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Cassazione Sezione Lavoro n. 12614 del 19 maggio 2008

 

LE INFORMAZIONI ASSUNTE DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME ELEMENTI DI PROVA

 

 

L'art. 194 cod. proc. civ. prevede che il consulente tecnico possa essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi. In tema di accertamento dell'esistenza del grado invalidante e delle cause di una malattia professionale, il consulente tecnico d'ufficio puņ acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice.