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Corte di Cassazione, Sezioni Unite,  sen. n. 21658/2009

 

Fondo patrimoniale: solo la doppia annotazione del fondo evita le aggressioni dei creditori

 

Massima

In  mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non e' opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
 

L'abrogazione ad opera della Legge n. 151 del 1975, articolo 206, comma 4 dell'articolo 2647 c.c., comma 4- continua la Corte - che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità' ai terzi - rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità' del vincolo ai terzi all'annotazione di cui all'articolo 162 c.c., u.c.. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi.

 

 

Sentenza per esteso

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi Fe. Gi. e Sp. Ro. convenivano in giudizio la BC. ( Ba. Co. It. ) per ottenere l'accertamento dell'inefficacia delle iscrizioni

ipotecarie accese dall'istituto di credito sui beni costituiti da essi coniugi in fondo patrimoniale con atto del 20/4/1990.

La BC. , costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendo che la costituzione del fondo patrimoniale era inopponibile ad essa  banca essendo stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, ex articolo 162 c.c., in data successiva all'iscrizione ipotecaria.

Gli attori chiedevano ed ottenevano di chiamare in causa il Comune di Nocera Superiore in quanto responsabile della mancata  annotazione pur avendo il notaio rogante notificato l'atto costitutivo del fondo in data 4/5/1990.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.

Con sentenza 486/00 l'adito tribunale di Nocera Inferiore rigettava la domanda nei confronti della BC. poiche' l'atto costitutivo del fondo

patrimoniale non era stato annotato a margine dell'atto di matrimonio come prescritto dall'articolo 162 c.c. ed essendo irrilevante la  conoscenza dello stesso altrimenti (per effetto delle trascrizioni) conseguita dal terzo. Il tribunale dichiarava poi inammissibile la  chiamata in causa del Comune in quanto non richiesta alla prima udienza.

Avverso la detta decisione i coniugi Fe. - Sp. proponevano appello al quale resistevano la BC. ed il Comune di Nocera Superiore.

Con sentenza 12/3/2003 la corte di appello di Salerno rigettava il gravame osservando per quel che ancora rileva in questa sede: che,

con atto notarile del 20/4/1990, Sp. Ro. , con l'assenso del marito, aveva costituito in fondo patrimoniale ex articolo 162 c.c., per far

fronte ai bisogni della famiglia, alcuni beni immobili mantenendone la proprieta'; che l'atto, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II.  di Salerno in data 26/4/1990, era stato notificato dal notaio rogante all'ufficio dello stato civile di Nocera Superiore in data 4/5/1990 ed  era stato poi annotato a margine dell'atto di matrimonio in data (OMESSO); che, emessi due decreti ingiuntivi a carico dei coniugi Fe. -  Sp. e a favore della BC. , quest'ultima aveva iscritto ipoteca giudiziale anche sui beni costituiti in fondo patrimoniale; che gli appellanti  avevano reiterato la domanda di inefficacia dell'iscrizione ipotecaria sui beni della Sp. costituenti il fondo patrimoniale sostenendo la  prevalenza della trascrizione dell'atto di costituzione pur se non annotato a margine dell'atto di matrimonio; che il gravame era infondato

alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimita' e di merito, con il conforto anche della Corte Costituzionale;

che tutti i rilievi al riguardo svolti dagli appellanti trovavano puntuale risposta nel detto orientamento giurisprudenziale; che la  stipulazione del fondo patrimoniale, essendo una tipica convenzione matrimoniale, doveva essere annotata ex articolo 162 c.c., ad  istanza del notaio rogante, a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi in favore dei quali il fondo era stato costituito; che detta  convenzione era soggetta al terzo comma del citato articolo che condizionava l'opponibilita' ai terzi alla annotazione del relativo contratto  a margine dell'atto di matrimonio; che la trascrizione, pure prevista dall'articolo 2647 c.c., per effetto dell'abrogazione dell'u.c. di tale  art., doveva intendersi degradata a mera pubblicita' notizia del vincolo inidonea ad assicurare la detta opponibilita' derivante solo  dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio; che pertanto, avendo la BC. iscritto ipoteca sui beni immobili della Sp. quando non  era stata ancora annotata a margine dell'atto di matrimonio la convenzione costitutiva del fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione  non era opponibile alla creditrice pur essendo stata trascritta la convenzione nei RR.II. di Salerno; che la domanda di risarcimento non

poteva trovare accoglimento alla cuce dei principi di correttezza e buona fede in quanto, non essendo la costituzione del fondo  patrimoniale opponibile per legge al creditore, l'iscrizione ipotecaria non poteva costituire comportamento valutabile alla stregua dei detti  principi; che non potevano essere accolti i motivi di gravame relativi alla pretesa responsabilita' del Comune per la tardiva annotazione  della convenzione a margine dell'atto di matrimonio agendo il Sindaco, nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile,   quale organo dello Stato con conseguente legittimazione passiva di questo nella controversia in esame.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Salerno e' stata chiesta dai coniugi Fe. - Sp. con ricorso affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo di ricorso i citati coniugi denunciano violazione degli articoli 167 e 162 c.c., nonche' vizi di motivazione, deducendo  che la costituzione di fondo patrimoniale in questione riguarda solo immobili di proprieta' esclusiva di essa Sp. Ro. e che essi coniugi   avevano gia' in precedenza optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni. Pertanto - a prescindere dalle impostazioni

teoriche che escludono dal novero delle convenzioni matrimoniali il negozio costitutivo del fondo patrimoniale - difetta nella specie la   natura di "convenzione matrimoniale" trattandosi di atto unilaterale di uno solo dei coniugi relativo a beni di sua esclusiva proprieta'.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 2647, 2685, 1175 e 1375 c.c., nonche' del rapporto tra i primi due   articoli con gli articoli 162 e 167 c.c., sostenendo che e' errata la ricostruzione operata dalla corte di appello in ordine ai rapporti   intercorrenti tra la trascrizione nei registri immobiliari e l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilita' ai terzi

dell'atto di costituzione di beni immobili in fondo patrimoniale. Ad avviso dei coniugi Fe. - Sp. "le due forme di pubblicita' conservano  una natura complementare avendo un diverso campo di applicazione: l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha ad oggetto il   regime patrimoniale diverso da quello della comunione legale oppure la modifica del regime scelto al matrimonio ........; la trascrizione di

cui all'articolo 2647 c.c. e' invece necessaria al fine di rendere opponibile ai terzi l'atto costitutivo del fondo patrimoniale avente ad   oggetto beni immobili". L'annotazione di cui all'articolo 162 c.c. ha quindi la finalita' di rendere conoscibili l'esistenza ed il contenuto del  fondo patrimoniale, mentre la trascrizione di cui all'articolo 2647 c.c. assolve la funzione dichiarativa generale svolta da detto istituto.

Inoltre, pur qualificando la pubblicita' della iscrizione come mera "pubblicita' notizia", ha errato la corte di appello nel non censurare il  comportamento della banca che - conoscendo la finalizzazione del patrimonio alla realizzazione degli interessi della famiglia evincibile   dalla trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - in violazione dei principi di buona fede e correttezza, oltre che di

normale prudenza, ha fatto gravare sui beni immobili iscrizione ipotecaria rendendo in tal modo gli stessi inutilizzabili per i bisogni della   famiglia. La banca era a conoscenza non solo del vincolo di destinazione sui beni, ma anche della origine del credito azionato non  generato per gli interessi della famiglia.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'articolo 170 c.c. e vizi di motivazione rilevando che il credito posto a base dei   decreti ingiuntivi e della iscrizione ipotecaria e' successivo alla costituzione del fondo patrimoniale e riguarda rapporti tra la banca e   societa' (garantita da obbligazione fideiussoria assunta da essi coniugi) instaurati per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con   conseguente impossibilita' di agire su beni immobili vincolati ai detti bisogni.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, articolo 1, anche in relazione all'articolo  2043 c.c., lamentando l'errore commesso dalla corte di appello nell'aver escluso la legittimazione passiva del Sindaco. Deducono i   ricorrenti che nella specie e' evidente il cattivo funzionamento dell'intera struttura organizzativa del Comune di Nocera Superiore i cui   uffici avevano impiegato circa sei anni ad annotare a margine dell'atto di matrimonio l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in  questione. Pertanto il Sindaco, pur agendo in veste di ufficiale di Governo quale organo dello Stato, anche nel servizio dello stato civile e'  titolare di una competenza funzionale propria con obbligo di organizzare i servizi nella maniera piu' efficiente e in modo tale da non

arrecare danni a terzi.

La s.p.a. In. Ge. Cr. (subentrata a seguito di fusione in tutti i rapporti giuridici della Ba. Co. It. ) e il Comune di Nocera Superiore hanno  resistito con separati controricorsi.

La seconda sezione civile di questa Corte, con ordinanza 27/10/2008 n. 25857, rilevato che i primi due motivi di ricorso investivano una  questione di particolare importanza, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite in base alle  considerazioni svolte in detta ordinanza.

Il Primo Presidente ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'ordinanza a seguito della quale la causa e' stata assegnata a queste sezioni unite pone la questione se la costituzione del fondo  patrimoniale sia o meno una convenzione matrimoniale. L'ordinanza, pur prendendo atto dell'assenza di un contrasto all'interno  dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale e' una convenzione matrimoniale,

invita ad una rimeditazione del problema. Osserva l'ordinanza che l'atto con il quale viene costituito il patrimonio familiare non e' una   convenzione matrimoniale come si rileva dalla constatazione che lo stesso e' disciplinato autonomamente nel capo 6 Libro 1 del c.c. e   menzionato nell'articolo 2647 c.c., comma 1. Rileva inoltre l'ordinanza che la stessa natura dell'atto in questione "parrebbe escludere la

riconducibilita' dello stesso alle convenzioni matrimoniali". Prosegue l'ordinanza che per aderire all'interpretazione fatta propria dalla   corte di appello nella sentenza impugnata si dovrebbe accedere "ad una interpretazione estensiva dell'articolo 162 c.c. al fine di   ricomprendervi qualsiasi negozio che ponga beni appartenenti a persone coniugate in una condizione giuridica diversa da quella propria

del regime patrimoniale legale, con conseguente funzione di pubblicita' notizia della trascrizione, in quanto il considerare convenzione   matrimoniale un atto unilaterale, in ipotesi posto in essere da un terzo, comporterebbe una interpretazione analogica (vietata) e non   semplicemente estensiva dell'articolo 162 c.c., comma 4". Afferma invece l'ordinanza che l'opponibilita' ai terzi dell'atto di costituzione

del fondo patrimoniale, "avente natura dichiarativa", non puo' che discendere dalla trascrizione ex articolo 2647 c.c. e non   dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ex quarto comma articolo 162 c.c.. Diversamente, precisa l'ordinanza, non potrebbe   non essere rilevata l'incongruita' di un sistema pubblicitario nel quale al terzo acquirente, pur a conoscenza del vincolo gravante sul   bene in virtu' del controllo nei registri immobiliari, tale vincolo non sarebbe opponibile in quanto non annotato a margine dell'atto di   matrimonio.

Devono quindi essere esaminate le seguenti questioni: 1) se l'atto di costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 c.c. sia o   meno una convenzione   atrimoniale ai fini dell'applicabilita' della disposizione dell'articolo 162 c.c., comma 4; 2) se, data risposta    positiva al quesito che precede, l'opponibilita' ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale - avente ad oggetto beni immobili -

sia subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'articolo   2647 c.c..

Ai detti quesiti la corte di merito ha dato risposta positiva con sentenza che queste sezioni unite devono confermare confermando in tal   modo i principi recentemente affermati da questa Corte con la sentenza 25/3/2009 n. 7210 pronunciata dopo la pubblicazione della    citata ordinanza delle seconda sezione civile (richiamata ed esaminata nella detta sentenza) e con la quale e' stato deciso un ricorso

promosso dai coniugi Fe. - Sp. sulla base degli stessi quattro motivi prospettati con il ricorso in esame relativo ad una analoga   fattispecie.

Per quel che riguarda il primo motivo di ricorso va innanzitutto rilevata l'inammissibilita' - puntualmente eccepita dalla societa' resistente   - della censura con la quale i menzionati coniugi prospettano per la prima volta in questa sede di legittimita' la tesi secondo cui nella   specie sarebbe da escludere la sussistenza di una "convenzione matrimoniale" in quanto "nell'atto costitutivo del fondo la presenza

dell'altro coniuge sig. Fe. Gi. e' richiesta per la sola accettazione". Deducono in proposito i ricorrenti che il fondo patrimoniale in   questione e' stato costituito "con atto unilaterale di uno solo dei coniugi e con beni che rientravano nella sua proprieta' esclusiva sicche'   alla costituzione per atto unilaterale non possono applicarsi sic et simpliciter le norme speciali della pubblicita'".

Al riguardo e' appena il caso di osservare che la detta censura si basa su una questione - costituzione del fondo patrimoniale in esame   da parte di uno solo e di entrambi i coniugi - non prospettata nei giudizi di merito. Della detta questione non si fa infatti alcun cenno   nella sentenza impugnata nella quale, anzi, nella esposizione in fatto si da atto che i coniugi Fe. - Sp. nell'atto introduttivo del giudizio di

primo grado avevano dedotto di aver costituito, con atto del 20/4/1990, un fondo patrimoniale e, nella parte motiva, si premette che   con il detto atto Sp. Ro. "con l'assenso del marito" aveva costituito il fondo patrimoniale. Sul punto va ribadito il principio pacifico nella   giurisprudenza di legittimita' secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato

il giudicato), non e' consentita la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a   fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque   questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a

pena di inammissibilita', statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di appello per cui non possono essere    prospettate questioni nuove o nuovi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perche' non richiesti in sede di merito.

Pertanto ove il ricorrente in sede di legittimita' proponga una questione non trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una   statuizione di inammissibilita' per novita' della censura, ha l'onere (nella specie non rispettato) non solo di allegare l'avvenuta deduzione   della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla

Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicita' di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

Nella specie tale onere non e' stato rispettato: nel ricorso non si afferma che essi coniugi nei giudizi di merito avevano sostenuto   l'impossibilita' di ravvisare nella specie una "convenzione matrimoniale" per essere stato costituito il fondo patrimoniale con atto   unilaterale della sola Sp. .

La riportata tesi esposta dai ricorrenti con la parte non e' quindi deducibile in questa sede di legittimita' perche' introduce per la prima   volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perche' non   richieste.

Va peraltro aggiunto che nessuna specifica censura risulta essere stata mossa dai ricorrenti con il motivo in esame alla parte della   sentenza impugnata con la quale la corte di appello - confermando la decisione del tribunale che aveva rigettato la domanda dei coniugi   Fe. - Sp. "perche' l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non risultava annotato a margine dell'atto di matrimonio come prescritto

dall'articolo 162 c.c." (pagina 3 sentenza impugnata) - ha espressamente affermato che "la stipulazione del fondo patrimoniale" e' ai   sensi dell'articolo 167 c.c. "una tipica convenzione matrimoniale" (pagina 11 citata sentenza). La detta parte della sentenza non ha   formato oggetto di specifica critica da parte dei ricorrenti con il motivo in esame per cui deve ritenersi avente efficacia di giudicato la

riportata affermazione della corte di merito secondo cui il negozio costitutivo del fondo patrimoniale e' una convenzione matrimoniale,    cosi' come ripetutamente e costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimita' e - implicitamente - dalla Corte Costituzionale   nella sentenza 6/4/1995 n. 111 e le cui conclusioni (come segnalato nell'ordinanza di rimessione) non sono state condivise "dalla

stragrande maggioranza della dottrina" che ne ha evidenziato e lamentato "le incongruenze".

Non meritevole di accoglimento e' anche il secondo motivo di ricorso con il quale i coniugi Fe. - Sp. hanno sollevato numerose ed  articolate censure tutte analiticamente e dettagliatamente esaminate - e risolte in senso sfavorevole alle tesi dei ricorrenti - da questa   Corte con la sopra citata sentenza 7210/2009 con motivazione che queste Sezioni Unite condividono e fanno propria per cui verra' di   seguito sinteticamente riportata anche perche' conforme ai principi in materia numerose volte affermati nella giurisprudenza di   legittimita' (sentenze 8/10/2008 n. 24798; 30/9/1998 n. 24332; 16/11/2007 n. 23745; 5/4/2007 n. 8610; 15/3/2006 n. 5684;  19/11/1999 n. 12864; 1/10/1999 n. 10859; 27/11/1987 n. 8824).

La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'articolo 167 c.c. - compresa tra le convenzioni matrimoniali secondo quanto ritenuto  dalla corte di merito con affermazione che non puo' piu' essere posta in discussione - e' soggetta alle disposizioni dell'articolo 162 c.c.  circa le forme delle convenzioni medesime, ivi incluso il terzo comma "che ne condiziona l'opponibilita' ai terzi all'annotazione del relativo   contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'articolo 2647 c.c., resta  degradata a mera pubblicita'-notizia" (inidonea ad assicurare detta opponibilita') e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non e' opponibile ai creditori che - come appunto nella specie - abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.

Alle dette conclusioni si perviene essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni.

L'abrogazione ad opera della Legge n. 151 del 1975, articolo 206, comma 4 del previdente dell'articolo 2647 c.c., comma 4 – che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilita' ai terzi - rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicita' notizia e di riservare l'opponibilita' del vincolo ai terzi all'annotazione di cui all'articolo 162 c.c., u.c..

L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalita' dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor piu' che per il passato, i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi.

La detta funzione attribuita dalla annotazione ex articolo 162 c.c. - consentire al terzo di ottenere una completa conoscenza circa la condizione giuridica dei beni cui il vincolo del fondo si riferisce attraverso la lettura del relativo contratto - e l'eliminazione dell'articolo 2647 c.c., u.c. consentono di affermare che la detta annotazione costituisce l'unica formalita' pubblicitaria rilevante agli effetti della

opponibilita' della convenzione ai terzi e che la trascrizione del vincolo ex articolo 2647 c.c. e' stata degradata al rango di pubblicita'- notizia. Il fondo patrimoniale risulta quindi sottoposto ad una doppia forma di pubblicita': annotazione nei registri dello stato civile (funzione dichiarativa); trascrizione (funzione di pubblicita' notizia). Infatti quando la legge non ricollega alla trascrizione un particolare effetto ben determinato, si e' in presenza di una pubblicita' notizia. Il legislatore tutte le volte in cui ha voluto attribuire alla pubblicita'

determinati effetti lo ha detto esplicitamente, mentre laddove non ha detto nulla deve ritenersi trattarsi di pubblicita' notizia.

Sono peraltro numerose le disposizioni analoghe all'articolo 2647 c.c. nell'attuale formulazione e mai si e' dubitate che esse – non ricollegando all'omissione della trascrizione alcuna sanzione specifica - configurino casi di pubblicita'-notizia. Vanno ricordate le norme dettate dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 2, che riguardano il vincolo di indisponibilita' sui beni di interesse culturale; dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 7, comma 5, a proposito dei vincoli sull'edilizia abitativa convenzionata; nonche' dalla L.F., articolo 88, comma 2, a proposito della presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore, articolo 166, comma 2 e articolo 191, comma 2 della stessa legge.

In definitiva, in base al descritto quadro normativo, il terzo interessato deve non solo consultare i registri immobiliari al fine di verificare la situazione relativa ad un determinato bene immobile, ma anche verificare se il titolare e' coniugato e, in caso positivo, controllare se a margine dell'atto di matrimonio sia stata annotata una convenzione derogatoria.

A conferma di quanto precede va segnalata la sentenza 6 aprile 1995 n. 111 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articolo 162 c.c., u.c., articoli 2647 e 2915 c.c., nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata unicamente dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' pure dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Ha osservato il giudice delle leggi che la necessita' di effettuare ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso i registri dello stato civile (questi ultimi meno accessibili e sia pur meno affidabili) costituisce un onere che, sebbene fastidioso, non puo' dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto rispetto al principio di tutela in giudizio, ma anche rispetto all'articolo 29 Cost., che semmai tutela gli aspetti etico-sociali della famiglia e non e' quindi, utilmente invocabile come parametro del contrasto, ed all'articolo 3 Cost., in quanto una duplice forma di pubblicita' (cumulativa, ma a fini ed effetti diversi) per la costituzione dei fondi in parola trova giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al regime legale e nell'esigenza di contemperare gli interessi contrapposti della conservazione del patrimonio per i figli fino alla maggiore eta' dell'ultimo di essi e dell'impedimento di un uso distorto dell'istituto a danno delle garanzie dei creditori.

Consegue da quanto precede che - al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti con il secondo motivo e conformemente a quanto affermato dalla corte di appello nella sentenza impugnata - l'annotazione di cui all'articolo 162 c.c., comma 4 (norma speciale) e' l'unica forma di pubblicita' idonea ad assicurare l'opponibilita' della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'articolo

2647 c.c. (norma generale) ha funzione di mera pubblicita'-notizia. L'opponibilita' ai terzi dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (avente ad oggetto beni immobili) e' quindi subordinata all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio a prescindere dalla trascrizione del medesimo atto imposta dall'articolo 2647 c.c..

Va infine rilevata l'insussistenza della asserita violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. denunciata dai coniugi Fe. - Sp. nell'ultima parte del motivo di ricorso in esame con riferimento al comportamento della BC. asseritamene contrario ai principi di correttezza e buona fede.

In via preliminare va segnalato che nella sentenza impugnata non si fa alcuna menzione della acquisita prova della conoscenza da parte dell'istituto bancario della costituzione del fondo patrimoniale sui beni ipotecati.

Peraltro, anche a voler dare per scontata la detta conoscenza da parte della BC. , il comportamento di quest'ultima non si porrebbe in  contrasto con i menzionati principi di correttezza e buona fede rientrando nella sua liberta' e discrezionalita' la scelta dello strumento  riconosciuto dall'ordinamento con il quale tutelare le garanzie del proprio credito.

Non va sottaciuto inoltre che alle regole di correttezza e buona fede devono ispirarsi entrambe le parti di un rapporto obbligatorio per  cui se una di esse sia inadempiente e persista nel suo inadempimento, l'altra ben e legittimamente puo' avvalersi di tutti gli strumenti  (nella specie l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore prevista dall'articolo 2808 c.c. e segg.) previsti dall'ordinamento per porre

rimedio all'inadempimento ed al conseguente pregiudizio subito dalla parte adempiente.

Dalle considerazione che precedono deriva logicamente l'infondatezza del terzo motivo di ricorso sopra riportato - relativo all'asserita violazione dell'articolo 170 c.c. - posto che la censura ivi sviluppata presuppone l'opponibilita' all'istituto bancario creditore del fondo patrimoniale costituito dai coniugi ricorrenti. Esclusa - per le ragioni sopra esposte - la detta opponibilita', e' evidente che ben poteva il

detto istituto aggredire i beni dei propri debitori non sottoposti ai vincoli di indisponibilita' derivanti dalla disciplina dettata dall'istituto del fondo patrimoniale.

Del pari e' infondato il quarto motivo di ricorso - concernente la richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Nocera Superiore – ed al riguardo e' sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nell'esercizio della funzione di tenuta dei registri dello stato civile, il sindaco assumendo la veste di ufficiale di Governo, agisce quale organo dello Stato in posizione di dipendenza gerarchica anche rispetto agli organi statali centrali (Ministero della giustizia) e locali di grado superiore (Procuratore della

Repubblica). Pertanto nelle controversie relative allo svolgimento di tale funzione (nella specie mancata annotazione nei registri dello stato civile della costituzione di un fondo patrimoniale) la legittimazione passiva appartiene non al Comune, ma allo Stato (in tali sensi, tra le tante, sentenze 25/3/2009 n. 7210; 14/2/2000 n. 1599).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Sussistono giusti motivi - in considerazione, tra l'altro, della natura controversa, della peculiarita', della complessita' e della rilevanza

delle questioni trattate tanto che il relativo esame e' stato sottoposto al vaglio a queste Sezioni Unite - che inducono a compensare per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.