Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173 cambiano le regole sulla tenuta dei conti per alcuni tipi di societą
Emanate le nuove norme relative alla tenuta dei conti annuali di taluni tipi di societą, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
E' quanto prevede il Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 6 novrmbre 2008, n. 260) in attuazione della direttiva comunitaria 2006/46/CE.
In particolare, il provvedimento modifica:
DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2008, n. 173
Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di societa', consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai
conti annuali di taluni tipi di societa', 83/349/CEE, relativa ai conti
consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle
banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti
annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria 2007)», e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante:
«Attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria,
relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 26 marzo 1990, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante:
«Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n.
89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro»;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante:
«Codice delle assicurazioni private»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
Modifiche al titolo V del libro quinto del codice civile
1. All'articolo
2427, primo comma, del codice civile, dopo il numero 22 sono aggiunti i
seguenti:
«22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la
natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del
bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non
siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative
alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo
quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli
effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e
sul risultato economico della societa';
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, e' aggiunto il
seguente:
«Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli
articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di
"strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa
riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.».
3. Il quinto comma dell'articolo 2427-bis del codice civile e' abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, i numeri 1) e 2)
sono sostituiti dai seguenti:
«1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;».
5. All'articolo 2435-bis del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il
seguente:
«Le societa' possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo
2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o
indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli
organi di amministrazione e controllo, nonche' limitare alla natura e
all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427,
primo comma, numero 22-ter».
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
1. Al comma 1
dell'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le lettere a) e
b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;».
2. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127,
dopo la lettera o-quater) sono aggiunte le seguenti:
«o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando
l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano
rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo
la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per
comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale
e finanziaria e sul risultato economico consolidati;
o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario
ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati.».
3. Il comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.
127, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere o-ter), o-quater) e
o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lettera d-bis), per le definizioni di
"strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte
correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea.».
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1. All'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo la lettera g-ter)
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«g-quater) le operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse
a normali condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra
informazione relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del
bilancio, nonche' gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della societa';
g-quinquies) la natura e l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario
ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano
significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'.».
2. Il comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e
g-quater), e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di
"strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value" e "parte
correlata" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea.».
3. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le
parole: «g-bis) e g-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «g-bis), g-ter),
g-quater) e g-quinquies)».
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Il comma 2
dell'articolo 90 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito
dal seguente:
«2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed
applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, anche in
materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo
stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e
22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e
o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi'
stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di
vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato.».
Art. 5.
Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L'articolo
123-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari). - 1.
La relazione sulla gestione delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi
alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione,
denominata:
«Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni
dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati
su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle
varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli
obblighi connessi, nonche' la percentuale del capitale sociale che esse
rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al
possesso di titoli o la necessita' di ottenere il gradimento da parte della
societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio
tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto
risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di
controllo e una descrizione di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale
sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto
non e' esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti
di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini
imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la
cooperazione della societa', i diritti finanziari connessi ai titoli sono
separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa' o sue controllate siano parti
e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di
cambiamento di controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando sono di
natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla
societa'; tale deroga non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico
di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli amministratori, i componenti del consiglio
di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di dimissioni o
licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito
di un'offerta pubblica di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e
dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari
applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo
2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai
componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari
partecipativi nonche' di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono
riportate le informazioni riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario
promosso da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o piu'
disposizioni, nonche' le pratiche di governo societario effettivamente applicate
dalla societa' al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice di comportamento in
materia governo societario al quale aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di
controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria,
anche consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi
principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalita' del loro esercizio,
se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e
controllo e dei loro comitati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione
distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall'organo di
amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la sezione del sito
internet dell'emittente dove e' pubblicato tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di cui all'articolo 156, comma
4-bis, lettera d), sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l)
e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che sia stata elaborata una relazione
sul governo societario e gli assetti proprietari.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la
pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al
comma 2, lettera b).».
2. L'articolo 124-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
abrogato.
3. L'articolo 124-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 124-ter (Informazione relativa ai codici di comportamento). -
1. La Consob, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di
pubblicita' cui sono sottoposti i codici di comportamento in materia di governo
societario promossi da societa' di gestione del mercato o da associazioni di
categoria.».
4. L'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come segue:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Informazioni sul governo
societario»;
b) le parole: «dall'articolo 124-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a)».
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli
esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano