Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 15.02.2010 n° 3479
Regime patrimoniale della famiglia: presunzione semplice di comproprietà sui beni mobili
Nota
I beni mobili o immobili di cui ciascun coniuge non può dimostrare la proprietà esclusiva, in sede di separazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 219 c.c., devono essere, divisi pro quota. Pertanto, nell’ipotesi in cui sono presenti delle riserve finanziarie costituite dalla partecipazione di un coniuge e questi non sia in grado di dimostrare l’entità del proprio contributo deve essere riconosciuta la comproprietà degli stessi beni.
Questa la conclusione della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 15 febbraio 2010, n. 3479.
La vicenda ha visto coinvolti due coniugi separati, dei quali il marito aveva chiesto di essere riammesso nelle proprietà della totalità delle somme sborsate per l’acquisto di beni immobili intestati alla ex moglie, sostenendone il carattere fittizio.
La Corte ha avuto modo di accertare l’effettiva insussistenza della prova dell'accordo simulatorio in ordine all'acquisto dei suddetti immobili – con eccezione di una somma di danaro – per la mancata produzione in giudizio da parte marito dell'atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti in ordine all'effettivo soggetto acquirente di tali beni.
Tale premessa giustifica, secondo i giudici di legittimità, l’operato della Corte territoriale nella parte in cui non ha accolto la domanda del marito diretta alla totale restituzione delle somme, ma non spiega il mancato accoglimento della stessa per la metà dell'intero importo – e per tale motivo cassano la sentenza appellata, rinviandola al giudice di merito – in quanto in virtù del citato art. 219 c.c., con riferimento alle ipotesi di separazione di beni tra i coniugi, in assenza di specifiche prove che dimostrino la proprietà esclusiva a favore di uno, si prevede una presunzione di comproprietà dei beni mobili e immobili.
Sussiste una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno dei coniugi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo
Con sentenza del
2-5-2002 il Tribunale di Monza, decidendo nella causa promossa da G. P. nei
confronti della moglie S. C., dalla quale era legalmente separato, respingeva
entrambe le domande proposte dall'attore, quella principale di simulazione del
contratto di acquisto di un immobile, composto di due locali da ristrutturare
sito in omissis, e del contratto di acquisto di un appezzamento di terreno sito
nello stesso Comune, nonché quella subordinata di condanna alla restituzione
della somma di lire 401 milioni; in accoglimento della domanda riconvenzionale,
condannava l'attore alla restituzione di un importo pari ai canoni di locazione
dell'appartamento da esso indebitamente percepiti a decorrere dal 1-2-1998 oltre
rivalutazione ed interessi; revocava infine il provvedimento giudiziario
concesso con provvedimento del 10-3-2000.
Proposto gravame da parte del P. cui resisteva la C. la Corte di Appello di
Milano con sentenza dell'11-5-2004, in parziale accoglimento dell'impugnazione,
ha condannato la C. al pagamento in favore del P. dalla somma di euro 14.980,00
rivalutata di anno in anno e maggiorata degli interessi legali dal maggio 1992
al saldo.
Per la cassazione di tale sentenza il P. ha proposto un ricorso articolato in
cinque motivi cui la C. ha resistito con controricorso proponendo altresì un
ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; il ricorrente principale ha
successivamente depositato una memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente
deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima
sentenza.
Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo
motivo il P., deducendo nullità della sentenza ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c.,
assume che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di
accertamento di simulazione soggettiva, limitandosi ad escludere la
configurabilità nella fattispecie dell'interposizione fittizia.
Con il secondo motivo il ricorrente rileva che, qualora si ritenesse che la
Corte territoriale abbia esaminato la domanda di accertamento di simulazione
soggettiva nella fattispecie contrattuale oggetto di causa, la sentenza
impugnata dovrebbe comunque essere cassata per l'assoluta omissione della
motivazione, essendo quest'ultima stata espressa soltanto in riferimento alla
domanda di accertamento di interposizione fittizia.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione,
devono essere disattese.
Premesso che il giudice di appello ha confermato il rigetto della domanda con la
quale il P. aveva chiesto di essere dichiarato proprietario dei cespiti
immobiliari intestati al coniuge in regime di separazione legale citando una
pronuncia di questa Corte riguardante l'acquisto di immobili asseritamente
effettuato per interposta persona, è evidente l'infondatezza dei motivi in
esame, posto che l'interposizione fittizia di persona rientra proprio
nell'ambito della simulazione relativa soggettiva, e che pertanto la sentenza
impugnata ha esaurientemente esaminato e deciso la questione prospettata
dall'appellante.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione
di norme di diritto e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata
perché, dopo aver richiamato la pronuncia di questa stessa Corte n. 1811 del
1990 secondo la quale l'acquisto per interposta persona deve risultare da atto
scritto contenente l'obbligo di trasferire l'immobile, la cui sussistenza non
può essere provata per testi o per presunzioni, ha poi aggiunto che la mancata
replica da parte dell'appellante delle istanze istruttorie non ammesse in primo
grado impediva ogni indagine sulla fondatezza della domanda di accertamento di
interposizione fittizia; il P. sostiene inoltre che, a parte l'evidente
contraddittorietà di tali argomentazioni, non vi erano istanze istruttorie da
reiterare, posto che il giudice di primo grado aveva ammesso la quasi totalità
dei capitoli di prova articolati dall'esponente.
La censura è infondata.
La Corte territoriale ha evidenziato l'insussistenza della prova dell'accordo
simulatorio in ordine all'acquisto dei suddetti immobili per la mancata
produzione in giudizio da parte del P. dell'atto contenente la
controdichiarazione sottoscritta dalle parti in ordine all'effettivo soggetto
acquirente di tali beni; orbene tale autonoma “ratio decidendi”, non oggetto di
impugnazione da parte del ricorrente, è del tutto idonea a sostenere il
convincimento espresso dal giudice di appello, con conseguente irrilevanza delle
considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancata replica
da parte dell'attuale ricorrente alle istanze istruttorie non ammesse nel primo
grado di giudizio.
Con il quarto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione di norme
di diritto nonché contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per
aver respinto parzialmente la domanda di restituzione delle somme versate
formulata dall'esponente in via subordinata sulla base di erronei presupposti,
ritenendo cioè che il versamento di tale somme potesse essere qualificato come
donazione remuneratoria ovvero come adempimento di una obbligazione naturale; il
ricorrente sostiene sotto un primo profilo l'inconfigurabilità come donazione
remuneratoria della dazione delle suddette somme per l'insussistenza sia del
requisito della forma pubblica sia di motivi di riconoscenza da parte del
preteso donante o di speciali meriti da parte dell'asserita donataria; inoltre
non ricorrevano neppure i requisiti dell'obbligazione naturale, cioè di un
dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società, né
del verificarsi dell'adempimento spontaneo di tale dovere con una prestazione
avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le
circostanze del caso.
Con il quinto motivo il P., denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 219 c.c., assume che il giudice di appello ha accolto la domanda
dell'esponente proposta in via subordinata per la restituzione di somme di
denaro limitatamente a quattro assegni bancari tratti sulla BNL filiale di Monza
ex art. 2041 c.c., ed ha ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto dell'indebito
arricchimento per l'ulteriore importo richiesto di euro 192.119,22 per la
mancata prova che tale denaro fosse appartenente in via esclusiva all'esponente;
il ricorrente evidenzia l'erroneità di tale assunto che non ha tenuto conto
della normativa che regola i rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti
con conseguente applicazione dell'art. 219 c.c. in base al quale i beni mobili
(comprese quindi le somme di denaro) di cui nessuno dei coniugi può dimostrare
la proprietà esclusiva risultano di proprietà indivisa per pari quota di
entrambi i coniugi.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione,
sono fondate.
La Corte territoriale ha condiviso il convincimento del giudice di primo grado
in ordine alla mancata prova da parte del P. della proprietà esclusiva in
proprio favore delle somme di denaro destinate all'acquisto, alla manutenzione,
alla ristrutturazione ed ai miglioramenti degli immobili suddetti - fatta
eccezione per la somma di euro 14.980,00 - non avendo per un verso l'appellante
fornito alcuna indicazione circa i mezzi finanziari utilizzati per i pagamenti,
ed essendo emerso d'altro canto che anche la C. aveva partecipato, sia pure in
misura minore, al soddisfacimento delle esigenze familiari ed alla formazione
delle riserve finanziarie costituenti la provvista degli investimenti
successivi.
Orbene tale premessa, se da un lato spiega il mancato accoglimento della domanda
di restituzione della totalità della somma di denaro richiesta dal P.,
dall'altro è inidonea a comprendere le ragioni per le quali la domanda stessa
non è stata accolta limitatamente alla metà dell'intero importo, atteso che le
considerazioni espresse dal giudice di appello in ordine al concorrente
contributo finanziario della C. alla costituzione del patrimonio familiare dei
suddetti coniugi avrebbe dovuto coerentemente condurre alla conclusione di
ritenere, in assenza di specifiche prove di diverso segno, la sussistenza di una
situazione di comproprietà tra le parti in ordine al denaro in questione; in tal
senso appare conferente il richiamo del ricorrente all'art. 219 secondo comma
c.c. che, con riferimento alle ipotesi di separazione di beni tra i coniugi
(come nella fattispecie, vedi pag.5 della sentenza impugnata), sancisce una
presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi
sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva.
Né tali conclusioni possono essere infirmate dall'ipotizzata riferibilità della
dazione delle suddette somme da parte del P. alla donazione remuneratoria od
all'adempimento di una obbligazione naturale, posto che il richiamo alternativo
a tali istituti è rimasto su di un piano meramente astratto e quindi non
corroborato da alcun elemento probatorio.
Alla luce di tali argomentazioni si impone quindi, in sede di rinvio, un riesame
di questo profilo della controversia.
Venendo poi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo
formulato la C., deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di
motivazione, censura la sentenza impugnata per aver determinato a carico
dell'esponente ed a favore del P. la restituzione della somma di lire 29.000.000
di cui agli assegni bancari a firma di quest'ultimo tratti sulla B.N.L. filiale
di Monza tra il omissis ed il omissis.
Tale motivo resta assorbito all'esito dell'accoglimento del quarto e del quinto
motivo del ricorso principale.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi
accolti, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia in ordine alle
spese del predente giudizio ad altra sezione della Corte di Milano.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.