Class action pubblica: il testo pubblicato in Gazzetta
Decreto legislativo 20.12.2009 n° 198 , G.U. 31.12.2009
Nota a commento
Dal 1° gennaio 2010 è operativa la class action nel settore pubblico.
E’ quanto previsto dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303) che da attuazione alla riforma Brunetta (Legge 4 marzo 2009, n. 15) in materia di efficienza della pubblica amministrazione.
Il provvedimento si pone l’obiettivo coinvolgere gli utenti dei servizi pubblici nella valutazione dei prodotti resi dalle pubbliche amministrazioni consentendo loro di agire in giudizio nei confronti di queste ultime, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali, derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità degli stessi o consumatori.
In pratica, per garantire una elevata performance delle pubbliche amministrazioni nei confronti della collettività, si consente nei confronti delle stesse un controllo esterno di tipo giudiziale sulla qualità, tempestività ed economicità dei servizi resi.
Si prevede che le azioni vertenziali, proponibili da soggetti titolari di interessi giuridicamente rilevanti, siano pubblicizzate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
La procedura impone una previa diffida ad adempiere all’ente interessato entro il termine di 90 giorni, trascorso il quale senza che si sia ancora provveduto o lo si è fatto in modo parziale, il soggetto coinvolto può proporre ricorso all’autorità giurisdizionale.
In luogo della diffida può essere promossa la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta e in caso di mancata conciliazione il ricorso è proponibile entro l’anno dall’esito di tale procedura.
In caso di accoglimento della domanda, il decreto prevede che il giudice ordini all’amministrazione interessata di adempiere entro un congruo termine e la sentenza passata in giudicato venga comunicata alla procura della Corte dei Conti e agli organismi del ciclo di valutazione e misurazione della performance dei pubblici dipendenti previsti dal decreto n. 150/2009 (Commissione e Organismo indipendente), con l’obbligo per l’ente implicato di accertare i soggetti che hanno concorso a cagionare l’omissione o il ritardo e di adottare i provvedimenti di competenza.
Il decreto ammette la possibilità di ricorrere al giudice dell’ottemperanza, in base ai principi generali del processo amministrativo, qualora l’amministrazione non adempie alla pronuncia.
Non è invece previsto dal decreto in esame alcun risarcimento per l’utente per eventuali danni subiti.
Lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute si applichino in termini differenziati, partendo dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali, seguendo dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali, dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici, ed infine dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.
Testo del Decreto
DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 2009, n. 198
Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. (09G0207)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
3, 24, 76, 87, 97, 103, 113 e 117, comma secondo, lettere l) ed m) della
Costituzione;
Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata
all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative
delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e
alla Corte dei conti;
Visto il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante istituzione dei tribunali amministrativi regionali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 12 novembre 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Presupposti dell'azione e legittimazione ad agire
1. Al fine di
ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di
un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per
una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le
modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione
diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o
dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non
aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli
obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard
qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici,
dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le
pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle
disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo
le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice
tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a
disposizione delle parti intimate. 1-ter. Sono escluse dall'applicazione del
presente decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli organi
giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali
nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale
dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresi'
comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente
possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di
discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il
novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso e'
proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le
funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di
cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione
del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale
puo' intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che
le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da
quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli
atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi
ordinari.
7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.
Art. 2
Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati
ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
1. Il ricorso di cui all'articolo 1 non puo' essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell'azione di cui all'articolo 1, ne' se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 1, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 1 diviene improcedibile. In ogni altro caso, quest'ultimo deve essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti e' perento.
3. Il soggetto contro cui e' stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 1 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.
Art. 3
Procedimento
1. Il ricorrente
notifica preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad
effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla
soddisfazione degli interessati. La diffida e' notificata all'organo di vertice
dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le
iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si e' verificata la
violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui all'articolo 1, comma 1,
e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le
iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche
amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il
procedimento da seguire a seguito di una diffida notificata ai sensi del
presente comma.
L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono
che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresi'
ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la
diffida anche a questi ultimi.
2. Il ricorso e' proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 1, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso puo' essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 1. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 1 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonche' di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.
3. In luogo della diffida di cui al comma 1, il ricorrente, se ne ricorrono i presupposti, puo' promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso e' proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.
Art. 4
Sentenza
1. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 1, comma 1, ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane gia' assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con le stesse modalita' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2.
3. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e' comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale, nonche' agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi e' comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
5. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.
6. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.
Art. 5
Ottemperanza
1. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
2. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale.
Art. 6
Monitoraggio
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
Art. 7
Norma transitoria
1. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici e' determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati.
2. In ragione della necessita' di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del presente decreto alle regioni ed agli enti locali e' determinata, anche progressivamente, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 8
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 dicembre 2009.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano