Corte di Cassazione, sentenza n. 11554 del 15/02/2008
Società di capitali – Sindaci – Rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita – Pluralità di incarichi formalmente distinti – Configurazione di uno stabile legame di clientela – Decadenza dalla carica
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Massime il rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita dal quale la disposizione dell’art. 2399 del codice civile fa discendere l’ineleggibilità – e quindi la decadenza – del sindaco non si identifica necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, in tal senso formalmente stipulato tra il professionista e la società. Esso ricorre anche in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela. Se così non fosse, risulterebbe sin troppo agevole aggirare la norma e ne verrebbe comunque palesemente tradita la ratio, che risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo. L’accertamento poi, in punto di fatto, delle caratteristiche continuative del rapporto tra il professionista e la società e della sua conseguente incidenza sul requisito dell’indipendenza del sindaco rientra nei compiti propri del giudice di merito, e non è quindi sindacabile in sede di legittimità, se non per eventuali vizi di motivazione. Nel proporre una domanda volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio d’esercizio di una società, l’attore il quale assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità o correttezza di una o più poste contenute in detto bilancio ha certamente l’onere di enunciare in che cosa il lamentato difetto consista e quali siano esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme o dei principi legali vigenti al riguardo; ed il giudice dovrà valutare se quanto così prospettato configuri o meno un pregiudizio concreto ed attuale al diritto d’informazione di cui l’attore – specie se socio della società cui il bilancio si riferisce – è portatore. L’esame delle singole poste messe in discussione e la verifica della loro conformità o meno ai precetti legali è compito logicamente successivo, che riguarda il giudizio di fondatezza della domanda, ma non il requisito dell’interesse ad agire.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo – Il 18 giugno 2002 il Tribunale di Vigevano, accogliendo le domande proposte dalle signore X, Y e Z, socie della Alfa S.p.a., in parte dichiarò mille ed in parte annullò le deliberazioni con le quali, in data 24 giugno 2000, l’assemblea di detta società aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio 1999, aveva determinato il compenso spettante all’amministratore e rigettato una proposta di promuovere contro quest’ultimo un’azione sociale di responsabilità. Tale pronuncia fu successivamente confermata dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza emessa il 30 marzo 2004. La Corte milanese infatti ritenne che non fosse fondata l’eccezione con cui la società appellante aveva lamentato il difetto d’interesse delle attrici a far valere pretesi vizi di chiarezza del bilancio, poiché tale interesse dipende dal diritto di ciascun socio ad eliminare ogni possibile incertezza sulla situazione patrimoniale ed economica della società, anche per i riflessi che questa può avere sugli utili spettanti al socio medesimo, e, nella specie, le doglianze prospettate dalle attrici investivano molteplici irregolarità formali e sostanziali del bilancio della Alfa, la principale delle quali implicava una discrasia di lire 320.000.000 – nient’affatto marginale – tra il valore delle rimanenze registrate nello stato patrimoniale e quelle indicate in un prospetto consegnato informalmente dall’amministratore ai soci. Del pari infondati furono ritenuti sia il motivo d’appello concernente la non pertinenza delle richieste di chiarimento formulate in assemblea dal rappresentante delle socie che avevano poi impugnato la delibera, sia quello con cui l’appellante aveva inteso ribadire la correttezza e sufficienza delle risposte in quella sede fornite dall’amministratore. Le richieste di chiarimento, a giudizio della corte d’appello, erano pertinenti, giacché dipendevano dall’insufficienza dei dati espressi nel bilancio e nelle relazioni dell’amministratore e dei sindaci ad esso allegate, costituendo perciò espressione del diritto d’informazione che al socio spetta pur quando – come nella specie – la società si sia avvalsa della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata. Le risposte in concreto fornite dall’amministratore risultavano invece incomplete ed elusive, ed insoddisfacente appariva il tentativo di spiegare il già accennato divario tra l’indicazione delle rimanenze figuranti nel bilancio e quelle di un diverso prospetto contemporaneamente consegnato ai soci. La Corte territoriale condivise poi anche l’affermazione del primo giudice secondo cui, avendo il presidente del collegio sindacale della società, rag. XX, dichiarato in altro giudizio di aver svolto stabilmente il ruolo di consulente fiscale e contabile della medesima società e di aver coadiuvato l’amministratore nella redazione dei bilanci, egli doveva ritenersi decaduto dalla carica, onde l’organo sindacale non risultava legittimamente composto, con conseguente annullabilità non solo della deliberazione approvativa del bilancio, al cui procedimento di adozione detto organo attivamente aveva concorso mediante la prescritta relazione, ma anche delle altre deliberazioni ad essa conseguenti, ivi compresa quella volta a determinare l’entità del compenso spettante all’amministratore. Inammissibile, infine, fu dichiarata l’istanza di ammissione di una prova testimoniale dedotta dalla difesa dell’appellante, sia perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado, sia perché quella stessa difesa aveva in precedenza eccepito l’incapacità a deporre del già menzionato rag. XX, ora invece da essa indicato come teste. Avverso tale sentenza la Alfa S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Le signore X e Y non hanno depositato controricorso ma un loro difensore, munito di idonea procura, ha partecipato all’udienza di discussione insistendo per il rigetto del ricorso. Nessuna difesa hanno svolto invece in questa sede gli altri soci intimati, che erano intervenuti per sostenere le ragioni della società nel giudizio di primo grado ed erano rimasti poi contumaci in appello.
Motivi della decisione – 1. Il ricorso prospetta vizi di motivazione ed errori di diritto dai quali si assume sia affetta la sentenza impugnata. Converrà anzitutto sintetizzarne brevemente i motivi. 1.1. La società ricorrente anzitutto si duole del fatto che la corte di merito, nel vagliare l’eccezione concernente il difetto di interesse delle socie che avevano promosso il giudizio, abbia omesso di prendere in considerazione le specifiche censure (ad eccezione di una) da queste ultime mosse al bilancio d’esercizio. L’affermazione secondo cui sussisteva un concreto interesse di dette socie ad ottenere maggiori chiarimenti nel corso dell’assemblea risulterebbe perciò priva di reale motivazione, non potendo assumere in tal contesto alcun rilievo il fatto – richiamato invece nell’impugnata sentenza – che vi fosse una situazione di contrasto tra i soci e che alcuni di essi avessero stipulato un patto parasociale per meglio fronteggiare le iniziative di quelli da cui il bilancio era stato contestato. Quanto, poi, alla sola posta presa specificamente in esame dalla corte d’appello, concernente l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale delle rimanenze, la società ricorrente insiste nel valutare la questione sollevata come scarsamente rilevante, rispetto all’entità complessiva di detta posta, e comunque sostiene che nessun difetto di chiarezza è in proposito riscontrabile non potendosi logicamente un tal difetto dedurre dal confronto dei dati di bilancio con quelli riportati in altri documenti, redatti secondo criteri diversi. 1.2. Il secondo motivo di ricorso si riferisce alla contestata legittimità delle richieste di chiarimento formulate in assemblea dal rappresentante delle socie che poi ebbero ad impugnare il bilancio. Di nuovo la società ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale, nel pronunciarsi su dette richieste di chiarimento, si sia soffermata solo su quelle riguardanti la già citata posta relativa alle rimanenze iscritte in bilancio, omettendo di esaminare partitamene anche le altre. Non avrebbe inoltre detta corte considerato che i dati esposti nel bilancio erano già di per sèi esaurienti, che vi sono profili in ordine ai quali va riconosciuta agli amministratori che redigono il bilancio una sfera di discrezionalità tecnica, che molte delle domande formulate in assemblea non erano pertinenti e che le risposte non erano affatto elusive ed incomplete, come immotivatamente affermato invece nella sentenza impugnata. La quale viene anche criticata per aver ritenuto insufficienti le indicazioni contenute nella relazione del collegio sindacale in ordine agli esiti delle verifiche disposte dall’organo di controllo, senza però alcun puntuale raffronto tra quanto in concreto enunciato in detta relazione e gli obblighi prescritti in proposito dalla legge. 1.3. Il terzo motivo di ricorso sposta l’attenzione sul capo della sentenza che ha pronunciato l’annullamento della deliberazione approvativa del bilancio per difetto di regolare costituzione del collegio sindacale. La ricorrente contesta che il rag. XX, presidente del collegio sindacale della società, si trovasse nella situazione d’incompatibilità ravvisata dalla corte milanese, e lamenta che detta corte abbia fondato tale suo convincimento solo su una parte delle dichiarazioni rese in altro giudizio dal medesimo rag. XX, senza tener conto dei rilievi e delle circostanze in contrario dedotte dalla difesa della società. L’incompatibilità, comunque, ove pure esistente, non inciderebbe sulla regolare costituzione dell’organo sindacale nel suo complesso, né tanto meno comporterebbe l’invalidità delle deliberazioni assembleari adottate con il concorso di detto organo, atteso che le decisioni del collegio erano state assunte con il voto favorevole anche degli altri due componenti. 1.4. Nel quarto motivo di ricorso ci si riferisce alle altre deliberazioni, diverse da quella approvativa del bilancio, contemporaneamente adottate dalla medesima assemblea dei soci, ed in particolare si contesta che potesse essere annullata la delibera con cui è stato determinato il compenso dell’amministratore. Non sarebbe affatto dimostrato, secondo la ricorrente, il nesso di consequenzialità tra quest’ultima delibera e l’approvazione del bilancio d’esercizio, giacché il compenso dell’amministratore non è in funzione dei risultati della gestione. 1.5. Infine, la società ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale, che essa assume di aver dedotto sin dal primo grado e di aver richiamato – contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello – nel successivo atto di gravame. Né all’ammissibilità di detta prova sarebbe stato di ostacolo il fatto che, in una precedente fase del processo, era stata posta in dubbio la capacità a deporre del teste indicato, rag. XX, tanto più che la stessa Corte d’appello non ha esitato a porre a base del proprio convincimento dichiarazioni rese in un diverso processo proprio dal medesimo rag. XX. 2. Le doglianze espresse nel primo motivo non meritano accoglimento. Esse appaiono almeno in parte inficiate da un errore di prospettiva, giacché rischiano di confondere le questioni attinenti alla fondatezza della domanda con quelle concernenti l’interesse ad agire. 2.1. L’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., costituisce, al pari della legittimazione, una condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria. Deve perciò esser valutato anzitutto alla stregua della prospettazione operata dalla parte, e non lo si può negare sul presupposto che non corrisponda al vero quanto l’attore sostiene ed il convenuto invece contesta, attenendo ciò alla fondatezza nel merito della domanda. Nel proporre una domanda volta a far dichiarare la nullità di una deliberazione assembleare approvativa del bilancio d’esercizio di una società, l’attore il quale assuma di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità o correttezza di una o più poste contenute in detto bilancio ha certamente l’onere di enunciare in che cosa il lamentato difetto consista e quali siano esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme o dei principi legali vigenti al riguardo; ed il giudice dovrà valutare se quanto così prospettato configuri o meno un pregiudizio concreto ed attuale al diritto d’informazione di cui l’attore – specie se socio della società cui il bilancio si riferisce – è portatore. L’esame delle singole poste messe in discussione e la verifica della loro conformità o meno ai precetti legali è compito logicamente successivo, che riguarda il giudizio di fondatezza della domanda, ma non il requisito dell’interesse ad agire. 2.2. Ciò premesso, va osservato come, nel caso di specie, la Corte d’appello ha anzitutto correttamente richiamato l’ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere: sicché l’interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione (cfr. Cass., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27; Cass. 7 marzo 2006, n. 4874; Cass. 24 dicembre 2004, n. 23976; Cass. 29 aprile 2004, n. 8204; Cass. 11 dicembre 2000, n. 15592, ed altre conformi). La ricorrente sostiene che a questa teorica enunciazione la corte territoriale non avrebbe fatto seguire una precisa disamina delle poste della cui chiarezza gli attori si erano lamentati; ma quali quelle poste fossero lo si ricava invece agevolmente dalla lettura dell’impugnata sentenza, nella parte in cui essa riferisce delle richieste di chiarimento rimaste insoddisfatte in assemblea. D’altronde, anche la denuncia d’incertezza riguardante la sola posta delle rimanenze iscritte nell’attivo circolante – cui nella medesima sentenza si fa più dettagliato riferimento – è sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, nei termini già sopra precisati. Né occorre ripetere che la fondatezza o meno delle ragioni addotte dagli attori per negare legittimità a quella posta avrebbero potuto riflettersi sull’accoglibilità nel merito della loro domanda, ma non riguardano il requisito dell’interesse ad agire. Che poi la posta di bilancio contestata fosse di entità irrilevante, e quindi di per sé sola non tale da giustificare l’interesse all’impugnazione del bilancio medesimo, è stato escluso dalla corte d’appello con motivata argomentazione, che in questa sede non è consentito sindacare. 2.3. Delle ulteriori considerazioni svolte nell’impugnata sentenza in ordine alla situazione di conflittualità tra i soci ed al conseguente formarsi di patti di sindacato non mette conto occuparsi, non potendosi loro attribuire alcun reale peso decisivo. 3. Il secondo motivo di ricorso ripropone la questione, già dibattuta nei gradi di merito, se fossero legittime le richieste di chiarimento formulate in assemblea (per il tramite di un loro rappresentante) dalle socie che poi ebbero ad impugnare il bilancio, e se fossero sufficienti le risposte che a dette richieste l’amministratore fornì. 3.1. Va detto, però, che in questi termini la questione appare mal posta. La domanda volta a far dichiarare la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato il bilancio d’esercizio di una società di capitali o di una cooperativa non redatto secondo i precetti inderogabili di legge si fonda sul disposto dell’art. 2379 c.c., nella parte in cui siffatta norma prevede appunto la nullità delle deliberazioni assembleari aventi un oggetto illecito. Tale domanda – che lo espliciti o meno – necessariamente muove infatti dall’assunto che il bilancio redatto in difformità dai surriferiti precetti sia illecito, onde del pari illecito debba considerarsi l’oggetto dell’anzidetta deliberazione assembleare approvativa. Da ciò discende che i vizi sulla cui eventuale esistenza il giudice è chiamato a pronunciarsi non possono che essere riferiti al contenuto del bilancio, perché è questo che forma oggetto della deliberazione assembleare ed è perciò suscettibile di esser considerato lecito o illecito. S’è già detto prima che, sotto questo profilo, rileva anche l’eventuale violazione delle norme dettate al fine di garantire il necessario grado di chiarezza alle poste di bilancio, in considerazione della funzione informativa che ad esso compete. Per questa ragione possono talvolta assumere importanza anche i chiarimenti richiesti e forniti nel corso della seduta assembleare che precede l’approvazione del bilancio medesimo; ma non perché quei chiarimenti divengano, a loro volta, parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva deliberazione di approvazione, bensì in quanto possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare e, quindi, ad eliminare l’effetto del possibile vizio da cui quelle poste siano affette. Ove ciò si verifichi, l’originario difetto di chiarezza del bilancio risulta neutralizzato, non solo per il socio richiedente ma anche per gli altri soci e per i terzi (si ricordi che la pubblicazione del bilancio nel registro delle imprese riguarda anche il verbale assembleare: art. 2435 c.c.), e quindi non è più predicabile quel vulnus al diritto d’informazione che giustifica l’impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio. L’interesse a far dichiarare la nullità di tale deliberazione – in questo caso davvero – non sarebbe configurabile, avendo l’attore già conseguito prima ancora dell’esercizio dell’azione, per effetto dei chiarimenti ricevuti in assemblea, il risultato che giudizialmente potrebbe poi ottenere. Stando così le cose, il problema che nella vicenda in esame si sarebbe dovuto porre non era tanto quello se le richieste di chiarimento formulate nel corso dell’assemblea fossero o meno di per se stesse legittime, quanto piuttosto se le poste di bilancio fossero meno chiare, corrette e veridiche, essendo evidente che, in presenza di un bilancio ben redatto, la pretesa di ottenere ulteriori chiarimenti – quantunque non necessariamente illegittima – non avrebbe potuto in alcun modo influire sulla liceità della deliberazione di approvazione; e che viceversa, in caso di bilancio malamente redatto, vi sarebbe stato unicamente da accertare se le risposte eventualmente fornite in assemblea fossero state tali da rimediare ai denunciati vizi delle poste del bilancio medesimo. 3.2. La corte d’appello, nella motivazione dell’impugnata sentenza, non ha seguito lo schema logico sopra tracciato – e perciò detta motivazione va corretta –, ma non per questo la sua decisione merita di essere annullata. Le considerazioni sviluppate nella medesima sentenza, infatti, ed in particolare quelle concernenti la già più volte menzionata posta riguardante le rimanenze, stanno chiaramente ad indicare come detta corte abbia ravvisato in quella posta un grave difetto di chiarezza, tale da far fondatamente dubitare anche della correttezza del dato contabile in essa riportato, non fugato dalle evasive spiegazioni successivamente fornite dall’amministratore in assemblea. Si legge nella sentenza impugnata, in particolare, che la presenza di un documento contabile diverso dal bilancio, ma contemporaneamente consegnato ai soci, aveva evidenziato l’incongruità del dato concernente le rimanenze iscritte nell’attivo circolante dello stato patrimoniale per un ammontare non compatibile con quanto riportato in quel diverso documento, e che le spiegazioni rese in proposito – secondo le quali la differenza avrebbe riguardato “un già intervenuto acquisto di merce di fatto non consegnata” – apparivano inadeguate e poco credibili. Le obiezioni che la società ricorrente muove a tale rilievo non colgono nel segno. Che il dato contabile di cui si discute fosse quantitativamente di scarso rilievo è un opinione di parte ricorrente, che però – come già rilevato – non può prevalere sulla diversa valutazione espressa in proposito dalla corte territoriale, non censurabile in questa sede perché logicamente e congruamente motivata mediante il raffronto dell’entità del divario riscontrato con l’ammontare del patrimonio netto iscritto in bilancio e degli utili dell’esercizio. La pretesa discrezionalità tecnica degli amministratori nel redigere il bilancio non si vede in qual modo possa giustificare l’indicata incongruità del dato contabile e, comunque, lungi dall’attenuarlo, accentua il dovere degli amministratori medesimi di indicare con chiarezza le ragioni delle scelte discrezionali da loro operate. Neppure è persuasivo il tentativo di ulteriormente giustificare la suaccennata divergenza con l’affermazione secondo cui il documento informale consegnato ai soci rispondeva a criteri diversi da quelli dettati dalla legge vigente per la redazione del bilancio d’esercizio. Posto, invero, che la contemporanea presenza di due documenti contabili non coincidenti – ancorché uno di essi ufficiosamente redatto (ma pur sempre consegnato ai soci) – logicamente pone un problema di veridicità dei dati riferiti nel bilancio ufficiale, onde appaiono pienamente giustificate sul piano logico le considerazioni dell’impugnata sentenza in ordine alla non attendibilità (in difetto di esaurienti spiegazioni) del bilancio sul punto. Le obiezioni di parte ricorrente si risolvono in una spiegazione affatto generica della divergenza riscontrata tra detti documenti, spiegazione che non risponde ai rilievi dell’impugnata sentenza e che non fuga il dubbio di un’inammissibile confusione tra rimanenze e crediti verso terzi, né chiarisce se e come sia stato inserito i tra le prime il valore di merci non ancora effettivamente entrate nella disponibilità della società e, inammissibilmente, fa menzione di ulteriori elementi di fatto (un terzo documento contabile, che si asserisce sarebbe stato preso in esame dalla corte d’appello, ma del quale l’impugnata sentenza non fa invece cenno alcuno) non certo verificabili in sede di legittimità. 3.3. Le ulteriori questioni cui il motivo di ricorso accenna sono rese superflue da quanto sopra rilevato, essendo sufficiente l’illiceità della posta di cui s’è detto ad inficiare l’intero bilancio ed a determinare la nullità della deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato. 4. Ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare ora il quinto motivo di ricorso, perché esso riguarda la mancata ammissione di una prova per testimoni concernente appunto il tema dei chiarimenti forniti in assemblea in occasione della discussione sul bilancio d’esercizio contestato dalle odierne resistenti. Le censure in detto motivo non sono però fondate. Essendo stata la prova testimoniale dedotta in primo grado, come la stessa ricorrente riferisce, e non avendola evidentemente il tribunale ammessa, avrebbe dovuto l’appellante censurare tale mancata ammissione sin dall’atto d’appello, o comunque già in quell’atto reiterare la richiesta di ammissione in modo esplicito e chiaro. Si legge invece nel ricorso che la difesa della (allora) appellante si limitò a richiamare, “ai sensi dell’art. 346 c.p.c., tutte le deduzioni, produzioni e/o eccezioni del giudizio di primo grado”. Il che però non basta a far considerare la prova validamente dedotta in appello (e ne rende perciò tardiva la riformulazione in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado). La giurisprudenza di questa corte ha infatti da tempo chiarito come la disposizione del citato art. 346 c.p.c., attenga alla determinazione in appello del thema decidendum, e non del thema probandum, sicché essa si riferisce alle domande ed alle eccezioni proposte nel precedente grado, ma non anche alle istanze istruttorie non accolte; ed il più recente orientamento – al quale si intende dare qui ulteriore continuità – è nel senso che siffatte istanze neppur possono intendersi implicitamente riproposte nel grado successivo per il solo fatto che siano state reiterate le domande o le eccezioni a sostegno delle quali esse erano state formulate dinanzi al primo giudice, essendo invece onere della parte rinnovare la propria richiesta di ammissione di tali prove in sede di gravame nei termini e nelle forme previste per il giudizio di primo grado (cfr. Cass. 26 ottobre 2000, n. 14135, Cass. 25 novembre 2002, n. 16573, Cass. 4 aprile 2003, n. 5308, e Cass. 25 novembre 2003, n. 17904). 5. L’insieme delle considerazioni fin qui svolte priva il terzo motivo di ricorso di una parte del suo rilievo, perché, una volta acclarata la nullità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio per illiceità del suo oggetto, diviene palesemente superfluo discutere se la medesima deliberazione fosse altresì annullabile per un vizio intervenuto nel procedimento di approvazione, conseguente al difetto di costituzione dell’organo di controllo. Tuttavia, le questioni poste dal terzo motivo non possono essere del tutto accantonate, perché si riflettono anche sulla contestata validità dell’altra deliberazione adottata da quella medesima assemblea a proposito del compenso dell’amministratore (di cui tratta poi anche il quarto motivo). 5.1. Occorre premettere che la ricorrente non mette in discussione il presupposto giuridico dal quale muove la decisione impugnata, e cioè che le eventuali situazioni d’incompatibilità da cui sia colpito un sindaco di società operano di diritto, in modo automatico, senza la necessità di alcuna pronuncia assembleare (o di altro organo della società) che le faccia valere. La questione peraltro non è affatto pacifica in dottrina, ove non sono mancate autorevoli voci che (oltre a propugnare talvolta un eventuale diverso regime tra cause di decadenza cosiddetta sanzionatoria e cause di decadenza ordinaria, le quale ultime soltanto opererebbero di diritto) hanno ritenuto un accertamento della decadenza indispensabile perché possa farsi luogo alla sostituzione del sindaco decaduto, a norma dell’art. 2401 c.c., salvo talvolta però ipotizzare un eventuale effetto retroattivo dell’accertamento (e con ulteriori incertezze nell’individuare l’organo competente a disporre l’accertamento medesimo). Questa Corte, sia pure in tempi non recenti (si vedano Cass. 1° aprile 1982, n. 2009, Cass. 24 febbraio 1972, n. 530, e Cass. 11 maggio 1957, n. 1676), conformemente all’opinione di altra parte della dottrina, si è però pronunciata ripetutamente nel senso dell’automaticità della decadenza del sindaco, in presenza di una delle situazioni ipotizzate dall’art. 2399 c.c., non sembrando lecito ipotizzare al riguardo un procedimento accertativo che il legislatore non ha affatto previsto e deponendo il successivo art. 2401 c.c., in favore dell’immediato subentro del sindaco supplente. Non vi sono ragioni decisive per ribaltare ora siffatto orientamento, tanto più dopo che il legislatore – che pure in tema di società quotate ha disposto al riguardo, espressamente stabilendo che la decadenza dei sindaci di tali società debba essere accertata dal consiglio di amministrazione o, in difetto, dalla Consob: art. 148, ultimo comma, del D.Lgs. n. 58 del 1998, come da ultimo modificato – in occasione della riforma organica del diritto societario attuata col D.Lgs. n. 6 del 2003, ha rivisitato la citata disposizione dell’art. 2399 c.c., senza però nulla indicare quanto ad un eventuale procedimento di accertamento della decadenza del sindaco colpito da incompatibilità. Il che suona come conferma della già ritenuta non necessità di un siffatto procedimento accertativo e dell’operare automatico delle ipotizzate cause di decadenza. 5.2. Le doglianze della società ricorrente sono però volte a mettere in discussione la circostanza che, nel caso in esame, il rapporto di consulenza professionale intrattenuto dal sindaco rag. XX con la società comportasse davvero l’insorgere di una causa di decadenza. A tale riguardo va detto anzitutto che “il rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita” dal quale la citata disposizione dell’art. 2399 (sia nel testo vigente al tempo dei fatti di causa che nell’attuale) fa discendere l’ineleggibilità – e quindi la decadenza – del sindaco non si identifica necessariamente solo con un rapporto contrattuale di durata, in tal senso formalmente stipulato tra il professionista e la società. Esso ricorre anche in presenza di una pluralità di incarichi formalmente distinti e, tuttavia, tali da configurare uno stabile legame di clientela. Se così non fosse, risulterebbe sin troppo agevole aggirare la norma e ne verrebbe comunque palesemente tradita la ratio, che risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di chi è incaricato di delicate funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe in seguito esercitare dette funzioni di controllo. L’accertamento poi, in punto di fatto, delle caratteristiche continuative del rapporto tra il professionista e la società e della sua conseguente incidenza sul requisito dell’indipendenza del sindaco rientra nei compiti propri del giudice di merito, e non è quindi sindacabile in sede di legittimità, se non per eventuali vizi di motivazione. Vizi che, però, sono nel caso in esame solo genericamente denunciati, non potendosi a tal fine prendere in considerazione le mere divergenza di opinione della ricorrente rispetto alle valutazioni espresse dal giudice di merito, né apprezzare il diverso senso che la ricorrente medesima vorrebbe attribuire alle dichiarazioni rese dal predetto rag. XX, su cui la corte d’appello ha fondato il proprio convincimento, senza procedere ad un’integrale lettura di dette dichiarazioni (non riportate in ricorso nella loro interezza), che al giudice di legittimità non è consentita. 5.3. Altra questione è se, una volta riconosciuta l’esistenza e l’automatica operatività della causa di decadenza di uno dei sindaci, l’intero collegio sindacale debba considerarsi illegittimamente costituito (o addirittura giuridicamente inesistente, come si afferma in un passaggio della sentenza impugnata), con conseguente illegittimità degli atti da esso compiuti, o se tali atti possano restare validi nel caso siano stati adottati con il voto favorevole degli altri due componenti del collegio. In mancanza di una specifica disciplina circa l’invalidità degli atti del collegio sindacale, appare arbitraria la pretesa di fare applicazione della cosiddetta prova di resistenza anche per le deliberazioni di tale organo. Nel funzionamento e nella costituzione i stessa di un organo collegiale è insito, infatti, un meccanismo di reciproca integrazione dell’opera dei suoi componenti, che non si riduce alla semplice espressione di voto e non è quindi suscettibile di esser considerala solo a seconda del segno positivo o negativo del voto stesso, realizzandosi invece sovente forme di integrazione di competenze professionali diverse che, pur senza corrispondere a differenti funzioni, rendono tuttavia l’attività di ciascun componente dell’organo complementare a quella degli altri. Ne consegue che la decadenza di uno dei componenti del collegio sindacale, da cui deriva l’impossibilità del collegio stesso di correttamente operare con il numero minimo dei membri prescritti dalla legge, si risolve in un difetto di costituzione dell’organo e, di riflesso, in una ragione d’illegittimità degli atti da esso compiuti. Anche il terzo motivo di ricorso risulta perciò infondato. 6. Se può convenirsi con la corte d’appello che l’illegittima costituzione del collegio sindacale è destinata ad inficiare la regolarità del procedimento di approvazione del bilancio sociale e della deliberazione assembleare che lo conclude, perché la relazione dei sindaci costituisce indiscutibilmente un momento essenziale di detto procedimento, altrettanto non può dirsi per l’ulteriore deliberazione assembleare sulla quale si sofferma il quarto motivo del ricorso. Il rilevato vizio di costituzione del collegio sindacale, infatti, al pari di qualsiasi altro analogo vizio che possa eventualmente interessare la costituzione o il funzionamento di un altro organo della società, è idoneo ad incidere sulla legittimità degli atti da quel medesimo organo compiuti, ma non pure degli atti di organi diversi, salvo che – come nel caso già richiamato dell’approvazione assembleare del bilancio d’esercizio – si tratti di atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico. Al di fuori di tali ipotesi, pur essendo ben possibile (anzi, del tutto normale) che gli atti posti in essere da organi diversi di una medesima società siano idonei ad influenzarsi reciprocamente, onde il contenuto dell’uno può essere di volta in volta più o meno condizionato da quello dell’altro, non è postulabile che l’illegittima costituzione di uno di tali organi, di per sé sola, comprometta la validità degli atti compiuti da organi diversi. Nessuna norma o principio giuridico autorizza una simile conclusione, cui si oppongono la logica stessa cui è ispirato il funzionamento delle società di capitali ed il legittimo affidamento dei soci e dei terzi sulla certezza e sulla stabilità di atti intrinsecamente non viziati. Nulla perciò consente di ritenere che l’accertato difetto di costituzione del collegio sindacale sia idoneo a compromettere la validità di una deliberazione assembleare avente ad oggetto la determinazione del compenso spettante all’amministratore della società, adottata a norma del primo comma dell’art. 2389 c.c., perché tale deliberazione (a differenza dell’eventuale remunerazione per incarichi particolari, deliberata dallo stesso consiglio di amministrazione previo necessario parere dell’organo di controllo) non comporta alcun ruolo attivo del collegio sindacale; né il fatto che essa sia adottata nella medesima seduta in cui è stato approvalo il bilancio vale ad istituire tra le due delibere un nesso rilevante, dal punto di vista giuridico, non essendo comunque l’una deliberazione condizione di legittimità dell’altra e non essendo la determinazione del compenso una diretta conseguenza dei risultati del bilancio malamente approvato dall’assemblea (pur potendo accadere – ma solo in via di mero fatto – che ne venga influenzata). Diversa sarebbe la conclusione, ovviamente, se la determinazione del compenso spettante all’amministratore fosse in qualche modo commisurata agli utili risultanti dal bilancio. Ma non risulta che fosse così nel caso in esame. Il quarto motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto. 7. Me consegue che, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza deve essere cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti è senz’altro possibile integrare la parte annullata di detta sentenza con una pronuncia di merito direttamente emessa in questa sede, la quale, per le ragioni dianzi chiarite, comporta il rigetto della domanda proposta dalle attrici per far annullare (o altrimenti dichiarare invalida) la deliberazione assembleare della società Alfa con cui è stato determinato il compenso dell’amministratore. 8. Occorre altresì provvedere sulle spese dell’intero giudizio, che, tenuto conto dell’esito complessivo della causa, appare equo compensare per metà, condannando la società Alfa al rimborso della restante metà di quelle sostenute dalle attrici ed odierne resistenti. Tali spese vengono liquidate – per l’intero – in € 3.000,00 (di cui 2.000,00 per onorari), quanto al primo grado, in € 12.037,37 (di cui € 10.500,00 per onorari ed € 1.380,04 per diritti), per l’appello, ed in € 4.100,00 (di cui € 4.000,00 per onorari) con riguardo al giudizio di cassazione, oltre in tutti i casi alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M. – la corte
1) rigetta i primi tre motivi del ricorso ed il quinto; 2) accoglie il quarto motivo del medesimo ricorso e cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta; 3) decidendo nel merito, rigetta la domanda delle attrici volta a far dichiarare nulla o altrimenti invalida la deliberazione assembleare della Alfa S.p.a. con cui, in data 24 giugno 2000, è stato determinato il compenso dell’amministratore di detta società; 4) compensa per metà le spese dell’intero giudizio tra la Alfa S.p.a. e le predette attrici, condannando la prima a rifondere alle seconde la restante metà di tali spese, che liquida – per l’intero – in € 3.000,00 (tremila) per il primo grado, in € 12.037,37 (dodicimila trentasette, 37) per il secondo grado ed in € 4.100,00 (quattromilacento) per il giudizio di cassazione, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. |