Srl: cessione delle quote senza il notaio
Il maxi-emendamento al d.l. 112 semplifica il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata consentendo di evitare l'atto notarile.
Di seguito i soggetti interessati e le modalità previste.
Soggetti interessati: iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale i quali potranno sottoscrivere l'atto di trasferimento per il deposito entro 30 giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese competente (registro delle imprese della circoscrizione della sede sociale) a cura di un intermediario abilitato allo svolgimento delle attività di cui ai sensi dell'art. 31, c. 2-quater, l. 24/11/2000, n. 340.
Codice civile: la nuova modalità affianca quella tradizionale prevista dall’art. 2470 c.c. che prevede la stipula del trasferimento delle quote mediante atto con sottoscrizione autenticata e il deposito dello stesso entro 30 giorni a cura del notaio autenticante presso l'ufficio del registro delle imprese competente (registro delle imprese della circoscrizione del la sede sociale).
Iscrizione del trasferimento: la nuova procedura, pur non sostituendosi ma solamente affiancandosi alla procedura prevista dal Codice civile, prevede anche le modalità per l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, attraverso la richiesta dell'alienante e dell'acquirente con esibizione del titolo rilasciato dall'intermediario e che testimoni il trasferimento e l'avvenuto deposito.
Differenze: La nuova procedura prevede che l'iscrizione avvenga su richiesta dell'alienante e dell'acquirente e quindi una richiesta congiunta delle due parti, mentre il Codice civile prevede invece una richiesta alternativa delle due parti.