TUTELA DEL CONSUMO
IL CODICE DEL CONSUMO
Come è noto, è stato recentemente introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Consumo. La sua adozione è stata l’occasione per apportare alcune modifiche ed integrazioni alle norme previgenti in tema di tutela del consumatore e alla disciplina della vendita dei beni di consumo. Verranno qui brevemente analizzati gli aspetti di maggiore interesse inerenti le parti Prima e Seconda del Codice.
Parte Prima: “Disposizioni Generali”. Nella parte iniziale del Codice resta immutato l’elenco dei Diritti dei Consumatori (art.2) così come le definizioni di consumatore o utente, professionista, associazione dei consumatori contenute nell’art.3; la nozione di consumatore, in particolare, continua ad essere limitata alla sola “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.
Parte Seconda: “l’educazione, l’informazione e la pubblicità”. Rispetto alla formulazione della citata disciplina previgente è stata aggiunta una norma (art.4) relativa all’educazione del consumatore di cui vengono individuate le finalità nel favorire la consapevolezza dei diritti, lo sviluppo dell’associazionismo, la partecipazione ai procedimenti amministrativi e la rappresentanza.
Il Titolo II°, dedicato all’informazione ai Consumatori, contiene alcune integrazioni rispetto alla normativa precedente: viene specificato che ai fini delle norme sull’informazione deve intendersi per consumatore “la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali” (art.5) senza riferimento alcuno alla natura professionale o meno del destinatario; viene aggiunto, al contenuto minimo delle informazioni, l’indicazione del Paese di origine dei prodotti se situato fuori dall’UE (art. 6) ed è introdotto l’obbligo per i distributori di carburanti di esporre in modo visibile dalla strada i prezzi praticati al consumo (art. 15).
Il Titolo III°, relativo alla pubblicità, ex D. Lgs. 74/1992 e D. Lgs 67/2000, contiene una ulteriore, diversa, nozione di consumatore: ai fini delle norme sulla pubblicità e sulle altre comunicazioni commerciali, infatti, “si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze” (art.18). Come si vede, nonostante l’adozione del Codice avesse la finalità dichiarata di rendere unitaria la normativa, la nozione di consumatore continua ad essere poliedrica e se in linea generale il consumatore è solo la persona fisica che agisce per finalità estranee alla propria attività economica (art.3), limitatamente ai fini della normativa sulla pubblicità ingannevole, anche una società per azioni può rientrare nella categoria “consumatore”. Nell’ambito del titolo III° troviamo, dopo la normativa (rimasta invariata) sulla pubblicità ingannevole e comparativa, anche la rinnovata disciplina (articoli 28 – 32) a tutela del consumatore in materia di televendite, in cui viene stabilito, tra l’altro, che tali norme si applicano alle televendite “comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili”. La norma prevede inoltre che “le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura”: si tratta di precetti che appaiono destinati ad originare non pochi problemi interpretativi dal momento che astrologia, cartomanzia ed attività assimilabili appaiono strettamente connesse alla superstizione ed alla credulità.