Tribunale di Piacenza, 6 luglio 2010 – Pres. Gatti – Est. Morlini
Concorrenza sleale: Storno di dipendenti – Elementi oggettivo e soggettivo – Necessità.
Sentenza per esteso
- rilevato che, con la presente procedura, Bottari s.p.a. propone reclamo avverso l’ordinanza 18/1/2010, con la quale il Giudice monocratico ha rigettato il ricorso ex art. 700 ante causam proposto nei confronti di Arkè Commerciale s.r.l. per la violazione dell’articolo 2598 nn. 2 e 3 c.c. ed in ragione di un dedotto comportamento di concorrenza sleale per storno di dipendenti e per denigrazione del concorrente.
Resiste la Arkè;
- ritenuto che, il Collegio reputa infondato il reclamo, pienamente condividendo le motivazioni esposte dal Giudice di prime cure.
Invero, con riferimento allo storno, poiché la mera assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d’iniziativa economica, per configurare la concorrenza sleale per storno di dipendenti ex art. 2598 n. 3 c.c. occorre un elemento oggettivo ed un oggettivo. In particolare, l’elemento oggettivo è quello della disgregazione dell’organizzazione rivale avuto riguardo alla quantità di dipendenti stornati, alla loro particolare qualificazione ed utilità all’interno dell’azienda, ai metodi per convincere il lavoratore a passare alle proprie dipendenze, in modo che sia vanificato lo sforzo di investimento dell’antagonista, creando nel mercato l’effetto parassitario capace di accaparrarsi l’avviamento di chi subisce lo storno (Cass. n. 13424/2008, Cass. n. 5671/1998, Cass. n. 6079/1996, Cass. n. 4718/1996, Cass. n. 9827/1994, Cass. n. 6238/1988, Cass. n. 3365/1983). L’elemento soggettivo è invece dato dall’animus nocendi rivolto a danneggiare l’altrui azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio e con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale (Cass. n. 13424/2008, Cass. n. 6194/2008, Cass. n. 13658/2004, Cass. n. 5671/1998, Cass. n. 6712/1996, Cass. n. 6079/1996, Cass. n. 5718/1996, Cass. n. 9827/1994, Cass. n. 6928/1983).
Così ricostruiti i principi generali della materia, si osserva che, nel caso concreto, la reclamante lamenta il fatto che quattro dipendenti si siano in un breve lasso temporale dimessi da Bottari per passare alla Arkè Commerciale, e che tre di tali quattro dipendenti siano poi anche divenuti soci di Arkè.
Ciò posto, è opinione del Collegio che il dedotto storno sia insussistente già sotto il profilo oggettivo, posto che:
Parimenti insussistente è l’elemento soggettivo dell’animus nocendi.
Per i motivi sopra indicati, infatti, il passaggio alla Arkè dei quattro dipendenti non comporta in alcun modo un danno superiore al normale pregiudizio che ogni impresa può subire in caso di perdita di dipendenti che scelgano di lavorare presso un’altra azienda. Né detto passaggio è stato effettuato con modalità tali da non potersi giustificare in rapporto ai principi di correttezza professionale, dovendo anzi essere letto nella prospettiva dell’aspirazione degli ex dipendenti di Bottari, divenuti soci di Arkè, di essere imprenditori di sé stessi e di migliorare la propria posizione professionale;
- considerato che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2598 n. 2 c.c. per una pretesa attività di denigrazione e di appropriazione di notizie riservate, il rilievo è radictus sfornito di supporto probatorio.
Invero, nessuna prova vi è in ordine alla sottrazione di notizie riservate ovvero di progetti di studio o ricerca di cui erano depositari i dipendenti Bottari poi migrati verso la società resistente. Come infatti condivisibilmente osservato nell’ordinanza qui reclamata, tali non possono essere considerate le conoscenze circa le scansioni del mercato della grande distribuzione organizzata, di dominio comune tra gli operatori del settore, ovvero le entrature presso gli uffici acquisti delle grandi catene commerciali, peraltro acquisite dai lavoratori migrati da Bottari nel corso di esperienze pluriennali maturate prima e fuori da Bottari stessa. Quanto poi al ‘Piano industriale 2009-2011’ rinvenuto dopo le dimissioni di una delle dipendenti, una serena lettura dello stesso comprova che trattasi niente più che del curriculum personale della stessa dipendente, integrato dall’illustrazione del progetto di un’iniziativa imprenditoriale.
Assolutamente non comprovato, infine, è rimasto l’assunto della difesa di parte ricorrente circa l’attività di denigrazione che gli ex dipendenti avrebbero posto in essere presso clienti e fornitori, e ciò in base alle stesse dichiarazioni rese dagli informatori indotti dalla reclamante (cfr. dichiarazioni di Vanone Gianluca Omodeo, attuale responsabile di Bottari per la grande distribuzione organizzata, e Malatesta Massimiliano, amministratore unico della Malatesta Sud s.r.l.);
- osservato che, in ragione di tutti quanto sopra, il reclamo va rigettato, non essendo la domanda azionata assistita dal necessario presupposto del fumus boni iuris.
Ciò consente di ritenere assorbita l’ulteriore questione della sussistenza del periculum di un danno grave ed irreparabile, invero non facilmente configurabile in ragione delle dimensioni e del radicamento nel mercato della società ricorrente, atteso che detto periculum non può certo dirsi presente in re ipsa nel caso di concorrenza sleale, così come invece opinato dalla difesa della reclamante;
- evidenziato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte reclamante ed a favore della vittoriosa parte reclamata.
P.Q.M.
visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,
- rigetta il reclamo;
- condanna Bottari s.p.a. a rifondere a Arkè Commerciale s.r.l. le spese di lite del giudizio di reclamo, che liquida in € 672 per diritti, € 1.980 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.
Piacenza, 6/7/2010
Il Presidente
Il Giudice estensore