in ordine all'uso della denominazione "Locanda Zita", poi adottata per indicare la loro impresa, in quanto erano a conoscenza del preesistente uso di analoga denominazione proprio con riferimento all'azienda commerciale che avrebbero di lì a poco preso in affitto; l'utilità, poi, dell'adozione della stessa denominazione risiedeva chiaramente nella necessità di continuare ad usare la ditta, già conosciuta nel circondario proprio con quel marchio, e di usufruire della clientela già acquisita anche sotto la precedente gestione.

Se a ciò poi si aggiunge che il teste Roberto R., commercialista che affiancava i proprietari dell'azienda e che presenziò come il Giordano L. alle trattative, ha riferito che al momento della stipula dei contratti di affitto il Sempronio BIANCO fece presente agli affittuari che era comunque lui il titolare della ditta e dell'insegna denominata "Locanda Zita", appare evidente come quella più sopra riferita appare l'unica interpretazione possibile del primo episodio e corrobora l'affermazione di piena consapevolezza negli odierni appellati della preesistenza e del pre-uso della denominazione poi dagli stessi adottata.

Ma vi è di più; i testi Gigliola B., Arvo B. (escussi sia in questa sede che in primo grado) ed Giovanni A. riferiscono di dialoghi avuti in circostanze diverse con il Terenzio ROSSO prima della costituzione della società appellata, quando lo stesso faceva ancora il mestiere di piastrellista; tutti concordemente affermano, sia pure con riferimento ad episodi diversi, che il Terenzio ROSSO nel comunicare la sua intenzione di cambiare attività lavorativa e di prendere in affitto l'azienda del Sempronio BIANCO, si riferiva ad essa come "Locanda Zita", segno, quindi, che egli era a conoscenza di una tale denominazione e del pre-uso di essa da parte degli avventori, circostanza che peraltro non poteva sfuggirgli, abitando lui e la moglie in Sestola sin dal 1976 (sulla circostanza, peraltro non contestata, si veda anche la deposizione del teste Memenio VERDE).

Quanto alla seconda questione e cioè alla concessione agli affittuari dell'uso precario della ditta, limitatamente al periodo in cui sarebbe durato il contratto, si osserva che una tale volontà si ricava innanzitutto dall'interpretazione del contratto di affitto e, segnatamente, dalla clausola n. 7 dello stesso, in cui si fa divieto all'affittuario di cambiare la destinazione attuale dell'azienda: segno, quindi, che si voleva mantenere una destinazione che fosse rispettosa anche della denominazione della ditta e che garantisse la conservazione della clientela anche dopo la cessazione del rapporto di locazione - in proposito si ricorda la deposizione del teste Alberto N., escusso in primo grado, da cui emerge che il termine "locanda" era legato alla categoria della pensione, mentre "Zita" era certamente l'elemento più caratterizzante e legato alla tradizione dell'esercizio commerciale in questione -. Nella stessa direzione va, poi, la deposizione del Ruggeri nella parte in cui ha riferito che il Sempronio BIANCO, in sede di stipula dei contratti di affitto, ha rivendicato a sé la titolarità della ditta e dell'insegna, comportamento sintomatico e compatibile solo con la volontà di cedere la denominazione dell'azienda limitatamente al periodo di durata del rapporto di locazione della stessa.

È ben vero che la teste Carolina G., la stessa che peraltro sottoscrisse il primo contratto di locazione con il Sempronio BIANCO, ha escluso che costui abbia mai inteso concedere un uso precario della ditta, ma è pur vero che la stessa, oltre a dare un'interpretazione personale della vicenda, viene smentita da un teste (il commercialista Roberto R., per l'appunto) che, contrariamente a lei, non ha alcun palese interesse in causa nonché dall'interpretazione delle clausole del contratto; ed invero, il divieto di un mutamento di destinazione ha l'unico scopo di impedire la perdita di quel ‘valore’ aggiunto e determinante nei rapporti commerciali, rappresentato dalla ditta e dall'avviamento, che i proprietari volevano, evidentemente, conservare nel tempo.

Ne discende, pertanto, che deve confermarsi la dichiarazione di responsabilità dei coniugi Terenzio ROSSO - Plinia NERO in ordine al comportamento illecito di concorrenza sleale, avendo essi continuato ad utilizzare la denominazione ‘Locanda Zita’ anche dopo la cessazione del rapporto di fitto e nonostante il Biochini avesse rivendicato a sé la titolarità di essa anche in tempi non sospetti.

Resta, infine, da esaminare la terza questione riguardante l'effettiva volontà del proprietario di trasferire alla società costituita da Laurenzia AZZURRO, intervenuta nel giudizio, oltre all'azienda, anche la ditta e l'insegna.

In proposito, si osserva che tutte le dichiarazioni dei testi addotti dagli appellanti in riassunzione ed escussi in questa sede depongono nel senso che il Sempronio BIANCO ha sempre espresso la volontà di trasferire alla Laurenzia AZZURRO ed alla società in nome collettivo dalla stessa costituita anche la ditta, costituendo ciò un modo permanente di ricordare il nome della moglie (si veda al riguardo la deposizione dei testi Graziella C., Simona VERDE., Atos A., Memenio VERDE, Roberto R.). Il teste, che all'epoca della cessione dell'azienda alla Laurenzia AZZURRO era dipendente dell'ufficio postale, infatti, ricorda la presenza sulla scrivania della dirigente il libretto sanitario.

L'esame delle precedenti questioni, d'altra parte, a cui si rimanda per evitare inutili ripetizioni, ha evidenziato come egli non si sia mai spogliato definitivamente della titolarità di essa, con la conseguenza che egli ben poteva cederla nell'atto di vendita dell'esercizio commerciale successivo alla scadenza del precedente rapporto locativo dello stesso.

Né può tacersi che il Sempronio BIANCO ha ceduto l'azienda dietro corrispettivo e con valutazione di tutti gli elementi di essa (v. in proposito, il contratto di vendita allegato al fascicolo di parte), ivi compreso l'avviamento commerciale - che ha avuto una sua precisa valutazione economica - di cui l'originaria denominazione costituisce, soprattutto nel caso di specie, una componente necessaria ad indicare una continuità operativa. E' appena il caso di ricordare, infatti, che dalle deposizioni dei testi emerge che sin dai tempi della signora Zita Silvia VERDE, colei che ha dato il nome alla ditta, e certamente dagli anni settanta, il ristorante-pensione era l'unico della zona ed era noto, soprattutto, per la cucina casereccia, tutti elementi che costituiscono la ‘tradizione’ dell'esercizio commerciale con ricadute evidenti sull'avviamento dello stesso.

In conclusione, quindi, pur con le precisazioni ed indagini richieste dalla Corte di legittimità, non può che pervenirsi alla conferma della sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda originariamente proposta, ha dichiarato ha inibito all'odierna appellata, TERENZIO e PLINIA s.n.c. di Terenzio ROSSO & C., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede sociale in Sestola (MO), l'uso della denominazione "locanda Zita" o di altre consimili idonee a generare confusione; ha condannato la stessa convenuta al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano ‘La nuova Gazzetta’ di Modena.

Le spese seguono la soccombenza; ne consegue la condanna della società appellante/odierna riassunta al pagamento, in favore degli appellati/odierni riassumenti, delle spese legali, liquidate come da dispositivo, sia per questo grado che per il giudizio di legittimità e la cui liquidazione è stata demandata dalla Cassazione a questa Corte (v. sentenza n. 3234/1998).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente decidendo sul giudizio in riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3234 depositata in data in data 27.3.1998 che annullava con rinvio la sentenza n.1070/1994 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 17.6.1994 e depositata il 28 agosto 1994 - 13.5.1998, in accoglimento della domanda, così provvede:

Così deciso a Bologna in data 13 ottobre 2006

Il presidente est.

dott. Miranda Bambace

 

Depositata in Cancelleria il 23 AGO 2007