Mutui prima casa: le novità introdotte dal decreto anticrisi
Circolare Ministero Economia e finanze 29.12.2008 n° 17852
Per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
E' quanto spiega la Circolare 29 dicembre 2008, n. 17852 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze illustra alcune delle novità introdotte con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in materia di mutui per la prima casa, precisando che la differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato.
In
particolare, il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la
riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009
viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla
data di scadenza di ciascuna rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009 ed il
criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della
rata (non solo al rateo riferibile al 2009).
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CIRCOLARE 29 dicembre 2008, n. 17852
Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa.
Agli istituti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
Premessa
L'art. 2, commi da 1 a 3 del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro
il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria
A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento
al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o
altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione
del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto
dalle condizioni contrattuali in essere.
Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni
di rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93
convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma
1 del decreto-legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del
contratto di mutuo sottoscritto, e' posta a carico dello Stato. E' previsto
inoltre che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano
definite le modalita' tecniche per il pagamento della differenza.
Nelle more della procedura di conversione del decreto-legge n. 185, si ritiene
opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi per la concreta applicazione
delle disposizioni sopra richiamate.
Modalita' per la corresponsione del contributo
Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo
delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 - ai sensi dell'art. 2,
commi da 1 a 3 del decreto-legge n. 185/2008 - viene corrisposto dalle banche
mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna
rata.
Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.
Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo
della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.
La banca mutuante, a causa di difficolta' di carattere organizzativo, potrebbe
non essere in condizioni di corrispondere il contributo gia' per le prime rate
in scadenza nel 2009. Si ravvisa l'obbligo di adoperarsi per contenere al
massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente
estendersi oltre il mese di febbraio 2009.
Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali
ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del
giorno di scadenza della rata cui e' relativo.
In caso di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator)
ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e di pagamento (servicer).
Roma, 29 dicembre 2008.