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Corte di Cassazione Sentenza 20 novembre 2009, n. 24539

 

 

Frazionamento del credito unico in più richieste giudiziali di adempimento

 

Nota

La pronuncia ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 novembre 2007, n.23726. Secondo l'opinione delle stesse Sezioni Unite occorre abbandonare il precedente orientamento espresso con la pronuncia n. 108 del 2000, laddove veniva ritenuta "ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall' inadempimento di un unico rapporto, chiedeva un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela, e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni". Non vi è dubbio infatti che tale posizione esprimesse un preciso rafforzamento delle ragioni creditorie a discapito di quelle debitorie che venivano seriamente compromesse attraverso la sanzione della plurima percorribilità processuale da parte del creditore medesimo. Il mancato e tempestivo adempimento dell’obbligazione legittimava, infatti, il creditore ad aggredire la parte debitoria a più riprese fino alla piena soddisfazione del proprio credito, esponendo l’obbligato ad un considerevole aggravio in termini di maggior somme dovute a titolo di interessi moratori e di rivalutazione monetaria oltre che di spese processuali. La Corte, richiamando il nuovo quadro normativo di riferimento, ribalta la precedente posizione escludendo la possibilità del frazionamento di cui si discute. Esso striderebbe, infatti, con l’attuale valorizzazione della regola di correttezza e buona fede, specificativa - nel contesto del rapporto obbligatorio - degli "inderogabili doveri di solidarietà" ex art. 2 della Costituzione nonché in relazione al canone del "giusto processo" di cui al novellato art. 111 della Costituzione.

 

 

Massima

 

Al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, non è consentito frazionare il proprio credito in plurime richieste giudiziali di adempimento; e ciò, sia nel caso in cui tali richieste risultino scaglionate nel tempo, sia quando le medesime siano contestuali.

 

 

Sentenza per esteso

 

Svolgimento del processo

Con 12 decreti ingiuntivi tutti in data 16 gennaio 2003 (dal n. 20/03 a 31/03) il giudice di pace di Montesarchio ha condannato il Comune di Montesarchio al pagamento della somma di Euro 11.430,93 in favore dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali portata dalla fattura n. ****.

Con atto 18 febbraio 2003 il Comune di Montesarchio ha proposto opposizione avverso tali decreti innanzi al giudice di pace di Montesarchio deducendo, da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva per non essere titolare del rapporto dedotto dall'Istituto; dall'altro, la inammissibile e ingiustificabile frammentazione del credito portato da una fattura in dodici quote portate da dodici decreti ingiuntivi: da ultimo, la mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., per la emissione dei decreti in questione.

Costituitosi in giudizio l'Istituto opposto ha resistito alla avversa opposizione chiedendone il rigetto attesa la nullità della opposizione e la decadenza dell'opponente dalla stessa, la inammissibilità della opposizione per sconfinamento della competenza per valore del giudice adito, l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione.

Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito giudice ha rigettato la opposizione perchè proposta con un unico atto anzichè con tanti atti distinti, quanti i singoli decreti opposti, sì che l'illegittimo cumulo delle opposizioni superava la competenza per valore del giudice adito.

Ha fatto presente, altresì, quel giudice che comunque il comune era legittimato al giudizio avendo sottoscritto l'affidamento dell'incarico e avendo effettuato precedenti pagamenti, che era legittima la frammentazione del creditore e sussistevano le condizioni di cui all'art. 633 e 642 c.p.c..

Gravata tale pronunzia dal comune di Montesarchio, nel contraddittorio dell'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali che costituitosi in giudizio ha resistito alla proposta impugnazione, il tribunale di Benevento sezione distaccata di Airola con sentenza 20 - 23 settembre 2005 ha rigettato l'appello.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 17 ottobre 2005 ha proposto ricorso, con atto 15 dicembre 2005 il comune di Montesarchio, affidato a tre motivi.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale notificato il 20 gennaio 2006 l'Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociale IPRS.

Motivi della decisione

1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

2. Motivi di ordine logico impongono di esaminare - con precedenza rispetto al ricorso principale - il ricorso incidentale.

Con questo l'Istituto Psicoanalitico Ricerche Sociali sollecita la "correzione della sentenza" impugnata:

- sia "sulla proposizione di un'unica domanda di opposizione e sul conseguente illegittimo cumulo eccedente la competenza per valore del giudice di pace" (primo motivo);

- sia "sulla inammissibilità di proposizione di appello invece del ricorso in cassazione (avverso la sentenza del giudice di pace)" (secondo motivo).

3. I riferiti motivi, per più aspetti inammissibili, per altri manifestamente infondati, non possono trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice da cui totalmente e senza alcuna giustificazione prescinde la difesa del ricorrente incidentale nel procedimento civile il controllo di legittimità sulle pronunce dei giudici di merito non si configura come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, bensì come uno strumento preordinato all'annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti devono denunciare in modo espresso e specifico, con puntuale riferimento a una o più delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, nelle forme e con i contenuti prescritti dall'art. 366 c.p.c..

Il giudice di legittimità, pertanto, non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma ha solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito a sostegno delle scelte operate nell'attribuire valore probatorio a un elemento emerso in istruttoria piuttosto che a un altro (in termini, ad esempio, Cass. 3 luglio 2008, n. 18202, specie in motivazione, nonchè Cass. 31 marzo 2008, n. 8299).

Contemporaneamente, deve ribadirsi:

- da un lato, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso. Il singolo motivo, anche prima della riforma, introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, anche se dottrina e giurisprudenza non hanno abbandonato la tradizionale distinzione tra errores in iudicando o vizi del giudizio, e errores in procedendo, o vizi di attività, soprattutto nelle ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento. La tassatività e specificità del motivo di censura esige, dunque, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 24 aprile 2008, n. 10667);

- dall'altro, che il vizio di motivazione riconducibile alla ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche la interpretazione e la applicazione (e, quindi, anche la non applicazione) delle norme giuridiche. In questo secondo caso - che ricade nella previsione dell'art. 360 c.p.c. n. 3 - il vizio di motivazione (ivi compresa la totale omissione della motivazione) in diritto non può avere rilievo di per sè in quanto se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni in diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dare luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008, n. 6041).

Pacifici i principi di diritto sopra ricordati, si osserva che nella specie, il ricorrente incidentale pur denunziando "correzione della sentenza sulla proposizione di un'unica domanda di opposizione e sul conseguente illegittimo cumulo eccedente la competenza per valore del giudice di pace" primo motivo e "correzione della sentenza sulla inammissibilità di proposizione di appello invece del ricorso in cassazione" secondo motivo, non indica sotto quale dei tassativi profili indicati nell'art. 360 c.p.c., ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 sono dedotte le censure proposte.

E' palese, di conseguenza - già sotto tale aspetto -la inammissibilità delle deduzioni sviluppate nel ricorso incidentale, atteso che a norma dell'art. 366 c.p.c., n. 3, nel testo applicabile ratione temporis il ricorso per cassazione deve contenere la pena di inammissibilità...i motivi per 1 quali si chiede la cassazione della sentenza, con la indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e nella specie non risultando indicato sotto quali, dei molteplici profili indicati dall'art. 360 c.p.c., comma 1, è censurata la sentenza impugnata e non essendo precisato quali siano le norme di diritto su cui le censure si fondano, deve escludersi che si sia a fronte a "motivi" di ricorso per cassazione formulati nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c..

3.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque - per completezza di esposizione - non può tacersi che entrambe le deduzioni in cui si articola il ricorso incidentale sono manifestamente infondate.

3.2.1. La più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice disattendendo un remoto procedente costituito da Cass. 28 giugno 1975, n. 2558 ha affermato che dal principio di economia processuale consegue la ammissibilità di un unico atto di opposizione avverso più ingiunzioni emesse su ricorso del medesimo creditore nei confronti dello stesso debitore (Cass. 26 marzo 2007, n. 7294).

Scartata, infatti, la tesi che l'opposizione a decreto ingiuntivo sia atto di impugnazione della validità del decreto - è certo, al riguardo, che secondo la dottrina e la consolidata giurisprudenza l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza sia della pretesa fatta valere con l'ingiunzione dal creditore, che rimane attore in senso sostanziale, sia delle eccezioni e delle difese dell'opponente (cfr. Cass. 19 maggio 2000, n. 6528) - si deve rilevare che una volta ritenuta la parificazione, dal punto di vista formale, dell'opponente all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione, cosi come si è pure costantemente affermato, non sussistono ostacoli a che l'opponente con una unica opposizione possa domandare il rigetto di più pretese creditorie avanzate nei suoi confronti con distinte ingiunzioni, secondo quanto dispone l'art. 104 c.p.c. (Cass. 26 marzo 2007, n. 7294, cit., specie in motivazione).

L'opponente, che - come si è detto - è attore nel giudizio di opposizione, propone una domanda di rigetto e non si vede perchè non debba essergli lasciata l'opportunità, nella ipotesi di decreti ingiuntivi proposti dallo stesso creditore nei suoi confronti, di cumulare in un unico processo più domande contro il medesimo creditore, ciò anche per un evidente principio di economia processuale, con risparmio di spese e di attività (Cass. 26 marzo 2007, n. 7294, cit.; Cass. 10 agosto 1977, n. 3683).

3.2.2. Deve escludersi contemporaneamente, da un lato, che il giudice di pace dovesse dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere delle opposizioni, dall'altro, che la sentenza resa dal giudice di pace fosse - come si invoca - suscettibile esclusivamente di ricorso per cassazione e non di appello.

Deve ribadirsi, infatti, che le opposizioni a più decreti ingiuntivi, proposte in unico atto, danno luogo ad un valido rapporto processuale, su cui non hanno alcuna influenza le mere irregolarità fiscali, derivanti dalla mancata proposizione delle opposizioni con atti distinti, nè la unicità dell'atto, contenente le contestuali opposizioni, ha influenza sulla competenza per valore, che non è modificata neppure dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., nè e comunque idonea a spostare la competenza funzionale del giudice, che emise i decreti ingiuntivi, a conoscere delle relative opposizioni (cfr. Cass. 10 agosto 1977, n. 3683).

In altri termini, certo che i decreti ingiuntivi - ritualmente opposti con un unico atto di opposizione - erano stati emessi dal giudice di pace, è palese che sussisteva la competenza di quest'ultimo a conoscere della opposizione senza che rilevi, in senso contrario, che l'opponente, anzichè proporre una pluralità di atti di opposizione, con la formalizzazione di una pluralità di giudizi, abbia fatto apposizione ai decreti, tutti dello stesso contenuto, e emessi in favore di un unico creditore e ai danni dello stesso debitore, per un unico credito, con un unico atto.

3.2.3. Sempre in termini opposti, rispetto a quanto invoca il ricorrente incidentale - infine - deve escludersi - come anticipato - che la sentenza del giudice di pace fosse impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione atteso il valore dei singoli decreti ingiuntivi opposti e non con appello.

Al riguardo si osserva - ancora una volta in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - che nel regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 applicabile nella specie ratione temporis, trattandosi di provvedimento del giudice di pace pubblicato anteriormente al 2 marzo 2007 per accertare se la sentenza del giudice di pace deve ritenersi pronunziata rispettivamente secondo diritto o secondo equità - al fine di identificare il mezzo di impugnazione in concreto esperibile, a seconda del valore della causa - questo ultimo deve essere determinato secondo i criteri fissati dall'art. 10 c.p.c., e segg. (tra le tantissime, Cass. 5 giugno 2007, n. 13088; Cass. 12 luglio 2005, n. 14586; Cass. 18 gennaio 2005, n. 899; Cass. 15 giugno 2004, n. 11258).

Certo quanto sopra e non controverso, come già notato sopra, da un lato, che la parte che propone opposizione a decreto ingiuntivo è attore nel giudizio di opposizione, dall'altro, che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra di loro (art. 10 c.p.c., comma 2) è palese che correttamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza resa nella specie dal giudice di pace in opposizione a dodici decreti ingiuntivi - emessi da detto giudice onorario in favore dello stesso creditore nei confronti dello stesso debitore per il pagamento della complessiva somma di Euro 11.430,93, nascente da un unico rapporto (e, del resto, portata da un'unica fattura) - fosse suscettibile di appello e non di immediato ricorso per cassazione essendo stata resa, secondo diritto, in una causa il cui valore eccedeva millecento euro (Analogamente, del resto, cfr., tra le tantissime, Cass. 2 aprile 2009, n. 8028; Cass. 7 febbraio 2008, n. 2999; Cass. 14 settembre 2007, n. 19291).

4. Rigettato il ricorso incidentale deve essere oggetto di esame il ricorso principale.

4.1. Con il primo motivo il comune di Montesarchio censura la sentenza impugnata denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione alla L. n. 285 del 1997 e violazione dell'art. 2697 c.c., e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)" per avere escluso il giudice a quo la propria carenza di legittimazione passiva.

Si denunzia, infatti, che il tribunale ha condannato esso Comune al pagamento di quanto reclamato da controparte pur in assenza di qualsiasi obbligazione contratta in proprio da esso concludente.

4.2. La deduzione non coglie nel segno.

Premesso che a differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - la effettiva titolarità attiva (o passiva) del rapporto giuridico dedotto in causa attiene al merito della controversia e il suo difetto non è rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr., tra le tantissime, Cass. 3 giugno 2009, n. 12832) nella specie, interpretando il contratto inter partes, valutando non solo la comune intenzioni delle parti ma - altresì - il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1362 c.c., comma 2, è rimasto accertato - in particolare - che analoghi servizi espletati dallo stesso creditore opposto nel corso dello stesso anno solare in virtù dello stesso contratto, sono stati pagati, senza alcuna contestazione, dal Comune di Montesarchio, il tribunale è pervenuto alla conclusione che il rapporto contrattuale per cui è controversia è sorto esclusivamente tra l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, da una parte, e il Comune di Montesarchio, dall'altro, e che - pertanto impregiudicato, palesemente, il diritto del Comune di Montesarchio di agire nei confronti degli altri enti locali che hanno beneficiato dei servizi, pur se estranei al contratto correttamente l'Istituto aveva agito nei confronti del Comune di Montesarchio, per la esecuzione del contratto sì che - conclusivamente - sul punto non è stata prospettata, con il primo motivo in esame una questione attenente alla legittimazione passiva, ma un mero problema di merito.

Certo quanto sopra si osserva che la interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nella ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Certo quanto sopra, non controverso - ancora - che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 14 novembre 2003, n. 17248), si osserva che parte ricorrente si limita - in concreto - opporre, alla interpretazione del contratto inter partes data dai giudici del merito la propria soggettiva lettura di quello stesso contratto ed è evidente -quindi - che il motivo non può trovare accoglimento.

4. 3. Come riferito sopra, l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali a suo giudizio titolare, nei confronti del Comune di Montesarchio - in forza di un contratto stipulato con detto comune - di un credito di Euro 11.430,92, portato dalla fattura n. **** ha chiesto e ottenuto dal giudice di pace di Montesarchio 12 (dodici) decreti ingiuntivi, recanti, complessivamente, l'importo di Euro 11.430,92.

Denunziando il comune debitore la illegittimità dell'adempimento frazionato della pretesa creditoria nascente dallo stesso rapporto obbligatorio, il tribunale ha disatteso tale eccezione affermando essere ammissibile la domanda giudiziale nel caso proposta con ricorso monitorio con cui il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto chieda un adempimento parziale con riserva di azione per il residuo della somma.

4.4. Con il secondo motivo il ricorrente Comune di Montesarchio censura nella parte de qua la sentenza impugnata, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5)" atteso che il principio di diritto cui fa riferimento la sentenza impugnata (enunciato da Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108) riguarda la eventualità - non ricorrente nella specie - in cui il creditore si riservi di agire per il residuo credito in separata sede, mentre nel caso concreto, pur essendo contenuta in ognuna delle domanda per decreto ingiuntivo, una simile riserva la stessa è solo virtuale, certo essendo che sono state proposte, contestualmente, innanzi allo stesso giudice, ben 12 domande per decreto ingiuntivo per l'importo complessivo del credito.

4. 5. Il motivo - alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. 11 giugno 2008, n. 15746), anche a sezioni unite, (Cass., sez. un., 15 novembre 2007, n. 23726) è fondato e meritevole di accoglimento.

Alla luce della richiamata giurisprudenza deve ribadirsi, in particolare, che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (in termini, Cass. 11 giugno 2008, n. 15476; Cass. 15 novembre 2007, n. 23726).

La sentenza impugnata, per l'effetto deve essere cassata senza rinvio, con declaratoria che le domande per ingiunzione dell'Istituto Psicoanalitico per le ricerche Sociali non potevano essere proposte, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti emessi dal giudice di pace di Montesarchio e assorbimento del terzo motivo del ricorso principale.

Atteso che la giurisprudenza delle SS.UU. in forza della quale ha trovato risoluzione la presente controversia è intervenuta unicamente nelle more di questo giudizio di cassazione, ritiene la Corte esistano giusti motivi onde disporre, tra le parti, la totale compensazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

riunisce i ricorsi;

accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale nonchè il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo motivo di quest'ultimo ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara che le domande per le ingiunzione dell'Istituto Psicoanalitico per le ricerche Sociali non potevano essere proposte, con conseguente revoca dei decreti ingiuntivi opposti (dal n. 20/03 al n. 31/03) emessi dal giudice di pace di Montesarchio il 16 gennaio 2003;

dispone, tra le parti, la compensazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2009.