Cassazione civile, sez. lavoro, 14 giugno 2006, n. 13731
Nota e Massima
Con la sentenza n. 13731 del 14 giugno 2006, la Cassazione ritorna sul valore della quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore - nel caso in esame un ex dipendente dell’ENEL Distribuzione s.p.a. – per chiarire che non basta il riferimento generico ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, effettuata nella dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, ma occorre che il documento, per la sua formulazione letterale o sulla base di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, sia interpretabile nel senso di dichiarazione consapevole – da parte del lavoratore - dei diritti in esso indicati e ai quali espressamente si intende abdicare o transigere.
Fatto
La sentenza specificata in epigrafe, pronunciata in grado di appello, ha
condannato l’ENEL Distribuzione s.p.a. alla rideterminazione del trattamento di
fine rapporto dovuto all’ex dipendente odierno intimato ed al pagamento delle
relative differenze come conseguenza dell’affermata computabilità del compenso
per lavoro straordinario continuativo, da costui prestato nel periodo maggio
1981 - maggio 1982, nell’indennità di anzianità maturata alla data di cessazione
del rapporto.
In particolare, per quanto rileva nella presente sede, la Corte d’appello: a) ha
escluso che l’atto di quietanza sottoscritto dal dipendente e dedotto dalla
società - ritenuto dal primo giudice assorbente e decisivo per il rigetto della
pretesa del lavoratore, in ragione del decorso del termine decadenziale previsto
dall’art. 2113 c.c. - fosse idoneo a integrare una rinuncia, in quanto la
dichiarazione contenuta in tale atto, sebbene fosse riferita al t.f.r., non
conteneva la specifica indicazione del diritto alla inclusione dello
straordinario nel computo della cd. retribuzione differita, sicchè la mera
affermazione di non avere null’altro a pretendere, pur nella consapevolezza dei
criteri adottati dall’ENEL per il calcolo del t.f.r. medesimo, non consentiva di
configurare un intento abdicativo in relazione al diritto in contestazione; b)
ha escluso, altresì, che nella specie fosse maturata la prescrizione eccepita
dalla società, osservando, al riguardo, che il diritto al t.f.r. sorge alla
cessazione del rapporto di lavoro e solo da tale epoca decorre il termine di
prescrizione, mentre, a tali fini, non può attribuirsi rilievo alla
comunicazione degli accantonamenti nel corso del rapporto; c) ha ritenuto che la
norma contrattuale prevedente la corresponsione di quattro mensilità aggiuntive
al momento della risoluzione del rapporto non aveva alcun nesso con l’indennità
di anzianità e con la relativa quantificazione, onde non poteva ritenersi
migliorativa della disciplina legale; d) ha affermato che al lavoro
straordinario svolto periodicamente dal dipendente ed obbligatorio per contratto
doveva riconoscersi carattere di continuità, atteso che, in particolare, dalle
buste- paga prodotte in giudizio, era risultata la corresponsione del compenso
per straordinario nelle retribuzioni di tutti i mesi.
Di questa sentenza ha chiesto la cassazione l’ENEL Distribuzione s.p.a., con
ricorso affidato a quattro motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c.,
degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in una con vizi di
motivazione.
Si censura la sentenza impugnata per aver qualificato come continuativo il
lavoro straordinario svolto dal dipendente sulla sola base dei prospetti
mensili, attestanti la corresponsione dei compenso straordinario, con una
valutazione priva di adeguati riscontri probatori, idonei, in particolare, a
configurare le prestazioni svolte in orario straordinario come funzionali al
normale fabbisogno dell’impresa e ad escludere ragionevolmente che le medesime
prestazioni lavorative fossero occasionali, transitorie o saltuarie (ad esempio,
per essere collegate ad eventi eccezionali o a "picchi anomali" di attività).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e
1362 c.c., ss., nonchè vizi di motivazione.
Si sostiene che è illogica e contraddittoria la motivazione con cui la Corte
d’appello ha escluso l’efficacia della dichiarazione di rinuncia e transazione
sottoscritta dal lavoratore, violando i principi di ermeneutica contrattuale
applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali di contenuto negoziale. Infatti
- ad avviso della ricorrente - la sentenza impugnata ha errato nella valutazione
circa l’effettiva intenzione del dichiarante, trascurando di considerare la
dichiarazione in modo rispondente al significato proprio delle espressioni
usate, al riferimento temporale, al complesso dei documenti scritti -
direttamente collegati ad essa - e al comportamento del dichiarante; in
particolare, poiché il lavoratore aveva agito per far valere non già un diritto
a sè stante ed autonomo dal diritto di credito relativo al complessivo
trattamento di fine rapporto, bensì una pretesa, pur sicuramente azionabile
autonomamente ma comunque attinente solo all’esatta quantificazione di tale
trattamento (ossia la computabilità, a tal fine, del compenso per il lavoro
straordinario di un certo tipo), sarebbe stato necessario verificare se un
ipotetico (al momento della rinuncia) diritto parzialmente diverso da quello
oggetto della quietanza ed in essa chiaramente menzionato potesse essere stato
oggetto di espressa od implicita rinuncia. Tale indagine - avuto riguardo al
dato oggettivo costituito dall’importo complessivo corrisposto al lavoratore
calcolato secondo i dettami della L. n. 297 del 1982 e del c.c.n.l. per i
dipendenti ENEL e comprendente una somma quale indennità di anzianità maturata a
tutto il 31 maggio 1982, una somma quale indennità di fine rapporto e
un’ulteriore somma quale importo delle mensilità aggiuntive di cui all’art. 43
c.c.n.l., e tenuto conto che detta elencazione concretizza quello che nella
dichiarazione di quietanza viene definito "trattamento globale di fine lavoro",
anche di miglior favore, con particolare riguardo alle voci componenti il t.f.r.
- avrebbe dovuto portare alla conclusione che una quietanza liberatoria dal
tenore così ampio era stata rilasciata allo scopo di rinunciare, anche a fine
transattivo, ad ogni pretesa concernente il trattamento di fine rapporto.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c.,
della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 4, dell’art. 1362 c.c., e segg., in una
con vizi di motivazione. Si censura l’affermazione della Corte territoriale
secondo cui l’attribuzione al lavoratore, oltre al t.f.r., di quattro mensilità
di retribuzione (cd. mensilità aggiuntive) non integra un trattamento più
favorevole di quello che costui avrebbe ottenuto conteggiando il compenso per
straordinario ante 31 maggio 1982 e si sostiene che la disciplina contenuta
nell’art. 43 del c.c.n.l. del 1983, sostanzialmente produttiva di quella
precedente (1979), mostra chiaramente che la corresponsione dell’anzidetta
erogazione ha carattere generalizzato, vale cioè per tutti i casi di cessazione
del rapporto e va, pertanto, ad integrare la indennità di anzianità; il che, del
resto, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c.,
n. 5 e art. 2934 c.c., ss., in relazione alla L. n. 297 del 1982, art. 2, per
non avere il giudice a quo considerato che, essendo stato comunicato al
lavoratore, in conformità al disposto della L. n. 297 del 1982, art. 2,
penultimo comma, il prospetto degli accantonamenti utili ai fini della futura
liquidazione del t.f.r., ivi compreso quello corrispondente all’importo
dell’indennità di anzianità maturata fino al momento dell’entrata in vigore
della detta legge, con indicazione delle singole voci retributive assunte a base
del relativo calcolo, il destinatario era nella condizione di maturare, fin dal
momento di questa comunicazione, piena consapevolezza dell’esclusione del
compenso per lavoro straordinario dal coacervo di quelle, cosicchè avrebbe
potuto e dovuto proporre nel termine di prescrizione decennale l’azione di
accertamento del suo diritto all’accantonamento anche della quota corrispondente
al menzionato compenso. Inutilmente decorso, nella specie, tale termine,
l’intervenuta prescrizione dell’azione di accertamento precluderebbe l’esperibilità
anche dell’attuale azione di condanna, essendo l’una il necessario presupposto
dell’altra.
Per ordine logico devono essere esaminate, dapprima, le questioni - di carattere
pregiudiziale - relative alla decadenza dell’azione, ex art. 2113 c.c. (secondo
motivo), e alla prescrizione del diritto azionato (quarto motivo), e,
successivamente, quelle (inerenti alla non cumulabilità del trattamento legale
con quello convenzionale più favorevole (terzo motivo) e alla configurabilità
del lavoro straordinario in relazione al requisito della continuità (primo
motivo).
Il secondo motivo non è fondato.
Come questa Corte ha più volte affermato (cfr. ex multis Cass. 11 luglio 2001 n.
9407), la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una
dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una
serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla
prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può
assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di
impugnare nel termine di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti
accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di
altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata
con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e
con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e
non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una
volontà dispositiva dell’interessato.
Nella specie - come già osservato da questa Corte in analoghe controversie (cfr.
Cass. 20 ottobre 2004 n. 20516) - è pacifico, in base all’accertamento del
giudice di merito, che l’atto di quietanza in questione non contenesse alcun
riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini
dell’indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico
riferimento all’indennità di anzianità maturata al 31 maggio 1982, del tutto
inidoneo a radicare nel lavoratore la consapevolezza" di dismettere la pretesa
(poi azionata) al computo suddetto. Nè alla quietanza medesima poteva
riconoscersi specificità per il fatto che essa elencasse, oltre all’indennità di
anzianità, anche le somme imputate rispettivamente a trattamento di fine
rapporto ed a mensilità aggiuntive di cui all’art. 43 c.c.n.l., trattandosi
null’altro che di voci aggiuntive e distinte da quella in contestazione e non
già di specificazione di quest’ultima.
Parimenti, non rileva la circostanza - dedotta ulteriormente dalla società - che
nella quietanza il lavoratore abbia dato atto che "il trattamento globale di
fine lavoro" era di miglior favore con particolare riguardo alle varie
componenti del t.f.r., trattandosi all’evidenza di una mera dichiarazione di
scienza in ordine al (ritenuto) carattere satisfattivo del computo effettuato
dalla società e non di un atto abdicativo. Pertanto, correttamente la Corte
d’appello, pur considerando sotto altro profilo il tema del possibile
trattamento di miglior favore in ragione del riconoscimento delle mensilità
aggiuntive, non l’ha valutato sotto il profilo della sua (insussistente)
idoneità ad incidere sulla qualificazione dell’atto di quietanza del lavoratore.
Non fondato è anche il quarto motivo di ricorso.
L’interesse ad agire, in termini generali, senza confondersi con il diritto,
costituendo una condizione per far valere il diritto medesimo mediante l’azione,
si identifica nell’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente
apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice.
Nell’azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza
oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare
all’interessato un pregiudizio concreto ed attuale (cfr., per tutte, Cass., sez.
un., 10 agosto 2000 n. 565 e, più di recente, Cass. 7 giugno 2003 n. 9172; 14
novembre 2002 n. 16022; 5 marzo 2001 n. 3157).
La giuridicità di una qualsiasi situazione di vantaggio, come tale protetta
dall’ordinamento in modo immediato e diretto in capo ad un determinato soggetto,
sì da assurgere al rango di diritto, mentre si concreta in un coacervo di poteri
o di facoltà che ne costituiscono lo specifico contenuto e valgono a distinguere
l’una dall’altra, poiché rappresentano l’intrinseco di ciascuna, postula un
requisito che, per essere a tutte comune, si configura come estrinseco e si
identifica nella necessaria certezza della sua esistenza, della quale, in
presenza dei suindicati presupposti, è consentito l’accertamento giudiziale.
Orbene, quando sia posta oggettivamente in discussione la certezza di una
situazione giuridica, intesa come bene in sè, senza che vengano in rilievo i
suoi specifici contenuti identificativi, e tanto si ponga come fonte di attuale
pregiudizio per il titolare di quest’ultima, lo stato di incertezza si sostanzia
in una illegittima situazione di fatto continuativa, che si protrae de die in
diem, così da rinnovare quotidianamente le condizioni di interesse ad agire, per
ottenerne dal giudice la rimozione.
Si tratta, in sostanza, di un fatto che non può considerarsi istantaneo, ma si
apprezza per la sua stessa permanenza, sicchè, prima che questa cessi, non è
dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della
prescrizione dell’azione di accertamento, mentre la sua cessazione fa venir meno
il presupposto di tale azione, determinando, per definizione, l’insussistenza
del fattore di incertezza.
In questi termini, può dirsi che l’azione meramente dichiarativa è dotata del
requisito dell’imprescrittibilità, mentre prescrittibile è il diritto, quando la
sua esistenza venga invocata non in sè e per sè, ma strumentalmente al concreto
conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del
diritto medesimo.
Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del
diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso
esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perchè, mentre la
mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione,
risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilità della
seconda, è la possibile prescrizione di questa che può precludere l’azione di
mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il
diritto, con conseguente impossibilità di realizzazione pratica del suo
contenuto, viene meno, di norma, ogni utilità dell’accertamento della sua mera
esistenza, così difettando il ricordato presupposto dell’invocazione dell’officium
judicis (cfr.
Cass. 9 aprile 2003 n. 9575; 16 gennaio 1997 n. 382; 23 ottobre 1991 n. 11215; 6
maggio 1991 n. 4886).
Corollario delle esposte considerazioni è quello dell’indifferenza della causa
dello stato di incertezza che legittima all’azione di accertamento, la cui
imprescrittibilità scaturisce dal perpetuarsi di uno stato siffatto e non dalla
natura delle ragioni che lo determinano, sicchè le conclusioni cui si è
pervenuti non mutano, sia nel caso in cui la composizione della base di computo
del trattamento di fine rapporto sia stata conosciuta mediante la comunicazione
degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in
discussione a seguito dell’eventuale erogazione di anticipazioni. Quel che
conta, infatti, è la situazione di incertezza che da luogo all’azione di
accertamento, attraverso la quale il lavoratore può far valere il suo diritto:
il quale, giova precisare, può essere tutelato, distintamente, mediante l’azione
di accertamento, fin tanto che persista l’interesse ad eliminare lo stato di
incertezza, e mediante l’azione di condanna, una volta che il rapporto sia
cessato.
Parimenti infondato è il terzo motivo.
In più occasioni questa Corte ha enunciato il principio di diritto secondo il
quale, in tema di indennità di fine rapporto, il confronto fra la disciplina
legale e quella convenzionale, agli effetti previsti dall’art. 1419 c.c.,
impone, da un lato, la considerazione unitaria di tutte le disposizioni pattizie
che incidono sulla determinazione della base di calcolo dell’indennità stessa,
anche attraverso la previsione di maggiorazioni aggiuntive, e, dall’altro, la
valutazione, parimenti unitaria, derivante dall’integrale applicazione della
norma di legge (Cass. 1 febbraio 1994 n. 988; 7 maggio 1991 n. 5068).
Ma ha anche avuto modo di precisare che l’anzidetto principio è applicabile
soltanto se, all’esito dell’operazione di ermeneutica contrattuale che deve
compiere il giudice del merito, si giunge a qualificare la maggiorazione
aggiuntiva come componente del trattamento di fine rapporto, mentre
l’individuazione di un titolo diverso ed autonomo conduce alla conseguenza che
il datore di lavoro deve riconoscere sia quel trattamento (calcolato ai sensi di
legge) che l’erogazione aggiuntiva, senza decurtazioni di sorta (Cass. 6
dicembre 2002 n. 17418; 4 giugno 1994 n. 5418; 1 febbraio 1994 n. 988).
A conforto di tale conclusione la Corte ha richiamato il disposto, della L. n.
297 del 1982, art. 4, comma 5, il quale prevede che restano salve le indennità
corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da
quelle dell’indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque
denominate, sottolineando come, con tale previsione, il legislatore abbia inteso
precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al
"titolo" del trattamento di fine rapporto, sussister do la possibilità, per il
datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione
del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del
detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.
A quest’ultima conclusione è giunta la Corte d’appello, la quale ha interpretato
la norma convenzionale che dispone l’erogazione in favore dei dipendenti di
quattro mensilità aggiuntive nel senso che la stessa non ha inteso dettare una
disposizione derogatoria della disciplina legale dell’indennità di buonuscita. A
fronte di una tale puntuale interpretazione del giudice di merito, condotta alla
luce delle richiamate disposizioni legislative, le osservazioni critiche svolte
in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato
interpretativo della norma contrattuale, considerato preferibile a quello
accolto nella sentenza censurata, soprattutto in base all’argomento - di tipo
"residuale" - che l’assimilazione delle mensilità aggiuntive al t.f.r. sarebbe
meglio compatibile con tutte le ipotesi contrattuali per le quali l’emolumento è
previsto. Ma una prospettazione siffatta, oltre ad essere poco convincente di
per sè, in quanto pretende di "ricondurre" nell’area del t.f.r. ogni emolumento
di dubbia natura, è comunque ritenuta inammissibile dalla giurisprudenza della
Corte nell’ambito del sistema processuale anteriore alle modifiche introdotte
dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (v. Cass. 21 novembre 2003 n. 17749; 20 agosto
1997 n. 7738; 26 giugno 1996 n. 5893; 2 febbraio 1996 n. 914), in quanto
insufficiente a porre in dubbio l’accertamento di fatto in cui si risolve
l’interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e ad integrare un
vizio denunciabile in sede di legittimità; mentre è opportuno precisare che,
rispetto alla interpretazione della medesima clausola di un contratto collettivo
di diritto comune, è ben possibile che, in sede di legittimità, si giunga a
diverse conclusioni, giacchè la decisione della Corte dipende, di volta in
volta, dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la
verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo
adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione (Cass.
13 giugno 2003 n. 9499).
Infine, anche il primo motivo è infondato.
Pronunciando in analoghe controversie, questa Corte ha avuto modo di precisare
che l’affermazione della continuità del lavoro straordinario reso per un certo
tempo, mentre non può fondarsi sull’accertamento di una semplice reiterazione
delle prestazioni eccedenti l’orario normale, trova invece giustificazione
allorchè il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato
nella duplice condizione di una verificata regolarità o frequenza o periodicità
della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalità,
transitorietà o saltuarietà; in particolare, si è aggiunto, occorre misurare la
riconoscibilità di regolarità, frequenza o anche mera periodicità di una
prestazione eccedente l’orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con
costanza ed uniformità "per un apprezzabile periodo di tempo", così da divenire
abituale nel quadro dell’organizzazione del lavoro (cfr.
ex multis Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Id., 10 marzo 2005 n. 5234;
Id., 11 marzo 2005 n. 5362).
In base a tali principi deve ritenersi del tutto congrua, nella specie,
l’affermazione del giudice di merito dell’esistenza della continuità dello
straordinario, essendo essa fondata non già sulla mera asserzione che lo
straordinario prestato era legato ad una stabile necessità dell’impresa di
provvedere all’erogazione dell’energia elettrica senza interruzioni, sospensioni
o disfunzioni (come era invece avvenuto in altre pronunce di merito che hanno
dato luogo alla cassazione con rinvio: v. per es. la citata Cass. n. 20278 del
2004), ma sullo specifico accertamento che ha evidenziato il ripetersi delle
prestazioni straordinarie con costanza e uniformità lungo un apprezzabile arco
temporale, in particolare essendo risultato che i compensi per lavoro
straordinario erano stati corrisposti, nell’anno antecedente la data del 31
maggio 1982, in maniera costante e continuativa (laddove, peraltro, anche la
eventuale variazione di "intensità" dello straordinario - così come rilevata
dalla società ricorrente, nel senso, cioè, che in qualche mese lo straordinario
poteva essere molto elevato e in qualcun altro esiguo o addirittura mancante -
non dimostra una significativa oscillazione, ma, piuttosto, prova che, durante
il periodo considerato, l’effettuazione dello straordinario era la regola, e non
l’eccezione).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente va condannata alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 385
c.p.c., con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio,
liquidate in Euro 38,00 per esborsi ed in Euro mille per onorari, oltre a spese
generali, I.V.A. e C.P.A..