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Cassazione Civile Sentenza n. 12219 - 11 marzo 2008

 

Imposta sulle successioni – base imponibile – Attivo ereditario – azioni non ammesse alla quotazione di borsa – Quote di società non azionarie – Determinazione – Sulla base della situazione patrimoniale societaria

 

Massima

Ai fini dell’imposta sulle successioni, il valore delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell’attivo ereditario, deve essere determinato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 346 del 1990 (nel testo applicabile ratione temporis, prima della modifica di cui alla L. n. 342 del 2000), avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, ossia assumendo quali elementi di valutazione i dati contabili desumibili dal bilancio di esercizio o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (salvi, il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità delle risultanze contabili) e, in difetto di questi, al valore complessivo dei beni e diritti appartenente all’ente, detratte le passività. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può procedere autonomamente all’accertamento di maggior valore delle partecipazioni prescindendo dal bilancio specie, ove (come nella specie) la veridicità dello stesso non sia messa in dubbio.

 

 

Sentenza per esteso

Svolgimento del processo – X, Y e Z, quali eredi di XX, proponevano opposizione avverso l’avviso di rettifica e liquidazione maggiore imposta notificato l’11 novembre 1998, con il quale: a) veniva rettificato in lire 25.720.000 il valore della partecipazione per un terzo del de cuius nella società Alfa S.a.s. e determinato un valore di avviamento per tale quota di lire 490.000.000; b) veniva compreso nell’asse ereditario un credito di lire 7.039.346.335 vantato dal de cuius nei confronti della stessa società, iscritto tra le passività della medesima nei bilanci 1994 e 1995. Ricorrevano gli eredi rilevando il difetto di motivazione e l’infondatezza nel merito della pretesa fiscale attesa la negativa situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava della società, per cui non era configurabile alcun avviamento, mentre il credito vantato del de cuius era praticamente inesistente o comunque inesigibile in considerazione del ruolo da lui svolto nell’ambito della struttura sociale in questione, di cui era l’unico socio accomandatario e l’unico fideiussore.

La Commissione tributaria provinciale adita accoglieva il ricorso dei contribuenti con decisione confermata in sede d’appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia con la sentenza n. 81/23/02.

Ricorre l’Amministrazione finanziaria per la cassazione della sentenza in epigrafe sulla base di due motivi; resistono i contribuenti con controricorso, illustrato da successiva memoria.

 

Motivazione della decisione – L’Amministrazione ricorrente deduce con la prima censura, la violazione degli artt. 16 del D.Lgs. n. 346 del 1990, e 22 del D.P.R. n. 637 del 1972, con riferimento all’annullamento dell’accertamento nella parte relativa del netto patrimoniale di lire 25.720.000. L’ufficio fiscale ha invero rilevato tale dato, senza procedere ad alcuna valutazione discrezionale, ma soltanto tenendo conto del patrimonio netto della società, alla data di apertura della successione, come esposto nel bilancio 1993 della stessa società. La doglianza è fondata in quanto l’operato dell’ufficio è conforme a quanto previsto dallo specifico precetto legislativo ed alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui ai fini dell’imposta sulle successioni, il valore delle azioni non ammesse alla quotazione di borsa e delle quote di società non azionarie, comprese nell’attivo ereditario, deve essere determinato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 346 del 1990 (nel testo applicabile ratione temporis, prima della modifica di cui alla L. n. 342 del 2000), avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società, ossia assumendo quali elementi di valutazione i dati contabili desumibili dal bilancio di esercizio o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (salvi, il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la veridicità delle risultanze contabili) e, in difetto di questi, al valore complessivo dei beni e diritti appartenente all’ente, detratte le passività. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non potrebbe procedere autonomamente all’accertamento di maggior valore delle partecipazioni prescindendo dal bilancio – come pretendono i controricorrenti – tanto più che la veridicità dello stesso non è stata mai messa in dubbio Cass. n. 14173 del 24 settembre 2003; Cass. n.2955 del 10 febbraio 2006; Cass. n. 12422 del 28 maggio 2007).

Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990, con riferimento alla questione della tassabilità ai fini dell’imposta di successione, del credito di lire 7.039.346.335 iscritto tra le passività della società nel bilancio al 21 dicembre 1994 a favore del de cuius XX. Trattasi invero di un sicuro credito del defunto nei confronti della stessa società e quindi pacificamente rientrante nell’asse ereditario, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 346 del 1990. A nulla rilevano le osservazioni in proposito dei primi giudici, secondo i quali , in considerazione della posizione di XX socio accomandatario e fideiussore della società stessa, tale credito sarebbe verso se stesso e quindi stante l’andamento negativo della società, un credito in definitiva non esigibile.

Anche tale censura appare fondata.

Invero il credito in esame rientra senz’ombra di dubbio tra le passività della società essendo stato iscritto nel relativo bilancio, per cui l’ufficio fiscale non poteva di certo ignorarlo, alla luce delle considerazioni sopra svolte (Cass. n. 7015 dell’8 maggio 2003). Nessun rilevo possono avere le considerazioni sulla peculiarità di detto credito, attesa la pacifica veridicità delle risultanze contabili attestate nel bilancio della società in parola.

In sintesi il ricorso deve essere accolto siccome fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, che non è in linea con la regula iuris sopra formulata; la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che deciderà – anche per le spese di questo giudizio – in conformità dei principi di cui sopra.

 

P.Q.M. – accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per le spese di questo giudizio.