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Corte di Cassazione, sez. lav., 15.10.2007, n. 21540

 

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI

 

Massime

a) il subappaltatore, anche se esegue lavori appaltati ad altri, assume con l'autonoma gestione dell'attività la piena responsabilità di quanto accade nel luogo di lavoro e pertanto risponde del danno causato ai suoi dipendenti da fatti materialmente compiuti da terzi; l'eventuale ingerenza dell'appaltatore nella zona di lavoro riservata all'impresa subappaltatrice esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore. Ne consegue che, in difetto della suddetta ingerenza, l'azione di rivalsa che 1’Inail può esercitare in relazione alle prestazioni erogate all'infortunato legitti­mamente si indirizza nei confronti sia del­l'appaltatore, a norma dell'art. 10 d.p.r. 30.6.1965, n. 1124, che del subappaltatore.

(b) L'art. 112 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124, sottopone ad un termine triennale l'esercizio dell'azione di regresso de­l1'Inail nei confronti delle persone civil­mente responsabili, che abbiano subito sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile. Il predetto termine è di pre­scrizione e dunque suscettibile di interruzione e sospensione secondo le cause ordinarie.

 

 

Sentenza per esteso

II fatto. Con ricorso al Tribunale di Siracusa 1'Inail chiese la condanna di Giovanni Basile (appaltante) e Giovanni Cassarino (subappal­tante) al rimborso delle somme corrisposte dal­l'Istituto agli eredi di Santo Giannone, decedu­to a causa di infortunio sul lavoro, fatto per cui era intervenuta anche condanna penale dei convenuti per omicidio colposo.

II primo giudice accolse l'azione di regresso. Con sentenza del 17 luglio 2003 la Corte d'Ap­pello di Catania respinse l'impugnazione.

Afferma il giudicante che, poiché 1'Istituto aveva effettuato validi atti interruttivi a caden­za biennale, l'eccezione di prescrizione era in­fondata.

Poiché la responsabilità dell'appaltatore per danni subiti da terzi non sussiste solo ove la sua libertà e la sua autonomia siano state escluse da un'assoluta ingerenza del committente che resterebbe l'unico responsabile, e poiché nel caso in esame non sussiste, il Cassaríno non è estraneo all'azione di regresso.

Nell'azione civile di risarcimento, la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, all'illiceità pe­nale ed alla riferibilità dello stesso alla condot­ta dell'imputato. E nel caso in esame il primo

giudice ha correttamente utilizzato tali elemen­ti ai fini della decisione.

Per la cassazione di questa sentenza Giovan­ni Cassarino propone ricorso, articolato in quattro motivi; l'Inail resiste con controricorso.

I motivi. 1. - Con il primo motivo, denun­ciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli arti. 1916­2053 cod. civ. e degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente so­stiene che (1. a) l'azione di recupero ex artt. 10 e 11 del D. I'. R. 30 giugno 1965 n. 1124 è prevista nell'ipotesi in cui l'infortunio sia stato causato dai preposti alla direzione dell'azienda od alla sorveglianza dell'attività lavorativa: non ove si agisca contro il terzo che sia esterno al rischio protetto dall'assicurazione; (1. b) il giudice avrebbe dovuto accertare che il lavoratore che aveva causato l'infortunio lavorasse alle di­pendenze del Cassarino; (1. c) nel caso in esame, dal giudicato penale risulta che l'infortu­nio fu causato da un automezzo guidato dal di­pendente del Basile.

1. bis. Il motivo è infondato.

1. bis. a. Su un piano generale è da affermare quanto segue.

L'azione esercitata dall'Inail nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, nel caso di accertata responsabilità penale del datore di lavoro e dei suoi preposti alla direzione del­l'azienda o alla sorveglianza dell'attività lavorati­va, configura un'azione spettante non solo nei confronti del datore di lavoro, bensì nei confron­ti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288). Per quanto attiene specifi­camente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sem­pre appaltatore, assume con l'autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro.

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Ed è responsabile anche per il danno causato ai suoi dipendenti da fatti materialmente effet­tuati da terzi.

L'esclusione di questa responsabilità esige che il datore dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il fatto del terzo, e che questo fatto sia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro svolto dall'impresa; ed in tale modo provi l'estraneità del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro svolto (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016).

Poiché l'obbligo del datore e la conseguente responsabilità si estende in tutto lo spazio della sua azienda, l'onere della predetta prova è a dirsi anche per il danno causato dal dipendente di altra impresa (impresa appaltante) che svol­ga contingentemente la sua opera nello stesso luogo ove l'impresa subappaltante lavori.

Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappalta­tore (Cass. 9 aprile 2006 n. 9065), anche l'inge­renza del subappaltatore nel luogo di lavoro dell'impresa subappaltante esclude la respon­sabilità del subappaltatore ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine alla utilizzazione dei relativi mezzi.

1. bis. b. Nel caso in esame, la sentenza affer­ma incontestatamente che il Cassarino era il su­bappaltante; in tal modo egli era preposto alla materiale gestione del lavoro (anche se per ese­guire lavori appaltati al Basile). Al Cassaríno è riferibile il fatto verificatosi in tale esecuzione.

E questa riferibilità diventa il materiale fon­damento della responsabilità, ove intervenga sentenza penale di condanna come previsto da­gli arti. 10 terzo comma ed 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Era onere del Cassarino la prova della non riferibilità del fatto alla sua gestione. Nell'ambito di questo onere, il fatto che il la­voratore che aveva causato l'infortunio lavoras­se alle dipendenze del Basile (fatto peraltro non autosufficientemente esposto dal ricorren­te) resta pertanto irrilevante.

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli arti. 10 ed 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché insufficiente e contraddittoria

motivazione, il ricorrente sostiene che (come eccepito anche in sede d'appello) il termine triennale previsto dagli arti. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 non è di prescrizio­ne, bensì di decadenza, e pertanto insuscettibi­le di interruzione: l'affermazione del giudican­te in ordine alla ritenuta interruzione del ter­mine era pertanto erronea.

2. bis. Anche il secondo motivo è infondato. 2. bis. a. Su un piano generale è da affermare che l'art. 112 quinto comma del D. P. R. 30 giu­gno 1965 n. 1124 contempla due ipotesi distin­te che disciplinano i tempi dell'azione di re­gresso; nella prima ipotesi (ove è previsto l'in­tervento della sentenza dichiarativa di non do­versi procedere), il termine è di decadenza; nel­la seconda ipotesi (che fa riferimento alla sen­tenza penale di condanna prevista dall'art. 11 del predetto D. P. R.), il termine è di prescrizio­ne (Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997 n. 3288).

2. bis. b. Nel caso in esame, in cui l'azione proposta dall'Inail si inquadra nell'ipotesi pre­vista dall'art. 112 quinto comma seconda parte del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124, il termine è di prescrizione, ed è pertanto suscettibile di interruzione.

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ. e dell'art. 43 del R. D. 16 marzo 1942 n. 73, il ri­corrente sostiene che (3. a) con la dichiarazione di fallimento il debitore è privato della legitti­mazione attiva e passiva, attribuita al curatore; (3. b) nel caso in esame, il Cassarino era stato dichiarato fallito con sentenza del 29 luglio 1980; poiché il ricorso introduttivo era stato depositato il 13 febbraio 1987, ed il concordato era stato omologato solo con sentenza del 16 febbraio 1987, la legittimazione processuale (riattribuita solo con la riabilitazione, nel 1996) al tempo dell'instaurazione del giudizio non sussiste; (3. c) il giudicante aveva erroneamente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che il Cassarino aveva proposto.

3. bis. Anche questo motivo è infondato.

3. bis. a. Su un piano generale, è da afferma­re che, nelle controversie di lavoro (ed in gene­re in quelle introdotte con il deposito del ricor­so), il deposito del ricorso è l'atto con cui si in­staura il giudizio.

Con l'atto (e senza che si costituisca un effet­

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tivo processuale rapporto con il convenuto) si adempie l'onere che l'attore ha di proporre l'azione. In tal modo si evita la decadenza (non essendo a tal fine necessaria la notifica: Cass. 21 maggio 2002 n. 7433; Cass. 6 aprile 2001 n. 5180) e si perfeziona l'impugnazione (non es­aendo necessaria la relativa notifica: Cass. 26 marzo 2001 n. 4352).

Con il deposito del ricorso, atto che resta estraneo alla formale conoscenza del destinata­rio, questi non diventa parte d'un rapporto processuale: il rapporto si costituisce solo pe­netrando effettivamente nella sua sfera perso­nale, con la notifica del ricorso (Cass. 7 dicem­bre 1962 n. 3292).

Da questi principi discende, quale specifica­zione, altro principio: la processuale legittima­zione del chiamato (quale situazione che con­senta al chiamato di far valere i propri diritti) assume rilievo nel momento in cui questi è ef­fettivamente investito della controversia (ed ha l'onere di far valere i propri diritti): non con il deposito bensì con la notifica del ricorso.

Ciò è a dirsi nell'ipotesi in cui il convenuto sia stato dichiarato fallito, e, tuttavia, prima della notifica del ricorso riacquisti la propria legitti­mazione processuale: poiché il rapporto proces­suale si costituisce solo con la notifica ed in tale momento il chiamato è processualmente legitti­mato, il rapporto è validamente costituito.

3. bis. b. Nel caso in esame, poiché il ricorso è stato depositato il 13 febbraio 1987, e tuttavia il 16 febbraio 1987 il chiamato ha riacquistato la propria legittimazione proces­suale (il 30 marzo 1987 ha depositato la pro­pria comparsa di costituzione e risposta), il rapporto processuale è stato validamente co­stituito.

4. Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 651 cod. proc. civ. e degli artt. 10 ed 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n. 1124 e degli artt. 1916 e 2697 cod. cív, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il giu­dicante ha giustificato la decisione con la sola sentenza penale di condanna, senza il riesame della prova yuivi raccolta e "senza avere pre­ventivamente proceduto alla dovuta valutazio­ne dei fatti"; né ha motivato la misura della somma.

b. bis. Anche questo motivo è infondato. Come affermato da questa Corte, anche alla luce del vigente art. 651 cod. proc. pen., nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha l'autorità di cosa giudicata quanto alla sussi­stenza del fatto in tutti i suoi elementi costitu­tivi accertati dal giudice penale (Cass. 1 giu­gno 2004 n. 1048).

Ciò è a dirsi anche per la misura del risarci­mento. "Nel processo avente per oggetto l'azione di regresso dell'Inail per le somme pa­gate all'infortunato a titolo di indennità e spese accessorie, poiché l'Istituto svolge la sua azione attraverso atti emanati a conclusione di proce­dimenti amministrativi, tali atti, come attestati dal direttore della sede erogatrice sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, e può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto ed offrano contestualmente di provarne il fon­damento; pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalle legge, e che il credito re­lativo alle prestazioni pagate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della cer­tificazione del direttore della sede (Cass. 1 di­cembre 1999 n. 13377).

5. I1 ricorso deve essere respinto. Ed il ricor­rente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Nulla è dovuto al Basile, per l'assenza d'ogni resistente attività processuale. (Omissis)