Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2008, sentenza n. 26983
Rilevanza dell’animus donandi nella donazione indiretta
Il caso
La signora M.Z. lavora presso la famiglia S. come collaboratrice domestica. Raggiunti i limiti pensionistici di età, la signora rimane in quella casa, ricevendo l’assistenza morale e materiale di cui ha bisogno da parte della famiglia.
Giunta in tarda età ed in condizioni di salute precarie, la signora decide di intestare il proprio libretto di risparmio ad F. S., figlia dei coniugi S. convivente con essi, anche al fine di permettere a quest’ultima di effettuare i prelievi ed i versamenti di denaro di cui potrebbe avere bisogno, essendo impossibilitata a recarsi in banca.
Dopo circa cinque anni, M.Z. muore.
Quindi F.S. provvede al prelevamento di tutte le somme esistenti sul libretto di risparmio cointestato, pari a lire 85.008.900.
I nipoti della M.Z., in qualità di eredi legittimi, citano in giudizio F.S. per sentirla condannare alla restituzione in loro favore delle somme appartenute alla M.Z, ossia la metà del saldo presente nel summenzionato libretto.
F.S. si costituisce in giudizio e chiede il rigetto della domanda attorea, rilevando di essere stata autorizzata dalla M.Z. stessa a prelevare quelle somme che avrebbe ricevuto in donazione indirettamente attraverso la cointestazione del libretto di risparmio.
Il Tribunale di primo grado, ritenuta l’insussistenza di prove idonee in ordine alla configurabilità di una donazione indiretta effettuata da M.Z. in favore della convenuta, condanna quest’ultima alla restituzione in favore degli attori della somma di lire 42.504.450.
La Corte di appello rigetta l’impugnazione proposta da F.S. che quindi ricorre per cassazione.
Secondo i giudici di legittimità:
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di un libretto di risparmio su cui sono state versate in precedenza delle somme di denaro non rappresenta di per sé un’ipotesi di donazione indiretta di tali somme. Perché si configuri la donazione indiretta di cui agli articoli 769 ed 803 del codice civile, è necessario l’accertamento dell’animus donandi, ossia dell’intenzione del disponente di arricchire il beneficiario per mero spirito di liberalità. Nel caso di specie, i giudici di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità hanno escluso che la M.Z. con l’intestazione del libretto alla convenuta intendesse donarle le somme di denaro in esso depositato; piuttosto, dall’istruzione della causa è emerso che la M.Z, ormai invalida, intendeva avvalersi della sua collaborazione al fine di potere agevolmente prelevare e versare il denaro.
Massima
la possibilità che costituisca donazione indiretta l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito – qualora la predetta somma all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari – è legata all’apprezzamento dell’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18.7.1987 G. Z.,
A. M. Z., A. T. in proprio e quale procuratore speciale di Gi. Ta., R. T. e G.
T. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Cividale F. S. chiedendone la
condanna a restituire loro - quali eredi della zia M. Z. - la somma capitale di
lire 42.504.450, pari alla metà del saldo portato dal libretto di risparmio n.
omissis acceso presso la Banca Popolare di Cividale e cointestato alla S. ed a
M. Z..
Gli attori assumevano che quest'ultima, deceduta il omissis, era in realtà
l'unica proprietaria del denaro depositato in tale libretto, che la S. aveva
estinto nove giorni prima della morte della Z. trattenendosi l'intero importo di
lire 85.008.900 (frutto esclusivamente di risparmi della loro parente), e che la
cointestazione di esso con la S. aveva avuto il solo scopo di facilitare alla Z.,
persona anziana, i relativi prelievi.
Costituitasi in giudizio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda attrice
rilevando che M. Z. era stata assunta fin dal omissis quale collaboratrice
domestica dai propri genitori e che - cessato tale rapporto di lavoro nel
omissis per il raggiungimento dei limiti pensionistici - era comunque rimasta a
vivere in casa S., ricevendo l'assistenza morale e materiale di cui aveva
bisogno; proprio in relazione a ciò la Z. aveva contribuito, sia pure
parzialmente, al proprio mantenimento, versando delle somme di denaro sul
libretto cointestato ad entrambe; pertanto la S. deduceva di essere stata
autorizzata dalla stessa Z. a prelevare il denaro depositato sul libretto,
affinché quella parte dei suoi risparmi fosse il corrispettivo dell'assistenza
materiale e morale ricevuta nel corso degli anni.
Interveniva poi volontariamente in giudizio L. Z. quale coerede di M. Z.
aderendo alla domanda attrice.
Il Tribunale di Udine con sentenza del 24.12.2001, ritenuta l'insussistenza di
idonee prove in ordine alla configurabilità di una donazione indiretta
effettuata dalla Z. in favore della convenuta, condannava quest'ultima alla
restituzione in favore degli attori della somma capitale di lire 42.504.450 con
gli interessi legali alla domanda.
Proposto gravame da parte della S. cui resistevano G. ed A. M. Z., T. A., G., R.
e Gi. mentre L. Z. restava contumace, la Corte di Appello di Trieste con
sentenza del 24.1.2004 ha rigettato l'impugnazione. Per la cassazione di tale
sentenza la S. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui Z. G., A. M.
Z., A. T., G. T., R. T. e Gi. Ta. hanno resistito con controricorso; la
ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando
violazione e falsa applicazione degli articoli 769-770 c.c. e vizio di
motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che la fattispecie
in esame - costituita dal versamento da parte della Z. di tutte le proprie
sostanze su di un libretto bancario, dalla successiva cointestazione di esso
anche al nome della S. e dal materiale affidamento di tale libretto alla
medesima - non fosse qualificabile né come liberalità d'uso ai sensi dell'art.
770 secondo comma c.c. né come donazione indiretta ex art. 769 c.c. da parte
della prima in favore della seconda. La S. assume che la Corte territoriale non
ha sufficientemente considerato che dall'esame delle deposizioni testimoniali
era emersa la continua assistenza per più di trenta anni assicurata alla Z.
dall'esponente garantendole anche un alloggio accogliente e gratuito; era
inoltre risultato che la Z. aveva espresso ripetutamente la volontà di lasciare
tutti i suoi averi, costituiti esclusivamente dal denaro depositato su un
libretto bancario, alla S.; il fatto quindi che nell'anno omissis, ovvero molti
anni dopo l'apertura del libretto, la Z. avesse deciso di cointestarlo alla S.
che ne aveva l'esclusiva disponibilità non poteva che rappresentare una concreta
espressione di tale intento donativo.
La ricorrente inoltre rileva che la sufficienza della prova addotta
dall'esponente in ordine alla sussistenza nella fattispecie di una donazione
avrebbe dovuto essere valutata, sul piano probatorio, in relazione al fatto che
la Z. aveva, quali successori, parenti di grado non stretto (ovvero figli di
fratelli) e che il rapporto intrattenuto con essi era alquanto superficiale e
sporadico; pertanto era del tutto comprensibile che la Z., in assenza di
discendenti diretti, avesse ritenuto sufficiente la cointestazione del libretto
ed il suo affidamento alla S. al fine di beneficiare quest'ultima.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha premesso in linea di fatto che Z. M., nata nel omissis
e rimasta nubile, era stata assunta quale collaboratrice familiare dai genitori
della S. restando ad abitare nella loro casa, e che ella dal omissis, anno della
morte della madre dell'attuale ricorrente, era sempre stata accudita da
quest'ultima che si era prodigata nella sua assistenza materiale e morale;
tuttavia la Corte territoriale, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di
primo grado, ha escluso che la Z. con il suo comportamento avesse voluto
effettuare una donazione indiretta in favore della S..
In proposito la sentenza impugnata ha rilevato come elementi pacifici in causa
che la metà della somma di denaro depositata nel libretto cointestato alla S. ed
alla Z. fosse di proprietà di quest'ultima, che l'aveva in buona parte
depositata in epoca antecedente alla cointestazione del libretto stesso,
avvenuta circa cinque anni prima del decesso della “de cuius” (ovvero quando
costei, ormai invalida, non essendo più in grado di provvedere ai versamenti
della sua modesta pensione ed ai relativi prelievi, provvide ad avvalersi della
collaborazione fornitale dalla S.); la cointestazione del libretto, quindi, non
costituiva prova che la Z. avesse inteso beneficiare la S. per l'assistenza e le
cure ricevute da quest'ultima, considerato che comunque anche la Z. contribuiva
con la propria pensione, almeno in parte, alle relative spese; in altri termini
la S. non aveva fornito la prova, secondo l'assunto del giudice di appello, di
un atto volontario e spontaneo di disposizione patrimoniale in suo favore da
parte della Z. in considerazione dell'assistenza materiale e morale da
quest'ultima ricevuta.
Tale convincimento è immune dai profili di censura sollevati dai ricorrenti in
quanto frutto di un accertamento di fatto sorretto da logica e congrua
motivazione in ordine alla insussistenza della prova dell’“animus donandi” da
parte della Z. in favore della S. della metà della somma di danaro depositata
sul libretto cointestato alle due donne.
Al riguardo è opportuno osservare che erroneamente la ricorrente richiama - a
sostegno del suo assunto secondo cui la cointestazione di un libretto bancario e
la disponibilità di esso da parte di uno dei due cointestatari darebbe luogo ad
una liberalità d'uso o ad una donazione indiretta - la sentenza di questa Corte
10.4.1999 n. 3499; come invero è agevole constatare dalla lettura della relativa
motivazione di tale pronuncia, la possibilità che costituisca donazione
indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma
di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma,
all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei
cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell’“animus donandi”
consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il
proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità, ipotesi
invero esclusa nella fattispecie dal giudice di appello.
Ciò premesso, si rileva che per il resto la censura della ricorrente si
esaurisce inammissibilmente in una diversa valutazione delle risultanze
istruttorie, trascurando in proposito la competenza esclusiva demandata al
giudice di merito anche con riferimento alla sussistenza sia dei presupposti per
il ricorso alle presunzioni sia dei requisiti di precisione, gravità e
concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti
di presunzione (vedi “ex multis” Cass. 4.5.2005 n. 9225).
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in assenza di
prova circa la pretesa donazione, metà della somma prelevata dalla S. continuava
ad essere di proprietà della Z. e quindi era entrata a far parte dell'asse
ereditario.
La S. assume che in realtà il riferimento all'asse ereditario era erroneo,
presupponendo quest'ultimo la sussistenza di un “relictum” nella specie escluso
dal fatto che, per effetto del prelievo dell'intero deposito da parte
dell'esponente, alla data di apertura della successione nessuna sostanza
apparteneva alla “de cuius”.
La censura è infondata.
In proposito la Corte territoriale ha ritenuto l’infondatezza del motivo di
appello diretto ad escludere la legittimazione attiva degli attori quali eredi
della Z. ed a prospettare semmai una responsabilità restitutoria della S. ex
art. 2043 c.c. mancando del tutto la prova che la Z., qualche giorno prima di
morire, avesse incaricato la S. di prelevare dal libretto la somma ivi
depositata, cosicché la Z. ne era comunque comproprietaria e conseguentemente
tale somma era entrata a far parte dell'asse ereditario.
Tale argomentazione è corretta, posto che, una volta esclusa la ricorrenza nella
specie di una donazione da parte della Z. a beneficio della S. di metà della
somma di denaro depositata nel libretto di risparmio ad esse cointestato, è
evidente che il suddetto importo era rimasto di proprietà della Z. stessa e che
quindi alla sua morte costituiva oggetto del relativo asse ereditario.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 100,00 per spese e di euro 2000,00 per onorari di avvocato.