Cass., Sez. trib., Sentenza 21 Marzo 2008 , n. 7734
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Agenti di commercio: quando il fisco
non contesta il "lavoro autonomo" l'imposta regionale va rimborsata |
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Massima Con riguardo alla sussistenza del presupposto impositivo è necessaria la presenza di un’organizzazione, riscontrabile ogni qual volta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l’altro, l’avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell’Irpef o dell’Iva ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell’imposta, indebitamente versata, l’onere di provare l’assenza delle predette condizioni. Tale accertamento dev’essere compiuto con riferimento a tutti gli anni d’imposta in contestazione, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso Irap |
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Sentenza per esteso
Rilevato
che la Ctp di Varese ha accolto l'istanza di rimborso del contribuente, di professione Agente di Commercio, e che la Ctr della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia;
che la sentenza ha giustificato tale decisione affermando il difetto in concreto di una organizzazione autonoma poiché l'Agente, senza l'ausilio di dipendenti, aveva solo beni strumentali modesti;
che avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo;
che esso il ricorso è ammissibile;
che, in particolare, la cassazione della sentenza è chiesta per violazione di norme di diritto (gli artt. 2, 3, 4 e 8 D. Lgs. n. 446 del 1997, in relazione alla nozione di autonoma organizzazione);
che il P.g. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato
che esso è, invece, manifestamente infondato e non merita accoglimento;
che, infatti, al quesito di diritto portato all'esame della Corte (“se l'Irap sia dovuta da chiunque esercita un'arte o una professione, anche con la sola organizzazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività e che pertanto prescinde dai mezzi impiegati, ovvero solo da chi si serva di un'organizzazione complessa che implichi necessariamente l'impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui, tale da acquisire una propria autonomia rispetto all'attività personale”) si deve rispondere attraverso il richiamo di quanto già enunciato dalla pronuncia n. 3678 del 2007, ed altre conformi, ove questo stessa sezione ha stabilito il principio secondo cui “l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce della interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga. in modo non occasionale, del lavoro altrui”;
che “è onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo”;
che, a tal riguardo, la parte ricorrente non ha osservato alcunché;
che anche le osservazioni del P.g. vanno disattese;
che, infatti, la parte ricorrente non muove alcuna contestazione in merito alla qualificazione del reddito prodotto dal contribuente ed alla sua qualificazione di provento da lavoro autonomo, con implicita esclusione di quello prodotto dall'impresa commerciale;
che, com'è noto, non può il giudice rilevare d'ufficio circostanze di fatto e caratteristiche dell'attività svolta da una delle parti al di fuori del rispetto del principio del contraddittorio;
che, infatti, la figura dell'Agente di commercio, di discussa qualificazione giuridica, sembra subire la conformazione del concreto atteggiarsi dell'attività, tra i poli estremi di quella autonoma e di quella dell'impresa;
che con riguardo alla sussistenza del presupposto impositivo, è necessaria la presenza di una organizzazione, riscontratile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, o impieghi beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell'attività, costituendo indice di tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione dei relativi costi ai fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo al contribuente che agisce per il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di provare l'assenza delle predette condizioni;
che, a tacere d'altro, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento a tutti gli anni d'imposta in contestazione, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere respinto senza che sia necessario provvedere in ordine alle spese di questa fase, non avendo il contribuente svoltovi attività difensiva.
P.Q.M.
Respinge il ricorso.