DIRITTO PENALE
Appropriazione indebita, contratti bancari, realizzazione dell'intero credito da parte del creditore solidale.
(Cass. Penale 13.08.82 n. 7751)
Questa interessante sentenza, anche se datata, offre l'occasione di soppesare un evento curioso e non infrequente nella casistica.
Il caso. Con atto di querela presentato presso la procura della Repubblica due sorelle lamentavano che una loro nipote, a seguito della morte del loro fratello Arnaldo, essendo cointestataria di un conto corrente bancario aperto presso la filiale della locale Cassa di Risparmio, aveva prelevato l'intera somma ivi depositata dal loro congiunto.
L'iter processuale. L'imputata veniva ritenuta colpevole del reato di appropriazione indebita da parte del giudice di primo grado, mentre era assolta dalla corte di appello nonostante fosse stato accertato che il conto che era intestato congiuntamente al defunto e alla nipote con facoltà di compiere operazioni anche disgiuntamente ( assumeva il giudice di seconde cure che trattandosi di obbligazione solidale attiva ognuno dei creditori aveva diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione per cui l'imputata, ritirando l'intera somma, si era limitata a esercitare un diritto riconosciuto le dalla legge).
La decisione della Suprema Corte. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione, riformando la sentenza della corte d'appello, ha affermato la penale responsabilità, per appropriazione indebita, dell’imputata, sulla scorta del seguente principio: " Commette il reato di appropriazione indebita il cointestatario di conto corrente bancario, il quale realizzi l'intero credito e si dichiari proprietario esclusivo dello stesso. Il mutamento del titolo, in base al quale il soggetto possiede la parte di denaro che non è sua, integra l'ipotesi della interversio possessionis, che costituisce il presupposto del reato di appropriazione indebita. Infatti, se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell'intero credito da parte di un solo creditore, questi tuttavia non acquista anche la proprietà delle quote altrui, che egli possiede e detiene in funzione del regolamento successivo del rapporto interno che, in base alla disciplina civilistica dell'obbligazione solidale attiva, nel rapporto interno tra i creditori, lo obbliga a non disporre per sè della parte della somma ad altri spettante ".
Circonvenzione di incapaci.
( Corte d’Appello di Milano 23.08.04 Sez. IV Pres. Ichino )
Particolare interesse destra questa sentenza ambrosiana – confermata dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione in data 7.6.05 - perché contribuisce a dissipare un dubbio molto diffuso e che appare utile dissipare una volta per tutte.
Afferma la Corte, che “ Per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, non occorre una vera e propria malattia mentale che sconfini in uno stato patologico, ma è sufficiente una menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibili la suggestione del minorato da parte di altri. Il legislatore ha inteso tutelare non tanto le persone parzialmente o totalmente incapaci, quanto quei soggetti che, a cagione della loro età e dello Stato di infermità che li rendono particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli e agli impulsi che altri esercitano su di loro, siano facilmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti pregiudizievoli. È dunque sufficiente che la persona offesa versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e di indebolimento della capacità volitiva, tale da privarla del normale discernimento e del potere critico, così da compiere atti che una persona di media capacità critica non si sarebbe determinata a fare”.
Il principio appare consolidato in giurisprudenza.