Cassazione Civile - sentenza n. 6022 del 14/04/2008
Trust – Coamministratore – Incarico basato su multiforme e continua attività – Assolvimento delle funzioni non improntato nel complesso alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico – Violazione di specifiche norme di legge – Necessità – Non sussiste – Revoca per mala gestio – Sussiste – Artt. 183 e 334 del codice civile
Nota
Non è il compimento di un singolo atto giuridico ciò che caratterizza l’incarico del trustee, ma l’esercizio di un’attività multiforme e continua, improntata sempre al rispetto dei principi di correttezza.
Depositata qualche giorno fa, la sentenza 16022 del 14 aprile 2008 è il primo pronunciamento della sezione civile della Suprema Corte in materia di trust. I Giudici di legittimità hanno deciso in merito al contrasto sorto fra due ex coniugi che, al momento del divorzio, decidono di costituire un trust a favore delle figlie per l’amministrazione della casa familiare sita a Londra e nominandosi congiuntamente coamministratori del trust.
Dopo qualche tempo il marito si rivolge al Tribunale di Milano per chiedere la rimozione dal trust della moglie che, secondo il ricorrente, aveva violato le norme di correttezza amministrativa, conducendo in locazione un appartamento lussuoso le cui spese venivano imputate al trust.
Dall’altro lato anche la moglie chiedeva la rimozione del marito dal trust, perché lamentava una mancanza di collaborazione alla gestione dello stesso.
Il Tribunale di Milano decide di revocare l’incarico di amministratori del trustee sia alla moglie che al marito, affidandolo a due avvocati di Milano.
Il Giudice di seconde cure conferma la sentenza di secondo grado.
Il Cassazione nel confermare anch’essa la decisione di merito precisa che «la revoca dell’incarico di trustee di beni riferibili, in ultima istanza a minori, non segue le regole del mandato, ma quelle dettate dagli articoli 334, in tema di usufrutto legale, e 183 in tema di comunione legale. La revoca per aver male amministrato può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge ma anche quando l’assolvimento della funzione non sia improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico così da riuscire lesivo degli interessi che l’istituto mira a proteggere».
Massima
La revoca dell’incarico di trustee di beni riferibili, in ultima istanza a minori, non segue le regole del mandato, ma quelle dettate dagli articoli 334, in tema di usufrutto legale, e 183 in tema di comunione legale. La revoca per aver male amministrato può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge ma anche quando l’assolvimento della funzione non sia improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico così da riuscire lesivo degli interessi che l’istituto mira a proteggere
La carica di coamministratore di un trust, rappresenta un munus di diritto privato. Tale incarico non si sostanzia ed esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico (come nel mandato), bensì in un’attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza. Non a caso, le norme di cui agli artt. 334, in tema di usufrutto legale, e 183, in tema di comunione legale, del codice civile contemplano la possibilità della revoca per aver “male amministrato”: formula, necessariamente generica e lata, che può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge, ma anche quando l’assolvimento della funzione non sia, nel complesso, improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico, così da riuscire lesivo degli interessi che l’istituto mira a proteggere.
Sentenza per esteso
Svolgimento del processo – Con atto di citazione notificato il 7 aprile 1999 il sig. X conveniva dinanzi al Tribunale di Milano la ex moglie Y, esponendo:
– che, a seguito di divorzio dichiarato in Inghilterra, luogo di residenza familiare, in data 23 settembre 1997, era stato costituito in favore delle figlie minori il ... per l’amministrazione della casa familiare sita a ..., con nomina congiunta dei genitori a coamministratori (trustees), la cui convenzione istitutiva era stata poi modificata nel 1998 quando la Z, insieme con le figlie, si era trasferita dapprima a ... e poi a ... ;
– che la convenuta aveva violato le più elementari norme di correttezza amministrativa, conducendo in locazione un appartamento lussuoso, le cui spese, senza documentazione, addebitava al trust.
Tutto ciò premesso, chiedeva la dichiarazione di decadenza dell’ex moglie dalla carica di coamministratrice, con nomina di altro trustee, o in subordine, l’accertamento dell’obbligo di osservare scrupolosamente gli obblighi di buona amministrazione. Costituitasi ritualmente, la Y eccepiva la carenza di giurisdizione e l’incompetenza del giudice adito e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda. In via riconvenzionale, chiedeva la rimozione dell’attore dal ruolo di coamministratore, lamentando che egli avesse rifiutato di collaborare alla gestione del trust. Con sentenza 20 ottobre–21 novembre 2002 il Tribunale di Milano revocava sia l’attore, che la convenuta dall’incarico di coamministratori del trust, nominando in loro vece due avvocati del foro di Milano; rigettava ogni ulteriore domanda hinc et inde proposta e compensava per intero le spese di giudizio. Motivava che entrambi i genitori avevano violato gli obblighi di lealtà e correttezza, nella specie particolarmente intensi in tema di amministrazione fiduciaria, attuando una serie di comportamenti pregiudizievoli per le posizioni soggettive delle figlie minori: con particolare riguardo all’obbligo di conservazione dell’immobile (lasciato vuoto ed infruttifero, invece che locato a terzi), di tenere un’adeguata contabilità (con omesse dichiarazioni fiscali ed inadempimento degli obblighi di corrispondere gli onorari professionali agli avvocati inglesi che avevano prestato assistenza legale) e di imparzialità: dando prova, entrambi, di esasperata conflittualità nel disattendere il suggerimento del giudice di delegare a terzi i poteri di amministrazione, come suggerito dal giudice.
La Corte d’appello di Milano con sentenza 7–20 luglio 2004 rigettava il successivo gravame del X e quello incidentale della Y, con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Motivava:
– che nessuna delle parti aveva offerto la prova dell’altrui responsabilità esclusiva per le inadempienze accertate. Rilevava, quanto a X, che la corrispondenza prodotta proveniva da lui stesso o dal suo difensore; che egli non aveva censurato l’addebito di violazione dell’obbligo di imparzialità ed aveva positivamente violato il ruolo fiduciario, mostrando di non tenere in considerazione la posizione di cobeneficiaria del trust spettante alla ex moglie. Quest’ultima, a sua volta, non aveva assolto l’onere della prova liberatoria dalla presunzione di corresponsabilità ed era colpevole dell’omessa locazione dell’appartamento londinese per il periodo successivo al 18 Dicembre 2000.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione X, illustrato da successiva memoria, deducendo 1) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato e carenza di motivazione perché la Corte d’appello di Milano aveva ritenuta la sua corresponsabilità in base a fatti non allegati dalla controparte, dato che la domanda riconvenzionale di revoca dell’amministrazione era stata fondata unicamente sulla affermata inadempienza di obblighi di natura economica, senza riferimento ad ulteriori regole di correttezza; 2) la violazione dell’art. 112 c.p.c., e artt. 1362 e 1366 c.c., e la motivazione insufficiente e contraddittoria, per omesso esame di documenti decisivi che dimostravano che egli si era, per contro, diligentemente attivato per eliminare le inadempienze accertate nella gestione del trust. Queste erano invece dovute esclusivamente all’ostruzionismo della coamministratrice, del cui ruolo egli aveva tenuto conto, proprio invocando inutilmente un atteggiamento collaborativo, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale; 3) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per omessa condanna alla rifusione delle spese processuali e dell’ausiliario di giustizia esperto di common law, incaricato dal Tribunale di Milano di illustrare i principi di diritto inglese in tema di trust. Resisteva con controricorso la Z, che proponeva altresì ricorso incidentale, ex art. 360, nn. 4) e 5), c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato e del regime delle preclusioni processuali, data la novità inammissibile dei fatti posti tardivamente a sostegno della domanda attrice, accolta in sentenza.
All’udienza del 14 aprile 2008 il Procuratore generale e i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione – Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso incidentale (n. 9888 R.G. 2005) al ricorso principale (n. 6666 R.G. 2005), essendo entrambi proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Il primo motivo del ricorso principale e il motivo unico del ricorso incidentale devono essere esaminati congiuntamente, concernendo la medesima questione di diritto, sia pure proposta da angoli visuali speculari. Entrambe, infatti, censurano il vizio di ultrapetizione per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato nella dichiarazione di decadenza dalla carica di coamministratore rispettivamente irrogata per violazione degli obblighi di correttezza nella gestione del trust: sotto il profilo che la Corte d’appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, avrebbe posto a base dell’accertamento fatti diversi da quelli hinc et inde allegati come causa petendi delle reciproche domande di revoca.
La doglianza si rivela infondata.
Il principio che la domanda fondata sull’allegazione di fatti sia eterodeterminata e pertanto non possa essere accolta per ragioni diverse da quelle prospettate si deve correlare con l’oggetto specifico del contendere, rappresentato, nel presente giudizio, dalla richiesta di revoca giudiziale da un munus di diritto privato: finalizzato, peraltro, alla tutela di interessi di figli minori trascendenti la libera disponibilità delle parti.
Tale incarico non si sostanzia ed esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico (come nel mandato), bensì in una attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza e diligenza. Non a caso, le norme di cui all’art. 334, in tema di usufrutto legale, e art. 183, in tema di comunione legale, contemplano la possibilità della revoca per aver “male amministrato” : formula, necessariamente generica e lata, che può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge, ma anche quando l’assolvimento della funzione non sia, nel complesso, improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell’incarico, così da riuscire lesivo degli interessi che l’istituto mira a proteggere. In quest’ottica l’allegazione di singoli fatti si configura quale prova della negligenza – o, come nella specie, della mancanza di collaborazione tra coamministratori, ridondante perfino in ostruzionismo – piuttosto che quale causa petendi di un diritto eterodeterminato (come, tipicamente, un diritto di credito), la cui variazione comporti mutatio libelli.
Ciò premesso in sede concettuale, la lettura critica dell’atto di citazione in primo grado disvela un ampio spettro di violazioni a sostegno della domanda di revoca, per cattiva gestione del trust; corredato del riferimento analogico alle norme giuridiche, sopra ricordate, in tema di amministrazione di beni in regime di comunione. Sono chiaramente prospettati, tra l’altro, addebiti di conflitto di interessi e di omesso rendiconto, di depauperamento del patrimonio separato e di rifiuto di informazioni dovute al coamministratore. Non diversa, qualitativamente, appare la descrizione delle condotte poste a base della domanda riconvenzionale della Y, volta, reciprocamente, alla dichiarazione di decadenza dell’ex coniuge dalla carica di coamministratore per violazione di obbligo fiduciario (breach of trust), che, seppur concisamente, fa riferimento alla renitenza di X ad una collaborazione leale nella gestione, ostativa alla realizzazione delle finalità del trust, nell’interesse dei figli minori.
Appare quindi esatta la conclusione trattane dalla Corte d’appello di Milano che il ventaglio di censure attinenti alla causa petendi della corretta gestione patrimoniale (concetto essenzialmente unitario) non si debba frantumare nell’analitica specificazione dei singoli episodi: come tale, insuscettibile d’integrazione, a pena d’inammissibile mutatio libelli.
Con il secondo motivo X censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 1362 e 1366 c.c., e la motivazione insufficiente e contraddittoria per omesso esame di documenti decisivi. Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una valutazione difforme dei fatti, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. La stessa esposizione delle ragioni di doglianza, palesa, all’evidenza, l’intendimento di dimostrare la non veridicità dei fatti imputati a titolo di violazione degli obblighi di correttezza nella gestione del trust: in tal modo, impingendo manifestamente nell’accertamento dei fatti devoluto al giudice di merito. A questa stregua, il riferimento ai documenti depositati che dovrebbero dimostrare come realtà X si fosse attivato positivamente per sopperire alle denunziate omissioni e irregolarità di amministrazione, imputate all’ex coniuge introduce valutazioni di fatto precluse in questa sede; oltre a non superare il giudizio di irrilevanza datone dalla corte territoriale, sul corretto rilievo che essi provengono dalla stessa parte e dal suo difensore e siano quindi privi di valore probatorio.
In ultima analisi, sotto l’apparenza del vizio di motivazione, insussistente nella specie, si intende proporre una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie, per pervenire a una conclusione opposta a quella affermata dalla corte territoriale. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per omessa condanna alla rifusione delle spese processuali.
Il motivo è inammissibile, volto com’è a sindacare l’esercizio della discrezionalità del giudice nel regolamento delle spese processuali ex art. 92 c.p.c.. Nella specie, esso appare congruamente motivato con riferimento alla reciproca soccombenza su domande di contenuto analogo e pari valore.
Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti, con compensazione integrale delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M. – riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.