CONCORRENZA, MARCHI, BREVETTI e COPYRIGHT
La sezione specializzata del Tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento di urgenza, promosso per contrastare l'importazione in Italia, dalla Cina, di sedie identiche alla sedia icona del design, creata da Verner Panton nel 59, la c.d. Sedia "Panton" , ha concesso un provvedimento cautelare di sequestro riconoscendo quel " valore artistico " richiesto dalla legge sul diritto d'autore per la protezione delle opere di design.
La pronuncia è importante e merita di essere segnalata perché sino ad ora la giurisprudenza, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 95/01 con cui è stata recepita la direttiva CE 98/71, aveva riconosciuto tutela giuridica solo nel caso in cui ( a parte i casi di registrazione brevettuale) il valore artistico sia " scindibile ", dal carattere industriale del prodotto ( il che secondo la giurisprudenza non accadeva praticamente mai. La novità del principio interpretativo affermato dal Tribunale di Milano, consiste nell'affermazione che il " valore artistico " di un'opera di design non viene meno per il carattere necessariamente industriale del prodotto.
Concorrenza sleale, competenza per territorio (Cass Civ. ord. 13.07.04)
Questa pronuncia della Suprema Corte offre l'occasione per fare il punto sul problema, alquanto dibattuto, della competenza territoriale in materia di concorrenza sleale.
Il caso. La società Azimut Triveneto Sim ha citato in giudizio la Copernico Sim per sentire accertare e dichiarare il compimento, da parte della seconda, di atti di concorrenza sleale per avere svolto un'attività di sistematico ed esclusivo reclutamento di promotori nelle file di essa attrice, tale da disarticolare seriamente l'organizzazione di vendita, con altrettanto sistematico sviamento di clientela, ottenuto anche attraverso specifici episodi di boicottaggio, di emigrazione e confusione. Tale attività avrebbe comportato uno storno di investimenti.
La società convenuta, fra l'altro, eccepiva l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Udine.
La decisione. La Suprema Corte, ribadendo un concetto già espresso in precedenza, premesso che la competenza per territorio in questa materia è riservata al giudice del luogo dove è stato commesso l'illecito, ha affermato che tale luogo non coincide con quello in cui l'attore ha la sua sede, ma deve essere individuato nel luogo in cui si sono materialmente verificati: a) gli atti che si assumono lesivi; b) ovvero i conseguenti effetti sul mercato. Facendo applicazione di tale principio ha affermato la competenza del Tribunale di Udine e non di quello di Milano ( sede della società attrice) poiché, nel circondario del I° giudice sono intervenuti gli atti di storno e sviamento della clientela, e nello stesso luogo si è verificato l'asserito danno, individuato nei disinvestimenti operati dalla clientela ivi residente.
L'orientamento della giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza prevalente, in effetti, l'obbligazione di responsabilità extracontrattuale per concorrenza sleale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo del danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, l'evento dannoso che ne deriva. Quando i due luoghi non coincidano il forum commissi delicti deve identificarsi riguardo al luogo in cui era avvenuto l'evento, poiché è in tale luogo che deve considerarsi sorta l'obbligazione risarcitoria. Così, secondo Cass. n. 6381/91 ( relativa a una fattispecie di concorrenza sleale a mezzo di propalazione di notizie menzognere nel corso di una trasmissione televisiva) la competenza spetta ad uno dei giudici del territorio in cui si è prodotta la riduzione delle vendite e dei profitti, senza che abbia rilevanza il foro della prima diffusione delle notizie menzognere.
Concorrenza sleale - patto di esclusiva - vendita a prezzi ribassati (Trib. Roma 15.11.05)
Questa sentenza affronta temi molto interessanti che offrono l'occasione per fare il punto su questioni controverse.
Il caso. La società Antica Erboristeria, impresa specializzata nella produzione e vendita di prodotti ottenuti con estratti vegetali, commercializzati esclusivamente in farmacie ed erboristerie e con esclusione della grande distribuzione, conveniva in giudizio la società La Rinascente, per sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionati ad essa attrice attraverso una condotta scorretta, consistita nella messa in commercio, da parte della seconda nei propri punti vendita, di alcuni prodotti di produzione di essa attrice ( e distribuiti in Italia da altra impresa), venduti tra l'altro a prezzi inferiori a quello comunemente praticato da farmacie ed erboristerie, con conseguente sconvolgimento della rete di distribuzione da essa attrice organizzata, screditamento dei prodotti sul mercato e danno all'immagine.
La decisione. Secondo il Tribunale di Roma la violazione, da parte di un terzo, del patto di esclusiva contrattuale tra produttore e distributore, attuata attraverso la vendita dei prodotti col marchio del primo nella zona riservata per contratto ad un determinato rivenditore, in difetto di ipotesi di contraffazione di marchio, non costituisce concorrenza sleale, attese l’inoperatività e l’inopponibilità al terzo della clausola di esclusiva. Inoltre, la vendita di prodotti a prezzi ribassati rispetto a quelli di listino o consigliati dal produttore o dal distributore -salvo che non abbia luogo, sistematicamente, a prezzi simbolici o comunque non remunerativi - è una pratica lecita, e non dà luogo a concorrenza sleale, perché insita nel concetto stesso di libera concorrenza, ed è inoltre conforme agli interessi dei consumatori, tenuto anche conto che gli eventuali accordi tra produttori e distributori sui prezzi di vendita possono costituire illecite intese restrittive della concorrenza.
L'orientamento della giurisprudenza. La prevalente giurisprudenza sembra condividere i principi affermati dal Tribunale di Roma. Meritano menzione però, Trib. Catania 23.12.02 che ha affermato la responsabilità per concorrenza sleale per appropriazione di pregi dell'imprenditore che, in una comunicazione pubblicitaria, dichiari, mendacemente, di essere rivenditore esclusivo di prodotti di determinati marchi ( nella specie, calzature ), in realtà distribuiti nella stessa zona da un imprenditore concorrente, alcuni in esclusiva; e anche Trib. Nola 21.12.99, secondo cui il concessionario che lamenti l’inadempimento del concedente, il quale, violando la clausola di esclusiva inserita all'interno del contratto di concessione, abbia stipulato altro contratto di concessione con un terzo, non ha, contro il terzo, azione contrattuale, ma può valersi del divieto di atti di concorrenza sleale qualora risulti che il terzo fosse consapevole dell'esistenza dell’altrui esclusiva, e sia entrato nel mercato sfruttando in maniera parassitaria l'avviamento realizzato dal primo concessionario e valendosi dell'attività di un ex dipendente di costui.