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Consiglio di Stato - Decisione  21 aprile 2008 , n. 1776

 

Edilizia - Abuso - Parziale - Esecuzione del giudicato - Provvedimento giudiziale che ordina la demolizione di una parte abusiva di immobile - Provvedimento comunale con cui, in luogo della demolizione viene disposta soltanto una sanzione pecuniaria per la presenza di un rischio statico dell'intero edificio - E' legittimo - Nessuna violazione del giudicato - Giudicato correttamente eseguito

 

 Massima

E' legittimo provvedimento comunale con cui, in luogo della demolizione di una parte abusiva di immobile ordinata con provvedimento giudiziale, viene disposta soltanto una sanzione pecuniaria per la presenza, in caso di demolizione, di un rischio statico dell'intero edificio. Un simile provvedimento non comporta, infatti, alcuna elusione del giudicato, in quanto, applicando la misura sanzionatoria alternativa alla demolizione, ex art. 38, D.P.R. n. 380/2001, deve ritenersi che il giudicato sia stato comunque correttamente eseguito

 

Sentenza per esteso

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4872/07, proposto da

D. E.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ranci e Alessandra Ranci ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini, 6, presso l'avv. Elio Vitale;

contro

IL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO presso IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO E IL VICE PREFETTO DELLA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO,

rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Lori e domiciliati presso Umberto Alfieri, via Guido Castelnuovo, n. 60 - Roma;

e nei confronti di

F. G.,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. M. Giovanna Pallottini Grano ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo, 264, presso l'avv. Giulio Romano Longari;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 510 del 30 giugno 2006, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del soggetto controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008, il Consigliere Eugenio Mele;

Uditi gli avv.ti Giovanni Ranci, Guzzo su delega dell'avv. Lori Antonio e M. Giovanna Pallottini Grano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Ricorre in appello il sig. E. D., il quale, dopo varie procedure giudiziarie che avevano ordinato la demolizione di parte di un edificio dell'appellato, ha chiesto l'annullamento del provvedimento comunale con cui, in luogo della demolizione, si è applicata soltanto una sanzione pecuniaria, per la presenza, in caso di demolizione, di un rischio statico dell'intero edificio.

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso e ha dichiarato peraltro inammissibile la questione risarcitoria, in quanto controversia azionabile fra privati e, quindi, ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario.

Questi i motivi dell'appello:

1) Violazione di norme e principi in materia di giudicato, in quanto trattasi, anche dopo il condono, di un medesimo abuso edilizio, per il quale era stato stabilito, con sentenza passata in giudicato, l'obbligo della demolizione;

2) Violazione del principio di intangibilità ed immodificabilità del giudicato; e ciò perché una volta formatosi il giudicato, questo non può che essere eseguito conformemente alla sua precisa statuizione;

3) Violazione dell'art. 4 della legge n. 47 del 1985, dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, distorsione del procedimento e contraddittorietà; in quanto la domanda di condono è stata rigettata e, pertanto, trovava la sua piena applicabilità la sentenza originaria, con l'ordine di demolizione;

4) Violazione dell'art. 11 della legge n. 47 del 1985, errore, travisamento e violazione del giudicato; per essere prevista la sanzione pecuniaria solo per vizi formali e non sostanziali;

5) Falsità dei presupposti, errore, travisamento, contraddittorietà, violazione dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990; per essere nullo l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria per violazione del giudicato;

6) Errore di fatto e di diritto, nonché travisamento e contraddittorietà; per essere irrilevante che l'appellato abbia ottenuto successivamente una concessione edilizia, annullata poi in via giurisdizionale.

Si costituisce in giudizio il controinteressato, sig. F. G., il quale si oppone all'appello, chiedendone la inammissibilità ovvero il rigetto.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2008.

DIRITTO

L'appello non è fondato.

Occorre, infatti, rilevare che non vi è stata alcuna elusione del giudicato, in quanto, se pure è vero che questo prevedeva la demolizione dell'immobile, relativamente alla parte di esso individuata come abusiva, è pur vero che l'art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, di cui si è fatta applicazione nel caso di specie, prevede che allorquando la demolizione di una parte dell'immobile rischia di determinare un rischio statico per la restante parte del medesimo immobile, in luogo della demolizione va applicata una sanzione pecuniaria.

E questo è esattamente ciò che è avvenuto nella presente fattispecie, in quanto il provvedimento comunale con il quale si provvede all'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è motivato proprio con il rischio statico della parte rimanente dell'immobile, per cui, essendosi proceduto con una misura sanzionatoria alternativa alla demolizione e precisamente indicata come tale dalla legislazione vigente, deve ritenersi che il giudicato sia stato correttamente eseguito.

Relativamente, poi, al risarcimento del danno richiesto dall'appellante nei confronti del soggetto controinteressato, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale appare corretta, in quanto, trattandosi di una vicenda che vede contrapposti esclusivamente soggetti privati, la giurisdizione non può che essere dell'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appello va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta.

Spese di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

- Giovanni VACIRCA - Presidente

- Luigi MARUOTTI - Consigliere