|
Cassazione Sezione Lavoro n. 12614 del 19 maggio 2008
LE INFORMAZIONI ASSUNTE DAL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO POSSONO ESSERE UTILIZZATE COME ELEMENTI DI PROVA |
|
|
L'art. 194 cod. proc. civ. prevede che il consulente tecnico possa essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi. In tema di accertamento dell'esistenza del grado invalidante e delle cause di una malattia professionale, il consulente tecnico d'ufficio puņ acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice.