Tribunale di Modena n. 1640/2009
Prodotti difettosi - Responsabilità civile - Contratto di leasing - Danno da mancato utilizzo del bene per difetto di funzionamento.
Oggetto: responsabilità aquiliana in contratto di leasing
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia I'ill.mo Giudice del Tribunale di Modena, contrariis reiectis, in via istruttoria come da memoria ex art.184 c.p.c. del 20.11.06;
Per parte convenuta: Piaccia al Tribunale di Modena respingere la domanda attrice perché infondata e carente nella legittimazione passiva. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 23.4.04 parte attrice esponeva di avere concluso con la società Locat spa un contratto di leasing nel febbraio 2002 avente ad oggetto la vettura Maserati Spider Cambiocorsa fornita dalla concessionaria Daytona s.r.l. di Pistoia; che l'auto, fin dai primi mesi successivi alla consegna, aveva manifestato numerosi difetti, più volte riparati con conseguente fermo della stessa ed impossibilità di concederla a noleggio a terzi, scopo per il quale era stata presa in leasing; che anche gli interventi operati dalla Maserati non si erano rivelati risolutivi, tanto che nel gennaio 2004 quest'ultima aveva proposto un'estensione annuale della garanzia contrattuale.
Concludeva quindi chiedendo che venisse accertata la responsabilità ex art.2043 c.c. in capo alla convenuta per i danni causati dalla difettosità del bene.
Si costituiva la società convenuta, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda così come qualificata da controparte, in quanto non era configurabile alcun rapporto diretto tra le parti e non potendo l'azione aquiliana investire danni che non interessassero diritti costituzionalmente rilevanti; evidenziando che l'attrice non aveva inteso applicare la normativa in materia di responsabilità del produttore o di tutela del consumatore, ma neppure la garanzia per vizi o quella di fabbrica.
All'udienza ex art.183 c.p.c. le parti non erano personalmente presenti e ciò impediva il tentativo di conciliazione; depositate le memorie istruttorie, il giudice rigettava ogni richiesta sul punto e rinviava all'udienza del 5.5.09, nella quale, concessi i termini di legge, tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda attorea è stata espressamente qualificata nell'atto introduttivo come azione aquiliana ex art.2043 c.c. per i danni causati dalla società Maserati, per avere costruito un veicolo affetto da numerosi vizi e difetti.
È incontestato che l'attrice abbia avuto la disponibilità del veicolo in questione in forza di contratto di leasing concluso con la società Locat spa nel febbraio 2002 e che la vettura sia stata acquistata da tale società presso la concessionaria Daytona s.r.l. di Pistoia. Tuttavia l'attrice non ha azionato la garanzia di fabbrica che il produttore deve fornire sul consumatore finale, ma la responsabilità extracontrattuale per i danni subiti sia per effetto del mancato utilizzo della vettura per 133 giorni, da liquidarsi in via equitativa, sia per impossibilità di svincolarsi dal contratto di leasing, in forza del quale è obbligata a pagare ancora canoni di utilizzazione per complessivi Euro 50.000,00 (cfr. pag. 6 citazione).
Orbene, secondo la giurisprudenza (Cass.11410/2008), se la parte che agisce in via risarcitoria deduce a sostegno della propria domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il suo esclusivo riferimento alle norme sulla responsabilità extracontrattuale non impedisce al giudice di qualificare diversamente la domanda a condizione che i fatti coincidano con quelli dedotti dalla parte e non vengano in rilievo elementi di differenziazione della disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio.
Nel caso di specie non è dedotta alcuna componente della responsabilità contrattuale, non avendo l'attrice inteso far valere la garanzia di fabbrica, come già evidenziato.
In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato ai compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale.
Analogamente Cass. 8981/2005, in tema di vizi della cosa venduta, ha deciso che è legittimamente configurabile, in capo al venditore, il concorso di una responsabilità risarcitoria "ex contractu" con una di tipo aquiliano qualora il danno lamentato dall'acquirente ex art. 2043 c.c. si configuri non quale derivazione diretta ed immediata del vizio di costruzione (id est, del malfunzionamento della cosa venduta), bensì come conseguenza ulteriore del malfunzionamento della res, a sua volta produttivo di autonomi ed indipendenti eventi dannosi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte cass. ha casi ritenuto risarcibile tanto il danno contrattuale da vizio di funzionamento di un'autovettura, quanto il danno aquiliano subito dal compratore in conseguenza dell'incendio e della distruzione dell'autovettura stessa causati dal predetto malfunzionamento).
In realtà dalle risultanze di causa non è evincibile alcuna responsabilità contrattuale, mentre non è dato di sapere quali sarebbero i soggetti diversi tra cui in correrebbe il concorso di responsabilità ipotizzato (contrattuale ed aquiliana).
Peraltro secondo Cass.2577/1995 "è ipotizzabile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale non solo quando Io stesso fatto è imputabile a più autori, a diversi titoli, ma anche quando in capo ad una stessa persona danneggiata sussiste una molteplicità di situazioni protette, in relazione sia ad un precedente obbligo relativo, sia a divieti generali ed assoluti. Tali sono, per loro natura, quelli che tutelano gli interessi considerati dai delitti previsti dal codice penale, rispetto ai quali la tutela civilistica assegnata alle vittime costituisce il riflesso patrimoniale della violazione di un divieto più ampio, che prescinde dall'esistenza di obblighi di origine contrattuale ed attiene, invece, al diritto assoluto del soggetto di non subire pregiudizio ai diritti personalissimi, o quello di proprietà, di cui è titolare". A tale applicazione del concorso di responsabilità è facile obiettare che nel caso di specie non è adombrata nessuna fattispecie penalmente rilevante, rientrando i difetti della vettura nell'ambito dell'inadempimento contrattuale.
Ad abundantiam si osserva che parte attrice non avrebbe neppure potuto esercitare l'azione ex art.1512 c.c. sia perché non è intercorso un contratto di compravendita tra l'attrice e la Maserati, sia perché non sono stati comunque rispettati i termini decadenziali ivi indicati, come eccepito da quest'ultima sin dalla comparsa di risposta.
Non può infine invocarsi, trattandosi di contratto di leasing, neppure il principio elaborato dalla S.C. per le cd. vendite a catena, in cui si è stabilito che spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica (da ultimo Cass.11612/2005).
Sebbene la Cassazione affermi (n.1177/06) che nel contratto di locazione finanziaria all'utilizzatore può essere riconosciuta una tutela diretta verso il fornitore per i vizi della cosa non solo attraverso specifiche clausole contrattuali, ma anche nel caso contrario, perché con il contratto in questione l'utilizzatore, nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza, si appropria degli effetti del rapporto gestorio instaurato dal concedente, tale garanzia non si estende ai soggetti diversi da quelli tra cui è intercorso il contratto di locazione finanziaria.
La domanda va quindi respinta sotto ogni profilo.
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico di parte attrice stante la sua soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice istruttore, in qualità di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
rigetta la domanda proposta da parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2300,00 per diritti, Euro 55,00 per spese, Euro 4200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Modena, 27.08.09
Il Giudice
Dott.ssa Carolina Gentili
Depositata in Cancelleria il 12 NOV 2009