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In diritto
Con l'unico motivo di ricorso, la difesa dei coniugi L. denuncia
violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 183 e 345
c.p.c., 1385 c.c.); insufficiente e contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia.
Si sostiene, nell'illustrazione del motivo, che la sostituzione, in
sede di appello, della originaria domanda di risoluzione
contrattuale per inadempimento con quella di recesso ex art. 1385
c.c. non integrerebbe affatto gli estremi dello ius novorum
(vietato), ma andrebbe, di converso, configurata come esercizio di
una perdurante (quanto legittima) facoltà del richiedente, in guisa
di istanza processuale soltanto ridotta rispetto alla già proposta
risoluzione, nell'ambito della medesima dimensione risarcitoria
della domanda, in conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Come si è già avuto modo di accennare nel corso dell'esposizione dei
fatti di causa, la questione del coordinamento dei due rimedi
risarcitori alternativamente riconosciuti dall'art. 1385 c.c. -
quanto, cioè, alla facoltà, per la parte adempiente che abbia agito
per la risoluzione del contratto (art. 1385 comma 3 c.c.) e per la
condanna della parte inadempiente al risarcimento del danno ex art.
1453 c.c., di sostituire tali richieste, in appello, con una domanda
di recesso dal contratto e di ritenzione della caparra o del suo
doppio (art. 1385 comma 2 c.c.) - è stata più volte affrontata da
questa corte di legittimità, e diacronicamente risolta, in modo non
uniforme, secondo percorsi argomentativi diversi e sovente
contrastanti.
1. - La giurisprudenza di legittimità sulla fungibilità dei due
rimedi “caduca tori” degli effetti del contratto
L'analisi delle più significative pronunce di questa corte
regolatrice può utilmente dipanarsi attraverso tre diversi livelli
di analisi: il primo che parta dalla ricognizione dei profili di
uniformità rilevabili in tutte le sentenze che abbiano affrontato ex
professo il tema dei rapporti tra domanda di risoluzione e di
recesso, il secondo che esamini i contenuti e le motivazioni delle
pronunce favorevoli alla sostituzione della prima domanda con la
seconda, il terzo volto all'analisi delle speculari posizioni
assunte da quella giurisprudenza più rigorosamente predicativa del
principio della infungibilità tra le due istanze, benché funzionali
entrambe alla caducazione degli effetti del contratto.
1.1 I profili di omogeneità rilevabili nelle diverse pronunce della
giurisprudenza di legittimità
Indiscusse, nella giurisprudenza di questa corte, risultano, nel
tempo, le affermazioni secondo cui:
- I due rimedi disciplinati, rispettivamente, dai commi secondo e
terzo dell'art. 1385 cod. civ. a favore della parte non inadempiente
nell'ipotesi di inadempimento della controparte hanno carattere
distinto e non cumulabile;
- L'inadempimento si identifica in ogni caso con quello che dà luogo
alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacarne
gravità e imputabilità (Cass. 2032/1993; 398/1989; 4451/1985);
- La parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di
recesso riconosciutole dalla legge è legittimata a ritenere la
caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: la
caparra confirmatoria assume, in tal caso, la funzione di
liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento.
Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la
risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al
risarcimento del danno, che rimane regolato dalle norme generali,
postula che il pregiudizio subito sia provato nell'an e nel quantum,
con conseguente possibilità di rigetto della relativa domanda in
ipotesi di mancato raggiungimento della prova (Cass. 7180/1997;
4465/1997);
- La parte che ha ricevuto la caparra, se destinataria di una
richiesta di restituzione ex art. 1385, secondo comma, sul
presupposto del suo inadempimento, può limitarsi ad eccepire
l'inadempimento dell'altra parte, senza bisogno di proporre domanda
riconvenzionale di risarcimento del danno, essendo questa una
facoltà ulteriore, riconosciutale dal terzo comma dello stesso
articolo (Cass. 4777/2005; 11684/1993);
- Introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di
risarcimento dei danni, non è applicabile la disciplina della
caparra di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c. (Cass.
13828/2000; 8881/2000; 8630/ 1998; 3602/1983); è illegittima la
condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della
caparra ricevuta, stante la non cumulabilità dei due rimedi (Cass.
18850 del 2004); è necessaria la prova del danno secondo le regole
generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003; 849/2002; 4465/1997);
- Mancando la prova del danno, se inadempiente è l'accipiens, la
restituzione della caparra è un effetto della risoluzione come
conseguenza del venir meno della causa che aveva determinato la
corresponsione (Cass. 8630 del 1998); l'obbligo di restituzione
della somma ricevuta, privo di funzione risarcitoria, rimane
soggetto al principio nominalistico (Cass. 5007/1993; 2032/1993;
944/1992); se l'accipiens è adempiente, viceversa, la caparra svolge
funzione di garanzia dell'obbligazione di risarcimento (funzione che
si esplica nell'esercizio del diritto - da parte di chi l'abbia
ricevuta e abbia titolo risarcitorio - a ritenere l'importo fino
alla liquidazione del danno), conserva tale funzione sino alla
conclusione del procedimento per la liquidazione dei danni derivanti
dall'avvenuta risoluzione, non trova giustificazione la richiesta di
restituzione sino alla definizione di tale procedimento (Cass.
5846/2006), con conseguente compensazione con il credito
risarcitorio.
1.2. - Le pronunce favorevoli alla sostituzione della domanda di
risoluzione con quella di recesso
Secondo parte della giurisprudenza di questa corte, la parte non
inadempiente che, ricevuta una somma di denaro a titolo di caparra
confìrmatoria, abbia pur tuttavia agito per la risoluzione (o
esecuzione) del contratto e per la condanna al risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., potrebbe legittimamente
sostituire a tali istanze, in grado di appello, quelle di recesso
dal contratto e di ritenzione della caparra a norma dell'art. 1385,
comma 2 cod. civ.. Tale richiesta non integrerebbe, difatti, gli
estremi della domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.,
configurandosi piuttosto, rispetto alla domanda originaria, come
esercizio di una perdurante facoltà (e come più ridotta istanza)
rispetto alla risoluzione, in una parallela orbita risarcitoria che
ruota pur sempre intorno all'inadempimento dell'altra parte (Cass.
n. 3331 del 1959; n. 2380 del 1975; n. 1391 del 1986; n. 1213 del
1989; n.7644 del 1994; n. 186 del 1999; n. 1160 del 1996; n. 11760
del 2000; n. 849 del 2002, sia pur in obiter).
A fondamento di tale convincimento, si è di volta in volta
sostenuto:
- che la domanda di recesso è anch'essa basata sulla declaratoria di
inadempimento e tende, sia pure con particolari modalità, allo
scioglimento del contratto;
- che la domanda di ritenzione della caparra (ovvero di pagamento
del suo doppio), dal suo canto, è pur sempre una domanda di
risarcimento, non incidendo sulla sua natura e funzione la peculiare
forma di indennizzo preventivamente concordato;
- che “domanda nuova” è solo quella che importa la trasformazione
oggettiva delle domande originarie, la modifica del fatto
costitutivo del diritto vantato, l'alterazione dei presupposti
oggettivi e soggettivi dell'azione, sì da determinare uno
spostamento dei termini della controversia su un piano diverso e più
ampio, ovvero, sotto il profilo del petitum, quella che non abbia la
possibilità di assorbire il contenuto della domanda originaria e non
escluda pertanto la riproponibilità di quest'ultima dopo la
decisione del giudice;
- che, ai sensi dell'art. 1453, c. 2, c.c., si deve ritenere
virtualmente compresa nella domanda di esecuzione quella di
risoluzione, mentre la domanda di recesso o di ritenzione, pur
costituendo, sul piano processuale, una domanda più limitata
rispetto a quella di risoluzione, discende ugualmente dalla
declaratoria di inadempimento dell'altra parte secondo i principi
generali sull'importanza e sull'imputabilità del medesimo, e importa
l'assorbimento, sotto questo riguardo, del contenuto della domanda
originaria di adempimento (e poi di risoluzione) sì da renderne
giuridicamente impossibile la riproposizione. Peraltro, la domanda
di ritenzione della caparra è pur sempre una domanda di risarcimento
dei danni, che non muta nella sua essenza e funzione sol perché
assume la configurazione dell'indennizzo preventivo, e può
rappresentare per la parte una limitazione della reintegrazione
patrimoniale oppure anche un vantaggio maggiore di quello che si
sarebbe conseguito con i modi ordinari;
- che, in definitiva, la domanda di recesso dal contratto
costituisce una domanda più limitata rispetto a quella di
risoluzione per inadempimento, poiché, in quanto ricompresa
nell'unico fatto costitutivo del diritto vantato, non altera i
presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e non sposta la
controversia su un piano diverso, tanto da introdurre nel processo
un nuovo tema di indagine.
Va ancora ricordato come, di recente, con la pronuncia di cui a
Cass. n. 11356 del 2006 - che contiene una sintesi dei principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia
-questa corte abbia avuto modo di riaffermare il principio della
fungibilità delle domande di risoluzione e di recesso, attribuendo
poi alla caparra confìrmatoria (del tutto condivisibilmente) natura
composita, funzione eclettica, effetti diacronici.
1.3. - Le pronunce contrarie alla ammissibilità della sostituzione
della domanda di risoluzione con quella di recesso
Secondo altra parte della giurisprudenza di legittimità, la domanda
di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno e quella di
recesso dal contratto medesimo con incameramento della caparra
avrebbero, in linee generali, oggetto diverso, nonché differente
causa petendi. Ne consegue che la seconda domanda, se formulata
soltanto in appello in sostituzione della prima proposta in primo
grado, non costituisce semplice emendatio della iniziale pretesa, ma
delinea una questione del tutto nuova, come tale inammissibile ai
sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. (Cass. n. 8995 del 1993).
1.4. - Le pronunce relative a fattispecie di risoluzione di diritto
Più composito appare il panorama giurisprudenziale di questa corte
nell'ipotesi in cui la relazione tra azione di recesso e azione di
risoluzione abbia avuto riguardo a fattispecie di risoluzioni di
diritto. A fronte di un filone costantemente volto ad escludere la
possibilità di chiedere il recesso, ai sensi del comma secondo
dell'art. 1385 c.c., quando si è agito per la risoluzione di diritto
dello stesso contratto, si rinvengono, difatti, altre decisioni che,
in vario modo, appaiono più elasticamente funzionali a consentire al
contraente non inadempiente di utilizzare il meccanismo del recesso.
a) Nel senso della impraticabilità del rimedio del recesso, essendo
il contratto già risolto ex lege, si orientano tre decisioni di
questa corte (Cass. n. 2557 del 1989, n. 26232 del 2005, n. 9040 del
2006, tutte relative a contratti in cui era stata chiesta la
risoluzione in forza di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ed
era poi stato esercitato il recesso ai sensi del secondo comma
dell'art. 1385 c.c.) il cui fondamento motivazionale ruota attorno
all'ostacolo costituito da un effetto risolutivo già realizzatosi
alla data della scadenza della diffida (e alla connessa natura
dichiarativa della relativa sentenza di accertamento), con la
conseguenza che “non si può recedere da un contratto già risolto de
iure”. In particolare, le due pronunce più recenti, non ignare delle
argomentazioni svolte dalla dottrina dominante sul tema della
presunta legittimità di una sostituzione del recesso con la
risoluzione, affermano di condividerle limitatamente alla ordinaria
domanda di risoluzione giudiziale, e decidono in ordine alla caparra
sulla base del consolidato principio del cd. “effetto restitutorio”
proprio della risoluzione. In particolare, la pronuncia del 2005,
dopo aver negato ogni fungibilità tra le domande di risoluzione e di
recesso, riconosce poi la legittimità “dell'esercizio dei diritti
relativi alla caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 comma
secondo c.c.”, specificando che si tratterebbe, nella specie, di far
valere un'istanza di danni più ridotta rispetto a quella, maggiore,
che si suppone esercitata con l'azione risolutorio/risarcitoria di
cui al successivo comma terzo, con conseguente esclusione di
qualsivoglia profilo di novità della domanda con riferimento alla
(sola) richiesta di danni e conseguente legittimità della
“conversione” in appello dell'istanza di risarcimento in domanda di
ritenzione.
b) Nel senso della possibilità del recesso se la risoluzione di
diritto non si è verificata per rinuncia all'effetto risolutorio si
esprime invece Cass. n. 7182 del 1997, a mente della quale
l'esercizio del diritto di recesso (il cui unico presupposto sarebbe
ravvisabile nell'inadempimento della controparte) è da dirsi
legittimo qualora il contraente non inadempiente che abbia intimato
diffida ad adempiere alla controparte - dichiarando espressamente
che, allo spirare del termine fissato, il contratto si avrà per
risoluto di diritto - abbia rinunciato successivamente, anche con
comportamenti concludenti, alla diffida e al suo effetto risolutivo
(come nel caso in cui abbia concesso un nuovo, ulteriore termine per
l'adempimento, con la conseguenza che, nelle more di quest'ultimo,
non essendo intervenuta la risoluzione contrattuale, il recesso
“sarà ancora legittimamente praticabile”). Analogamente, Cass. n.
1952 del 2003, richiamato l'orientamento prevalente che ammette la
sostituzione della domanda di risoluzione e risarcimento con quella
di recesso (attesa “la minore ampiezza della seconda rispetto alla
prima”), lo fa proprio aggiungendo che la sostituzione sarebbe
ammissibile anche nelle ipotesi di risoluzione del contratto per una
delle cause previste dalla legge (artt. 1454, 1455, 1457, cod.
civ.), quando la parte abbia rinunciato agli effetti della
risoluzione del contratto per inadempimento, rientrando tale potere
nell'autonomia privata, che, “come riconosce al creditore il diritto
potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che
potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto, così non gli
nega quello di non avvalersi della risoluzione già verificatesi o
già dichiarata” (nella specie, la risoluzione si era verificata per
mancato rispetto del termine essenziale: la Corte ha cassato la
sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di recesso e di
ritenzione della caparra proposta in secondo grado sul rilievo che
il contratto si era già risolto di diritto, omettendo di accertare
se la parte avesse o meno rinunciato, in forma espressa o tacita,
agli effetti della risoluzione del contratto).
c) Nel senso della possibilità di utilizzare il meccanismo di cui al
secondo comma dell'art. 1385 c.c. dopo essersi avvalsi della
risoluzione di diritto senza ulteriore domanda di risarcimento del
danno sembrano ancora indirizzarsi due ulteriori sentenze di questa
corte (Cass. n. 1851 del 1997 e n. 319 del 2001), la prima
intervenuta in una fattispecie di termine essenziale, l'altra di
diffida ad adempiere: in entrambe le ipotesi, è stato riconosciuto
alla parte adempiente il diritto di esercitare l'azione ai sensi del
secondo comma dell'art. 1385 c.c. per ottenere, rispettivamente, di
ritenere la caparra ricevuta ovvero di conseguire il doppio della
caparra versata dopo essersi avvalsa della risoluzione di diritto
già verificatesi: decisiva, a giudizio di quei collegi, era apparsa
la circostanza che la parte, nell'esercizio dell'azione dichiarativa
per l'accertamento della risoluzione di diritto, non avesse chiesto
la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. La decisione
del 1997 aggiunge, poi, che la scelta alternativa prevista dall'art.
1385 riguarda l'esercizio dell'azione costitutiva di risoluzione di
cui all'art. 1453 c.c. e non quella che si limita ad accertare
l'intervenuto inadempimento, mentre la sentenza del 2001, sul
presupposto della affinità sostanziale tra risoluzione del contratto
per inadempimento e recesso di cui all'art. 1385 c.c., pone
l'accento sulla funzione risarcitoria della caparra come preventiva
liquidazione del danno e ritiene che la scelta tra questa o
l'integrale risarcimento da provare, ai sensi del comma terzo, non
sia preclusa a chi si sia avvalso del meccanismo giuridico della
risoluzione di diritto.
d) Nel senso della possibilità di recesso indipendentemente dal tipo
di risoluzione, infine, risulta essersi espressa, di recente, Cass.
n. 16221 del 2002, concernente una fattispecie di risoluzione per
diffida ad adempiere: la Corte, nel cassare la decisione dei giudici
di merito che avevano negato alla parte adempiente il diritto di
ritenere la caparra ricevuta essendo il contratto già risolto per
effetto della facoltà di provocare la risoluzione del contratto
mediante diffida, ha ripercorso funditus i disomogenei approdi della
propria giurisprudenza e, pur non affrontando ex professo la
questione della parificazione tra i due tipi di risoluzione,
evidenzierà come carattere comune di entrambi sia pur sempre
l'inadempimento presupposto, mentre altrettanto comuni “sono a dirsi
i rimedi - ferma restando la distinzione tra la caparra, quale danno
preventivamente determinato, e il danno effettivo da provare -”, con
la conseguenza che l'azione di recesso si configurerebbe “come
domanda meno ampia di quella di risoluzione e risarcimento e,
pertanto, non nuova”.
1.5. - Le pronunce relative ai rapporti tra caparra e risarcimento
Secondo Cass. 3555/2003, chi agisce in risoluzione non ha diritto, a
titolo di danno minimo risarcibile, alla caparra (o al doppio di
quella data) se non prova il maggior danno: la Corte precisa che la
soluzione contraria comporterebbe il venir meno di ogni interesse ad
esercitare il recesso, con conseguente soppressione del rimedio che
la legge espressamente disciplina al comma secondo dell'art. 1385
c.c. Altre pronunce, invece (Cass. 2613/1988, 11356/2006) predicano
l'opposto principio secondo il quale la caparra avrebbe funzione di
minimum risarcibile anche nel caso di domanda di risoluzione: in
particolare, Cass. 11356/06 opina espressamente che la parte non
inadempiente ben possa esercitare il recesso (rectius, la facoltà di
ritenzione della caparra) anche dopo aver proposto la domanda di
risarcimento e fino al passaggio in giudicato della relativa
sentenza, ma in tale ipotesi essa implicitamente rinunzia al
risarcimento integrale tornando ad accontentarsi della somma
convenzionalmente predeterminata al riguardo (in termini, ancora,
Cass., 18/11/2002, n. 16221; Cass., 24/1/2002, n. 849; Cass.,
6/9/2000, n. 11760; Cass., 1/11/1999, n. 186). Conseguentemente “ben
può il diritto alla caparra essere fatto valere anche nella domanda
di risoluzione”.
2. - Le questioni di diritto sottoposte alle sezioni unite
2.1 - Alla luce dell'analitico excursus che precede, emerge con
maggiore chiarezza come le questioni di diritto sottoposte al vaglio
di queste sezioni unite - in realtà più articolate e complesse di
quelle rilevate con l'ordinanza di rimessione - possano così
complessivamente sintetizzarsi:
a) Analisi della relazione - accessorietà, complementarietà,
(in)dipendenza - intercorrente tra le azioni
risolutorio/risarcitoria da una parte, e le azioni di
recesso/ritenzione della caparra dall'altra;
b) analisi dei rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura
costitutiva e l'azione di recesso;
c) analisi dei rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura
dichiarativa e l'azione di recesso;
d) analisi dei rapporti tra risoluzione ex lege, rinuncia
all'effetto risolutorio (in ipotesi di diffida ad adempiere e
successiva “ritrattazione” dopo l'inutile decorso del termine),
recesso;
e) analisi dei rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e
l'azione volta alla ritenzione della caparra;
f) proponibilità dell'azione di ritenzione della caparra in assenza
di azione risarcitoria, a prescindere del rimedio caducatorio
prescelto (risoluzione/recesso).
2.2. - Alla soluzione delle questioni sopra esposte non appare un
fuor d'opera far precedere una sintetica ricostruzione dei più
rilevanti aspetti morfologici e funzionali dell'istituto della
caparra, oltre che una breve e giocoforza incompleta ricognizione
delle posizioni della dottrina in ordine ai rapporti tra i rimedi
previsti dall'art. 1385 c.c., nell'intendimento di dare continuità
ad un recente indirizzo accolto da queste sezioni unite, che, in non
poche pronunce, hanno analizzato, dato conto e sovente fatte proprie
non poche riflessioni della migliore giuscivilistica italiana, in un
fecondo e sempre più intenso rapporto di sinergia di pensiero tra
giurisprudenza di legittimità e studiosi del diritto destinato
sempre più spesso a tradursi in “diritto vivente”.
3. - La natura siuridica della caparra confirmatoria - Le posizioni
della dottrina.
3.1. - La caparra confirmatoria viene comunemente definita come
negozio giuridico accessorio che le parti perfezionano versando
l'una (il tradens) all'altra (l'accipiens) una somma di denaro o una
determinata quantità di cose fungibili al momento della stipula del
contratto principale al fine di perseguire gli scopi di cui all'art.
1385 c.c.
In particolare, il termine “caparra” riveste, già sotto il profilo
strettamente semantico, la duplice funzione, da un canto, di
qualificare, sotto il profilo causale, il negozio giuridico
accessorio, dall'altro di indicare la somma di denaro o la qualità
di cose fungibili che ne costituiscono l'oggetto (come si osserva
correttamente in dottrina, è la stessa norma regolatrice
dell'istituto che discorre, da un lato, di dazione “a titolo di
caparra”, così indicando il negozio giuridico che dà fondamento alla
datio, dall'altro di “restituzione o imputazione della caparra”, in
tal modo riferendosi specificamente all'oggetto del negozio, il
denaro o la res tradita).
Sotto il profilo tanto morfologico quanto funzionale, il mutevole
istituto (come già compiutamente e condivisibilmente rilevato dalla
III sezione questa corte, sulla scia di una attenta dottrina, con la
sentenza 11356/2006) presenta caratteristiche affatto composite e
spiccatamente eclettiche.
La caparra confirmatoria, difatti, su di un piano, per così dire, di
funzionalità patologica, è volta a garantire l'esecuzione del
contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della
controparte, sotto tale profilo avvicinandosi alla cauzione; ha
carattere di autotutela, consentendo il recesso senza la necessità
di adire il giudice; ha altresì funzione di garanzia per il
risarcimento dei danni eventualmente liquidati in via giudiziale,
ovvero, alternativamente, di liquidazione preventiva, forfetaria e
convenzionale del danno stesso, automaticamente connessa al recesso
cui la parte si sia determinata in conseguenza dell'inadempimento
della controparte; in una speculare dimensione di fisiologico
dipanarsi della vicenda contrattuale, essa si caratterizza invece
come anticipata esecuzione parziale della prestazione dedotta in
contratto (mentre correttamente se ne esclude una ulteriore funzione
probatoria dell'intervenuta conclusione del contratto principale -
come pure sostenuto da una risalente giurisprudenza: Cass. 925/1962,
1326/1958 -, atteso che ad essere tradizionalmente inteso come
“probatorio” è in realtà il riflesso di una duplice peculiarità
morfologica dell'istituto, la sua realità e la sua accessorietà).
Fattispecie cangiante e versatile, la caparra assume,
diacronicamente - a seconda, cioè, del “momento” del rapporto
negoziale in cui si colloca -, forme e funzioni assai diversificate,
in ciò distinguendosi nettamente tanto dalla caparra penitenziale,
che costituisce il semplice - e non altrimenti utilizzabile -
corrispettivo del diritto di recesso, quanto dalla clausola penale,
rispetto alla quale non pone limiti all'entità del danno risarcibile
- ben potendo la parte non inadempiente recedere senza dover
proporre domanda giudiziale o intimare la diffida ad adempiere e
trattenere la caparra ricevuta ovvero esigere il doppio di quella
prestata a totale soddisfacimento del danno derivante dal recesso,
del tutto a prescindere dall'effettiva esistenza e dimostrazione di
un danno; ovvero non esercitare il recesso e chiedere la risoluzione
del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base
alle regole generali, sul presupposto di un inadempimento imputabile
e di non scarsa importanza (la parte non inadempiente non potrà, in
tal caso, incamerare la caparra, bensì trattenerla a garanzia della
pretesa risarcitoria, ovvero a titolo di acconto su quanto a lei
spettante quale risarcimento integrale dei danni che saranno in
seguito accertati e liquidati) -.
Né va trascurato l'ulteriore aspetto funzionale della caparra
conseguente alla scelta della parte di avvalersi dei rimedi ordinari
della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del negozio,
anziché recedere dal contratto: la sua restituzione è in tal caso
conseguenza dell'effetto restitutorio proprio della risoluzione
negoziale, del venir meno, cioè, della causa della sua
corresponsione: essa perde in tale ipotesi la funzione di
limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria
all'importo convenzionalmente stabilito in contratto, e la parte che
allega di aver subito il danno, oltre che alla restituzione di
quanto prestato in relazione o in esecuzione del contratto, ha
diritto anche al risarcimento dell'integrale danno subito se e nei
limiti in cui riesce a provarne l'esistenza e l'ammontare in base
alla disciplina generale di cui agli artt. 1453 s.s. c.c..
3.2. - La questione del coordinamento tra il rimedio del recesso e
quello della risoluzione, espressamente disciplinati in favore del
contraente non inadempiente dal codice vigente, ha radici profonde,
che affondano nell'antico dibattito accesosi in dottrina già nel
vigore del codice del 1865 - che contemplava la sola alternativa tra
ritenzione della caparra e richiesta di esecuzione del contratto,
mentre dottrina e giurisprudenza già si interrogavano, a quel tempo,
sulla possibilità di chiedere il risarcimento secondo le regole
ordinarie.
Ecco dunque il legislatore del 1942 introdurre, nell'ambito della
disciplina generale dei contratti, accanto al rimedio del recesso
con ritenzione della caparra (o richiesta del doppio di quella
versata), quello della risoluzione del contratto con conseguente
risarcimento del danno da quantificarsi secondo le regole ordinarie.
Nella mens legis, secondo quanto risulta dalla relazione al codice,
la caparra «mentre conferma il contratto (per modo che deve essere
restituito o computato in caso di adempimento...), facilita le
composizioni in caso di inadempimento: infatti, l'inadempiente...
perde la caparra data o restituisce il doppio di quella ricevuta...
e questa è certo una composizione spedita. Ma poiché la caparra è di
regola confìrmatoria, la parte adempiente può far valere i suoi
diritti in via ordinaria... e allora la caparra funziona come
garanzia per il recupero dei danni, che saranno attribuiti in sede
di risoluzione del contratto o, in caso di condanna ad eseguirlo,
per la mora verificatasi».
Pacifico, secondo la unanime dottrina, il carattere di rigida
alternatività tra i due rimedi, recesso/risoluzione, alcuni autori
ne trarranno la ulteriore conseguenza - per la parte adempiente che
non sia riuscita a provare in parte o per l'intero il danno subito
nell'azione di risoluzione e risarcimento - della sopportazione del
rischio di vedersi risarcito un importo inferiore alla caparra,
ovvero negato qualsiasi importo. Altra parte della dottrina, di
converso, si indurrà più benevolmente a temperare tale rigida
conseguenza tanto sul piano processuale - negando la configurabilità
di una domanda nuova in ipotesi di sostituzione di quella
risolutoria con quella di recesso/ritenzione -, quanto su quello
sostanziale, ricostruendo la fattispecie, nella sua dimensione
dinamica di liquidazione anticipata del danno, in termini di minimum
risarcibile, sempre legittimamente esigibile dal creditore che non
sia riuscito a provare il maggior danno.
3.3. - A partire dagli anni sessanta, si disegnano sempre più
evidenti profili di omogeneità tra l'istituto di cui al secondo
comma dell'art. 1385 c.c. - affidato alla manifestazione di volontà
della parte non inadempiente - e la risoluzione del contratto per
inadempimento, giusta la (condivisibile) considerazione per cui il
recesso, in realtà, non assurge a dignità di categoria giuridica
dotata di autonomia strutturale sua propria, ma rileva piuttosto
come fattispecie negoziale dai profili funzionali non omogenei, se
la legge stessa definisce in termini di “recesso” atti recettizi a
struttura unilaterale diversi tra loro quanto a giustificazione
causale e meccanismi effettuali. Par lecito discorrere, allora, di
due diverse discipline della risoluzione piuttosto che di
alternativa tra recesso e risoluzione del contratto, par lecito
immaginare, di conseguenza, una ricostruzione della fattispecie in
termini di peculiare ipotesi di risoluzione di diritto, da
affiancare (piuttosto che contrapporre) a quelle di cui agli artt.
1454, 1456, 1457 c.c.. Il recesso della parte non inadempiente si
conferma così “modalità” (ulteriore) di risoluzione del contratto,
destinata ad operare, indipendentemente dall'esistenza di un termine
essenziale o di una diffida ad adempiere, mercé la semplice
comunicazione all'altra parte di una volontà “caducatoria” degli
effetti negoziali - operante, nella sostanza, attraverso un
meccanismo analogo a quello che regola la clausola risolutiva
espressa. Si discorre, all'esito di queste corrette riflessioni, del
tutto opportunamente, di una “forma di risoluzione stragiudiziale
del contratto che presuppone l'inadempimento della controparte,
avente i medesimi caratteri dell'inadempimento che giustifica la
risoluzione giudiziale”, cui consegue, tra l'altro, una “rilevante
semplificazione del quadro probatorio”.
Con riferimento ai rapporti tra gli effetti della caparra e i
normali effetti dell'inadempimento dell'obbligazione contrattuale,
si riconosce poi pacificamente, in dottrina, la facoltà di scelta
conferita alla parte non inadempiente dall'art. 1385 c.c., mentre
altrettanto dominante risulterà l'orientamento secondo cui il
ricorso al recesso sarebbe legittimo anche quando sia stata proposta
e proseguita una iniziale domanda giudiziale di (esecuzione o)
risoluzione del contratto. Tra le relative domande e azioni non si
rinvengono ragioni di incompatibilità, e nella condivisa
impraticabilità del relativo cumulo la maggior parte degli autori
non scorge affatto l'ulteriore conseguenza dell'illegittimità
dell'esperimento di entrambe in posizione alternativa o subordinata,
che si ritiene consentita, di converso, “fino alla precisazione
delle conclusioni nella sede giudiziale che prelude alla decisione
di merito”.
3.4. - Tale orientamento verrà, di recente, sottoposto a serrata
critica da parte di altri autori, che, da posizioni minoritarie,
qualificano in termini di vera e propria forzatura dogmatica l'idea
che la domanda di recesso non integri gli estremi della domanda
nuova rispetto a quella di (adempimento o) risoluzione ex art. 1453
c.c.. Pur condividendosi l'affermazione secondo cui la richiesta di
recesso si configura quale “istanza ridotta” rispetto alla
risoluzione, vive nello stesso ambito risarcitorio in relazione
all'inadempimento dell'altra parte, si connota di conseguente
identità di causa petendi (dal momento che la ragione del domandare
si sostanzia in entrambi i casi nell'inadempimento dell'altro
contraente), ad essere sottoposta a revisione critica è
l'indiscriminata identificazione del relativo petitum.
Sostanziandosi l'azione di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c.,
in una forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, operante
alla stregua degli altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale
previsti dal codice, la sentenza che pronuncia su tale domanda non
potrebbe avere - si sostiene - che natura dichiarativa, mentre è
costitutiva quella che decide sulla risoluzione ai sensi dell'art.
1453 c.c., è di condanna quella che pronuncia sull'adempimento.
Duplice, allora, la conseguenza: da un canto, è diverso il petitum
immediato che identifica le azioni che si collegano alle tre
domande, essendo diverso il tipo di provvedimento richiesto al
giudice (giusta la distinzione chiovendiana ancor oggi condivisa
dalla dottrina e giurisprudenza prevalente in tema di petitum
attoreo), di talché “non sussiste identità di azioni e quindi di
domande se è vero che tale identità postula la coincidenza del
petitum immediato e di quello mediato”; dall'altro, anche il petitum
mediato (il bene della vita che si chiede alla controparte cui è
rivolta la domanda), è in realtà diverso, se (ex art. 1453 c.c.),
volendo conseguire lo scioglimento del vincolo, si chiede
all'inadempiente di subire una certa modificazione giuridica quale
quella che scaturisce da una pronuncia costitutiva di risoluzione,
ovvero, con la domanda di recesso (ex art. 1385, c. 2 c.c.), si
impone alla controparte, mirando alla certezza del modo d'essere del
rapporto, di prendere atto della positiva verifica in ordine alla
sussistenza dei presupposti stragiudiziali della risoluzione.
Fortemente (e condivisibilmente) critica appare ancora questa stessa
dottrina rispetto alla possibilità di chiedere il recesso dopo aver
inizialmente invocato la risoluzione del contratto sulla base di una
pretesa (quanto in realtà impredicabile) disponibilità dell'effetto
risolutorio, effetto del quale si evidenzia, specularmente,
l'assoluta indisponibilità per la parte non inadempiente,
sottolineandosi come tale, erroneo approdo giurisprudenziale esponga
nella sostanza il contraente inadempiente, ormai condotto sulla via
dell'avvenuta risoluzione, ad una inopinata reviviscenza del
contratto e al conseguente, risorto obbligo di adempimento, vicenda
che la legge vuole palesemente evitare, sancendo per tabulas il
divieto di modifica della domanda di risoluzione in domanda di
adempimento.
Quanto, infine, alla tesi della caparra intesa come minimum
risarcibile, affacciatasi subito dopo l'introduzione dell'art. 1385
c.c., va notato come essa sia stata oggetto di recente riscoperta da
parte di più di un autore negli ultimi anni, opinandosi in proposito
che, nell'attribuire la scelta dei due rimedi ai sensi del 1385
c.c., il legislatore “sarebbe stato mosso dall'intento di tutelare
il contraente non inadempiente consentendogli di provare l'eventuale
maggior danno, senza per questo dover perdere quanto già
garantitogli in via preventiva e forfetaria”. A fondamento di tale
(poco comprensibile e ancor meno condivisibile) istanza di
“ipertutela” della parte non inadempiente, si sottolinea che
altrimenti “si falcidierebbe l'istituto della caparra annullandone
la funzione tipica di predeterminazione del danno” (mentre, sul
piano comparatistico si richiama - ma non del tutto conferentemente
- il codice tedesco che, per un istituto omologo, prevede, in
realtà, con disposizione del tutto “neutra” § 336 e 337 BGB,
soltanto che “qualora l'accipens chieda il risarcimento del danno
per inadempimento, nel dubbio, la caparra vada imputata a
risarcimento, mentre deve essere restituita al momento della
prestazione del risarcimento del danno”). Così, dal punto di vista
sistematico, si sostiene - sul presupposto che l'alternativa non sia
tra recesso e risoluzione ma tra l'accontentarsi della caparra o
voler perseguire un più cospicuo ristoro - che domanda di
risarcimento dei danni secondo le regole generali e domanda di
ritenzione della caparra sarebbero entrambe species del più ampio
genus “domanda di risarcimento” ai sensi dell'art. 1453 c. 1 c.c.,
autonome rispetto a quelle di adempimento, risoluzione o
accertamento di intervenuta risoluzione. In tal modo - si conclude -
sarebbe soddisfatta, senza forzature dogmatiche di sorta, l'istanza
di giustizia sostanziale (?) quale è quella del contraente
incolpevole che, non essendo riuscito a conseguire l'integrale
risarcimento per cui aveva agito ex comma terzo dell'art. 1385 c.c.,
decida “di accontentarsi di meno”.
3.5. - Pressoché unanime risulta, invece, la dottrina nel negare
legittimità alla ormai ultratrentennale posizione espressa da questa
corte di legittimità sul tema (supra, sub 1.2-d) della cd.
“rinunciabilità” all'effetto risolutorio conseguente alla sua
“ritrattazione” da parte del contraente adempiente, dopo l'inutile
decorso del tempo fissato con la diffida (giurisprudenza
consolidata, da Cass. 1530/1977 a Cass. 11967/2004; da ultimo, di
recente, Cass. n. 23315 del 2007, che contiene, peraltro, una
puntuale analisi e un implicito apprezzamento delle avverse opinioni
dottrinarie). L'asse portante della teoria della rinunciabilità
ruota, difatti, come si legge ancora nella sentenza del 2007,
attorno ad un concetto di essenzialità, per così dire,
“unilaterale”, posta, cioè, nell'esclusivo interesse del creditore,
unico arbitro della convenienza o meno a far valere l'inutile
decorso del tempo in seno al dipanarsi della vicenda negoziale.
Dunque, la norma di cui all'art. 1454 c.c. non tutelerebbe
l'interesse del diffidato alla certezza del rapporto (intesa in
termini di definitiva realizzazione dell'effetto risolutorio “di
diritto” di cui discorre l'ultimo comma della norma stessa), ma
(solo) quello del diffidante che, disponendo (sine die) dell'effetto
risolutorio, può ancora e sempre agire per l'adempimento: così come,
verificatosi l'inadempimento, la parte non inadempiente può
scegliere tra risoluzione, giudiziale o di diritto (per diffida), e
adempimento coattivo, così, verificatasi la risoluzione, la stessa
parte potrebbe, nonostante la scadenza del termine indicato in
diffida, purtuttavia esercitare l'azione di adempimento
contrattuale. Argomento a latere di tale ricostruzione della
fattispecie, la natura giuridica della diffida che, in guisa di
negozio giuridico unilaterale recettizio, non potrebbe produrre
effetti contro e oltre la volontà del suo autore: nessun ostacolo,
dunque, alla neutralizzazione del relativo effetto negoziale
attraverso altra manifestazione di volontà negoziale, dichiarativa o
per facta concludentia (tale ritenendosi, ad esempio, l'esercizio di
un'azione giudiziale volta a conseguire un risultato affatto diverso
dalla risoluzione).
A mente delle più approfondite costruzioni dottrinarie intervenute
in subiecta materia (che queste sezioni unite, come di qui a breve
si dirà, ritengono di poter condividere), l'effetto risolutorio
conseguente alla diffida non rientrerebbe, viceversa, nella
disponibilità dell'intimante. Se “il contratto è risolto”, creditore
e debitore sono ormai liberati dalle rispettive obbligazioni (salvo
quelle restitutorie), e l'effetto risolutivo, destinato a prodursi
automaticamente, cristallizza un inadempimento e le sue conseguenze
in iure impedendo ogni ulteriore attività di disposizione
dell'effetto stesso. In tal modo si opera un irrinunciabile
bilanciamento tanto dei contrapposti interessi negoziali - ivi
compreso quello dell'inadempiente che non può indefinitamente
restare esposto all'arbitrio della controparte - quanto di quelli,
più generali, al rapido e non più discutibile rientro nel circolo
economico di quei beni coinvolti nella singola, patologica vicenda
contrattuale.
4 - La soluzione dei quesiti sottoposti all'esame di queste sezioni
unite.
4.1. - È convincimento del collegio che il ricorso dei coniugi L.
debba essere rigettato, e che debba essere confermata la statuizione
del giudice territoriale predicativa del carattere di novità della
domanda da quegli proposta in appello in sostituzione di quella
originaria, sia pur con le precisazioni che di qui a breve
seguiranno.
4.2 - Si è fatto cenno, in precedenza (supra, sub 2.1), come le
vicende sostanziali e processuali scaturenti dai rapporti tra azione
di risoluzione e di risarcimento da un canto, e tra domanda di
recesso e di ritenzione della caparra dall'altro involgano delicate
questioni di diritto, la cui soluzione postula una corretta analisi
di tali rapporti in una più vasta ottica di ricerca e ritrovamento
del reale fondamento, morfologico e funzionale, dell'istituto della
caparra, entro i più vasti ed attuali confini del giusto processo
inteso come processo celere, come processo evitabile, come equo
contemperamento delle posizioni delle parti contrattuali secondo il
fondamentale canone ermeneutico della buona fede reciproca, id est
del ripudio di qualsivoglia forma di abuso che dottrina e
giurisprudenza tedesca felicemente definiscono come Rechtsmi§brauch.
Va in premessa senz'altro condivisa la ricostruzione dottrinaria
secondo la quale il diritto di recesso è una evidente forma di
risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre
l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri
dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso
costituisce null'altro che uno speciale strumento di risoluzione
negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i
presupposti (l'inadempimento della controparte) quanto le
conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto).
Tale inquadramento sistematico dell'istituto postula, al fine di un
legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente
ritenzione della caparra, l'esistenza di un inadempimento gravemente
colpevole, di un inadempimento cioè imputabile (ex art. 1218 e 1256
c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.).
Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il
più generale presupposto richiesto dalla norma di cui all'art. 1218
affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del
danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi
polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale,
forfetaria: la impossibilità dell'esecuzione della prestazione per
causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilità
sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.) e la
conseguente caducazione dell'intera convenzione negoziale, ivi
compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra (in tal senso,
la pressoché costante giurisprudenza di questa corte: Cass.
23.1.1989 n. 398, ove si legge che la disciplina dettata dal secondo
comma dell'art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento
nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria,
non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per
inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando
l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa
importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente.
Pertanto nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi
alfine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i
criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel
caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso
che occorre in ogni caso una valutazione comparativa del
comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in
modo da stabilire quale di essi abbia fatto venir meno, con il
proprio comportamento, l'interesse dell'altro al mantenimento del
negozio).
Un inadempimento grave perché (come già correttamente evidenziato
nella sentenza dianzi citata, e come confermato dalla dominante
dottrina), diversamente opinando (come pure ipotizzato da chi
sottolinea come la collocazione della norma ex art. 1385 sia al di
fuori dello specifico capo dedicato alla risoluzione per giusta
causa ed ai suoi presupposti, non contenendo il predetto articolo
alcuna menzione delle caratteristiche dell'inadempimento né
tantomeno sussumendone la gravità al rango di condizione necessaria
per l'esercizio del diritto di recesso) si finirebbe, da un canto,
per indebolire, anziché rafforzare, il vincolo negoziale -
consentendosi alla parte di sottrarvisi capricciosamente al solo
annunciarsi di qualsivoglia, minima difformità di esecuzione - così
determinando una insanabile contraddizione con l'opposta, tipica
finalità di rafforzamento del predetto vincolo, universalmente
riconosciuta alla caparra -; dall'altro, per negare
incomprensibilmente in radice la identità strutturale di un medesimo
presupposto risarcitorio (l'inadempimento), così come sussunto nella
sfera del rilevante giuridico dall'unica norma che lo disciplina in
parte qua (l'art. 1385 c.c.), salvo ad annettervi poi, sul piano
funzionale, due rimedi alternativi di tutela (il recesso, la
risoluzione): ammettere l'ipotesi contraria condurrebbe alla poco
logica conseguenza per cui in presenza di un inadempimento lieve il
contraente incolpevole potrebbe recedere dal contratto, ma non
provocarne la risoluzione in via ordinaria (con buona pace della
evidente alternatività “integrale” dei rimedi rispettivamente
modellati dal secondo e dal terzo comma della norma citata, e salva,
peraltro, la contraria volontà delle parti che, con apposita
clausola, si determinino ad attribuire rilevanza anche ad ipotesi di
inadempimento lieve, attraverso una specificazione ed
eterodeterminazione del regolamento negoziale espressamente
convenuto in forme dissonanti rispetto allo schema legislativo).
4.3. - Tanto premesso, e avviando a soluzione il complesso coacervo
di quesiti sollevati in premessa, deve in limine osservarsi che, se
il recesso è non altro che una forma di risoluzione stragiudiziale
del contratto che presuppone l'inadempimento della controparte, le
interazioni rilevanti da esaminare sul piano normativo non sono
tanto quelle tra il recesso stesso e le varie forme di risoluzione,
quanto quella, pur collegata, tra azione di risarcimento ordinaria e
domanda di ritenzione della caparra.
Si è condivisibilmente affermato, in proposito, che l'unica ragione
per cui il contraente incolpevole (oltre che di buon senso) possa
preferire la meno pervia strada della risoluzione alla più agevole
manifestazione della volontà di recesso è evidentemente volta al
proposito di conseguire un risarcimento (che egli auspica) maggiore
rispetto all'importo della caparra (o del suo doppio). Se
un'alternativa si pone, allora, per la parte non inadempiente,
questa non è tanto limitata ad una scelta (in realtà, del tutto
fungibile quoad effecta) tra recesso e risoluzione, ma si estende
necessariamente a quella tra l'incamerare la caparra (o il suo
doppio), cosi ponendo fine alla vicenda negoziale, e l'instaurare un
apposito giudizio per conseguire una più cospicua locupletazione, un
più pingue risarcimento, una più congrua quantificazione di danni
dei quali egli si riserva (fondatamente!) di offrire la prova.
Ecco che l'analisi della prima relazione tra le azioni in esame
comporta non tanto l'attribuire rilevanza alla pretesa antinomia
risoluzione+risarcimento / recesso+ritenzione della caparra, una
vera e propria alternatività (rectius, incompatibilità) esistendo
piuttosto, sul piano morfologico, tra le due sole azioni
“recuperatorie”, quella, cioè, strettamente risarcitoria (la domanda
di risarcimento danni) e quella più latamente satisfattiva (la
ritenzione della caparra, sul cui carattere, in realtà,
paraindennitario e non strettamente risarcitorio non è in questa
sede lecito approfondire una riflessione).
Le (apparenti) problematiche afferenti ai rapporti tra le (sole)
domande di risoluzione e di recesso non hanno, in realtà, al di là
di aspetti formalistico/speculativi, autonoma rilevanza giuridica
sostanziale: una domanda (principale) di risoluzione contrattuale
correlata ad una richiesta risarcitoria contenuta nei limiti della
caparra, oltre ad avere una rilevanza pressoché solo teorica (non si
capisce perché adire il giudice, potendo la parte stessa determinare
l'effetto risolutorio in sede stragiudiziale, mentre diverso
potrebbe risultare l'approccio in ipotesi di domanda
riconvenzionale), non è altro (nonostante il contrario avviso di
autorevole dottrina, che discorre di compatibilità tra domanda
costitutiva di risoluzione giudiziale e risarcimento del danno nei
limiti della caparra) che una domanda di accertamento dell'avvenuto
recesso (e della conseguente risoluzione legale del contratto); una
domanda di risoluzione avanzata senza il corredo di una ulteriore
richiesta risarcitoria, rapportata o meno all'entità della caparra,
avrà il solo scopo di caducare in via giudiziale il contratto senza
ulteriori conseguenze economiche per la parte inadempiente (il che
potrà accadere nell'ipotesi - invero assai rara - in cui la parte
adempiente abbia il solo scopo di rendere definitivo l'accertamento
della caducazione degli effetti del contratto, ma non voglia
incamerare, per motivi di etica personale, la caparra ricevuta
poiché, a seguito del primo inadempimento, egli ha potuto
successivamente concludere un più lucroso affare e non intende
ulteriormente speculare sulla vicenda), senza che, nel corso del
giudizio, sia lecito introdurre complementari domande “risarcitorie”
collegate (che risulterebbero del tutto nuove e pertanto
inammissibili).
Il vero nodo da sciogliere, dunque, riguarda la relazione complessa
tra le quattro possibili domande giudiziali, le prime due
sinergicamente volte alla risoluzione e al risarcimento del danno,
le seconde, proposte in una diversa fase o (come nella specie) in un
diverso grado di giudizio, funzionali alla declaratoria di recesso
con ritenzione della caparra. Ed è soltanto con riferimento a questa
ipotesi che la questione va risolta analizzando, peraltro, non
(soltanto) la interazione risoluzione/recesso bensì quella tra
risarcimento e ritenzione di caparra. Vero che il recesso non è che
un'altra forma di risoluzione ex lege (ciò che apparentemente
legittimerebbe le pronunce che escludono il carattere di novità di
quelle domande che abbiano trasformato la richiesta di risoluzione
in istanza di declaratoria di recesso, orbitando entrambe intorno al
medesimo asse costituito dall'inadempimento di controparte), resta
da stabilire se tale fungibilità sia, o meno, legittimamente
esportabile ai rapporti tra le due connesse azioni lato sensu
risarcitorie.
È convincimento di queste sezioni unite che la risposta al quesito
debba essere negativa, e che del tutto destituita di fondamento
(benché suggestivamente sostenuta in dottrina e motivatamente fatta
propria da una recente giurisprudenza di legittimità e di merito)
risulti la teoria della caparra intesa quale misura minima del danno
risarcibile da riconoscersi comunque alla parte non inadempiente
benché questa si sia avvalsa, in sede di introduzione del giudizio,
dei rimedi ordinari di tutela.
4.4. - Come opportunamente e condivisibilmente rilevato da una
recente dottrina che ha esaminato funditus la questione, l'art. 1385
comma terzo c.c., nell'accordare alla parte non inadempiente la
facoltà di avvalersi della tutela risolutoria ordinaria, non ha in
alcun modo previsto la risarcibilità del maggior danno, quanto
piuttosto il risarcimento integrale del danno subito (se provato),
secondo un meccanismo (processuale) ormai del tutto indipendente
dalla precedente liquidazione convenzionale (e stragiudiziale).
Di qui l'ulteriore connotazione della sinergia necessaria tra azione
risolutoria e azione risarcitoria: attraverso la loro congiunta
proposizione, la parte tende ad ottenere un risarcimento integrale
secondo le norme generali in tema di inadempimento, e non si
determina ad invocare e conseguire l'eventuale differenza tra
l'importo convenzionalmente “risarcitorio” rappresentato dalla
caparra, da un canto, e il danno effettivamente sofferto (ma da
provare), dall'altro.
L'esame comparato tra la norma posta dal legislatore in tema di
caparra e quella dettata in tema di clausola penale conferma la
bontà di tale riflessione.
Soltanto in tema di clausola penale, difatti, il legislatore ha
contemplato, per la parte (sia pur previo patto espresso), la
facoltà di agire in giudizio per la risarcibilità del danno
ulteriore, con ciò presupponendosi che la somma dovuta a titolo di
penale risulti comunque acquisita al patrimonio dell'adempiente, il
quale ha la ulteriore facoltà di provare ad incrementare la posta
risarcitoria tutte le volte che, in giudizio, egli sia in grado di
provare l'ulteriore danno sofferto.
Le stesse regole operazionali risultano del tutto assenti (e dunque
del tutto impredicabili) in tema di caparra confirmatoria, poiché
risarcibilità del danno ulteriore e risarcibilità del danno
effettivo postulano l'operatività di ben diversi meccanismi di
tutela, diversamente disciplinati dal legislatore (la differenza
viene acutamente colta ed efficacemente esplicitata in una assai
risalente sentenza di merito: secondo la corte di appello di
Cagliari - la sentenza è del 24 ottobre 1946 -, difatti, “dal
raffronto tra l'art. 1382 - ove, a proposito della clausola penale,
è espressamente contemplata la facoltà delle parti di convenire la
risarcibilità del danno ulteriore, e l'art. 1385 ultimo comma, per
giungere alla conclusione che, se in quest'ultima disposizione il
legislatore non credette di ripetere l'identica espressione
dell'art. 1382 ma fece invece richiamo alle norme generali sul
risarcimento, fu perché volle una distinzione tra le due
fattispecie”).
Vanno considerate, ancora, ad ulteriore conferma della correttezza
della soluzione adottata:
- la evidente disomogeneità “genetica” tra il ristoro conseguente
all'incameramento della caparra o del suo doppio - ristoro che in
nulla pare assimilabile al meccanismo risarcitorio tipico, e che
addirittura prescinde da qualsiasi prova ed esistenza stessa di un
danno - e il risarcimento del danno vero e proprio, conseguito
secondo le normali regole probatorie, danno la cui riparazione non
può che essere integrale, ai sensi dell'art. 1223 c.c. (in esso
ricompresi, oggi, secondo quanto condivisibilmente affermato da
Cass. ss. uu. 26972/08, anche i pregiudizi non patrimoniali
incidenti su diritti inviolabili della persona, secondo
un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 1174,
1218, 1223 c.c.);
- la speculare difformità funzionale tra i due rimedi, la domanda di
ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) essendo
pretesa fondata su una causa petendi affatto diversa da quella
riconnessa all'azione di risarcimento. Proprio la finalità di
liquidazione immediata, forfetaria, stragiudiziale, posta
nell'interesse di entrambe le parti, viene irredimibilmente esclusa
dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire (e
provare), poiché la semplificazione stragiudiziale del procedimento
di ristoro conseguente alla sola ritenzione della caparra tramonta,
inevitabilmente e definitivamente, al cospetto delle barriere
processuali sorte per effetto di una domanda dalla natura
strettamente risarcitoria, e perciò solo del tutto alternativa;
- il dato testuale dell'art. 1385, c. 3, c.c. che, nell'offrire una
precisa alternativa alla parte adempiente, nulla dispone in ordine
alla possibilità del creditore di disattendere la generale regola,
sostanziale e processuale, secondo cui electa una via non datur
recursus ad alteraram. Proprio il richiamo “alle norme generali” va
inteso nel senso che il creditore ha diritto al risarcimento
integrale se riesce a dimostrare il danno, così restando escluso il
diritto di modificare la pretesa, a meno di non voler poi
disapplicare proprio quelle “norme generali”, ovvero applicarle in
un'ottica di indiscriminato favor per il creditore, secondo una sua
personale convenienza valutata a posteriori, priva di alcun serio
bilanciamento di interessi tra le parti;
- generali considerazioni di economia processuale, oltre che di
corretto bilanciamento degli interessi in gioco, secondo cui, da un
canto, chi agisce in giudizio per la risoluzione è mosso dal
proposito di conseguire un ristoro patrimoniale più cospicuo, e
pertanto “rinuncia al certo per l'incerto” affrontando peraltro
l'alea (e l'onere) della prova dell'an e del quantum del pregiudizio
sofferto, con il rischio (a suo carico) che il danno risulti
inferiore a quanto pattuito con la caparra (o addirittura
inesistente); dall'altro, chi ammette una fungibilità tra le azioni
lato sensu risarcitorie ignora che ciò si risolverebbe nella
indiscriminata e gratuita opportunità di modificare, per ragioni di
mera convenienza economica, la strategia processuale iniziale dopo
averne sperimentato gli esiti, trasformando il processo in una sorta
di gioco d'azzardo “a rilancio senza rischio”; dall'altro ancora,
soltanto l'esclusione di una inestinguibile fungibilità tra rimedi
consente di evitare situazioni di abuso e rende il contraente non
inadempiente doverosamente responsabile delle scelte operate,
impedendogli di sottrarsi ai risultati che ne conseguono, quando gli
stessi non siano corrispondenti alle aspettative che ne hanno
dettato la linea difensiva;
- la più rigorosa osservanza di precetti costituzionali, così
perseguendosi l'ulteriore approdo, in armonia con il nuovo dettato
dell'art. 111 Cost. (e resistendo alla suggestione di dover sempre
preservare, oltre ogni ragionevolezza, la posizione della parte non
inadempiente) di evitare rilevanti diseconomie processuali: oltre
all'apprezzabile risultato di disincentivare il contenzioso
attraverso il divieto di qualsiasi mutatio actionis in corso di
giudizio, non va dimenticato come le domande di risoluzione e di
risarcimento comportino spesso, sul piano probatorio, un'intensa e
defatigante attività per le parti e per il giudice, e un inopinato
mutamento delle pretese creditorie vanificherebbe il contenuto
stesso di tali attività, legittimando un'esigenza di parte fondata
sulla sola circostanza di non trovare più conveniente proseguire nel
cammino processuale inizialmente scelto. Si aprirebbero così
pericolosi varchi a ben poco fondate richieste giudiziali, favorendo
liti il più delle volte temerarie introdotte da chi, certo di un
commodus discessus processuale costituito dalla inestinguibile
facoltà di rivitalizzare una domanda di recesso con ritenzione della
caparra, si sentirebbe legittimato a tentare in ogni caso una pur
assai improbabile demonstratio dì aver subito maggiori danni “a
costo zero”.
4.5. - Dalle considerazioni sinora esposte discende la ulteriore,
inevitabile conseguenza per cui l'originaria domanda di (sola)
risoluzione non può ritenersi legittimamente convertibile, in sede
di appello, in domanda di (solo) recesso, e ciò non solo e non tanto
per i numerosi motivi di sistema indicati, sul piano della
morfologia delle azioni, dalla più recente dottrina (cui in
precedenza si è fatto cenno), ma soprattutto perché tale modifica
potrebbe risultare callidamente e surrettiziamente funzionale a
riattivare il meccanismo legale di cui al secondo comma dell'art.
1385 c.c. (al recesso consegue, ex lege, il diritto alla ritenzione
della caparra), ormai definitivamente caducato per via delle
preclusioni processuali definitivamente prodottesi a seguito della
proposizione della domanda di risoluzione sic et simpliciter.
Specularmente inammissibile deve ritenersi la domanda di risoluzione
giudiziale introdotta dopo essersi avvalsi della tutela speciale ex
art. 1385 secondo comma c.c., intanto perché, dopo aver esercitato
il diritto di recesso, il contratto è già risolto, ma soprattutto
poiché, ancora una volta, con tale trasformazione si cercherebbe
surrettiziamente di ampliare l'ambito risarcitorio in sede
processuale, dopo aver incamerato la caparra, indirizzandolo verso
una più pingue (ma ormai intempestiva) richiesta di risarcimento
integrale.
4.6. - Quanto, infine, alla questione della rinunciabilità
all'effetto risolutorio da parte del contraente non inadempiente,
gli argomenti addotti in dottrina appaiono, a giudizio di queste
sezioni unite, meritevoli di ingresso nella giurisprudenza di questa
corte.
A fondamento di tale revirement (sia pur connesso solo
indirettamente alla decisione del caso in esame), va difatti
osservato:
- che il tenore strettamente letterale della norma di cui all'art.
1454 collega alla inutile scadenza del termine contenuto in diffida
un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento
stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante. Gli
stessi meccanismi operativi previsti per le altre fattispecie di
risoluzione legale confortano tale conclusione, poiché clausola
risolutiva espressa e termine essenziale partecipano,
sincronicamente, del medesimo aspetto genetico della convenzione
negoziale, postulando, per loro stessa natura, la necessità
(clausola risolutiva) o la possibilità (termine essenziale) di una
ulteriore manifestazione di volontà da parte del non inadempiente
che, alla luce dei diacronici sviluppi del rapporto contrattuale,
potrebbe farsi portatore di un interesse diverso, rispetto alla
risoluzione, nel tempo del verificatosi inadempimento. La diffida,
coevamente comunicata alla controparte già nel momento
(patologicamente) funzionale del rapporto, contiene invece in sé già
tutti gli elementi di valutazione di una situazione attuale e
attualizzata, in termini di interesse, in capo al diffidante; - che
il collegamento tra la essenzialità del termine contenuto nella
diffida e la (peraltro non pacifica) esclusività dell'interesse
dell'intimante attiene, in realtà, all'atto di diffida ma non
all'effetto risolutorio, che la norma ex art. 1454 c.c. mostra di
considerare automatico, perseguendo la non discutibile funzione di
bilanciamento di interessi contrapposti, a tutela anche della parte
che, allo spirare del termine, abbia posto un affidamento legittimo
nell'avvenuta cessazione degli effetti del negozio;
- che la perdurante disponibilità dell'effetto risolutorio in capo
alla parte non inadempiente risulterebbe, in assenza di qualsivoglia
disposizione normativa “limitativa” (quale quella dettata, ad
esempio, in tema di remissione del debito), operante sine die, in
evidente contrasto con gli analoghi meccanismi di risoluzione legale
collegati al termine essenziale e al relativo adempimento tardivo,
così generandosi, sotto altro profilo, una ingiustificata e
sproporzionata lesione all'interesse del debitore, il cui ormai
definitivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative
conseguenze) del contratto inadempiuto potrebbe indurlo, non
illegittimamente, ad un conseguente riassetto della propria
complessiva situazione patrimoniale;
- che la stessa ratio legis sottesa al più generale meccanismo della
risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) appare principio di portata
assai più ampia (e dunque legittimamente esportabile anche nel
parallelo sottosistema della risoluzione legale) dacché permeato
dell'evidente funzione di accordare (moderata) tutela anche alla
parte non adempiente che, assoggettata ad un'iniziativa volta alla
caducazione del contratto, non può più essere, ex lege, destinataria
di una successiva richiesta di adempimento (in una vicenda in cui,
si badi, la definizione dell'effetto risolutorio è ancora in
itinere, destinata com'è a formare oggetto di accertamento
processuale in contraddittorio), onde porsi volontariamente (ma del
tutto legittimamente) in condizione di non poter più adempiere. Se
la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione implica
l'assenza di interesse del creditore all'adempimento e il
conseguente acquisto, da parte del debitore, di una sorta di
“diritto a non adempiere”, non v'è ragione di escludere che la
stessa ratio (di cui è d'altronde traccia dalla stessa relazione al
codice) non debba informare anche la speculare vicenda della diffida
ad adempiere, in entrambi i casi risultando espressa
inequivocabilmente la mancanza di interesse all'adempimento
intempestivo;
- che la natura di negozio unilaterale recettizio della diffida non
pare utile a legittimare la (non conferente) conseguenza della
disponibilità dell'effetto risolutivo. Soccorrono, al riguardo,
disposizioni normative, come quelle di cui all'art. 1723 c.c. in
tema di irrevocabilità del mandato (anche) in rem propriam, che
lasciano chiaramente intendere come la più generale filosofia
ispiratrice del codice del '42, quella, cioè, della tutela
dell'affidamento incolpevole, trovi necessario spazio e puntuale
attuazione tutte le volte in cui l'unilateralità dell'atto incida
significativamente anche sugli interessi del destinatario;
- che, in definitiva, la concezione dell'effetto risolutivo
disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia
fortemente punitiva per l'inadempiente, si atteggia a mo' di
sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata)
“ipertutela” del contraente adempiente, del quale si legittima ogni
mutevole e repentino cambiamento di “umore” negoziale.
4.7. - Vanno, pertanto, affermati (a soluzione delle questioni
proposte supra, sub 2.1) i seguenti principi di diritto:
a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale
da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra
dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità
strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta
al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni
asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la
trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra
perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a
breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la
singola azione di recesso non connesse alle relative azioni
“risarcitorie”) verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della
caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e
convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un
giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non
inadempiente di “scommettere” puramente e semplicemente sul
processo, senza rischi di sorta;
b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di
recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e
funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione
dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio
lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai
preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di
ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con
evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione
del contenzioso giudiziale);
c) Azione di risoluzione “dichiarativa” e domanda giudiziale di
recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano
operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi
ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al
precedente punto b);
d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non
adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi
di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera
disponibilità del contraente stesso;
e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di
recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro
volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente
proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen
iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione “caducatoria”
degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita
“di risoluzione contrattuale” in sede di domanda introduttiva, sarà
compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di
interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa,
convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di
risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di
qualsivoglia domanda “risarcitoria”, non potrà essere legittimamente
integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande
“complementari”, né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione
della caparra, entrambe inammissibili perché nuove.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere
in questa sede compensate, attesa la complessità e la natura
controversa delle questioni trattate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il
ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di
cassazione. |