Conto corrente cointestato – donazione indiretta – configurabilità

Conto corrente cointestato – donazione indiretta – configurabilità

 

Tribunale di Mondovì 4 febbraio 2010, numero 40 (Giur. Merito n. 7/8 2010 pa 1782)

 

Questa non recentissima sentenza, la cui motivazione può essere letta nella apposita sezione (…….), ci offre l’occasione di soffermarci su un argomento di frequente ricorrenza e di fare il punto sull’orientamento della giurisprudenza.
Invero, non è facile individuare un orientamento giurisprudenziale adatto a ogni soluzione, anche perché la casistica è molto variegata e ogni caso va analizzato nelle sue peculiarità.

Fermo quanto sopra, la prevalente giurisprudenza ritiene che la cointestazione a firme disgiunte di un rapporto di conto corrente o di deposito bancario o di cassette di sicurezza, specialmente quando i cointestatari sono coniugi o parenti, è uno strumento pratico per realizzare un intento di liberalità. Da questo principio discende, che in questi casi assume importanza la volontà del singolo cointestatario di mettere in comune la proprietà del tutto, mentre non ha rilevanza il fatto che il denaro gli sia appartenuto in via esclusiva in quanto questo viene superato dal meccanismo della cointestazione. In questo modo colui che mette a disposizione la somma atto un arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario, ma occorre che sia dimostrato l’animus domandi, cioè che si è provato che al momento della cointestazione, il proprietario non avesse altro scopo che quello di liberalità opera quindi una presunzione della volontà di disporre a titolo di liberalità di metà dei beni oggetto del contratto a favore del cointestatario del conto.

Con la sentenza in esame il giudice di primo grado accoglie la richiesta di rimborso avanzata dagli attori e condanna la convenuta a restituire la somma prelevata dal conto corrente del defunto prima dell’apertura della successione. A detta del giudice l’esistenza di un intento di liberalità avrebbe ad oggetto esclusivamente metà delle somme in origine depositate sul conto e non anche quelle successivamente pervenuta. Invero tale soluzione desta perplessità perché ove si ritenga che si tratti di donazione indiretta non si vede come possa affermarsi che l’intento liberale ha ad oggetto solo la metà delle somme versate all’apertura del conto, il rapporto di conto corrente bancario infatti rappresenta una vicenda dinamiche che non può essere cristallizzata nei suoi effetti a un singolo momento quale quello dell’apertura del conto.

 

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto di citazione notificato in data 04.07.2007, … hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la signora, esponendo che:

– essi erano rispettivamente nipote e sorella del defunto …, deceduto a … in data …..;

– in qualità di suoi legittimi eredi, essi avevano accertato che in data … la convenuta aveva prelevato da un conto corrente bancario, di cui era cointestataria col ….., la somma di euro ../00;

la convenuta …… moglie di un altro nipote del de cuius, era stata designata dall’anziano zio quale cointestataria del conto al solo fine di aiutarlo nelle operazioni bancarie;

– le somme depositate sul conto corrente provenivano unicamente dai risparmi del defunto.

Tanto premesso gli attori chiedevano la condanna della convenuta a restituire al compendio ereditario la somma di euro 126.000,00, o in subordine la metà pari a euro 63.000,00, oltre a interessi e spese.

II. La convenuta si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione con cui chiedeva, al Tribunale di respingere le domande degli attori; affermava infatti che il conto era stato a lei cointestato dallo zio del marito, …. per spirito di liberalità al fine di donarle le somme sullo stesso giacenti; si era trattato invero di una donazione indiretta motivata dalla riconoscenza per le cure continuativamente prestategli dalia convenuta e dal nipote. Inoltre era stato lo stesso zio a suggerirle di effettuare il prelievo del 22.02.2006. Comunque lo zio, pur conoscendo il prelievo attraverso la ricezione degli estratti-conto bancari, non aveva sollevato obiezione alcuna così mostrando la volontà

di rinunciare al credito.

III. Le parti sono state autorizzate al deposito delle memorie istruttorie.

Con ordinanza in data 27.02.2008, il giudice ha ammesso le prove dedotte dalla convenuta, e ha disposto l’interrogatorio libero e delle parti.

All’udienza del 17.09. 2008 è comparsa ed è stata la sola convenuta.

All’udienza del 07.11.2008 sono stati sentiti i testimoni.

Infine, alla udienza del 22.09.09, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe, con concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. In data 22.02.2006 la convenuta ….. ha prelevato la somma di euro 126.000.00 da un conto corrente bancario cointestato a lei è a .., zio di suo marito.

Il signor o è deceduto in data 10.10.2006, lasciando eredi la sorella a e i nipoti .. e ….

Con questa causa, i coeredi (….)e….. chiedono di condannare la i restituire al compendio ereditario la somma da lei prelevata, sostenendo che sul conto corrente giacevano somme di esclusiva pertinenza del defunto.

La convenuta riconosce quest’ultima circostanza, ma sostiene di potere trattenere a buon diritto l’importo prelevato, in quanto validamente donatole dallo zio del marito.

II. Il Tribunale non ritiene condivisibile la tesi della convenuta.

Alla verosimiglianza di detta tesi nuoce innanzitutto il fatto che neppure la ….. nostra di avere ben chiaro come e quando si sia sostanziata la pretesa donazione, perché, da un lato, sostiene che ciò sarebbe avvenuto nelle forme di una donazione indiretta realizzatasi in data 07.6.2000 con la cointestazione del conto corrente, dall’altro, che la donazione sarebbe avvenuta quando lo zio la avrebbe espressamente autorizzata a prelevare dal conto corrente in data 22.02.2006, e a trattenere per sé sola, l’importo di euro 126.000,00.

III. Comunque nessuna di tali due ipotesi può ritenersi validamente realizzata.

Se consideriamo la cointestazione del conto corrente, va innanzitutto detto che l’effetto della donazione – anche dando per ammessi gli altri suoi presupposti e in primo luogo la sussistenza dell’animus donarteli -si sarebbe verificato solo per la somma (anzi per metà della somma) giacente sul conto ai momento della contestazione: e nel caso di specie è. pacifico che la giacenza iniziale fosse di circa lire 22.000.000, mentre solo in seguito, in data 10.08.2000, è pervenuto sul conto il più consistente accredito di lire 283,626,438.

Alla configurazione di una donazione indiretta riferita anche alle somme che sarebbe state in futuro accreditate sul conto osta infatti, non “solo il principio generale della determinatezza dell’oggetto dei negozi inter vivos, ma anche la specifica previsione dell’art. 771 cc..

IV. Resta peraltro difficile configurare nella cointestazione di un conto corrente una donazione indiretta, perché si tratta di un atto che di per sé non arricchisce l’altra parte, vigendo nei rapporti tra i cointestari l’obbligo di reciproca rendicontazione delle operazioni poste in essere da ciascuno di loro. La donazione indiretta sussisterebbe solo nella ipotesi di contestuale rinuncia di un cointestatario a esigere dall’altro la restituzione delle somme di sua spettanza, ma che ciò sia avvenuto nel caso di specie non é provato, e non è neppure allegato; resterebbe poi ancora da vedere quale forma dovrebbe in questo caso rivestire la rinuncia.

V. Quanto alla tesi secondo cui la donazione si sarebbe realizzata nel febbraio 2006, quando il avrebbe espressamente autorizzato la moglie del nipote a prelevare dal conto, e a trattenere per sé sola, la somma, va detto che la circostanza non sembra adeguatamente provata.

Troppo generiche le dichiarazioni rilasciate in proposito dalla testimone …. che ricorda solo una confidenza fattale dal mentre parlavano insieme; inattendibili per l’evidente interesse all’esito della causa le dichiarazioni di …………, marito della convenuta.

Più specifica e attendibile la deposizione della testimone .. madre di …… e ….., che ha confermato che il , pur senza fare riferimento all’importo di euro 126.000,00, avrebbe (per stare alle parole della capitolazione) “suggerito l’operazione di prelievo dicendo,che in tal modo si sarebbe evitato che su tali somme il nipote … e la sorella …. potessero vantare diritti di sorta”, e ha aggiunto “parlò di ricompensa; disse che lasciava tutto quello che aveva”.

Resta comunque una notevole ambiguità della prova, perché non si comprende se il … si sia limitato a un suggerimento sul presupposto di una già validamente e precedentemente intervenuta donazione indiretta (come prospettato dalla capitolazione), o abbia voluto fare allora, una donazione diretta alla moglie del nipote di tutto quello che aveva (come sembra piuttosto ricordare la testimone).

Comunque, mentre della ipotizzabilità della donazione indiretta già si è detto, per il caso in cui dovesse ritenersi piuttosto provata una donazione diretta, la conclusione non potrebbe essere che quella della sua nullità per difetto della forma solenne.

VI. Ritiene in conclusione il Tribunale che le domande attorce debbano essere accolte.

La convenuta soccombente va condannata rimborsare agli attori le spese di lite come liquidate in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza disattesa o respinta,

1) condanna la convenuta … a restituire al compendio ereditario morendo. dismesso dal defunto …., la somma di euro 126.000,00 (centoventiseimila/00), con gli interessi legali dal 22.02.2000 al saldo effettivo;

2) condanna la convenuta .. al rimborso in favore degli attori …. E .. delle spese di lite,

che liquida in euro 7.947,00 per onorari, euro 2.668,00 per diritti, euro 1.326,88 per rimborso spese forfettarie, uro 10,00 per spese imponibili, euro 517,66 per spese esenti, e così complessivamente euro 12.469,54 (dodicimilaquattrocento sessantanove/54) oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

Mondovì, 11 gennaio 2010

D.EPOS1TATO IN CANCELLERIA

04.02.2010